Modifica degli Artt. 10 e 11 del Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria

[AAS 105 (2013) 713-715]

SECRETARIA STATUS

RESCRIPTUM “EX AUDIENTIA SS.MI”

Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria

(FAS)

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 24 giugno 2013, ha approvato la modifica degli Artt. 10 e 11 del Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria, promulgato con Rescriptum “Ex Audientia SS.mi” del 10 luglio 2010.

Il Santo Padre ha disposto che i suddetti Articoli, allegati al presente Rescritto, siano promulgati e pubblicati in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che entrino in vigore a decorrere dal 1º luglio 2013.

Dal Vaticano, 24 giugno 2013.

+ Tarcisio card. Bertone

Segretario di Stato

Prot. N. 005869/G.N.

 

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MODIFICA

degli Artt. 10 e 11 del

Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria

(FAS)

 

 

 

 

TITOLO II

CONTRIBUZIONI AL FONDO

Art. 10

Contribuzione degli iscritti

1. A titolo di contribuzione da parte propria e dei familiari assistiti, il dipendente versa il 2% della retribuzione ordinaria composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale indicizzazione (ASI), nonché dell’eventuale indennità di funzione e dell’indennità dirigenziale, per tredici mensilità.

2. La ritenuta al dipendente, di cui al comma 1, é effettuata dall’Amministrazione di appartenenza.

3. Il Fondo Pensioni provvede ad effettuare la ritenuta del 2% sulla pensione dei titolari di pensione vaticana.

4. I pensionati vaticani iscritti al FAS, titolari anche di pensione di altri enti previdenziali, sia nel caso di cumulo che di totalizzazione, versano annualmente al Fondo Pensioni un contributo pari al 2% della pensione annua diretta, indiretta o di reversibilità percepita da detti altri enti.

5. Gli iscritti al FAS, titolari esclusivamente di pensione di altri enti previdenziali, versano annualmente all’Amministrazione a cui apparteneva­no al momento del pensionamento, un contributo pari al 2% dell’ammontare lordo annuo della pensione diretta, indiretta o di reversibilità.

6. Il pagamento del contributo di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve avvenire in due rate semestrali anticipate, la prima, di importo pari a quella del mese di luglio precedente, entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di luglio di ciascun anno, computate sull’ammontare lordo della pensione percepita nell’anno precedente. Per gli iscritti di cui al precedente comma 5, il contributo annuo non può essere inferiore al 2% del trattamento di pensione minima vaticana.

7. Al personale con rapporto di lavoro part-time viene applicata una ri­tenuta non inferiore al 2% sullo stipendio base più ASI del 1º livello funzionale retributivo rapportata al tempo pieno.

Art. 11

Contribuzione delle Amministrazioni

1. La quota pro-capite annuale a carico delle Amministrazioni è determinata dalla ripartizione della spesa complessiva preventivata dal Fondo per il numero totale degli assistiti.

2. Ogni Amministrazione versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero degli assistiti a suo carico.

3. Il Fondo Pensioni versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero dei pensionati assistiti e loro familiari, e ne chiede il rimborso alle Amministrazioni di pro­venienza.

4. Il pagamento del contributo al FAS viene effettuato da ciascuna Amministrazione e dal Fondo Pensioni entro il decimo giorno di ciascun mese di competenza sulla base del numero degli iscritti del mese precedente. L’importo dei pagamenti mensili comprende anche il conguaglio di quote pro-capite, dovute per iscrizioni avvenute nel suddetto mese precedente, ma decorrenti da mesi antecedenti.

5. Il pagamento del contributo pro-capite mensile riferito agli iscritti di cui al precedente Art. 10, commi 4 e 5, deve essere versato mensilmente dal Fondo Pensioni e dalle Amministrazioni secondo le stesse modalità descritte al precedente comma 4, indipendentemente dalla rateizzazione semestrale della quota contributiva a carico del pensionato.

6. In sede di bilancio consuntivo del Fondo viene determinato l’eventuale conguaglio della quota pro-capite, da ripartire tra le Amministrazioni con lo stesso criterio di cui al comma 1.

Dal Vaticano, 24 giugno 2013.

+ Tarcisio card. Bertone

Segretario di Stato