Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia

Il «Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia», approvato dal Santo Padre Benedetto XVI l' 8 aprile 2009 ed entrato in vigore il 1° luglio 2009 [AAS 101 (2009) 384-396], è stato aggiornato dall’ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esso apportate dal Rescriptum "Ex Audientia SS.mi" Prot. N. 005887/G.N. del 9 luglio 2013 (artt. 27, 28, 29 e 30) [AAS 105 (2013) 715 - 717]

TITOLO I
ASSEGNO PER NASCITA E ADOZIONE DEI FIGLI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le seguenti provvidenze a favore della famiglia sono disposte per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e compresi nell'ambito di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e a favore dei titolari di pensioni dirette o indirette erogate dal Fondo Pensioni.

Art. 2
Assegno di natalità per un figlio

1. Per la nascita di un figlio, indipendentemente dal reddito, viene corrisposto al dipendente in servizio o al titolare di pensione un assegno di importo pari a due terzi rispettivamente della retribuzione (stipendio base + ASI + bienni) o della pensione correlate al mese di nascita del bambino.

Art. 3
Assegno di natalità per parto gemellare o plurimo

1. Nel caso di parto gemellare o plurimo l'assegno di cui all'Art. 2 viene moltiplicato per il numero dei figli nati.

Art. 4
Misura dell'assegno di natalità a coniugi dipendenti vaticani

1. Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, l'assegno di cui all'Art. 2 e all'Art. 3 viene corrisposto al coniuge che gode di retribuzione o pensione di importo maggiore.

Art. 5
Assegno per adozione

1. L'assegno di cui ai precedenti articoli è corrisposto anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni sei.

2. L'importo dell'assegno deve essere correlato al mese del provvedimento di adozione emesso dal Tribunale.

Art. 6
Domanda per l'assegno di natalità e adozione

1. La domanda per l'assegno deve essere corredata del certificato di nascita e di battesimo.

2. In caso di adozione, il certificato di nascita è sostituito dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato dall'anagrafe del Comune di appartenenza.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITA'

Le norme del presente Titolo sono integrative delle vigenti disposizioni a tutela della maternità previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti.

Art. 7
Collocamento in aspettativa integrativa per maternità

1. In presenza di gravi complicazioni della gestazione o di altre forme morbose che si presume abbiano conseguenze negative sulla gravidanza, fino a tre mesi prima del parto possono essere concessi ulteriori periodi di collocamento in aspettativa oltre quelli previsti dalle normative sulla maternità.

2. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, esaminata la specifica richiesta della gestante e l'eventuale documentazione clinica prodotta, valuta la necessità e ne stabilisce la durata.

3. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Il periodo che intercorre tra la nascita prematura del bambino e la data presunta è da considerarsi, a tutti gli effetti per la genitrice, aspettativa per maternità.

Art. 8
Collocamento in aspettativa in caso di adozione o affidamento

1. Il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia presentato domanda di adozione o di affidamento è disposto a condizione che il bambino non abbia superato al momento della domanda i sei anni di età.

2. Tale aspettativa, della durata di tre mesi, ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria del bambino in affidamento preadottivo o in affidamento, come da provvedimento dell'Autorità competente.

3. In caso di adozione internazionale, entrambi i genitori possono usufruire fino a quindici giorni di calendario di permesso retribuito, prorogabili a prudente giudizio del Capo Dicastero, per la permanenza all'estero richiesta dall'adempimento delle pratiche preadottive.

Art. 9
Retribuzione durante l'aspettativa

1. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli articoli 7 e 8 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni.

2. Il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

Art. 10
Permesso parentale

1. In caso di decesso della madre o qualora essa si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino per:

- separazione o abbandono del tetto coniugale,

- ricovero ospedaliero,

- stato invalidante temporaneo o permanente,

il padre beneficia della parte residua dell'aspettativa per maternità dopo il parto e delle provvidenze di cui agli Articoli 8 e 9.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta all'Amministrazione competente la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.

3. L'abbandono del tetto coniugale da parte della madre è dichiarato dal padre lavoratore con autocertificazione.

4. Lo stato invalidante temporaneo o permanente è accertato con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 11
Riduzione di orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino

1. Durante il primo anno di vita del bambino la riduzione regolamentare di due ore giornaliere viene concessa alla dipendente madre, a prescindere dal tipo di allattamento o alternativamente al padre su presentazione all'Amministrazione competente della dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando, negli stessi giorni e per il medesimo motivo, delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.

L'orario di servizio ridotto dovrà essere continuativo.

2. In caso di parto gemellare o plurimo, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un' ora.

Art. 12
Permessi per malattia di figli o equiparati

1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio o equiparato ai sensi dell`Art. 5, lett. c) delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, su presentazione di certificato medico:

a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento del terzo anno di età del bambino;

b) a permessi nel limite di cinque giorni di calendario solare all'anno per il bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa.

2. Durante i periodi di assenza di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) la retribuzione viene ridotta complessivamente del 75%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) il genitore è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a dare alla competente Amministrazione un preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie nei limiti dei periodi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b ).

5. Le provvidenze di cui al presente articolo spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Ai fini della fruizione il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.

TITOLO III
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI DIPENDENTI CON FAMILIARI DISABILI

Art. 13
Definizione di disabilità e inabilità

1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni:

a) è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale;

b) è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere  necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

c) è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.

2. Ai fini delle Provvidenze di cui al presente Titolo la situazione di cui alla lettera c) è equiparata a quella della lettera b).

3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.

Art. 14
Collocamento in aspettativa per figli o equiparati disabili

1. Nel caso di figli, o di equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto fino al compimento del terzo anno di età del bambino ad un ulteriore collocamento in aspettativa oltre quelli fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 60%.

Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione mensile.

2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

3. In alternativa all'aspettativa i genitori hanno diritto ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

4. Ai fini della fruizione della presente provvidenza il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

Art. 15
Permessi parentali per familiari disabili

1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Ai fini della fruizione il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

3. La provvidenza di cui al comma 1 è estesa al dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle Norme per la disciplina della concessione per il nucleo familiare.

4. Qualora il dipendente assista più disabili in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto, ogni mese, a cinque giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in sei giorni, e a quattro giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, fruibili anche in modo continuativo.

5. Il dipendente con familiari disabili deve essere agevolato nell'orario giornaliero di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 16
Assegno mensile di disabilità

1. L'assegno mensile di disabilità compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle suddette Norme, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile;

b) siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico.

Art. 17
Misura dell'assegno di disabilità

1. La misura dell'assegno di disabilità di cui al comma 1 dell'art. 16 è differenziata in relazione allo scaglione di reddito, tempo per tempo, corrispondente a quello previsto per un nucleo familiare di due componenti in base alla Tabella di cui all'art. 2 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

2. L'importo dell'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso all'8° ed al 9° scaglione.

3. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di cento euro.

4. L'assegno spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo pieno.

5. L'assegno decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Amministrazione competente, corredata dai documenti attestanti lo stato di disabilità.

La misura dell'assegno per il primo mese è correlata al rapporto tra il numero dei giorni successivi alla data di presentazione della domanda ed il divisore fisso di trenta.

Le Amministrazioni procedono d'ufficio ad attivare il Collegio medico della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

6. L'assegno non viene corrisposto nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l' attribuzione.

Entro trenta giorni il percettore dell'assegno di disabilità deve dare notizia dell'avvenuta variazione con lettera raccomandata/RR alla competente Amministrazione; l'importo dell'assegno del mese corrente è calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 5.

Art. 18
Oneri e modalità di richiesta

1. L'assegno di disabilità è a carico:

a) per il dipendente in servizio, dell'Amministrazione di appartenenza;

b) per il titolare di pensione vaticana, dell'Amministrazione alla quale il dipendente o il dante causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza.

2. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme della domanda di cui all'Art. 17 comma 5 e stabiliscono le certificazioni da allegare.

TITOLO IV
PROVVIDENZE PER SPESE SCOLASTICHE

CAPO I
Iscrizione e frequenza a corsi di studio

Art. 19
Deducibilità delle spese scolastiche

1. Dal reddito complessivo di cui all'Art. 9 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare si deducono le seguenti spese documentate sostenute nell'anno per i componenti il nucleo per iscrizione e frequenza a:

a) asili nido;

b) scuole dell'infanzia;

c) corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nel limite massimo della loro durata statutaria;

d) studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità nel limite massimo della loro durata statutaria.

CAPO II
Iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia

Art. 20
Contributo per l'iscrizione e la frequenza

1. Ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare è corrisposto un contributo mensile per le spese di iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia per ciascun figlio.

Art. 21
 Domanda e certificazione per la concessione del contributo

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione del contributo e le certificazioni a corredo della medesima.

Art. 22
Misura del contributo

1. Il contributo compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno secondo la tabella di cui all'Art. 15 commi 1 e 2 delle relative Norme.

Art. 23
Determinazione e rivalutazione del contributo

1. L'importo del contributo è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15 comma 1 delle relative Norme.

Art. 24
Corresponsione del contributo

1. Il contributo è corrisposto mensilmente a decorrere dalla data di iscrizione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia.

Art. 25
Estensione del contributo per centri estivi

1. Il contributo è esteso, con le medesime modalità, per le spese di iscrizione e frequenza di centri estivi per figli compresi nella fascia di età da zero a sei anni.

CAPO III
Assegno scolastico

Art. 26
Contributo per acquisto di libri di testo

1. All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o corsi universitari ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lett. d).

Art. 27

Misura dell'assegno

1. L’assegno scolastico compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all’assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente secondo la Tabella di cui all’Art. 15, commi 1 e 2, delle relative Norme.

Art. 28

Determinazione e rivalutazione dell'assegno

1. L’importo dell’assegno scolastico è determinato dalla Superiore Auto­rità ed è rivalutato annualmente in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’Art. 15, comma 1, delle relative Norme.

Art. 29

Corresponsione dell'assegno

1. L’assegno scolastico è corrisposto agli aventi diritto, esclusivamente, con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno.

Art. 30

Domanda e certificazione per la concessione dell'assegno

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione dell’assegno scolastico e le certificazioni a corredo della medesima da pre­sentarsi entro il 30 ottobre di ogni anno.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Esclusione delle provvidenze ai fini della formazione della base imponibile

1. Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

Art. 32
Accertamento e sanzioni in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità

1. Qualora le notizie fornite dal fruitore delle provvidenze risultassero non rispondenti a verità, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato, può rivalersi delle somme indebitamente percepite e applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.