Regolamento particolare per il trattamento previdenziale del personale appartenente al Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano

[AAS 105 (2013) 297-303]


SECRETARIA STATUS

RESCRITTO “EX AUDIENTIA SS.MI”

Regolamento particolare per il trattamento previdenziale del personale

appartenente al Corpo della Gendarmeria

dello Stato della Città del Vaticano

 

     Il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 27 Febbraio 2013 ha approvato il Regolamento particolare per il trattamento previdenziale del personale appartenente al Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.

     Il Santo Padre ha disposto la promulgazione di detto Regolamento e la sua pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che entri in vigore con decorrenza 1° Giugno 2013.

     Dal Vaticano, 27 Febbraio 2013.

 

                                                    + Tarcisio card. Bertone

                                                    Segretario di Stato

 

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Prot. N. 203.215/G.N.

 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE

per il trattamento previdenziale del personale appartenente

al Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito del Regolamento particolare

  Il presente Regolamento particolare disciplina esclusivamente il trattamento previdenziale del personale appartenente al Corpo della Gendarmeria della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

 

TITOLO II

ISTITUZIONE E ALIMENTAZIONE DEL CONTO SPECIALE

Art. 2

Iscrizione al Fondo Pensioni

  1. Il personale appartenente al Corpo della Gendarmeria è iscritto al Fondo Pensioni (1) presso un Conto speciale costituito e tenuto ai sensi degli Artt. 5 e 7 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni.                                

  2. Sono iscritti al predetto Conto speciale anche i titolari di trattamento pensionistico diretto o indiretto che hanno conseguito il diritto alla pensione in data successiva al 31 dicembre 1992, come pure gli eventuali titolari delle corrispondenti pensioni di reversibilità.

Art. 3

Contributi

  1. Per l’alimentazione del Conto speciale è dovuto al Fondo Pensioni da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, un contributo mensile comprensivo della quota a carico del dipendente, pari al 46,99% del totale complessivo delle retribuzioni ordinarie degli appartenenti al Corpo della Gendarmeria.                                                                                                                                                                                La retribuzione ordinaria è composta dallo stipendio base, come da livello, dagli scatti biennali di anzianità ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità, nonché dalle indennità dirigenziali e di funzione e da altre ad esse equiparate a tutti gli effetti.                                                                                                                                           Nuovi elementi retributivi nel trattamento economico del personale appartenente al Corpo della Gendarmeria possono essere sottoposti a contri­buzione e considerati a tutti gli effetti regolamentari, mediante variazione della presente normativa.

  2. Il personale soggetto al presente Regolamento particolare deve rila­sciare, per tutta la durata del servizio, mensilmente, compresa la tredicesima mensilità, una contribuzione previdenziale pari al 10,68% della retribuzione ordinaria ricevuta.

  3. Il versamento del contributo al Fondo viene effettuato dal Governa­torato dello Stato della Città del Vaticano entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza.

  4. Contributi straordinari a carico del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano possono essere disposti dalla Segreteria di Stato in relazione alle esigenze di equilibrio finanziario del Conto speciale di cui all’Art. 2.

TITOLO III

MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Capo I

Pensioni dirette

Art. 4

Diritto alla pensione diretta di anzianità immediata

  1. Il personale appartenente al Corpo della Gendarmeria, iscritto al Conto speciale al momento della cessazione dal servizio, al compimento del 32° anno di servizio effettivamente svolto nel Corpo, matura il diritto al trattamento immediato di pensione diretta di anzianità qualunque ne sia l’età.

  2. Il personale appartenente al Corpo della Gendarmeria proveniente da altra Direzione/Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano o da altra Amministrazione della Santa Sede, oppure trasferito dal Corpo ad altro Ufficio o Amministrazione, per i periodi di lavoro in cui non presta servizio nel Corpo è iscritto al Conto ordinario del Fondo Pensioni.   Tale personale matura il diritto al trattamento immediato di pensione diretta di anzianità, qualunque ne sia l’età, al compimento del 38° anno di servizio effettivamente svolto quale somma dei periodi di lavoro prestati presso il Corpo della Gendarmeria e fuori dallo stesso.

  3. Il trattamento di pensione decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

  4. Il titolare di pensione diretta è tenuto, fino al compimento del 60° anno di età, al rilascio di una ritenuta pari al 3% dell’importo lordo della pensione percepita.

Art. 5

Diritto alla pensione di vecchiaia minima differita

  1. Ha diritto al trattamento di pensione di vecchiaia minima differita, il personale che cessi dal servizio o dall’impiego, avendo svolto almeno venti anni di effettivo lavoro.

  2. Il trattamento di pensione minima differita di vecchiaia spetta al dipendente con decorrenza dal giorno successivo alla data prevista per il collocamento a riposo per limiti di età, come da Regolamento proprio del Corpo della Gendarmeria.

Art. 6

Diritto alla pensione diretta di inabilità

  1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di inabilità l’appartenente al Corpo della Gendarmeria, iscritto al Conto speciale, che diventi inabile al servizio in conformità alle norme del Regolamento proprio:

  a) a causa di malattia o di infortunio non derivante dall’esercizio delle proprie funzioni e non da sua colpa grave, qualora al momento della cessa­zione dal servizio per inabilità abbia compiuto almeno cinque anni di effetti­vo servizio: la pensione è denominata Pensione ordinaria di inabilità;

  b) indipendentemente dalla durata del servizio effettivamente prestato, qualora, in conformità alle norme del Regolamento proprio, la malattia o l’infortunio siano dichiarati derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni e non da sua colpa grave: la pensione è denominata Pensione privilegiata di inabilità.

  2. Il trattamento di pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Misura della pensione immediata di anzianità o di vecchiaia e ordinaria di inabilità

  1. La misura della pensione immediata di anzianità o di vecchiaia e ordinaria di inabilità è calcolata secondo il disposto dell’Art. 20 del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

  2. L’anzianità convenzionale, pari alla maggiorazione di un quarto del servizio svolto nel Corpo della Gendarmeria, concorre alla costruzione del periodo temporale di riferimento che non può in ogni caso superare i 40 anni.

Art. 8

Misura della pensione differita di vecchiaia

  1. La misura mensile della pensione differita di vecchiaia è determinata, in conformità all’Art. 20 del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni, sulla base del trattamento economico come da livello funzionale retributivo e di altri elementi retributivi attribuibili, alla data di maturazione del diritto, a quelli del pari grado in servizio secondo l’evoluzione della carriera effettiva­mente seguita dall’interessato medesimo.

  2. L’anzianità convenzionale, pari alla maggiorazione di un quarto del servizio svolto nel Corpo della Gendarmeria, concorre alla costruzione del periodo temporale di riferimento che non può in ogni caso superare i 40 anni.

 

 

Art. 9

Misura della pensione privilegiata di inabilità

  La misura mensile della pensione privilegiata di inabilità è determinata in conformità all’Art. 22 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni, riconoscendo comunque all’interessato un’anzianità pensionabile pari ad anni 40.

Art. 10

Effetti della riattivazione del rapporto di lavoro

  1. Nei confronti di titolari di trattamento pensionistico di anzianità che ricostituiscono un rapporto di lavoro dipendente con uno degli Organismi o Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto del Fondo Pensioni è sospesa la erogazione del trattamento pensionistico per tutta la durata del nuovo rapporto.

  2. Ai casi di specie si applica l’Art. 23 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

 

Capo II

Pensioni indirette o di reversibilità

Art. 11

Familiari superstiti aventi diritto a pensione

  Per quanto attiene al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità si applicano gli Artt. 3, 4 e 24 del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 12

Trattamento minimo delle pensioni

  Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità si applica l’Art. 25 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

Art. 13

Assegno per il nucleo familiare e di disabilità

e Provvidenze a favore della famiglia

  Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità è attribuito il trattamento di famiglia — assegno per il nucleo familiare o assegni familiari, assegno mensile di disabilità e altre Provvidenze a favore della famiglia — in conformità alla normativa vigente tempo per tempo.

Art. 14

Tredicesima mensilità

  L’importo mensile complessivo del trattamento pensionistico viene corri­sposto tredici volte all’anno.

  Al pensionato spettano tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i mesi interi di diritto al trattamento pensionistico.

Art. 15

Estinzione di posizioni previdenziali

  All’appartenente al Corpo della Gendarmeria che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non maturi il diritto a prestazioni pensionistiche, si applica l’Art. 11 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 16

Attivazione delle prestazioni del Conto speciale

  1. Dal 1° giugno 2013, data di entrata in vigore del presente Regolamento particolare, decorre l’obbligo di versare sul Conto Speciale del Fondo Pensioni i contributi di cui al precedente Art. 3.

  2. Dalla stessa data sono addebitate al medesimo Conto le prestazioni erogate dal Fondo Pensioni.

 

Art. 17

Applicabilità del Regolamento particolare

  Le presenti Norme si applicano agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento particolare e a coloro che sono successivamente assunti.

 

 

Art. 18

Disposizioni di rinvio

  Per quanto non specificatamente disposto dal presente Regolamento particolare si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e del Regolamento proprio del Corpo della Gendarmeria.

Art. 19

Norme di attuazione

  Eventuali norme di attuazione del presente Regolamento particolare possono essere emanate con provvedimento della Segreteria di Stato.

Il presente Regolamento particolare è stato approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XVI il 27 febbraio 2013.

Città del Vaticano, 27 Febbraio 2013.

 

                                                         +Tarcisio card. Bertone

                                                         Segretario di Stato

 

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1 Istituito dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio "La Preoccupazione" dell'8 settembre 1992