Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA)

[AAS 105 (2013) 84-92]

 

SECRETARIA STATUS

RESCRIPTUM “EX AUDIENTIA SS.MI”

Istituzione e Regolamento della Commissione indipendente di valutazione  per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica

Il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 26 novembre 2012, si è degnato di stabilire quanto segue:

1. è istituita, in data odierna, la Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica con le finalità e l’ordinamento previsti dal Regolamento proprio;

2. a partire dal giorno 27 novembre 2012, è conferita delega al sottoscrit­to Cardinale Segretario di Stato per l’emanazione del Regolamento della Com­missione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, anche derogando, abrogando o subrogando, ove necessa­rio, alle norme del Regolamento Generale della Curia Romana e per ogni altra azione necessaria al funzionamento della Commissione.

Il Santo Padre ha disposto che il presente rescritto sia pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 26 Novembre 2012.

+ Tarcisio card. Bertone

Segretario di Stato

Prot. N. 206.204/G.N.

DECRETO GENERALE

Regolamento della Commissione indipendente di valutazione

per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica

Il Sig. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità

-  atteso che il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessagli il giorno 26 novembre 2012, ha stabilito di istituire la Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale  dipendente laico presso la Sede Apostolica con le finalità e l’ordinamento previsti dal Regolamento proprio;

-  preso atto della delega che il Santo Padre Benedetto XVI gli ha confe­rito nella medesima Udienza, a partire dal giorno 27 novembre 2012, per l’emanazione del Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, anche derogando, abrogando o subrogando, ove necessario, alle norme del Regolamento Generale della Curia Romana e per ogni altra azione necessaria al funzionamento della Commissione;

dispone l’approvazione e la pubblicazione del Regolamento della Commis­sione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica in allegato al presente Decreto.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 1º gennaio 2013, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e, successivamente, verrà pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 30 Novembre 2012.

+ Tarcisio card. Bertone

Segretario di Stato

Prot. N. 206.205/G.N.

ALLEGATO I

al Prot. N. 206.205/G.N. del 30 novembre 2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE LAICO PRESSO LA SEDE APOSTOLICA

Art.1

Istituzione della Commissione

La Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni presso la Sede Apostolica è istituita dal Santo Padre ed ha sede presso la Segreteria di Stato.

Art.2

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni presso la Sede Apostolica.

Art.3

Finalità e ambito di intervento della Commissione

1. La Commissione ha compiti di valutazione e di certificazione inerenti la selezione del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione dottrinale, di trasparenza, imparzialità, parità di condizioni, pubblicità, competenza professionale e merito.

2. La competenza della Commissione interessa la Curia Romana, le Isti­tuzioni collegate e gli Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica che si riferiscono per le assunzioni al Regolamento Generale della Curia Romana.

3. L’ambito di intervento riguarda le assunzioni di personale laico a tempo indeterminato e determinato, compreso quello dirigenziale, e le colla­borazioni professionali. In particolare ed inderogabilmente le assunzioni che necessitano — secondo i Regolamenti di riferimento in vigore — del nulla osta della Segreteria di Stato.

4. Il rilascio del nulla osta all’assunzione all’avvenuta certificazione di idoneità(1) della candidatura per lo specifico profilo professionale è disposizio­ne normativa che integra le procedure di assunzione previste nel Regolamento Generale della Curia Romana ed in tutti i Regolamenti particolari che vi fanno riferimento.

5. La Commissione può estendere l’emissione della certificazione di ido­neità delle candidature anche agli Enti ed Organismi che volontariamente facciano richiesta di accreditamento.

6. La Commissione è un’entità indipendente che per garantire tale condi­zione non si interfaccia mai direttamente con i Superiori richiedenti le assun­zioni. Essa è dotata anche di una propria sezione di archivio informatico e cartaceo. La Commissione comunica con l’esterno solo per la raccolta dei curricula da valutare e la relativa attestazione di ricezione e per le comuni­cazioni ai candidati esclusi dall’esito della selezione dopo la seconda fase di valutazione(2).

7. L’assunzione in servizio avviene nel rispetto della normativa generale e particolare in vigore, terminate le fasi di selezione e rilascio della certifica­zione di idoneità(3).

Art.4

Composizione

1. La Commissione è composta da otto membri:

a) Presidente;

b) cinque Commissari costituenti il nucleo di valutazione;

c) Segretario;

d) Addetto alla catalogazione.

2. Presiede e dirige la Commissione l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

3. Nell’esercizio delle funzioni, il Presidente è coadiuvato dal Segretario che ha compiti di consulenza, coordinamento e supporto segretariale.

4. L’Addetto di cui alla lett. d) del precedente comma 1, svolge il delicato e riservato compito di catalogazione delle candidature, di archiviazione dei documenti e di segreteria operativa.

5. I membri del nucleo di valutazione hanno incarico triennale, rinnova­bile una sola volta.

6. Il membro assente, anche se giustificato, per più di quattro sedute nell’anno solare decade dall’incarico. Il membro assente senza giustificato motivo è, invece, rimosso al verificarsi della seconda assenza nel triennio di incarico.

7. Ad eccezione del Presidente, tutti gli altri membri della Commissione sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato, il quale, dandone comuni­cazione scritta, può far cessare l’incarico in qualsiasi momento per gravi e comprovati motivi.

8. I primi tre membri del nucleo sono individuati, a rotazione, possibil­mente tra il personale dirigente che nelle diverse Amministrazioni — rien­tranti nell’ambito di competenza della Commissione — svolge funzioni con­nesse con la selezione del personale.

9. Il quarto membro del nucleo, proveniente dall’Ufficio della Segreteria di Stato competente per il rilascio del nulla osta all’assunzione, oltre ad avere le funzioni dei primi tre membri, garantisce il necessario coordinamento delle attività selettive della Commissione con quelle proprie del citato Ufficio di appartenenza.

10. Il quinto membro del nucleo è scelto tra professionisti di comprovata moralità ed esperienza, esperti di selezione del personale.

11. I membri della Commissione sono chiamati ad osservare rigorosamen­te il segreto d’ufficio. Essi sono, altresì, tenuti ad adottare misure idonee di sicurezza in ordine a riservatezza e a tutela dei dati trattati.

Art. 5

Consulenti esterni

Per la valutazione di particolari profili professionali, la Commissione può avvalersi di consulenti esterni specializzati.

Art.6

Sedute periodiche e operazioni di voto

1. La Commissione si riunisce con cadenza mensile o quando il Presidente ritenga necessario convocarla.

2. I membri, con la sola esclusione dell’Addetto di cui all’Art.4, comma 1, lett. d), sono convocati dal Presidente per iscritto con almeno sei giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l’incontro. Fa fede la data di spedizione della comunicazione.

3. La seduta si ritiene valida con la presenza di almeno tre membri costituenti il nucleo di valutazione.

4. Ad ulteriore garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità, il Presidente ed il Segretario non prendono parte alle operazioni di voto. L’Addetto non partecipa alle sedute in quanto unico possibile conoscitore dell’abbinamento previo alla valutazione tra nominativo e corrispondente codice informatico numerico.

Art.7

Procedura preliminare di selezione e prima fase di valutazione

1. La procedura selettiva di cui al presente articolo ha lo scopo primario di accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitu­dini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni lavorative da ricoprire.

2. La Commissione sottopone a valutazione, in ordine di arrivo, i curricula inviati da Dicasteri, Uffici, Enti, Organismi e singoli individui, regolarmente protocollati dei quali ha accusato l’avvenuta ricezione.

3. La valutazione è effettuata sulla base dei curricula. Il nucleo di valu­tazione è chiamato ad esprimersi su documenti anonimi standardizzati.

4. Nel corso delle operazioni di valutazione avviene la catalogazione dei curricula anonimi in esame nelle categorie lavorative, elencate in documento di successiva emanazione. Le categorie sono soggette ad aggiornamento periodi­co sulla base delle qualifiche da attribuire ai candidati e alle competenze tecniche, tematiche, relazionali e gestionali richieste. Lo stesso curriculum può essere inserito in più categorie lavorative.

5. Ogni membro del nucleo esprime la propria votazione. Quando il sin­golo membro è chiamato a dare un voto unico, vale il criterio della maggio­ranza assoluta dei votanti. In caso di parità nella votazione, per assenza di uno dei membri, assume valore doppio il voto del membro della Segreteria di Stato.

6. Le votazioni avvengono in centesimi per facilitare la compilazione degli elenchi di cui al successivo comma 7. I curricula che non raggiungono, secondo i criteri di valutazione stabiliti, la media finale di 60/100 sono rigettati.

7. La Commissione stila per ciascuna categoria lavorativa un elenco dal quale essa attinge le terne di candidati da esaminare nella seconda fase di valutazione che si attiva all’atto della richiesta, presso la Segreteria di Stato, da parte del Dicastero, Ufficio, Ente o Organismo che deve assumere.

8. I candidati valutati permangono in elenco per un triennio a decorrere dalla data della seduta della Commissione nella quale vi sono stati iscritti.

Art.8

Seconda fase di valutazione

1. La seconda fase della valutazione, sempre osservando la massima riservatezza, avviene attraverso un colloquio individuale con i candidati delle terne(4).

2. Scopo della seconda fase di valutazione è principalmente quello di constatare la rispondenza dei requisiti documentati e valutati con la funzione da ricoprire e la complessiva disponibilità dell’interessato al rapporto di lavoro di cui trattasi. Annotazioni su aspettative e motivazioni e sulla per­sonalità ed il profilo etico morale dell’individuo completano la certificazione di idoneità.

3. Il nucleo di valutazione è in questa fase a conoscenza dei nominativi della terna, ma non del posto vacante nell’Organico specifico al quale i candidati concorrono.

Art.9

Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione adottati dal nucleo, atti a garantire in ogni fase della selezione parità ed equità di trattamento, sono illustrati in apposito documento.

2. Nella seconda fase di valutazione, oltre al colloquio individuale, per figure professionali particolari possono essere introdotti test o prove di grup­po anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, come previsto al precedente articolo 5.

Art. 10

Rilascio della certificazione di idoneità

1. Terminata la valutazione, la Commissione rilascia la certificazione di idoneità, valida per le categorie lavorative di cui trattasi.

2. Per i Dicasteri, gli Uffici, gli Organismi e gli Enti rientranti nell’ambito di competenza della Commissione, la certificazione è documento indispensa­bile e previo al rilascio del nulla osta all’assunzione.

Art.11

Presentazione dei candidati selezionati

1. Il Dicastero, Ufficio, Ente o Organismo che deve assumere effettua le proprie valutazioni sulla terna — sempre che sia possibile numericamente comporla — dei candidati presentati dalla Segreteria di Stato e richiede, ove previsto dal Regolamento di riferimento, alla medesima Superiore Auto­rità il rilascio del nulla osta nominativo per la persona scelta.

2. Qualora tra i nominativi presentati non risulti esservi, a parere del datore di lavoro di cui al comma precedente, un candidato idoneo al posto di lavoro di cui trattasi o nel caso il candidato rinunci all’incarico, la Com­missione procede con l’indicazione di una nuova terna di nomi ed eventual­mente di una successiva terza ed ultima. Una quarta terna è prevista solo per i profili direttivi e dirigenziali.

Art.12

Disposizioni finali

L’attività della Commissione interessa le assunzioni decorrenti dal 1º maggio 2013.

Dal Vaticano, 30 Novembre 2012.

+ Tarcisio card. Bertone

Segretario di Stato

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1 Cfr. Art. 10

2 Cfr. Art. 8

3 Cfr. Art. 10

4 Cfr. Art. 7, comma 7