Regolamento del Centro Televisivo Vaticano

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito della normativa

 

Il presente Regolamento contiene le norme circa il rapporto di lavoro del personale in servizio presso il Centro Televisivo Vaticano, sotto l'aspetto organizzativo, disciplinare ed economico. Esso è emanato in applicazione di quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica "Pastor Bonus” per le Istituzioni collegate con la Santa Sede (Artt. 186, 190, 191) e dallo Statuto (6. 1).

 

Art. 2

Soggetti interessati

 

Le norme del presente Regolamento si applicano al personale inquadrato nei dieci livelli funzionali-retributivi di cui ai successivi articoli. Esse si applicano, per quanto compatibile, anche al personale di ruolo dirigente, salvo quanto diversamente disposto nella normativa specifica che lo riguarda.

 

TITOLO II

Personale e comunità di lavoro

 

Art. 3

Comunità di lavoro

 

§ 1. Il personale del Centro Televisivo Vaticano contribuisce a formare quella particolare comunità di lavoro costituita da tutti coloro che collaborano, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma, alle attività della Santa Sede. Esso deve quindi essere consapevole di partecipare ad una missione di servizio della Chiesa Universale.

 

§ 2. Tale consapevole collaborazione, volta alla diffusione dei messaggi della fede cristiana e dell'unità ecclesiale, è particolarmente necessaria da parte di quanti operano nell'ambito di un Organismo di comunicazione della Santa Sede, quale il Centro Televisivo Vaticano.

 

Art. 4

Qualità professionali

 

§ 1. La specifica attività del Centro Televisivo Vaticano esige un adeguato livello di qualità professionali nel campo redazionale e in quello tecnico ed organizzativo.

 

§ 2. L'adesione alla missione della Santa Sede, la capacità professionale di collaborare con essa mediante l'attività televisiva, il lavoro svolto con fedeltà, responsabilità e spirito di iniziativa, costituiscono i criteri fondamentali per la selezione, l'inquadramento e la promozione del personale.

 

Art. 5

Collaborazione ed iniziativa

 

Il personale contribuisce, in spirito di collaborazione, alla ricerca delle soluzioni più idonee dei problemi concernenti il lavoro ed alla realizzazione delle varie iniziative.

 

TITOLO III

Ordinamento del personale

 

Art. 6

Tipologia del personale

 

Il personale dipendente del Centro Televisivo Vaticano può comprendere ecclesiastici, religiosi e laici, iscritti in ruolo ordinario o con contratti di cui all'Art. 10.

 

Art. 7

Livelli

 

Il personale di ruolo è distribuito secondo la Tabella Organica in dieci livelli, ad ognuno dei quali corrisponde una determinata funzione con relativa retribuzione.

 

Art. 8

Profili professionali

 

§ 1. Ogni livello funzionale comprende uno o più profili professionali determinati in base alle prestazioni lavorative, avuto riguardo ai requisiti culturali, al grado di responsabilità e alla sfera di autonomia che esse comportano, come determinati nelle Appendici A e B del presente Regolamento.

 

§ 2. Quando la Tabella organica assegni ad un posto un cumulo di mansioni, il livello funzionale di competenza sarà quello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza.

 

Art. 9

Organico

 

§ 1. L'organico del personale di ruolo è stabilito per ogni livello funzionale nella Tabella organica approvata dalla Segreteria di Stato.

 

§ 2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte elaborate dal Direttore Generale in merito alla Tabella organica, alla sua revisione, alle sue modificazioni da presentare alla Segreteria di Stato.

 

§ 3. Il Direttore Generale può presentare proposte di variazione della Tabella organica quando le ritenga necessarie ed opportune.

 

§ 4. Il trattamento economico corrispondente alle funzioni stabilite nella Tabella organica, viene determinato in base alle nome vigenti per il personale della Santa Sede ed è proporzionato al volume orario di lavoro settimanale che può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

 

Art. 10

Contratti a termine

 

§ 1. Nei seguenti casi, entro i limiti del bilancio preventivo, può essere assunto personale con contratto a tempo determinato stipulato per iscritto:

a) in relazione a speciali, comprovate e temporanee esigenze di personale avente specifiche capacità professionali;

b) per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi;

c) per lo svolgimento di complessi e straordinari servizi o nell'ambito di un ufficio particolare destinato ad avere durata limitata nel tempo.

 

§ 2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

 

§ 3. L'assunzione è di norma della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno; per eventuali rinnovi successivi è richiesto il nulla osta della Segreteria di Stato.

 

§ 4. In casi eccezionali, per straordinari servizi che richiedano tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.

 

§ 5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente Regolamento per il personale di ruolo salvo quanto segue:

a) in caso di assenza per malattia o infortunio si applicano, in quanto compatibili, gli Artt. 54 e 56 del presente Regolamento; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può, in ogni caso, superare i termini fissati all' Art. 56 § 4, § 8, § 9 e § 10. Nel caso di infortunio o malattia per fatti di servizio si applica la normativa prevista all' Art. 61;

b) in caso di assenza dal lavoro per maternità, ai sensi dell' Art. 57 §§ 2-3, ove si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, è corrisposta all'interessata, unitamente alla liquidazione, una indennità pari al prodotto dell'80% della retribuzione mensile di cui all'Art. 57 § 5 per il numero dei residui mesi di aspettativa per maternità previsti dai sopracitati paragrafi;

c) i limiti superiori di età previsti per l'assunzione del personale di ruolo non sono vincolanti.

 

§ 6. La retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stabilita nella misura corrispondente al livello funzionale richiesto dai compiti affidati ed è soggetta alle ritenute per i trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.

§ 7. Al personale assunto a tempo determinato spettano, in quanto compatibili con la tipologia del contratto, tutte le provvidenze sociali disposte a favore del personale di ruolo.

 

§ 8. Altre eventuali clausole potranno essere apposte, previo nulla osta della Segreteria di Stato, a seconda delle esigenze connesse con la mansione da svolgere.

 

§ 9. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

 

TITOLO IV

Collaborazioni particolari

 

Art. 11

Incarichi professionali

 

§ 1. Il Direttore Generale, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito del Centro Televisivo Vaticano, può conferire, entro i limiti del bilancio preventivo, incarichi professionali temporanei a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'attività produttiva e all'adempimento dei compiti istituzionali.

 

§ 2. Il contratto è di norma della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno; per eventuali rinnovi successivi è richiesto il nulla osta della Segreteria di Stato.

 

§ 3. In casi straordinari, in relazione all'incarico che può richiedere tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.

 

§ 4. I contratti di cui ai precedenti commi non danno diritto alla immissione in ruolo e cessano allo scadere del termine.

 

§ 5. Gli incarichi professionali sono compensati "forfettariamente" secondo accordi tra le parti e non comportano obblighi per trattamenti previdenziali o assistenziali da parte della Santa Sede.

 

Art. 12

Tirocini

 

§ 1. Al fine di integrare la propria formazione professionale, studenti o giovani già qualificati possono svolgere un periodo di tirocinio presso il Centro Televisivo Vaticano, con durata minima di un mese e massima di tre mesi, salvo deroghe stabilite caso per caso dal Direttore Generale. Il tirocinio non può essere in alcun modo finalizzato a coprire eventuali carenze di organico.

§ 2. Condizioni essenziali per lo svolgimento di tirocini sono:

a) presentazione di una richiesta da parte di un organismo legalmente riconosciuto (università, diocesi, centri studi, televisioni, ecc.) con invio di una scheda informativa sul candidato;

b) dichiarazione scritta secondo cui il candidato non attende un compenso economico né una copertura assicurativa da parte del Centro Televisivo Vaticano, fatta salva la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro;

c) possesso da parte del candidato dei requisiti morali stabiliti per il personale di ruolo e l'osservanza dei doveri di cui agli Artt. 29, 30, 31, 32 e 37;

d) accoglimento della richiesta da parte del Direttore Generale del Centro Televisivo Vaticano.

 

§ 3. In qualsiasi momento il Direttore Generale può mettere fine al tirocinio, dandone notizia all'interessato, il quale può fare altrettanto informandone per tempo il Direttore Generale.

 

§ 4. Al termine del periodo di tirocinio e a richiesta dell'interessato, il Centro Televisivo Vaticano rilascia un attestato.

 

Art. 13

Contratti d'opera

 

§ 1. E' riservata al Direttore Generale la stipula di contratti d'opera per l'esecuzione di lavori che non possono essere realizzati con il personale dipendente.

 

§ 2. Tali contratti sottostanno alla legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano. Il personale dipendente delle Ditte che stipulano contratti d'opera non matura alcun diritto o titolo nei confronti del Centro Televisivo Vaticano.

 

TITOLO V

Assunzione e nomina del personale

 

Art. 14

Disposizioni generali

 

§ 1. Il personale di ruolo viene assunto dal Direttore Generale nei limiti della Tabella organica e previo nulla osta della Segreteria di Stato.

 

§ 2. Nelle assunzioni di personale si tengono in particolare considerazione coloro che dimostrano impegno nella comunità ecclesiale.

 

§ 3. E' vietata l'assunzione di consanguinei di dipendenti del Centro Televisivo Vaticano fino al quarto grado o di affini di primo e secondo grado secondo il computo canonico (Appendice C).

 

Art. 15

Requisiti

 

§ 1. Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1.1 se chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica:

a) età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45;

b) nulla osta del rispettivo Ordinario o Superiore e, se dimoranti in Roma, anche del Vicariato di Roma;

c) stato di buona salute debitamente accertato;

d) idoneità per il lavoro da svolgere;

1.2 se laici:

a) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35;

b) congedo illimitato per chi è soggetto al servizio militare;

c) stato di buona salute debitamente accertato;

d) idoneità per il lavoro da svolgere;

e) assenza di precedenti penali che rendono il lavoratore indegno o immeritevole di prestare servizio;

f) impegno religioso, morale e civile.

 

§ 2. Per mansioni richiedenti particolari requisiti o la maturazione di una esperienza professionale già acquisita, quando non sia possibile provvedere con personale già in servizio, potranno essere assunti, previo nulla osta della Segreteria di Stato, candidati anche oltre il limite regolamentare di età, sempre che sia garantita la dovuta copertura assicurativa e previdenziale.

 

§ 3. Possono essere previsti altri requisiti in relazione a specifiche esigenze.

 

Art. 16

Documentazione

 

I requisiti generali, di cui al precedente Art. 15, sono comprovati dai seguenti documenti, da esibire e da acquisire prima dell'assunzione:

1) attestato di impegno religioso, morale e civile rilasciato dal rispettivo Parroco o da altra autorità religiosa;

2) certificato di nascita, certificato di residenza, stato di famiglia e certificato di cittadinanza;

3) certificato di Battesimo e Confermazione; per i laici coniugati, quello di matrimonio religioso;

4) certificato comprovante il titolo di studio richiesto;

5) per coloro che sono soggetti al servizio di leva, congedo militare illimitato o attestato di esonero;

6) certificato penale e certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a tre mesi;

7) attestazione scritta del nulla osta di cui all' Art. 15 § 1, 1.1 lett. b);

8) attestazione di idoneità psico-fisica rilasciata dalla Direzione di Sanità ed Igiene.

 

Art. 17

Titoli di studio

 

§ 1. Per l'assunzione è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VIII, IX e X: laurea o diploma universitario ottenuto dopo almeno quattro anni di studio, o titolo equipollente, in discipline attinenti la qualifica da ricoprire;

b) per le qualifiche corrispondenti al livello VII: diploma di laurea o titolo adeguato e funzionale al servizio;

c) per le qualifiche corrispondenti al livello VI: diploma di scuola secondaria superiore, o titolo equipollente;

d) per le restanti qualifiche: diploma di istruzione secondaria inferiore.

 

§ 2. Per particolari mansioni può essere richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali, di eventuali titoli di specializzazione nonché la conoscenza di lingue straniere. In questi casi, tali particolari esigenze dovranno essere previamente comunicate agli interessati.

 

§ 3. I titoli di studio debbono essere rilasciati da scuole o università legalmente riconosciute, tenuto conto della situazione nei diversi Paesi di provenienza.

 

§ 4. La Congregazione per l'Educazione Cattolica valuta ed accerta, ove occorra, l'equipollenza dei titoli di studio di cui al presente articolo.

 

§ 5. Il mero possesso del titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nel livello funzionale per il quale il titolo medesimo è prescritto.

 

§ 6. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, previo nulla osta della Segreteria di Stato, al possesso del titolo richiesto, a meno che specifiche disposizioni di legge lo richiedano espressamente.

 

Art. 18

Personale religioso

 

Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica verrà stipulato, previo nulla osta della Segreteria di Stato, di volta in volta un accordo tra il Direttore Generale e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:

a) la durata del servizio non potrà essere inferiore ai 5 anni;

b) per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed assistenziale. Qualora l'Istituto o la Società di appartenenza optasse per un sistema diverso da quello previsto per gli altri dipendenti, dovrà farne richiesta per le opportune valutazioni;

c) previo nulla osta della Segreteria di Stato, potranno essere concesse modifiche o riduzioni dell'orario in considerazione delle essenziali esigenze di vita comunitaria; le eventuali riduzioni dell'orario di lavoro comporteranno corrispondenti riduzioni della retribuzione;

d) il personale religioso, a parità di doveri, godrà degli stessi diritti dei chierici;

e) in caso di uscita definitiva dall'Istituto religioso o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con il Centro Televisivo Vaticano.

 

Art. 19

Procedure

 

§ 1. L'assunzione del personale deve essere preceduta dall'accertamento, in relazione alle mansioni da svolgere dal candidato, della sua idoneità psico-fisica da parte della Direzione di Sanità ed Igiene e della sua idoneità professionale, morale e religiosa.

 

§ 2. L'accertamento dell'idoneità professionale risulta dalla valutazione dei titoli e/o da prove selettive o previa conclusione, con esito positivo, di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato per la durata minima di un anno.

 

§ 3. Per l'eventuale assunzione di personale da destinare a particolari mansioni, il Direttore Generale può organizzare corsi di formazione a contenuto teorico-pratico volti all'acquisizione della professionalità richiesta, accessibili anche al personale dipendente che intenda cambiare mansione a parità di livello funzionale o per qualificarsi a livello superiore, secondo quanto stabilito all'Art. 27, § 2.

 

§ 4. Il Direttore Generale stabilisce previamente le modalità e i requisiti particolari per la ricerca e la scelta dei candidati.

 

§ 5. Per l'assunzione del personale il Direttore Generale procede alla scelta dei candidati mediante valutazione dei titoli e mediante colloqui individuali con i candidati, valutando l'opportunità di ricorrere a prove selettive, anche attraverso idonea Commissione.

 

§ 6. L'assunzione in ruolo del personale redazionale è preceduta da contratto a termine.

 

Art. 20

Prova

 

§ 1. Gli assunti sono immessi in ruolo, in prova, per un periodo di almeno un anno, non prorogabile oltre un biennio. L'eventuale periodo di servizio svolto in modo continuativo ed immediatamente precedente va conteggiato ai fini del periodo di prova.

 

§ 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato, con indicazione della decorrenza e del livello funzionale-retributivo.

 

§ 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a cui è destinato. Il livello funzionale-retributivo e il volume orario di lavoro settimanale sono stabiliti dal Direttore Generale, in relazione alle mansioni da affidare.

 

§ 4. Il precedente § 3 non è applicabile nel caso in cui il candidato abbia prestato nel periodo immediatamente precedente all'assunzione in prova, ed in modo continuativo, il proprio servizio ai sensi dell'Art. 10, percependo una retribuzione corrispondente al livello a cui il dipendente è destinato.

 

§ 5. All'atto dell'assunzione in prova o della nomina, il dipendente deve prendere adeguata conoscenza del presente Regolamento e di quelli in vigore circa il rapporto di lavoro, che gli saranno consegnati in copia ed è tenuto a prestare dinanzi al Direttore Generale la professione di fede e il giuramento di fedeltà nel lavoro e di osservanza del segreto d'ufficio, secondo le formule riportate nell'Appendice D del presente Regolamento.

 

§ 6. Il Direttore Generale dovrà compiere semestralmente una valutazione sulla condotta e sulla professionalità del dipendente in prova, consultando il diretto Superiore.

 

§ 7. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.

 

§ 8. Durante il periodo di prova, il dipendente fruisce del trattamento previdenziale e dell’assistenza sanitaria previsti dalle normative vigenti.

 

§ 9. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza del dipendente per malattia o infortunio. In tal caso si applica l'Art. 54 §§ 2-6 ed il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di tre mesi complessivi, decorso il quale il dipendente viene dimesso dal Direttore Generale con provvedimento comunicato per iscritto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.

 

§ 10. Nel caso di infortunio o di malattia per fatti di servizio si applica la normativa prevista all'Art. 61.

 

§ 11. Durante o al termine del periodo di prova, il Direttore Generale dimette con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo. Al candidato spetta la liquidazione secondo le norme vigenti. Il provvedimento formale di dimissione viene comunicato per iscritto, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

 

Art. 21

Conferma in ruolo

 

§ 1. Il Direttore Generale procede alla nomina, al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per la conferma in ruolo del dipendente, inviando comunicazione scritta all'interessato con indicazione del livello funzionale-retributivo, del relativo profilo professionale e del volume orario di lavoro settimanale, informando nel caso di chierici o di membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica il rispettivo Ordinario o Superiore.

 

§ 2. All'atto della conferma in ruolo, il dipendente potrà chiedere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, dell'eventuale servizio precedente prestato fuori ruolo (contratti a tempo determinato), a condizione che si sia trattato di regolare servizio effettuato non anteriormente al compimento del ventunesimo anno di età, svolto in modo continuativo, immediatamente precedente all'assunzione in ruolo e ancora non liquidato, in conformità alle vigenti norme.

 

TITOLO VI

Mobilità del personale

 

Art. 22

Inserimento iniziale

 

Al momento dell'assunzione il personale viene destinato dal Direttore Generale a prestare la sua opera in un determinato Servizio.

 

Art. 23

Trasferimenti interni

 

Per esigenze di servizio o per giustificata richiesta del dipendente, il personale può essere trasferito temporaneamente o stabilmente ad altro Servizio, anche presso una diversa sede, dal Direttore Generale con livello funzionale-retributivo non inferiore.

 

Art. 24

Trasferimenti esterni

 

Per esigenze di servizio, sentito il dipendente interessato o per giustificata richiesta dello stesso, il Direttore Generale, ottenuto il nulla osta della Segreteria di Stato, può procedere al suo trasferimento ad altro Organismo della Sede Apostolica, con livello funzionale-retributivo non inferiore, previo accordo con le Autorità preposte all'Organismo interessato. Il provvedimento è notificato per iscritto al dipendente.

 

Art. 25

Funzioni di supplenza

 

I responsabili dei Servizi, in caso di assenze od impedimenti, qualora il Direttore Generale non dia esplicite disposizioni, sono sostituiti dal dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore.

 

Art. 26

Posti vacanti

 

I posti che si rendono vacanti nell'organico possono essere ricoperti con il passaggio di un dipendente da un livello funzionale inferiore oppure con il trasferimento da altro Organismo della Sede Apostolica o mediante una nuova assunzione.

 

Art. 27

Conferimento di livelli superiori

 

§ 1. Il passaggio da un livello funzionale inferiore a quello immediatamente superiore, nei limiti dei·posti disponibili nella Tabella Organica, è disposto dal Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, mediante scelta tra i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, tra cui i titoli di studio, la professionalità, il curriculum di servizio e l'attitudine ad assolvere le funzioni corrispondenti, accertati mediante valutazione oggettiva e specifica, eventualmente anche con prove selettive, omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio. Il provvedimento formale di conferimento di livelli superiori è comunicato, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

 

§ 2. Per meglio qualificare il personale e renderlo idoneo ad un eventuale conferimento di livelli superiori ci si potrà servire di appositi corsi. L'ammissione ai corsi è subordinata al rapporto favorevole del Direttore Generale, al possesso del titolo di studio previsto per la funzione da ricoprire e al superamento di eventuali prove selettive.

 

§ 3. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, a giudizio del Direttore Generale, al possesso del titolo richiesto.

 

§ 4. Spetta al Direttore Generale esaminare la posizione di ciascun dipendente per valutare eventuali modifiche di mansioni che richiedano la proposta di passaggio a livelli superiori.

 

Art. 28

Conferimento temporaneo di funzioni

 

§ 1. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni del Direttore Generale, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti.

 

§ 2. Ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore.

 

§ 3. Le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono·avere durata superiore ai sei mesi.

 

§ 4. Le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi.

 

§ 5. Durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni inclusa l'eventuale indennità di cui all' Art. 94.

 

§ 6. Il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale del Direttore Generale. Detto conferimento, entro i termini stabiliti nei §§ 3 e 4 di questo articolo, non crea alcun diritto a promozione al livello superiore.

 

§ 7. Il dipendente, durante l'espletamento delle funzioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, non è esentato dall'eseguire mansioni di livello inferiore, qualora vi siano necessità straordinarie di servizio.

 

§ 8. L'assegnazione a mansioni inferiori può essere disposta solo per oggettive esigenze di servizio e non può avere durata superiore ad un anno continuativo ovvero allo stesso periodo di un anno nell'arco di un triennio, fermo, in ogni caso, lo stesso trattamento corrispondente al livello di appartenenza.

 

TITOLO VII

Doveri e responsabilità

 

Art. 29

Impegno

 

Coloro che lavorano al Centro Televisivo Vaticano, in quanto partecipano in certa misura alla missione universale del Romano Pontefice, prestano un servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale, e devono distinguersi per impegno, diligenza nel lavoro, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione.

 

Art. 30

Condotta

 

§ 1. Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa.

 

§ 2. Il personale è tenuto ad avere in servizio un contegno educato e corretto nei confronti del prossimo e dell'ambiente.

 

Art. 31

Decoro personale

 

§ 1. I sacerdoti ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito rispondente alla propria condizione e alle indicazioni del rispettivo Superiore.

 

§ 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso e consono all'attività da svolgere. I dipendenti eventualmente tenuti ad utilizzare abiti da lavoro forniti dal Centro Televisivo Vaticano dovranno mantenerli nel dovuto decoro.

 

§ 3. Tutti sono tenuti ad avere cura del loro aspetto esteriore in conformità alle esigenze ed alle consuetudini dell'ambiente di lavoro.

 

Art. 32

Riservatezza

 

§ 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro.

 

§ 2. La violazione del divieto nell'utilizzazione dei testi distribuiti dalla Santa Sede, soprattutto a favore di individui o enti esterni al Centro Televisivo Vaticano, è considerata una mancanza grave e punibile in tale senso in base all'Art. 67 e seguenti di questo Regolamento.

 

§ 3. Le produzioni del Centro Televisivo Vaticano sono di sua esclusiva proprietà. Ogni utilizzazione da parte di altri enti, o di privati, deve essere autorizzata dal Direttore Generale. Alle violazioni in merito si applica la sanzione prevista all'Art. 67.

 

§ 4. Nei rapporti con operatori od organi di informazione, il personale del Centro Televisivo Vaticano deve essere consapevole della propria particolare responsabilità. Non si possono dare perciò interviste e non si possono rilasciare dichiarazioni su argomenti impegnativi attinenti l'attività della Santa Sede - che sono rilasciate solo dalla Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'Art. 131, §8 del Regolamento Generale della Curia Romana - o agli orientamenti del Centro Televisivo Vaticano senza autorizzazione esplicita del Direttore Generale. Chi rilascia dichiarazioni non autorizzate incorre nelle sanzioni previste all’Art. 67.

 

Art. 33

Aggiornamento professionale

 

Tutti i dipendenti devono tenersi aggiornati circa il loro lavoro specifico, stimolati ed assistiti dal proprio Superiore anche tramite la partecipazione attiva a iniziative o corsi di formazione.

 

Art. 34

Protezione della salute

 

§ l. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle misure idonee a prevenire infortuni e malattie professionali ed a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei dipendenti, in conformità alla normativa vigente. A tale proposito è fatto obbligo di osservare le indicazioni e disposizioni date dalla Direzione di Sanità ed Igiene nell'ambito delle competenze del Servizio di Medicina del Lavoro.

 

§ 2. I dipendenti sono in ogni caso tenuti ad osservare le norme di sicurezza, disposte nell'ambito delle loro prestazioni.

 

§ 3. La Direzione di Sanità ed Igiene stabilisce programmi di visite periodiche, secondo i protocolli previsti, finalizzate sia a verificare periodicamente l'idoneità psicofisica dei dipendenti alle specifiche mansioni, sia alla prevenzione e/o diagnosi delle malattie professionali.

 

§ 4. I nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica vengono segnalati annualmente dal Direttore Generale, in base alle mansioni svolte.

 

§ 5. Le visite mediche obbligatorie solo in casi eccezionali e di comprovata necessità possono avvenire fuori dell'orario di lavoro.

 

§ 6. Al dipendente che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita programmata, e per tempo comunicata, o non abbia dato in tempo sufficiente alla Direzione di Sanità ed Igiene la comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta, sono imputate le spese del servizio non fruito.

 

Art. 35

Esecuzione delle disposizioni

 

§ 1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, a conformarsi alle direttive dei Superiori e ad eseguire gli ordini ricevuti.

 

§ 2. Qualora il dipendente abbia ricevuto dal Superiore un ordine di servizio che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni.

 

§ 3. Se l'ordine è confermato per iscritto, il dipendente è tenuto ad eseguirlo, tranne che l'atto sia contrario alla morale o sia vietato dalla legge.

 

Art. 36

Dati personali

 

Il dipendente è tenuto a comunicare le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia entro 30 giorni dal loro verificarsi e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità, informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza, di domicilio e di recapito telefonico.

 

Art. 37

Divieti

 

E' vietato ai dipendenti:

a) attendere, durante l'orario di lavoro, ad occupazioni estranee al proprio servizio;

b) allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;

c) ricevere estranei nel proprio luogo di lavoro senza autorizzazione;

d) asportare documenti originali, fotocopie o altro materiale d'archivio e di lavoro, riguardante l'Ufficio e comunque utilizzare notizie e appunti d'ufficio per usi estranei ad esso;

e) usare indebitamente i timbri e la carta intestata dell'ufficio;

f) usare le utenze telefoniche per scopi privati;

g) usare materiali, software informatici, strumenti, apparecchiature e attrezzature di proprietà del Centro Televisivo Vaticano per scopi di natura privata;

h) spedire o farsi inviare corrispondenza privata tramite ufficio;

i) contravvenire alle disposizioni comportamentali impartite dalle competenti autorità, soprattutto in materia di rispetto dell'ambiente di lavoro e di sicurezza;

j) esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi, anche se privati, sia pure di carattere ecclesiastico o temporaneo, incompatibili con l'impegno presso il Centro Televisivo Vaticano o ad esso pregiudizievoli;

k) percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio;

l) perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del proprio servizio;

m) aderire a istituzioni od associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa o comunque partecipare alla loro attività;

n) svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di dipendente di un Organismo collegato con la Santa Sede.

 

Art. 38

Cura degli strumenti di lavoro

 

I dipendenti devono avere la massima cura degli strumenti, delle apparecchiature e delle attrezzature messi a loro disposizione per lo svolgimento del servizio.

 

Art. 39

Responsabilità per danni

 

§ 1. Il dipendente è tenuto a risarcire i danni, arrecati per dolo o colpa grave nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio.

 

§ 2. Il dipendente non è tenuto a risarcire i danni quando abbia agito per ordine superiore, che era obbligato ad eseguire a norma dell' Art. 35 § 2 e § 3.

 

§ 3. Il Centro Televisivo Vaticano ha facoltà di rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia provveduto esso stesso al risarcimento dei danni.

 

§ 4. L'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici può essere esercitata solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave, non risarciti dalle assicurazioni.

 

§ 5. I danni sono accertati con perizia di apposito Collegio nominato dal Centro Televisivo Vaticano al quale può partecipare un perito di fiducia del dipendente, se questi ne fa preventiva richiesta scritta e ne assicura le relative spese.

 

TITOLO VIII

Orario di servizio, festività e ferie

 

Art. 40

Orario di lavoro

 

§ 1. Per i dipendenti a tempo pieno le ore lavorative settimanali sono trentasei e vanno distribuite ordinariamente in cinque o sei giorni. Per particolari motivi di servizio potranno essere disposte varianti all'articolazione dell'orario ordinario di lavoro.

 

§ 2. Per i dipendenti a tempo parziale le ore lavorative settimanali sono almeno diciotto, distribuite in non meno di tre giorni.

 

§ 3. L'orario di lavoro quotidiano ordinario viene stabilito, in base alle esigenze di servizio, dal Direttore Generale e non può essere inferiore a tre ore giornaliere.

 

§ 4. Il Direttore Generale, in funzione delle diverse esigenze di servizio, può stabilire orari di lavoro flessibili.

 

§ 5. Il Direttore Generale, con il consenso dell'interessato, che può farsene parte attiva, può autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali variazioni nel volume orario di lavoro settimanale ed in tal caso il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni dell'Art. 41 (Lavoro a tempo parziale).

 

Art. 41

Lavoro a tempo parziale

 

§ 1. La Segreteria di Stato può autorizzare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale laddove le esigenze di servizio non giustifichino il tempo pieno.

 

§ 2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

 

§ 3. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

 

§ 4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo §5.

 

§5. Il tempo parziale può essere realizzato:

a -con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b -con articolazione della prestazione su alcuni giorni del mese (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque nell'arco del mese la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale.

 

§ 6. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Direttore Generale, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività del Centro Televisivo Vaticano.

 

§ 7. Il trattamento economico spettante al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito con riferimento a quello del personale di pari livello funzionale a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità, per tutte le voci retributive, riferiti all'orario di servizio prestato, ed è soggetto alle ritenute relative ai previsti trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.

 

§ 8. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie previsti per i dipendenti a tempo pieno; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il numero dei giorni di ferie è ridotto proporzionalmente.

 

§ 9. Al personale assunto a tempo parziale, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli altri istituti normativi dettate per il rapporto a tempo pieno.

 

Art. 42

Variabilità di orario e turni

 

§ 1. Data la particolare natura dell'attività del Centro Televisivo Vaticano, tutto il personale è tenuto, ove richiesto dalle esigenze di servizio, ad essere disponibile a svolgere orari di lavoro variabili e turni al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle varie fasce d'orario, compresi la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali.

 

§ 2. I turni di lavoro sono fissati mensilmente e comunicati al personale interessato tramite esposizione nelle apposite tabelle. Eventuali variazioni dei turni per esigenze di servizio, quando prevedibili, dovranno essere comunicate agli interessati con almeno ventiquattro ore di preavviso.

 

§ 3. Le richieste di cambio di turno da parte del personale dovranno sempre essere motivate ed esplicitamente autorizzate dal Superiore competente.

 

§ 4. E’ considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

 

§ 5. E' considerato lavoro festivo quello prestato di domenica e negli altri giorni festivi indicati nell'Art. 49 del presente Regolamento.

 

Art.43

Servizio mensa

 

§ 1. Nel caso che l'orario di lavoro, ordinario e straordinario, comprenda il tempo dei pasti, è prevista una interruzione in cui poter fruire del servizio mensa con autorizzazione rilasciata dal Centro Televisivo Vaticano. Tale interruzione avrà una durata minima di trenta minuti e massima di un'ora.

 

§ 2. L'autorizzazione di cui al § 1 è rilasciata a condizione che l'orario di servizio comporti un minimo di due ore prima e due ore dopo l'interruzione ed avrà valore fino al sussistere della condizione per la quale è stata rilasciata.

 

§ 3. Quando il servizio mensa non è fruibile, il dipendente ha diritto ad un rimborso determinato dalla competente Autorità.

 

Art. 44

Accertamento e osservanza dell'orario

 

§ 1 Il rispetto dell'orario di lavoro è accertato mediante controlli e modalità stabiliti dal Direttore Generale.

 

§ 2. Le assenze temporanee durante l'orario di lavoro, per servizio o per ragioni personali, devono essere sempre autorizzate dal Superiore diretto e certificate secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale.

 

§ 3. L'orario di lavoro deve essere pienamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio.

 

§ 4. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare secondo le norme contenute nell'Art. 66 e seguenti del presente Regolamento.

 

§ 5. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare nel primo giorno di assenza, entro la prima ora del suo orario di servizio, il Superiore diretto, che è tenuto ad informare immediatamente l'Ufficio del personale. Il dipendente, nel comunicare l'assenza dovuta a malattia, deve indicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale. Deve altresì comunicare eventuali assenze da casa autorizzate dal medico curante. Per gli ulteriori adempimenti si rinvia all'Art. 54.

 

§ 6. Chi deve garantire un servizio che inizia ad un tempo determinato è tenuto ad informare del suo impedimento in tempo utile per poter assicurare la sua sostituzione.

 

Art. 45

Lavoro straordinario

 

§ 1. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario ordinario.

 

§ 2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed è sempre soggetto alla preventiva autorizzazione del Superiore diretto e all'approvazione del Direttore Generale.

 

§ 3. Le prestazioni di lavoro straordinario approvate dal Direttore Generale vengono retribuite come da apposita normativa.

 

Art. 46

Reperibilità

 

§ 1. In relazione all'esigenza di garantire il servizio, alcuni dipendenti potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori del normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorative, festive e domenicali.

 

§ 2. Il Direttore Generale dispone turni di reperibilità secondo le esigenze specifiche dei diversi servizi.

 

§ 3. I dipendenti inseriti nei turni di reperibilità dovranno fornire le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera in caso di necessità.

 

§ 4. Al personale inserito in turni di reperibilità viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all’Art. 92 del presente Regolamento.

 

Art. 47

Trasferta

 

§ 1. Il personale, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro.

 

§ 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico del Centro Televisivo Vaticano, secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale.

 

§ 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore, il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo, a condizione che il giorno successivo al rientro sia lavorativo.

 

§ 4. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 93 del presente Regolamento. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo H24.

 

Art. 48

Riposo settimanale

 

§ 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide normalmente con la domenica.

 

§ 2. Per i dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare la propria opera la domenica, il riposo settimanale è fissato di norma in un giorno feriale della settimana successiva.

 

Art. 49

Festività

 

Oltre alle domeniche, e alle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico, sono anche giorni di vacanza:

1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice;

2) l'onomastico del Sommo Pontefice;

3) l'anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano;

4) la memoria liturgica di S. Giuseppe artigiano;

5) i tre ultimi giorni della Settimana Santa;

6) il lunedì e il martedì di Pasqua;

7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima;

8) la Commemorazione dei fedeli defunti;

9) la vigilia e i due giorni successivi al Santo Natale;

10) l'ultimo giorno dell'anno.

 

Art. 50

Ferie

 

§ 1. Il personale con prestazioni lavorative a tempo pieno ha diritto alle ferie annuali retribuite nella misura di ventisei giorni lavorativi, qualora l'orario di lavoro sia distribuito su sei giorni settimanali, e nella misura di ventidue giorni lavorativi, qualora l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni settimanali, secondo il calendario ufficiale della Sede Apostolica.

 

§ 2. Il personale con prestazioni lavorative a tempo parziale ha diritto alle ferie annuali retribuite come da Art. 41.

 

§ 3. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato. Per frazioni di mese, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai giorni lavorati.

 

§ 4. Le tabelle per le ferie sono predisposte entro il mese di aprile, con l'approvazione del Direttore Generale, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi.

 

§ 5. Le ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, devono essere godute in uno o due periodi, tra il 1° giugno ed il 30 settembre. Il periodo di ferie prenotato ed autorizzato non può essere modificato senza il previo consenso del Direttore Generale.

 

§ 6. Per esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale, i giorni di ferie, fino ad un massimo di dieci giorni, possono essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell'anno solare precedente.

 

§ 7. Al personale chiamato al servizio del Centro Televisivo Vaticano da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione del periodo di ferie di tre giorni, se rientra nel proprio paese europeo, e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extraeuropeo.

 

§ 8. Il dipendente che, per esigenze di servizio, non può godere delle ferie nel periodo prestabilito, ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, dietro presentazione della documentazione dei versamenti effettuati.

 

§ 9. In caso di richiamo in servizio prima del termine delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del richiamo stesso.

 

§ 10. La malattia o l'infortunio interrompono il decorso delle ferie se comportano ricovero ospedaliero.

 

§ 11. Fermo restando il disposto del § 5, all'atto della cessazione del servizio, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

 

TITOLO IX

Provvedimenti particolari

 

Art. 51

Identificazione dei provvedimenti particolari

 

Sono provvedimenti particolari:

a) i permessi;

b) il collocamento in aspettativa;

c) la dispensa dal servizio;

d) il collocamento in disponibilità;

e) la rinuncia all'ufficio.

 

 

CAPO I

Permessi

 

Art. 52

Esercizi spirituali

 

§ 1. In osservanza delle prescrizioni canoniche i chierici e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di sei giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali.

 

§ 2. I dipendenti laici appartenenti ad Associazioni di diritto pontificio e di diritto diocesano potranno usufruire, ogni anno, a richiesta, fino ad un massimo di sei giorni di calendario solare di permesso retribuito, per il normale corso di esercizi spirituali disposto dallo Statuto approvato.

 

§ 3. L'assenza dovuta a permesso per esercizi spirituali va comunque sempre concordata ed autorizzata dal Direttore Generale.

 

Art. 53

Permessi vari

 

§ 1. I permessi sono concessi dal Direttore Generale per motivi specifici e documentati.

 

§ 2. Il permesso retribuito compete di diritto nelle seguenti occasioni:

a) per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, compete un periodo di cinque giorni di calendario solare, oltre alla durata dell'eventuale viaggio;

b) per sostenere esami connessi con il lavoro svolto per il Centro Televisivo Vaticano, spettano i giorni strettamente necessari, debitamente autorizzati dal Direttore Generale;

c) per i laici, in occasione del matrimonio, spettano quindici giorni di calendario solare e, in occasione della nascita dei figli, un giorno.

 

§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:

a) in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, può essere accordato un periodo di cinque giorni di calendario solare, prorogabile a prudente giudizio del Direttore Generale.

b) per le donazioni di sangue, può essere concesso il tempo necessario.

 

§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare. In tale computo non si comprendono i giorni eventualmente concessi ai sensi dell' Art. 52 e del § 3 del presente articolo.

 

§ 5. La concessione di eventuali permessi per la partecipazione ad attività di associazioni rappresentative del personale è regolata da specifica normativa.

 

 

Art. 54

Permessi per malattia

 

§ 1. Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito, entro il limite massimo di quaranta giorni complessivi in ogni anno solare, per cure o per malattie di breve durata. Alla scadenza di tale periodo il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'Art. 56 del presente Regolamento.

 

§ 2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente deve comunque adempiere agli obblighi previsti all’Art. 44 § 5.

 

§ 3. In qualsiasi momento può essere disposto dal Direttore Generale il controllo medico-fiscale tramite la Direzione di Sanità ed Igiene. A tal fine il dipendente in malattia deve rendersi reperibile nella propria dimora oppure in luogo diverso da lui stesso indicato e deve altresì comunicare eventuali assenze dalla propria abitazione, autorizzate dal medico curante.

 

§ 4. Se la malattia si protrae oltre il secondo giorno, il dipendente deve ottenere entro il terzo giorno il certificato medico che va trasmesso al Direttore Generale. Nel certificato deve essere specificata la presumibile durata dell'infermità.

 

§ 5. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità di cui al § 3, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari.

 

§ 6. Il permesso per il tempo strettamente necessario concesso per sottoporsi a prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, che non siano comprese nel periodo di prognosi per malattia e non siano eseguibili fuori dell'orario di servizio, non verrà computato nei giorni previsti al § 1 del presente articolo.

 

§ 7. Nel caso di infermità derivante da infortunio non sul lavoro, causata da eventuali responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto in ogni caso a darne comunicazione all'Amministrazione.

 

§ 8. I periodi di malattia superiori ai dieci giorni di calendario solare, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui al § l del presente articolo ed agli effetti del collocamento in aspettativa di cui all'Art. 56 § 3 del presente Regolamento.

 

CAPO II

Collocamento in aspettativa

 

Art. 55

Cause

 

Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento del Direttore Generale, per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia.

 

Art. 56

Infermità

 

§ 1. L'aspettativa per infermità è disposta, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio della Direzione di Sanità ed Igiene, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

 

§ 2. Agli eventuali accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.

 

§ 3. Si dispone il collocamento in aspettativa per infermità quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando di fatto la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni di calendario solare.

 

§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

 

§ 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

 

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

 

§ 7. Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, si applica la normativa prevista all'Art. 61 del presente Regolamento.

 

§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.

 

§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio, che decorre dalla data iniziale della prima aspettativa.

 

§ 10. I giorni relativi all'aspettativa per infermità si computano secondo il calendario solare e la scadenza dell'aspettativa decorre dalla data dell'attestazione medica.

 

Art. 57

Maternità

 

§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione di Sanità ed Igiene.

 

§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.

 

§ 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione di Sanità ed Igiene, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

 

§ 4. Dopo il parto l'interessata dovrà inviare al Direttore Generale il certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa.

 

§ 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

 

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

 

§ 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica della Direzione di Sanità ed Igiene, viene concessa una riduzione di orario di due ore giornaliere, fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

 

§ 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi del presente articolo può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute, calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi.

 

§ 9. Integrano le disposizioni dei precedenti paragrafi le Norme del Titolo II - Agevolazioni a tutela della maternità e del Titolo III - Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili delle vigenti "Provvidenze a favore della Famiglia".

 

Art. 58

Motivi personali o di famiglia

 

§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda scritta del dipendente di ruolo definitivo, per gravi ragioni debitamente accertate.

 

§ 2. Il Direttore Generale decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e/o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

 

§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo.

 

§ 4. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere sospesa o revocata per motivi di servizio con congruo preavviso.

 

§ 5. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non è considerato lavorativo agli effetti del conteggio dei giorni di ferie.

 

Art. 59

Servizio militare

 

Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali.

 

CAPO III

Dispensa dal servizio

 

Art. 60

Dispensa per infermità

 

§ 1. Il provvedimento di dispensa dal servizio è disposto dal Direttore Generale quando:

a) il dipendente, scaduto il periodo massimo previsto dall'Art. 56 §§ 4 e 9, per l'aspettativa per infermità, non risulti idoneo a riprendere la propria attività;

b) il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendente da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa.

§ 2. L'inidoneità per infermità è accertata mediante visita medica collegiale da una Commissione composta dal Direttore di Sanità ed Igiene e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano.

§ 3. Per gli accertamenti di cui al precedente § 2 l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 4. In caso di dispensa dal servizio l'interessato è ammesso ai trattamenti di pensione e liquidazione a cui abbia diritto.

 

Art. 61

Infermità per causa di servizio

 

§ 1. Nei casi di infortunio o malattia per fatti di servizio, al termine dell'aspettativa per infermità di cui all'Art. 7 delle vigenti "Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio", chi non risulta idoneo a riprendere la propria attività è dispensato dal servizio dal Direttore Generale ove non sia possibile adibirlo ad altri compiti.

 

§ 2. La non idoneità a riprendere servizio è accertata dal Collegio medico di cui all'Art. 5 delle norme citate al § 1 e secondo le modalità del medesimo articolo.

 

CAPO IV

Collocamento in disponibilità

 

Art. 62

Procedure

 

§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto dal Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per soppressione del Servizio o per riduzione dei posti nella Tabella organica, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri servizi del Centro Televisivo Vaticano né trasferito ad altri Organismi della Santa Sede.

 

§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

 

§ 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.

§ 4. Chi, collocato in disponibilità e richiamato in servizio, non lo riassume nel termine prefissatogli, decade dall'impiego e viene dichiarato rinunciante ai sensi dell'Art. 64 § 1 lettera b).

 

§ 5. Il dipendente collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto.

 

§ 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato anche con orario parziale, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso al trattamenti di pensione e di liquidazione a cui abbia diritto in base alla normativa vigente.

 

CAPO V

Rinuncia all'ufficio

 

Art. 63

Dimissioni

 

§ 1. La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Direttore Generale. La rinuncia ha effetto solo dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato.

 

§ 2. L'accettazione della rinuncia all'ufficio può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a novanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando vi sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Questi deve essere in ogni caso tempestivamente informato.

 

§ 3. Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino alla data di fine servizio comunicatagli dal Direttore Generale.

 

Art. 64

Rinuncia d'ufficio

 

§ 1. E' considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:

a) non assuma servizio alla data fissata nella lettera di assunzione;

b) non riassuma servizio nel termine prefissatogli, dopo essere stato richiamato, secondo quanto disposto dall'Art. 62 § 4 del presente Regolamento;

c) non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di carattere personale verso lo Stato Italiano, di cui all'Art. 10 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia e del Protocollo esecutivo del 6 settembre 1932;

d) risulti arbitrariamente assente dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi al lavoro, che il Direttore Generale gli deve comunicare per iscritto.

§ 2. La rinuncia dichiarata d'ufficio va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento pensioni.

 

TITOLO X

Sanzioni o provvedimenti disciplinari

 

Art. 65

Sanzioni disciplinari

 

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria;

b) la sospensione dall'ufficio;

c) l'esonero dall'ufficio;

d) il licenziamento dall'ufficio;

e) la destituzione di diritto.

 

CAPO I

Ammonizione orale e scritta - Ammenda pecuniaria

 

Art. 66

 

§ 1. L'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria, non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative, sono inflitte secondo la gravità dell'infrazione e le eventuali recidività:

a) per indisciplina o per negligenza nel servizio;

b) per contegno non confacente;

c) per inosservanze ingiustificate dell'orario e per violazione delle procedure di accertamento dell'orario di lavoro;

d) per infrazioni ai divieti, di cui all'Art. 37, lett. da a) ad i).

 

§ 2. L'ammonizione orale deve essere annotata nel fascicolo personale presso il Centro Televisivo Vaticano; l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria devono essere conservate nel fascicolo personale presso il Centro Televisivo Vaticano e presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

 

CAPO II

Sospensione dall'ufficio

 

Art. 67

Motivi della sospensione

 

La sospensione dall'ufficio si applica:

a) per la ricaduta nelle mancanze punite con l'ammonizione scritta, dopo che questa sia stata applicata due volte nel periodo di un anno;

b) per infrazione ai divieti, di cui all'Art. 37 lett. da j) a n) oppure per infrazioni ai divieti di cui alle lettere da a) ad i) in casi particolarmente gravi;

c) per gravi atti, non pubblici, di indisciplina o di insubordinazione;

d) per grave pregiudizio arrecato al Centro Televisivo Vaticano;

e) per violazione del segreto d'ufficio e del divieto di utilizzazione di cui all'Art. 32 del presente Regolamento;

f) per colpevole indebitamento o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechi pregiudizio al decoro del Centro Televisivo Vaticano.

 

Art. 68

Effetti della sospensione

 

§ 1. La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dall'ufficio, a giudizio della Commissione Disciplinare della Curia Romana, con eventuale privazione della retribuzione al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, escluso l'assegno al nucleo familiare.

 

§ 2. La durata della sospensione è commisurata alla gravità della mancanza e comunque non potrà essere superiore ai quindici giorni.

 

CAPO III

Esonero dall'ufficio

 

Art. 69

Motivi di esonero

 

§ 1. L'esonero dall'ufficio si applica al dipendente che abbia commesso infrazioni che facciano ritenere la sua permanenza in servizio incompatibile con la dignità dell'impiego nella Santa Sede a giudizio della Commissione Disciplinare della Curia Romana e purché sia data al presunto colpevole facoltà di difesa.

 

§ 2. L'esonero si applica altresì per persistente insufficiente rendimento conseguente a negligenza nell'espletamento delle mansioni lavorative e previa applicazione della sospensione dall'ufficio a motivo di ricaduta nella fattispecie di cui all'Art. 66 § 1 lettera a).

 

Art. 70

Trattamento pensionistico

 

All'esonero dall'ufficio non si applica l'Art. 35 del Regolamento Pensioni.

 

CAPO IV

Licenziamento dall'ufficio

 

Art. 71

Motivi di licenziamento

 

§ 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:

a) per gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;

b) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio;

c) per violazione dolosa del segreto d'ufficio e del divieto di utilizzazione di testi, documenti e registrazioni video;

d) per elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario o disciplinare che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nel Centro Televisivo Vaticano.

 

§ 2. La Commissione Disciplinare della Curia Romana esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi.

 

§ 3. Il Direttore Generale può sottoporre all'esame delle predetta Commissione anche casi di recidività in infrazioni già punite con la sospensione dall'ufficio, in base agli Artt. 67 e 68, e casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità.

 

Art. 72

Effetti del licenziamento

 

§ 1. La Commissione Disciplinare della Curia Romana, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento Pensioni.

 

§ 2. Il licenziato non può essere riassunto in altro Organismo o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.

 

CAPO V

Destituzione di diritto

 

Art. 73

 

§ 1. Si incorre nella destituzione di diritto per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso, commesso anche precedentemente all'assunzione in servizio, pronunciata dalla competente autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altro Stato, che faccia ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nella Santa Sede. In questi casi non si richiede accertamento e valutazione dei fatti.

 

§ 2. La destituzione di diritto va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento Pensioni.

 

§ 3. Il destituito di diritto non può essere riassunto da altro Organismo o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.

 

CAPO VI

Procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

 

Art. 74

Autorità competente

 

§ 1. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria, di cui all'Art. 66, sono applicate dal Direttore Generale.

 

§ 2. La sospensione, l'esonero e il licenziamento dall'ufficio sono applicati dal Direttore Generale, in conformità con le decisioni della Commissione Disciplinare della Curia Romana ai sensi degli Artt. 68, 69 e 72.

 

§ 3. La dichiarazione della destituzione di diritto, di cui all'Art. 73, nonché la sospensione cautelare, di cui agli Artt. 78 e 79, sono applicate dal Direttore Generale.

 

Art. 75

Accertamento

 

§ 1. Il responsabile immediato dell'Ufficio o il suo Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Direttore Generale, che, se il caso rientra nella sua competenza ai sensi dell'Art. 74, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione.

 

§ 2. Se i fatti commessi comportano sanzioni superiori all'ammenda pecuniaria, il Direttore Generale provvede, ove occorra, a far completare le indagini, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni.

§ 3. Qualora il Direttore Generale ritenga che debbano essere applicati la sospensione o l'esonero dall'ufficio o il licenziamento, trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informandone l'interessato.

 

Art. 76

Commissione Disciplinare

 

Per la determinazione delle sanzioni disciplinari, di cui agli Artt. 67, 69, 71 agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento.

 

Art. 77

Comunicazione

 

La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato dal Direttore Generale, osservato il disposto dell'Art. 13 del Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana del 5 gennaio 1994. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale.

 

CAPO VII

Sospensione cautelare

 

Art. 78

Sospensione cautelare per azione penale

 

§ 1. Per il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata una azione penale nello Stato della Città del Vaticano o in altro Stato, può essere disposta la sospensione cautelare da parte del Direttore Generale.

 

§ 2. Uguale misura può essere adottata, per gravi motivi, nei confronti del dipendente anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare a suo carico.

 

§ 3. Il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio percepisce l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

 

§ 4. Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venir meno dei motivi che l'hanno richiesto.

 

Art. 79

Sospensione cautelare per azione penale con misure restrittive

 

§ 1. E' immediatamente sospeso dal servizio dal Direttore Generale il dipendente nei cui confronti siano state disposte misure restrittive della libertà personale dalla competente Autorità giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o di altri Stati o, comunque, per motivi o fatti di particolare gravità comportanti il licenziamento dall'ufficio.

 

§ 2. Nei casi di cui al § 1 al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio può essere concesso, previo nulla osta della Segreteria di Stato, un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre all'eventuale assegno familiare.

 

§ 3. Il provvedimento di cui al § 1 a motivo di fatti e circostanze accertati può essere revocato dal Direttore Generale.

 

§ 4. Nei casi di cui al § 1, quando il procedimento si concluda con la sentenza o decisione di proscioglimento rispettivamente della competente Autorità giudiziaria o della Commissione Disciplinare della Curia Romana, la sospensione è revocata e il dipendente ha diritto agli emolumenti non percepiti, salva deduzione dell'assegno direttamente corrisposto.

 

§ 5. In ogni caso resta salva la facoltà del Direttore Generale di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.

 

TITOLO XI

Cessazione dal servizio

 

Art. 80

Cause e applicazione dei provvedimenti

 

§ 1. La cessazione dal servizio, oltre che per dispensa dal servizio (Artt. 60 e 61), rinuncia all'ufficio (Artt. 63 e 64), esonero dall'ufficio (Artt. 69 e 70), licenziamento dall'ufficio (Artt. 71 e 72), destituzione di diritto (Art. 73), avviene per collocamento a riposo per decadenza dal servizio e per motivi di stato ecclesiale.

 

§ 2. Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio, disciplinati dal presente titolo, sono applicati dal Direttore Generale.

 

Art. 81

Collocamento a riposo

 

§ 1. I dipendenti sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono chierici o appartenenti ad Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica.

 

§ 2. I laici appartenenti ai 10 livelli funzionali sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

§ 3. Per la cessazione dal servizio occorre comunque la comunicazione scritta del Direttore Generale con l'indicazione della relativa decorrenza.

 

Art. 82

Decadenza dal servizio

 

Il dipendente decade dal servizio, oltre che nei casi previsti dall'art. 62 §§ 4 e 6, quando perda o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti per l'ammissione all'impiego, di cui all'art. 15, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 15 § 2.

 

Art. 83

Cessazione per motivi di stato ecclesiale

 

A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i chierici ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica dipendenti del Centro Televisivo Vaticano, anche se assunti anteriormente al presente Regolamento, possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio al Centro Televisivo Vaticano. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene a richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Segreteria di Stato, oppure per disposizione della Segreteria di Stato, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore. Prima di adottare tale provvedimento, che avrà valore vincolante, si sentirà il parere dell'interessato.

 

Art. 84

Quiescenza

 

Ai dipendenti che cessano dal servizio si applicano le norme vigenti in merito al trattamento pensionistico e di liquidazione.

 

TITOLO XII

Trattamento economico

 

Art. 85

Retribuzioni

 

§ 1. La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio base;

b) aggiunta speciale di indicizzazione (ASI);

c) scatti biennali di anzianità;

d) compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario;

e) indennità speciali.

 

§ 2. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile, qualora le ore settimanali siano trentasei, si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione, eventuale indennità fissa di funzione; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta.

 

Art. 86

Tredicesima mensilità

 

§ 1 Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno, è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti di anzianità, nell'aggiunta speciale di indicizzazione e nell'indennità di funzione di cui al seguente Art. 94.

 

§ 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo e per tutto l'anno. Per un periodo inferiore all'anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente.

 

§ 3. Per i periodi trascorsi in posizione di impiego che comporti la riduzione, la sospensione o la privazione dello stipendio, la tredicesima mensilità è ridotta nella stessa proporzione.

 

Art. 87

Stipendio base

 

Lo stipendio base mensile è fissato in ciascun livello retributivo da apposite disposizioni della competente Autorità.

 

Art. 88

Aggiunta speciale di indicizzazione

 

L'aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) viene periodicamente determinata con apposito provvedimento della competente Autorità.

 

Art. 89

Scatti di anzianità

 

§ 1. Gli scatti di anzianità sono costituiti da aumenti biennali dello stipendio previsti in ciascun livello retributivo.

 

§ 2. Gli scatti di anzianità, fissati nel numero massimo di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato.

 

§ 3. L'importo degli scatti di anzianità è fissato con apposito provvedimento della competente Autorità.

 

Art. 90

Compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario

 

I compensi per lavoro festivo e notturno ed i compensi per le ore di lavoro straordinario sono regolati da apposita normativa vigente per tutto il personale della Santa Sede.

 

Art. 91

Indennità speciali

 

Ai dipendenti sono riconosciute le seguenti indennità

- indennità di reperibilità;

- indennità di trasferta;

- indennità di funzione.

 

Art. 92

Indennità di reperibilità

 

Ai dipendenti inseriti nei turni di reperibilità, in base all'Art. 46, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità.

 

Art. 93

Indennità di trasferta

 

Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro con almeno un pernottamento fuori sede, in base all'Art. 47, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità.

 

Art. 94

Indennità di funzione

 

Normative specifiche regolano l'indennità fissa per responsabilità dirigenziale, l'indennità fissa di funzione per i Capo Ufficio/Capo Servizio e le eventuali altre indennità equivalenti.

 

Art. 95

Modalità di pagamento e ritenute

 

§ 1. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità, l'indennità di funzione sono corrisposti posticipatamente: precisamente il giorno 27 di ogni mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura delle banche.

 

§ 2. I compensi per lavoro festivo, notturno e straordinario, l'indennità di reperibilità e di trasferta sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

 

§ 3. Gli elementi retributivi sono soggetti alle ritenute a carico dei dipendenti in conformità alle rispettive normative.

 

TITOLO XIII

Altre Provvidenze

 

Art. 96

Vestiario

 

Il personale adibito a servizi per i quali si rende necessario un particolare abito di lavoro, determinati dalla Direzione Generale, potrà ricevere il vestiario adeguato allo svolgimento delle specifiche mansioni.

 

Art. 97

Provvidenze generali

 

Provvedimenti di carattere generale, in favore di tutto il personale della Santa Sede, regolano le modalità di concessione di specifiche provvidenze relative a:

a) assegno per il nucleo familiare ed altre provvidenze a sostegno della famiglia;

b) mutui e piccoli prestiti rimborsabili per mezzo di trattenute sullo stipendio;

c) anticipazioni sulla liquidazione.

 

TITOLO XIV

Riconoscimento di benemerenze speciali

 

Art. 98

Benemerenze speciali

 

Il Direttore Generale può riconoscere con encomio scritto le benemerenze speciali dei dipendenti e può presentare alla Segreteria di Stato i nominativi dei dipendenti meritevoli per il conferimento di onorificenze.

 

TITOLO XV

Ricorsi amministrativi

 

Art. 99

Possibilità di ricorso

 

Contro tutti i provvedimenti del Direttore Generale, inerenti il rapporto di lavoro, è possibile ricorrere in base a quanto stabilito dal seguente Art. 100.

 

Art. 100

Ricorsi esterni

 

§ 1. Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità giudiziaria e della Commissione Disciplinare della Curia Romana, le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, troveranno soluzione attraverso il ricorso all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in base agli Artt. 10, 11 e 12 del suo Statuto e delle relative norme di attuazione.

 

§ 2. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Sommo Pontefice o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo successivo.

 

§ 3. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.

 

§ 4. L'interessato ha diritto di ricorso secondo le norme canoniche verso le sanzioni disciplinari di sospensione, esonero, licenziamento di cui ai precedenti Artt. 67, 69, 71.

 

 

TITOLO XVI

Disposizioni finali

 

Art. 101

 

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni specificamente adottate per il personale dipendente del Centro Televisivo Vaticano.

 

Card. Tarcisio Bertone

Segretario di Stato

Dal Vaticano, 28 Marzo 2007