Decreto del Cardinale Presidente contenente Disposizioni Urgenti e provvisorie in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

 

vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;

 

vista la Legge sulle Fonti del Diritto del 1° ottobre 2008 n. LXXI;

 

vista la Legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018;

 

vista la Lettera Apostolica m forma di "Motu Proprio" I beni temporali ed in particolare il punto 2, lett. a);

 

vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» pubblicate il 1° giugno 2020, ed in particolare gli artt. 83, 84, §§ 3 e 4;

 

considerato che occorre dare sollecita esecuzione alle «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» (di seguito NCP) suscettibili di immediata applicazione e fornire agli Organismi operativi del Governatorato di cui al Titolo III della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018, istruzioni operative per la prima applicazione e puntuale interpretazione della stessa;

 

considerato che occorre disciplinare l'ordinato passaggio tra la previgente disciplina e la NCP, assicurando la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso, senza soluzione di continuità e limitando l'impatto sull'adempimento delle proprie finalità istituzionali destinate a garantire «l'assoluta e visibile indipendenza, anche nel campo internazionale, nell'esercizio della missione universale e pastorale del Sommo Pontefice»;

 

considerato che il Governatorato opera mediante un proprio Sistema Integrato Informatico, idoneo a garantire una puntuale gestione delle attività amministrative e la conseguente rilevazione contabile delle stesse;

 

considerato che nell' ambito del sopracitato applicativo, il Governatorato dispone già della specifica piattaforma informatica finalizzata alla gestione del proprio Albo Fornitori, così come richiesta dall'art. 84 NCP;

 

ritenuto di dover provvedere, in via provvisoria e d'urgenza, in attesa della promulgazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 83 NCP,

 

ha emanato il seguente

 

DECRETO

 

Art. 1. Sono promulgate le seguenti Disposizioni, in via provvisoria e d' urgenza, in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

 

Art. 2. Le presenti Disposizioni entrano in vigore il 16 luglio 2020 e cessano alla data del 1° ottobre 2020.

 

Città del Vaticano, 15 luglio 2020

 

Giuseppe Card. Bertello

Presidente

 

 

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DISPOSIZIONI

Urgenti e provvisorie

in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

Le presenti disposizioni si applicano al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

 

Articolo 2

Procedure pendenti

§1. I procedimenti di acquisto di beni, lavori e servizi avviati prima dell'entrata in vigore della Norma sui contratti pubblici sono conclusi in base alla previgente disciplina.

 

§2. Un procedimento si considera avviato quando l'Organismo operativo, entro il 30 giugno 2020, ha pubblicato un bando di gara, ovvero ha inviato richiesta di offerta o di interesse o, per gli affidamenti diretti, ha inviato al fornitore una richiesta di preventivo.

 

§3. Ai fini di cui al paragrafo precedente fa fede in via esclusiva il numero di protocollo apposto sui relativi provvedimenti e comunicazioni ai sensi della Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, La Cura vigilantissima del 21 marzo 2005.

 

§4. Trova immediata applicazione, anche ai contratti oggetto delle procedure di cui al paragrafo 2, l'art. 14 NCP.

 

§5. Le varianti in corso d'opera connesse a procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della Norma sui contratti pubblici sono approvate in base alla previgente disciplina.

 

Articolo 3

Contratti in corso di esecuzione

 

§1. I contratti stipulati dagli Organismi operativi entro il 30 giugno 2020 sono validi fino alla loro naturale scadenza e sono fatte salve le singole clausole contrattuali previste.

 

§2. I contratti stipulati dagli Organismi operativi fino al 30 giugno 2020 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione del Cardinale Presidente, verificata la natura essenziale del contratto per il perseguimento delle finalità istituzionali e le ragioni che impediscono di procedere mediante una delle procedure competitive di cui al Titolo III, NCP senza grave pregiudizio per il Governatorato medesimo.

 

Articolo 4

Abilitazione provvisoria degli operatori economici già accreditati presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

 

§1. I fornitori precedentemente accreditati presso l'Albo dei Fornitori del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ed i soggetti di cui al successivo art. 5 § 2 sono abilitati, in via provvisoria, a partecipare alle procedure competitive di cui al Titolo III, NCP riservate agli operatori iscritti all’Albo informatico e a stipulare contratti ai sensi dell'art. 2, lett. i) NCP.

 

§2. Il Governatorato trasmette alla Segreteria per l'Economia l'elenco degli operatori economici iscritti nell' Albo dei fornitori abilitati, in via provvisoria, a partecipare alle procedure competitive ai sensi del § 1 che precede.

 

Articolo 5

Sospensione nuove iscrizioni nell'Albo Fornitori

 

§1. Sono sospese le iscrizioni di nuovi operatori economici nell'Albo dei fornitori del Governatorato sino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all' art. 83 delle NCP.

 

§2. È consentita la regolarizzazione dell'iscrizione nell'Albo dei fornitori alle referenze, presenti al 30 giugno 2020 nell'Anagrafica del Governatorato, ritenute essenziali e funzionali alle attività istituzionali del Governatorato.

 

Articolo 6

Procedure provvisorie di acquisto e di esecuzione di Lavori

 

§1. Fatti salvi i principi di trasparenza, controllo e concorrenza, gli Organismi operativi procedono:

 

a) agli acquisti di beni e servizi in osservanza delle procedure vigenti di cui all'art. 28 della Legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018 ed ai Regolamenti amministrativi di cui al Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 22 dicembre 2008, Prot. Archivio di Stato n. 479925.

 

b) all'esecuzione di lavori in ottemperanza alla circolare del Cardinale Presidente del 13 settembre 2019, Prot. AS/16412/2019 ed alle disposizioni ivi richiamate.

 

§2. Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica anche agli Organi di vigilanza del Governatorato di cui all'art. 2, lett. h) NCP.

 

Articolo 7

Prezzi e corrispettivi di riferimento

 

§1. Sono recepiti, in via provvisoria, i prezzi e corrispettivi di riferimento, definiti di concetto dalla Segreteria per l'Economia e dal Governatorato.

§2. Qualora i prezzi ed i corrispettivi non siano disponibili, gli Organismi operativi procederanno alla loro relativa determinazione, sulla base di criteri verificabili dagli Organismi di Vigilanza del Governatorato di cui all'art. 2, lett h) NCP.

 

Articolo 8

Dipendenti abilitati

 

§1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 NCP, il Governatorato procede con l'individuazione dei propri dipendenti e incaricati professionali temporanei abilitati a svolgere le funzioni di progettista, di perito e di membro della commissione giudicatrice.

§2. L'Elenco contenente l'indicazione dei dipendenti ed incaricati  professionali  di cui al  precedente  paragrafo è trasmesso alla Segreteria per l'Economia entro il 1° ottobre 2020.

 

Articolo 9

Procedura  provvisoria di selezione

 

§1. La procedura provvisoria di selezione è aperta agli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori al 3O giugno 2020 ed ai soggetti di cui all'art. 5, §2 nella corrispondente categoria di specializzazione, i quali possono presentare un'offe1ta in risposta ad un avviso di gara.

 

§2. L'Ufficio competente da comunicazione agli operatori economici iscritti ai sensi dell'art. 4 e 5, §2 delle previsioni di cui al paragrafo 1, avvisandoli che è loro onere consultare la piattaforma dell'Albo dei fornitori qualora intendano partecipare allegare.

 

§3. L'Ufficio competente pubblica

 

- sulla piattaforma dell'Albo dei fornitori un avviso che indichi:

 

a) l'Organismo appaltante;

 

b) l'oggetto dell'appalto;

 

c) il termine per la presentazione delle offerte e le modalità di presentazione delle medesime;

 

d) la categoria di specializzazione;

 

e) la modalità per richiedere la documentazione di gara.

 

-sul sito istituzionale del Governatorato un estratto del summenzionato avviso.

 

§4. La documentazione di gara si compone:

 

a) del bando di gara;

 

b) del disciplinare di gara;

 

c) del capitolato;

 

d) dello schema del contratto;

 

e) delle istruzioni e dei modelli per la compilazione delle offerte tecniche ed economiche.

 

Al fine di agevolare l'attività degli Organismi operativi, uniformandone le condotte, i documenti sono redatti in conformità a modelli già in uso.

 

§5. La procedura di selezione deve concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al §3 del presente articolo.

 

§6. La Commissione composta da 3 o 5 membri, nominati dal Cardinale Presidente, tenuto conto delle specializzazioni e competenze richieste dalla natura della procedura di selezione, esamina la validità della documentazione prodotta dall'operatore economico partecipante e valuta le offerte presentate.

Il Notaro dello S.C.V partecipa ad ogni seduta della Commissione ai fini della relativa verbalizzazione.

 

§7. La Direzione o l'Ufficio che ha indetto la selezione da comunicazione dell'esito a tutti i partecipanti.

 

Art. 10

Deroghe

 

L'articolo 57 NCP si applica sia ai casi di necessità e urgenza sia a quelli in cui ricorra un pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità. Costituiscono casi di necessità e urgenza le situazioni:

 

a) di danno grave ed irreparabile al patrimonio del Governatorato;

 

b) di interruzione delle attività istituzionali del Governatorato;

 

c) di inabitabilità di un immobile concesso in locazione.

 

 

 

Città del Vaticano, 15 luglio 2020

 

GIUSEPPE CARD. BERTELLO

Presidente