DECRETO GENERALE (CARITAS INTERNATIONALIS) APPROVATO IN FORMA SPECIFICA DAL SANTO PADRE IN DATA 27 APRILE 2012

CARITAS INTERNATIONALIS

DECRETO GENERALE

Il Sig. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità

 

- visto il Chirografo Durante l'Ultima Cena, del 16 settembre 2004, con cui il Beato Giovanni Paolo II ha concesso a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico;

- considerato che tale documento pontificio riconosce che Caritas Internationalis, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro e che deve ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (Cfr. Chirografo Durante l'Ultima Cena, 2);

- attesi gli orientamenti magisteriali relativi all'attività caritativa della Chiesa offerti dal Santo Padre Benedetto XVI nella Lettera Enciclica Deus Caritas est, nonché le specifiche indicazioni contenute nel Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’Assemblea Generale di Caritas Internationalis, del 27 maggio 2011;

- rilevata la necessità di dare una normativa complementare al Chirografo Durante l'Ultima Cena allo scopo di interpretare le sue disposizioni e di adeguare tutti gli aspetti dell’agire di Caritas Internationalis al suo speciale legame con la Sede Apostolica e al suo status di persona giuridica canonica pubblica (Cfr. Chirografo Durante l'Ultima Cena, 3);

- atteso, infine, che il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato il giorno 17 gennaio 2011, gli ha delegato “le potestà necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico «Caritas Internationalis», emanando le norme che siano eventualmente necessarie” (AAS, CIII [2011] 127);

dispone quanto segue

 

 

Art. 1. § 1. Il Pontificio Consiglio Cor Unum è il Dicastero competente nei confronti di Caritas Internationalis, per l'intero ambito della sua attività istituzionale, in ordine all'osservanza del presente Decreto e della normativa propria di tale persona giuridica canonica pubblica nonché al controllo e vigilanza relativi, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

§ 2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, emanato da Caritas Internationalis, deve sempre essere sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio Cor Unum, fatte salve le competenze generali della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 3. Il Pontificio Consiglio Cor Unum partecipa, tramite propri rappresentanti o delegati, con diritto di parola, alle riunioni degli organi di Caritas Internationalis e a quelle della Commissione di assistenza di cui all’art. 6. 5°, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri e a quelle di coordinamento di attività promosse dalla medesima.

§ 4. Il Pontificio Consiglio Cor Unum, acquisiti i pareri opportuni, in particolare quello del Presidente di Caritas Internationalis, nomina un Assistente Ecclesiastico, per un tempo da stabilire negli Statuti, il quale partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell’Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l’identità cattolica di Caritas Internationalis.

§ 5. Il Pontificio Consiglio Cor Unum approva gli accordi con Organizzazioni e Enti non governativi, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 § 2 del presente Decreto, riguardo le situazioni di gravi emergenze umanitarie.

§ 6. Spetta al Pontificio Consiglio Cor Unum vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas Internationalis, fatte salve le competenze attribuite dall’ordinamento canonico e, in particolare, dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus.

§ 7. Spetta al Pontificio Consiglio Cor Unum, sentita la Segreteria di Stato e la Prefettura degli Affari Economici, approvare la stipula di contratti, per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione della contabilità, di consulenza lavorativa e di gestione della retribuzione del personale, dei contributi previdenziali e degli altri aspetti inerenti alla sicurezza sociale, e di gestione finanziaria e patrimoniale.

§ 8. Il Pontificio Consiglio Cor Unum esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Regioni che i membri di Caritas Internationalis istituiscono come istanze di coordinamento entro una determinata area geografica, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali. Il Pontificio Consiglio può designare un proprio Delegato presso le singole Regioni, nei termini che ritiene opportuni.

§ 9. Il Pontificio Consiglio Cor Unum ha la facoltà di invitare i Rappresentanti dei Dicasteri interessati per riunioni specifiche su materie riguardanti Caritas Internationalis.

 

 

Art. 2. La Prima Sezione della Segreteria di Stato è competente per:

1° sottoporre all’approvazione del Sommo Pontefice gli Statuti e il Regolamento interno di Caritas Internationalis e ogni modifica ai medesimi, nonché la loro interpretazione, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, a norma del presente Decreto, del Codice di Diritto Canonico e della legislazione dello Stato della Città del Vaticano. I suddetti Statuti e Regolamento interno devono essere intesi alla luce del presente Decreto;

2° tutelare quanto concerne la personalità giuridica canonica pubblica di Caritas Internationalis nonché la sua personalità civile vaticana, esercitando i controlli stabiliti nell'ordinamento canonico e nell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, relativi agli Statuti e al Regolamento interno di Caritas Internationalis nonché alla legittimità dei suoi atti giuridici;

3° curare che la normativa di Caritas Internationalis in materia di lavoro sia correlata al Regolamento Generale della Curia Romana con le eccezioni adeguate alle particolarità di Caritas Internationalis. Provvedere, in conformità ai cann. 231 e 281 del Codice di Diritto canonico, a che la sicurezza sociale sia adeguatamente assicurata e garantita.

4° assicurare il coordinamento delle competenze assegnate da questo Decreto al Pontificio Consiglio Cor Unum e agli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana con quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle Istituzioni e Organismi collegati con la Santa Sede;

5° assistere il Pontificio Consiglio Cor Unum nel compito di vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas Internationalis, come stabilito dall’art.1 § 6 e disporre, nei casi ritenuti necessari, specifiche verifiche, ispezioni e controlli giuridici, amministrativi e contabili straordinari, di concerto con la Prefettura per gli Affari Economici e il Pontificio Consiglio Cor Unum.

Art. 3. § 1. La Seconda Sezione della Segreteria di Stato è competente per:

1° tenere le relazioni con le autorità politiche, diplomatiche, amministrative e giudiziarie degli Stati, in particolare con quelle dello Stato Italiano, nonché le relazioni con le Organizzazioni internazionali e regionali;

2° autorizzare l’introduzione o la contestazione di una lite in nome di Caritas Internationalis davanti ai tribunali civili degli Stati, a quelli internazionali e a corti di arbitrato;

3° approvare, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, gli accordi di finanziamento ufficiale da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Internazionali, di iniziative e progetti caritativi, umanitari e di promozione dello sviluppo, attivati direttamente o affidati a Caritas Internationalis;

 

 

 

4° approvare, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, gli accordi di cooperazione ed ogni altro accordo ufficiale con i Governi e con le Organizzazioni ed Enti Intergovernativi.

§ 2. In caso di grave emergenza umanitaria, le autorità di Caritas Internationalis sono autorizzate a prendere accordi operativi immediati sul posto con le Autorità governative, con le Organizzazioni ed Enti Intergovernativi e le Organizzazioni non governative. Tali accordi dovranno essere comunicati, non appena possibile, al Pontificio Consiglio Cor Unum e alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato.

§ 3. Caritas Internationalis è tenuta a riferire alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato, con periodicità almeno quadrimestrale, in modo riassuntivo, sui rapporti, ufficiali o non, intrattenuti con i Governi e con le Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne contestualmente il Pontificio Consiglio Cor Unum. Eventuali accordi di Caritas Internationalis con le medesime Missioni richiedono l’approvazione della stessa Seconda Sezione.

Art. 4.§ 1. I rapporti di lavoro dirigenziali, incluso quello con il Segretario Generale, di dipendenza e di collaborazione, stipulati da Caritas Internationalis a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, sono retti da apposita normativa stabilita dall'Autorità competente a norma dell’art. 2, 3° ed impostata sul Regolamento Generale della Curia Romana. Al fine di consentire gli adattamenti richiesti dalle peculiarità di Caritas Internationalis, a partire dalla pubblicazione del presente Decreto si applica ad essa, ad experimentum per un quadriennio, il Regolamento Generale della Curia Romana, esclusi la competenza della Commissione Disciplinare della Curia Romana ed il regime di sicurezza sociale, che è assicurato secondo norme proprie.

§ 2. Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e quelli di collaborazione, stipulati da Caritas Internationalis, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è competente l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica secondo le relative procedure statutarie (cfr. artt.11-20) ancorchè non si tratti di dipendenti vaticani ed assimilati.

Art. 5. La competenza per le controversie non lavorative spetta ai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 § 3, 3° e 1444 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 6. Gli Statuti di Caritas Internationalis devono contenere obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

1° la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis ha sede legale, anche per ogni tipo di riferimento alle prestazioni operative e gestionali del personale ed agli inerenti effetti giuridici e giurisdizionali, nello Stato della Città del Vaticano;

2° Il Pontificio Consiglio Cor Unum, di intesa con la Prima Sezione della Segreteria di Stato, sottoporrà al Sommo Pontefice, per l’approvazione preventiva, la lista dei candidati per le funzioni di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere di Caritas Internationalis. La suddetta lista verrà resa nota solo in seguito all’approvazione;

 

 

3° l’elezione delle varie cariche di Caritas Internationalis deve avvenire in conformità a quanto previsto dai cann. 169-173 del Codice di Diritto Canonico;

4° almeno tre membri del Consiglio Esecutivo (Executive Board) sono sempre di nomina Pontificia. Il Pontificio Consiglio Cor Unum, d’intesa con la Segreteria di Stato, proporrà al Sommo Pontefice i nominativi dei tre membri di nomina Pontificia.

5° la costituzione di una Commissione di assistenza, di nomina pontificia, composta da esperti competenti in campo giuridico, organizzativo e tecnico e, se il Pontificio Consiglio Cor Unum, sentita la Segreteria di Stato e la Prefettura per gli Affari Economici, lo ritenesse necessario, anche da un Collegio di revisori: le competenze di questa Commissione saranno determinate dalla Prima Sezione della Segreteria di Stato, d’intesa con il Pontificio Consiglio Cor Unum;

6° prima di iniziare il loro mandato, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum le Promesse stabilite nell'Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di Caritas Internationalis o a un suo delegato mentre gli impiegati le pronunceranno davanti al Segretario Generale. A partire dall'entrata in vigore del presente Decreto, tali dichiarazioni sono condizione giuridica necessaria per l'assunzione delle cariche statutarie di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere. A partire dalla stessa data, le Promesse dei dirigenti e degli impiegati sono condizioni necessarie per la continuità del rapporto di lavoro con la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis;

7° i beni di Caritas Internationalis, a norma del can. 1257 § 1 del Codice di Diritto Canonico, sono beni ecclesiastici e sono retti dalla normativa canonica; la gestione e la disposizione di questi beni, oltre al Segretario Generale, compete solo a chi intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con Caritas Internationalis;

8° l’approvazione di un bilancio preventivo annuale, che prospetti una perdita economica c/o una diminuzione del patrimonio netto, dev’essere esplicitamente richiesta al Pontificio Consiglio Cor Unum.

9° il rappresentante legale di Caritas Internationalis è il Segretario Generale.

Art. 7. § 1. Caritas Internationalis è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni che le siano richieste dal Pontificio Consiglio Cor Unum ed altresì dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze, da ogni altro Dicastero, Organismo o Ufficio interessato della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, inviandone copia al Pontificio Consiglio Cor Unum. In particolare, Caritas Internationalis deve fornire, a richiesta delle menzionate Autorità, le necessarie informazioni sul personale, specificamente quelle indicate dagli articoli 9 §1, 1°-3°; 10 §1, 1°-3°, 5° e 10 §2 del Regolamento Generale del Personale dello Stato della Città del Vaticano, nonché sui singoli contratti di lavoro di ogni dirigente o dipendente o collaboratore e sui relativi dati inerenti al rapporto di lavoro e alla situazione previdenziale, nel rispetto del can. 220 del Codice di Diritto Canonico e delle Promesse di cui all’art. 6, 6°.

 

 

§ 2. La piena accettazione della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano in vigore è condizione necessaria per stabilire o per mantenere qualsiasi rapporto di lavoro dirigenziale o dipendente con Caritas Internationalis nonché di collaborazione e di lavoro autonomo, specie laddove coordinato e/o continuativo.

§ 3. Le inadempienze agli obblighi stabiliti dalla normativa pertinente nonché agli obblighi di informare possono costituire causa di sospensione o di rimozione dall’incarico istituzionale.

Art. 8. Congiuntamente alle disposizioni del Chirografo Durante l'Ultima Cena e del presente Decreto Generale, Caritas Internationalis è regolata dai propri Statuti e dal Regolamento interno, dalle norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare da quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche e, per analogia, dai cann. 312-316, 317 § 4, e 318-320. In quanto persona giuridica vaticana, Caritas Internationalis è soggetta alle norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce quelle contenute nel Chirografo Durante l'Ultima Cena, non modificate da questo Decreto.

Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in forma specifica dal Santo Padre il giorno 27 aprile 2012 ed entra in vigore, a norma del can. 8 § 1, dal momento della sua pubblicazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel quotidiano L’Osservatore Romano mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e, successivamente, negli Acta Apostolicae Sedis. L’originale sarà depositato nell'Archivio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 2 maggio 2012

 

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* Pubblicato su “L’Osservatore Romano” del 2-3 maggio 2012, pagg. 6 e 7.