N. CCCLXXXVII - Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020

N. CCCLXXXVII - Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020.

1° dicembre 2020

 

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

 

vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;

vista la Legge sulle Fonti del Diritto del 1° ottobre 2008 n. LXXI;

vista la Legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018;

vista la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" I beni temporali ed in particolare il punto 2, lett. a);

vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» pubblicate il 1° giugno 2020, ed in particolare l'art. 83;

 

DECRETA

 

Articolo 1

 

È promulgato, ad experimentum, il Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 2

 

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del vaticano www.vaticanstate.va

 

Città del Vaticano, primo dicembre duemilaventi

 

 

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale

 

__________________________________________________

 

GOVERNATORATO  DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

delle "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici

della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano"

 

__________________________________________________

 

INDICE

 

TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Competenze dell'Unità di Controllo e Ispezione

Articolo 4 Competenze Direzione dell'Economia-Revisione Interna

Articolo 5 Competenze Ufficio Giuridico

Articolo 6 Computo dei termini

 

TITOLO II -  CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI -PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I - CENTRALIZZAZIONE

 

Articolo 7 Autorità centralizzata ed articolazioni

Articolo 8 Individuazione dei beni e dei servizi

Articolo 9 Definizione dei prezzi di riferimento

 

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

 

Articolo 10 Piano singolare degli acquisti: competenze

Articolo 11 Procedura di compilazione

Articolo 12 Piano generale - Bilancio preventivo

 

TITOLO III - OPERATORI ECONOMICI - ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI- ALBO INFORMATICO

 

CAPO IOPERATORI ECONOMICI

 

Articolo 13 Requisiti soggettivi degli operatori economici

Articolo 14 Requisiti oggettivi degli operatori economici

 

CAPO II - ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

 

Articolo 15 Elenco dei soggetti abilitati

Articolo 16 Requisiti di moralità e compatibilità

Articolo 17 Requisiti di comprovata esperienza e professionalità: incaricati professionali temporanei

Articolo 18 Requisiti di comprovata esperienza e professionalità: dipendenti

Articolo 19 Membri Commissione giudicatrice

 

CAPO III - ALBO INFORMATICO

 

Articolo 20 Albo Informatico: Comparto del Governatorato

Articolo 21 Sezione annunci legali

Articolo 22 Sezione operatori economici abilitati

Articolo 23 Iscrizione al Comparto del Governatorato

Articolo 24 Durata dell'iscrizione

Articolo 25 Cancellazione all'Albo

 

TITOLO IV - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 26 Principi generali

Articolo 27 Criteri di selezione delle offerte

Articolo 28 Documenti di gara

Articolo 29 Composizione Commissione giudicatrice

Articolo 30 Responsabile del procedimento

 

CAPO II - TIPI DI PROCEDURA

 

Articolo 31 Selezione mediante Albo Informatico

Articolo 32 Selezione pubblica

Articolo 33 Affidamento diretto e lavori di somma urgenza

Articolo 34 Acquisizione delle offerte al massimo ribasso dall'Albo informatico

Articolo 35 Acquisti diretti mediante catalogo informatici

Articolo 36 Acquisti di modico valore

Articolo 37 Acquisti non previsti nei piani singolari

 

CAPO III - PROCEDURA DI SELEZIONE

 

Articolo 38 Presentazione delle offerte

Articolo 39 Sopralluoghi

Articolo 40 Valutazione delle offerte

Articolo 41 Provvedimento di aggiudicazione provvisorio

Articolo 42 Controllo e obbligo di segnalazione

Articolo 43 Provvedimento di aggiudicazione definitivo

Articolo 44 Stipula del contratto

 

CAPO IV - CONCESSIONI ED OPERAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE

 

Articolo 45 Concessioni

Articolo 46 Operazioni relative agli immobili ad uso istituzionale

 

TITOLO V - CONTRATTI PUBBLICI

 

CAPO I - LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

 

Articolo 47 Ambito di applicazione

Articolo 48 Tipologia dei lavori

 

CAPO II - SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

 

Articolo 49 Ambito di applicazione

Articolo 50 Tipologia dei servizi

 

CAPO III - FORNITURE E SERVIZI ORDINARI

 

Articolo 51 Ambito di applicazione

Articolo 52 Tipologia dei servizi e delle forniture

 

CAPO IV - OPERE E BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

 

Articolo 53 Ambito di applicazione

Articolo 54 Approvazione preventiva

 

CAPO V - PROGETTAZIONE

 

Articolo 55 Disposizioni generali

Articolo 56 Progetto preliminare

Articolo 57 Progetto definitivo

Articolo 58 Progetto esecutivo

 

CAPO VI - COLLAUDO

 

Articolo 59 Avvio del collaudo

Articolo 60 Certificato di regolare esecuzione

 

TITOLO VI - IMPUGNAZIONE

 

Articolo 61 Giurisdizione e competenza

Articolo 62 Rappresentanza e Patrocinio in giudizio

Articolo 63 Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 64 Arbitrato

Articolo 65 Arbitrato: rinvio ad altre disposizioni

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

Articolo 66 Richiamo alle Norme Contratti Pubblici

Articolo 67 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 68 Pubblicazione

_________________________________________________________________

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

 

§1. Il presente Regolamento disciplina la materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, in attuazione dell'articolo 83 delle "Norme sulla Trasparenza, Controllo e Concorrenza dei Contratti Pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020.

§2. Le seguenti disposizioni si applicano:

a) agli Organismi operativi;

b) agli Organismi scientifici;

c) agli Organi giudiziari dello S.C.V.;

d) agli Enti autorizzati che individuano nel Governatorato l'autorità centralizzata di riferimento.

§3. Sono, altresì, soggetti al presente Regolamento, gli operatori economici che partecipano alle procedure relative ai contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere.

§4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 delle "Norme sulla Trasparenza, Controllo e Concorrenza dei Contratti Pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano", sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i contratti stipulati dal Governatorato aventi ad oggetto prestazioni relative:

a) all'assolvimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018 ed ai successivi articoli che definiscono le competenze di Direzioni ed Uffici;

b) alle operazioni di attività di impresa, riservate in via di monopolio allo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale del 7 giugno 1929 e connesse direttamente all'attività istituzionale del Governatorato.

 

ARTICOLO 2

(Definizioni)

 

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «committente» o «acquirente»: il Governatorato e gli Organismi che, per quanto di competenza, si occupano dell'organizzazione e finalizzazione delle procedure di affidamento;

b) «beneficiario»: l'Ente che ha chiesto e riceve materialmente e in ultima istanza un bene o un servizio ancorché acquistato dal Governatorato;

c) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi forma di associazione o rete, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

d) «Organismi di vigilanza e di controllo»: l'Unità di Controllo e Ispezione presso la Segreteria Generale del Governatorato e la Revisione In terna presso la Direzione dell'Economia secondo le proprie competenze;

e) «fornitore» o «offerente»: l'operatore economico che abbia ottenuto, in base al presente Regolamento, l'iscrizione al comparto del Governatorato dell'Albo unico degli operatori economici della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e sia pertanto legittimato a stipulare validamente o abbia stipulato validamente appalti con il Governatorato;

f) «incaricati professionali temporanei»: di cui all'art. 29 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ed all'art. 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

g) «comparto del Governatorato dell'Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano», «Comparto» o «Albo informatico»: il luogo informatico dove sono pubblicati, con valore legale, gli atti, i documenti e le informazioni riguardanti le procedure di appalto e gli operatori economici e sostituisce l'Albo fornitori di cui all'art. 17, comma 4 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018;

h) «catalogo informatico»: una lista di beni, di servizi, opere e lavori, appartenenti a una o più categorie merceologiche offerti da un fornitore incluso nella corrispondente categoria di specializzazione mediante pubblicazione nell'Albo informatico ad un prezzo determinato;

i) «beni e servizi singolari»: i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da un solo Ente;

j) «beni e servizi comuni»: i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti in maniera ricorrente da almeno due Enti e/o sono suscettibili di soddisfare indistintamente le esigenze anche future di diversi o di tutti gli Enti;

k) «concessione di lavori»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire l'opera oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

l) «concessione di servizi»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, la riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

m) «contratto pubblico»: contratti stipulati dai soggetti indicati all'art. 1, § 2 del presente Regolamento;

n) «contratto quadro»: contratto con il quale il Governatorato intende concludere con uno o più operatori economici, da identificare con procedure selettive, allo scopo di individuare le categorie di beni e servizi, le condizioni e i corrispettivi prestabiliti e la quantità degli ordinativi. Sulla base del contratto quadro, gli Enti possono concludere singoli contratti esecutivi, definendo le clausole specifiche non previste dal contratto quadro;

o) «manutenzione»: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

p) «restauro»: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;

q) «completamento»: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;

r) «Responsabile del procedimento»: il responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 25, delle "Norme sulla Trasparenza, Controllo e Concorrenza dei Contratti Pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" e di cui all'art. 30 del presente Regolamento;

s) «certificazione»: il documento, rilasciato dal Governatorato, che attesti la qualità e la correttezza delle procedure adottate dall'operatore economico nell'esecuzione delle proprie attività, e/ o il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato della Città del Vaticano;

t) «Norme Contratti Pubblici»: le "Norme sulla Trasparenza, Controllo e Concorrenza dei Contratti Pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020;

u) «Legge sul Governo»: la Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.

 

ARTICOLO 3

(Competenze dell'Unità di Controllo e Ispezione)

 

§1. L'Unità di Controllo e Ispezione presso la Segreteria Generale del Governatorato è, ai sensi dell'art. 2, lett. h) delle "Norme Contratti Pubblici", un Organismo di vigilanza e di controllo.

§2. L'Unità di Controllo e Ispezione:

a) vigila sull'osservanza da parte degli Organismi delle "Norme Contratti Pubblici" e del presente Regolamento e delle procedure vigenti;

b) svolge l'analisi e la verifica dei processi e procedure e fornisce il necessario apporto al fine di migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività del Governatorato;

c) verifica l'attuazione e valuta l'efficienza e l'efficacia dell'attività degli Organismi;

d) formula opportune proposte agli Organi di Governo;

e) consulta l'Albo informatico;

f) acquisisce la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, non presenti nel fascicolo della procedura;

g) interpella la Revisione interna quando lo ritiene utile.

 

ARTICOLO 4

(Competenze Direzione dell'Economia - Revisione Interna)

 

§1. La Revisione Interna presso la Direzione dell'Economia del Governatorato è, ai sensi dell'art. 2, lett. h) delle "Norme Contratti Pubblici", un Organismo di vigilanza e di controllo in materia di contratti pubblici.

§2. In qualità di Organismo di vigilanza e di controllo:

a) consulta l'Albo informatico;

b) acquisisce la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, non presenti nel fascicolo della procedura;

c) definisce ed aggiorna semestralmente, congiuntamente alla Segreteria per l'Economia:

i) l'elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento per i beni e servizi;

ii) l'elenco del costo del lavoro e dei corrispettivi dei professionisti di riferimento nei settori indicati nell'Albo;

d) svolge attività di controllo dell'andamento dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, di verifica della correttezza delle procedure e di valutazione dei processi di gestione dei rischi;

e) propone al Direttore dell'Economia correttivi organizzativi e procedurali di sua competenza;

f) collabora con l'Unità di Controllo e Ispezione per quanto da questa richiesto.

 

ARTICOLO 5

(Competenze Ufficio Giuridico)

 

§1. L'Ufficio Giuridico, in conformità all'art. 17, comma 4 della Legge sul Governo, gestisce il comparto dell'Albo informatico relativo agli operatori economici del Governatorato.

§2. In particolare, l'Ufficio:

a) pubblica ed aggiorna semestralmente l'elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento dei beni e servizi, determinati ai sensi dell'art. 9, richiesti o effettivamente acquistati dagli Organismi di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento;

b) pubblica ed aggiorna l'elenco del costo lavoro e dei corrispettivi dei liberi professionisti nei settori indicati nell'Albo informatico;

c) pubblica, entro il 10 gennaio di ogni anno, il Calendario delle singole procedure di acquisto di beni e servizi da eseguirsi nell'anno in corso;

d) riceve, ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, le domande di iscrizioni da parte degli operatori economici, ne verifica la conformità, nonché la completezza della documentazione prodotta;

e) richiede, se ritenuto opportuno, all'Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici;

f) trasmette la richiesta di cui alla lett. d) e la documentazione allegata alla Segreteria per l'Economia per l'autorizzazione all'iscrizione di cui all'art. 31 delle "Norme Contratti Pubblici";

g) su indicazione della Segreteria per l'Economia provvede all'iscrizione e, ai sensi dell'art. 34 delle "Norme Contratti Pubblici" e dell'art. 25, §3 del presente Regolamento, all'eventuale cancellazione dell'operatore economico;

h) pubblica nelle rispettive sottosezioni la documentazione per le procedure di gara e di affidamento, i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida e le decisioni dell'Autorità giudiziaria;

i) cura e garantisce il tempestivo aggiornamento della sezione degli operatori economici abilitati e della sezione degli annunci legali.

§3. Il Responsabile del comparto dell'Albo di competenza è il Capo dell'Ufficio Giuridico.

 

ARTICOLO 6

(Computo dei termini)

 

§1. Per il computo dei termini si osserva il calendario dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali ed il termine spira nell'ultimo istante del giorno finale.

§3. I giorni festivi si computano nel termine.

§4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

TITOLO II - CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI - PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I - CENTRALIZZAZIONE

 

ARTICOLO 7

(Autorità centralizzata ed articolazioni)

 

§1. In attuazione dell'art. 15 delle "Norme Contratti Pubblici" e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 28, comma 1 della Legge sul Governo, il Governatorato opera in maniera centralizzata ed è il titolare unico dei rapporti di fornitura e dell'approvvigionamento di beni e servizi necessari agli organismi in cui si articola.

§2. Gli Organismi del Governatorato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28, comma 2 della Legge sul Governo, predispongono contratti e atti negoziali, secondo le procedure previste e nei limiti di spesa stabiliti con Decreto del Presidente del Governatorato e nel rispetto delle previsioni di Bilancio.

§3. In generale, il Governatorato:

- raccoglie il fabbisogno degli organismi che costituiscono le sue articolazioni (Direzioni/Uffici);

- provvede all'aggregazione delle singole richieste;

- ottimizza gli acquisti svolgendo gare pubbliche (o concludendo accordi-quadro) in nome e per conto dei singoli Organismi;

- gestisce il proprio Albo fornitori sulla piattaforma informatica di cui all'art. 26 delle "Norme Contratti Pubblici".

§4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli organi ed enti di cui all'art. 1, §2 del presente Regolamento.

 

ARTICOLO 8

(Individuazione dei beni e dei servizi)

 

§1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo Titolo III, è predisposto l'elenco delle categorie merceologiche, nel quale i beni ed i servizi sono identificati sia per codice che per descrizione.

§2. Gli operatori economici sono accreditati al Comparto dell'Albo informatico in una o più categorie di specializzazione tra quelle presenti nell'elenco di cui al punto che precede.

 

ARTICOLO 9

(Definizione dei prezzi di riferimento)

 

§1. Il Governatorato, con procedura congiunta con la Segreteria per l'Economia, elabora un elenco dei prezzi e dei corrispettivi di riferimento dei beni e dei servizi oggetto delle procedure selettive indicate nelle "Norme Contratti Pubblici", nonché del costo orario della manodopera e dei professionisti in esse previsti.

§2. N ella rilevazione dei dati di cui al paragrafo che precede sono coinvolte la Direzione dell'Economia, nella sua articolazione dell'area di Revisione Interna, e la Direzione delle Infrastrutture e dei Servizi. Le suddette realtà potranno coinvolgere, all'occorrenza, gli organismi operativi interessati.

§3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 delle "Norme Contratti Pubblici", la definizione dei prezzi e dei corrispettivi di riferimento di cui al §1, avviene tenuto conto dei tariffari ufficiali (in via esemplificativa " Tariffa dei prezzi Regione Lazio", "Prezzi Informativi dell'Edilizia DEI", "Listino prezzi CONSIP"ed altro) vigenti nello Stato italiano e dall'attività di indagine dei vari settori.

§4. L'elenco è pubblicato nel Comparto del Governatorato dell'Albo informatico.

§5. I prezzi ed i corrispettivi di riferimento hanno valenza regolatoria sulle procedure selettive e i contratti stipulati. La mancata osservanza produce gli effetti di cui al §3 dell'art. 18 "Norme Contratti Pubblici".

 

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

 

ARTICOLO 10

(Piano Singolare degli acquisti: competenze)

 

§1. La programmazione annuale degli acquisti e delle opere manutentive e di restauro, ai sensi dell'art. 11 della Legge sul Governo e dell'art. 2, comma 1, nn. 1 e 2 e dell'art. 10, comma 1 del Regolamento della Direzione dell'Economia, è predisposta dalla Ragioneria dello Stato, nelle sue articolazioni della Contabilità e Bilancio e della Revisione Interna, nell'ambito del più ampio contesto programmatico del Bilancio di previsione.

§2. Ai fini della predisposizione dello schema di programmazione annuale, ciascun soggetto di cui all'art. 1,

§ 2 del presente Regolamento elabora, secondo i modi e i tempi comunicati dalla Ragioneria dello Stato, un programma annuale degli acquisti e delle opere manutentive e di restauro relativo all'esercizio successivo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

§3. Il piano singolare degli acquisti di cui al precedente articolo si riferisce agli acquisti dei beni ad utilità pluriennale ed alle opere manutentive e di restauro e dovrà scaturire da un'attenta programmazione, frutto anche di specifici incontri, coordinati dalla Ragioneria dello Stato, tra beneficiari ed esecutori delle diverse opere.

§4. Gli enti autorizzati, che individuano nel Governatorato l'autorità centralizzata, devono trasmettere a quest'ultimo il proprio Piano singolare degli acquisti ai sensi dell'art. 19 delle "Norme Contratti Pubblici".

 

ARTICOLO 11

(Procedura di compilazione)

 

§1. Il Piano singolare dovrà indicare l'oggetto della fornitura, l'importo presunto ed eventuali ulteriori elementi utili ad individuare la soluzione contrattuale necessaria a soddisfare le esigenze dell'amministrazione richiedente.

§2. Il Piano singolare degli acquisti, unitamente a quant'altro richiesto nell'ambito della procedura di elaborazione del Bilancio di previsione, dovrà essere trasmesso alla Ragioneria dello Stato, nei tempi da questa comunicati che, comunque, non dovranno essere superiori al 31 ottobre.

 

ARTICOLO 12

(Piano generale - Bilancio preventivo)

 

§1. Sulla base di quanto ricevuto, la Ragioneria dello Stato predisporrà il progetto di Bilancio Preventivo annuale (Piango generale) da sottoporre, entro il 30 novembre, agli Organi di Governo per la necessaria approvazione.

§2. In conformità all'art. 20, § 1 delle "Norme Contratti Pubblici", il Piano generale, per la parte relativa ai Piani singolari, raggruppa gli acquisti e le opere manutentive e di restauro nelle seguenti categorie:

a) beni e servizi comuni;

b) beni e servizi singolari;

c) appalti d'opera o di lavori;

d) beni e servizi ad elevata standardizzazione.

§3. La Ragioneria dello Stato, nelle sue articolazioni della Contabilità e Bilancio e della Revisione Interna, predispone altre sì uno schema di programmazione triennale delle disponibilità e delle allocazioni di spesa (Piano triennale), secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, punto 4 del Regolamento della Direzione dell'Economia.

§4. Anche il Piano triennale di cui al punto che precede dovrà essere il risultato di un'attenta programmazione, frutto anche di specifici incontri, coordinati dalla Ragioneria dello Stato, tra beneficiari ed esecutori delle diverse opere.

§5. I Piani di cui ai precedenti articoli vengono approvati con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge Fondamentale e nell'art. 29 della Legge sul Governo.

§6. I servizi e le forniture non ricompresi nella programmazione annuale potranno, comunque, essere posti in essere secondo le procedure previste e nei limiti di spesa stabiliti con Decreto del Presidente del Governatorato e nel rispetto delle previsioni di Bilancio.

 

 

TITOLO III - OPERATORI ECONOMICI - ELENCO DEI I SOGGETTI ABILITATI

- ALBO INFORMATICO

 

CAPO I - OPERATORI ECONOMICI

 

ARTICOLO 13

(Requisiti soggettivi degli operatori economici)

 

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per l'affidamento dei lavori nei settori ordinari, gli operatori economici in regola con quanto disposto dall'art. 11 delle "Norme Contratti Pubblici” e in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 12, 13 e 14 delle "Norme Contratti Pubblici”;

- svolgimento come attività primaria dell'attività specifica richiesta dalla singola procedura selettiva;

- comprovata esperienza pregressa maturata in lavori analoghi a quelli richiesti;

- assenza di contestazioni, vertenze e contenziosi pendenti con alcuno degli organismi operativi del Governatorato (ed estensivamente con alcuno egli Enti di cui all'art. 2 lett. a) delle "Norme Contratti Pubblici");

- attestazioni di valutazione reputazionale (certificazioni raiting d'impresa, standard ISO, indici di sostenibilità ambientale, codice etico, ecc.);

- attestazioni di frequenza, con esito positivo, di specifici percorsi formativi nel settore interessato dalla procedura selettiva;

- essere in possesso di attestato o titolo d'idoneità od equipollente legalmente riconosciuto;

- non sia incorso in infrazioni alle norme della Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro N. LIV del 10 dicembre 2007 e il relativo Regolamento tecnico e di attuazione N. LXXII del 1 ottobre 2008.

 

ARTICOLO 14

(Requisiti oggettivi degli operatori economici)

 

L'operatore economico dovrà, inoltre, dimostrare di possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- requisiti economici (fatturato analogo e fatturato specifico);

- requisiti tecnico-organizzativi (organico, certificazione di qualità, titolo di referenza, ecc.) richiesti nei documenti di gara;

- requisiti finanziari (attestazioni plurime bancarie d'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione degli obblighi contrattuali previsti nell'attività oggetto della procedura selettiva);

- requisiti di garanzia (assunzione, in caso di aggiudicazione, dell'obbligo di prestare garanzia circa l'adempimento delle obbligazioni determinate dal contratto, attraverso fideiussione, per un importo non inferiore al 60% (sessanta percento) dell'ammontare del valore annuo del contratto o per un importo non inferiore al 50% (cinquanta percento) in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità riconosciuta dal Governatorato.

In nessun caso è consentito l'avvalimento.

 

CAPO II - ELENCO DEI I SOGGETTI ABILITATI

 

ARTICOLO 15

(Elenco dei soggetti abilitati)

 

§1. A norma dell'art. 22 delle "Norme Contratti Pubblici" è istituito presso la Segreteria per l'Economia l'elenco dei dipendenti e degli incaricati professionali abilitati a svolgere le funzioni di progettista, perito e membro della commissione giudicatrice.

§2. Fatto salvo quanto statuito all'art. 23 delle "Norme Contratti Pubblici", i Direttori o Capi Ufficio individuano tra i dipendenti e gli incaricati professionali, i nominativi dei periti e dei membri della commissione giudicatrice per i quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati.

§3. Il Direttore della Direzione delle Infrastrutture e Servizi designa i nominativi dei dipendenti appartenenti all'Ufficio Progetti da iscrivere nello specifico Elenco dei progettisti.

§4. I Direttori e Capi Ufficio sottopongono all'approvazione del Segretario Generale i nominativi individuati, che sono trasmessi annualmente dal Segretario stesso alla Segreteria per l'Economia.

§5. Qualora, successivamente vengano meno i requisiti per l'iscrizione, il Segretario Generale darà tempestiva comunicazione alla Segreteria per l'Economia per la cancellazione del nominativo.

 

ARTICOLO 16

(Requisiti di moralità e compatibilità)

 

§1. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei soggetti abilitati, coloro che:

a) hanno riportato una condanna definitiva, o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza d'applicazione della pena su richiesta, anche da Autorità giudiziarie estere, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva, pronunciata anche da Autorità giudiziarie estere, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

c) hanno riportato una condanna anche non definitiva, pronunciata altre sì da Autorità giudiziarie estere, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode;

d) hanno riportato condanna anche non definitiva, pronunciata anche da Autorità giudiziarie estere, per i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, di riciclaggio e auto riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;

e) hanno riportato condanna anche non definitiva, pronunciata altresì da Autorità giudiziarie estere, per i delitti, consumati o tentati, di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione, confisca, abuso d'ufficio, violazione segreto d'ufficio.

§2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i periti, i progettisti o i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

a) cause di incompatibilità di cui all'art. 24 delle "Norme Contratti Pubblici" ed al paragrafo che precede;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame;

c) non trovarsi in alcuna della situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 delle "Norme Contratti Pubblici";

§3 In caso di segnalazioni che gravano sulla moralità dell'esperto, il Direttore o Capo Ufficio informa il Segretario Generale e successivamente viene data comunicazione alla Segreteria per l'Economia per le opportune valutazioni ed azioni.

 

ARTICOLO 17

(Requisiti di comprovata esperienza e professionalità: incaricati professionali temporanei)

 

§1. Possono essere proposti per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 15 del presente Regolamento, gli incaricati professionali temporanei che hanno prestato la propria attività presso il Governatorato e che in ragione della durata o natura della prestazione hanno dato prova di competenza, professionalità ed affidabilità.

§2. Gli incaricati professionali temporanei devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nell'ipotesi di appalti di particolare complessità, 10 anni. Nel caso di professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi, è richiesta l'iscrizione in associazioni professionali o il conseguimento dell'abilitazione professionali nello Stato della Città del Vaticano o in giurisdizioni estere o comunque, in via residuale, idonea documentazione attestante i titoli conseguiti nonché lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo di almeno 5 anni e 10 anni per affidamenti di particolare complessità;

b) rispetto degli obblighi di formazione continua;

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

d) regolarità degli obblighi previdenziali;

e) possesso della copertura assicurativa professionale.

 

ARTICOLO 18

(Requisiti di comprovata esperienza e professionalità: dipendenti)

 

I Direttori o Capi Uffici individuano i dipendenti da proporre per l'iscrizione nell'Elenco nelle rispettive funzioni, considerando:

a) i titoli di studio ed abilitazioni conseguite nello Stato della Città Vaticano o in altre giurisdizioni, corrispondenti alla sezione dell'Elenco di interesse;

b) l'esperienza professionale della risorsa, anche maturata in Amministrazioni, Autorità o realtà diverse dal Governatorato;

c) le valutazioni individuali degli ultimi 3 anni, ove possibile, di cui all'art. 16 del Regolamento per il Personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 2010.

 

ARTICOLO 19

(Membri Commissione giudicatrice)

 

I membri della Commissione giudicatrice sono indicati tra i funzionari del Governatorato e suddivisi in sottosezioni corrispondenti alle professionalità e formazioni possedute.

 

CAPO III - ALBO INFORMATICO

 

ARTICOLO 20

(Albo Informatico: Comparto del Governatorato)

 

§1. L'Ufficio Giuridico, a norma dell'art. 17, comma 4, della Legge sul Governo, gestisce il comparto dell'Albo informatico del Governatorato.

§2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26 delle "Norme Contratti Pubblici", il comparto è diviso in due sezioni:

a) Sezione annunci legali,

b) Sezione degli operatori economici abilitati.

§3. È altresì previsto, un apposito spazio per la pubblicazione del Calendario delle singole procedure di acquisto da eseguirsi nell'anno in corso che viene periodicamente aggiornato.

 

ARTICOLO 21

(Sezione annunci legali)

 

§1. La Sezione Annunci legali si compone delle seguenti sottosezioni:

a) sottosezione per le procedure di gara ed affidamento, ove è pubblicata la documentazione di gara, eventuali istanze, chiarimenti presentati dagli operatori economici, le risposte dell'Amministrazione alle richieste pervenute, e qualsiasi documento utile ed inerente alla partecipazione alla gara;

b) sottosezione per le procedure di gara ed affidamento ai sensi dell'art. 37 "Norme Contratti Pubblici", ove è pubblicata la documentazione di gara, eventuali istanze, chiarimenti presentati dagli operatori economici, le risposte dell'Amministrazione alle richieste pervenute, e qualsiasi documento utile ed inerente alla partecipazione alla gara;

c) sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida, ove è possibile consultare il testo sulle "Norme Contratti Pubblici", il presente Regolamento, indirizzi e linee guida, modulistica di iscrizione all'Albo ed il Calendario di cui all'art. 20 §3 del presente Regolamento;

d) sottosezione per le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, ove gli utenti possono accedere gli atti dei procedimenti e le decisioni.

§2. L'accesso e la consultazione alle sottosezioni di cui alle lettere a) e d) del §1 è riservata:

- ai soggetti di cui all'art. 1, §2 del presente Regolamento per gli acquisti comuni e per quelli singolari che direttamente li riguardano;

- agli operatori economici iscritti al comparto, limitatamente alle sezioni e alle sottosezioni per le procedure di acquisto relative alla categorie di specializzazione in cui sono iscritti;

- agli Organismi di vigilanza e controllo;

- alla Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede, limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni.

§3. L'accesso e la consultazione alle sottosezioni di cui alle lettere b) e c) del §1 è consentita a tutti gli operatori economici interessati.

 

ARTICOLO 22

(Sezione operatori economici abilitati)

 

§1. Sono presenti nella Sezione Operatori Economici Abilitati, gli Operatori economici di cui all' art. 13 e 14 del presente Regolamento.

§2. La Sezione è divisa in categorie di specializzazione, determinate ed aggiornate con provvedimento della Segreteria per l'Economia.

§3. L'accesso e la consultazione alla Sezione è riservata:

- agli Enti per gli acquisti comuni e per quelli singolari che direttamente li riguardano;

- agli operatori economici iscritti al Comparto, limitatamente alle sezioni e alle sottosezioni per le procedure di acquisto relative alle categorie di specializzazione in cui sono iscritti;

- agli Organismi di vigilanza e controllo;

- alla Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede, limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni.

§4. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione in più categorie di specializzazione, tenuto conto di quanto statuito all'art. 33, §1 delle "Norme Contratti Pubblici".

 

ARTICOLO 23

(Iscrizione al Comparto del Governatorato)

 

§1. Gli operatori economici presentano istanza di iscrizione alla Segreteria per l'Economia, avvalendosi del modello informatico predisposto. La suddetta richiesta è trasmessa dalla Segreteria per l'Economia al Responsabile del comparto di cui all'art. 5, §3 del presente Regolamento.

§2. Qualora l'Ufficio Giuridico riceva direttamente le domande di iscrizioni da parte degli operatori economici, ne verifica la conformità e la completezza della documentazione prodotta e trasmette l'intera pratica alla Segreteria per l'Economia per l'autorizzazione all'iscrizione di cui all'art. 31 delle "Norme Contratti Pubblici".

§3. Prima di procedere all'iscrizione, l'Ufficio Giuridico del Governatorato richiede all'operatore operatore, se non prodotta in precedenza unitamente al modello informatico di iscrizione:

a) la visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per gli operatori economici non tenuti all'iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura si richiede la produzione di attestazione di iscrizioni agli Organismi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente nello Stato in cui ha sede legale l'operatore economico;

b) la dichiarazione che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia tempo per tempo vigente nello Stato in cui ha sede legale l'operatore economico nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati dalle medesime disposizioni legislative;

c) il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) l'indicazione di avere stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (comprensiva di RCO nonché di eventuale polizza rischio attività) specificando i massimali nonché di essere in regola con il pagamento dei premi;

e) la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti (abilitazioni, autorizzazioni, iscrizioni ecc.) eventualmente previsti dalla normativa tempo per tempo vigente nello Stato in cui ha sede legale l'operatore economico per l'esercizio dell'attività relativa alla categoria di specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione;

f) l'attestazione di possedere certificazione di qualità e/ o altre tipologie di certificazioni avendo cura di precisare per ciascuna il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e la scadenza. Laddove in possesso, dovranno anche dichiarare attestazione SOA indicando il numero, il soggetto emittente, la data di rilascio e quella di scadenza, la categoria e la classifica;

g) la copia sottoscritta del bilancio, comprensiva della Nota integrativa, approvato relativo agli ultimi due esercizi con la documentazione attestante l'avvenuto deposito. Qualora l'operatore non avesse l'obbligo di redazione del bilancio, secondo le norme vigenti tempo per tempo in Italia, dovrà produrre copia del Modello Unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi due esercizi con la relativa ricevuta di presentazione;

h) eventuali referenze.

§3.1. In presenza di Consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate. Le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte dal Consorzio e da ciascuna consorziata. Deve essere inoltre trasmesso copia conforme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del Consorzio.

§3.2 Il libero professionista deve presentare un curriculum vitae. La Società di professionisti deve produrre una relazione con l'indicazione delle specializzazioni professionali presenti in essa e il curriculum vitae dei singoli professionisti.

§3.3. Gli operatori economici non residenti in Italia devono produrre una dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, fornendo le informazioni equipollenti, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, a quelle specificate nel presente articolo.

§4. Verificata la completezza, la correttezza e la sussistenza dei requisiti previsti dell'operator e, si procede con l'iscrizione nel comparto, e successiva comunicazione all'iscritto della propria posizione e delle credenziali di accesso all'area riservata. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione si interrompe, previa comunicazione della motivazione agli interessati. Le informazioni necessarie devono essere trasmesse dagli operatori economici entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del Governatorato. Decorso tale termine l'istanza di iscrizione è respinta definitivamente.

§5. La procedura di iscrizione deve essere completata entro 30 giorni che decorrono dalla ricezione della domanda e relativa documentazione trasmessa dalla Segreteria per l'Economia al Governatorato, salva la disposizione di cui all'art. 31, § 4 delle "Norme Contratti Pubblici".

§6. In caso di rigetto della domanda di iscrizione al comparto o di silenzio rifiuto, è ammesso ricorso dinanzi l'Autorità giudiziaria.

§7. L'iscrizione è titolo necessario per accedere alla Sezione degli annunci legali e condizione per la stipula di contratti nelle gare pubbliche.

 

ARTICOLO 24

(Durata dell'iscrizione)

 

1. L'iscrizione al comparto ha una durata di tre anni, decorrenti dalla comunicazione della stessa.

2. Nel corso del triennio è necessario che sussistano i requisiti richiesti per l'iscrizione. A tal fine, in qualsiasi momento, l'Ufficio Giuridico può procedere a verifiche con la richiesta di produzione ed integrazione documentale.

3. La mancata produzione della documentazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta effettuata a seguito dell'attività di verifica di cui al paragrafo che precede, comporta la cancellazione dall'Albo.

 

ARTICOLO 25

(Cancellazione all'Albo)

 

§1. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 34 delle "Norme Contratti Pubblici", l'Ufficio Giuridico qualora rilevi il venir meno dei requisiti di iscrizione o ricorra una delle ipotesi di esclusione, formula per iscritto all'operatore economico una richiesta di integrazione documentale o chiarimento su fatti e circostanze in ordine a quanto rilevato.

§2. Entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione, l'operatore economico abilitato può presentare all'Ufficio Giuridico scritti difensivi e produrre documenti.

§3. L'Autorità competente ad emanare il provvedimento di cancellazione è il Presidente del Governatorato che può delegare la suddetta potestà al Segretario Generale del Governatorato.

§4. L'Ufficio Giuridico comunica alla Segreteria per l'Economia l'avvenuta cancellazione dell'operatore economico.

§5. Il provvedimento di cancellazione è impugnabile dinanzi l'Autorità giudiziaria.

 

TITOLO IV - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 26

(Principi generali)

 

§1. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni si osservano i principi di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori economici in tutte le fasi della procedura, di non discriminazione, di riservatezza e segretezza. Sono adottate misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materi a di concorrenza e corruzione; è tutelato il carattere confidenziale dei dati degli offerenti ed è garantita l'integrità della documentazione e degli atti in genere.

§2. L'esecuzione di appalti e l'affidamento di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

§3. È riconosciuto ai soggetti che abbiano un interesse attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte. Il diritto di accesso è escluso per i documenti che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Nell'ambito delle procedure di gara e selettive e in qualunque altro caso in cui l'accesso possa alterare gli esiti della procedura, questo può essere esercitato so lo al termine della procedura stessa.

 

ARTICOLO 27

(Criteri di selezione delle offerte)

 

§1. Fatto salvo quanto prescritto negli art t. 46, 47 e 48 delle "Norme Contratti Pubblici", la selezione deve tener conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli offerenti secondo criteri predeterminati nei documenti di gara. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-punteggi.

§2. Sono criteri soggettivi la capacità economica e la capacità tecnica.

§3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

 

ARTICOLO 28

(Documenti di gara)

 

§1. L'Ente interessato redige i documenti di gara di cui al §3, in particolare, al fine di uniformare le condotte, i bandi di gara sono redatti in conformità a modelli-tipo predisposti dalla Segreteria per l'Economia, ed i restanti documenti sono formulati avvalendosi di modelli già in uso in Governatorato.

Gli organismi operativi del Governatorato nella redazione dei documenti di gara possono avvalersi del supporto dell'Ufficio Giuridico.

§2. I documenti così redatti sono trasmessi al Responsabile del Comparto dell'Albo per la pubblicazione nell'apposita Sezione

§3. La documentazione di gara si compone:

a) bando di gara;

b) del disciplinare di gara;

c) del capitolato;

d) dello schema del contratto;

e) delle istruzioni e dei modelli per la compilazione delle offerte tecniche ed economiche.

§4. Nei documenti di gara è pubblicato il calendario dei giorni e degli orari in cui gli operatori economici possono effettuare i sopralluoghi qualora questi siano necessari o obbligatori per elaborare le offerte. Delle operazioni compiute e delle osservazioni dei tecnici degli operatori economici intervenuti è redatto processo verbale.

§3. Fino alla pubblicazione nella Sezione annunci legali di cui all'art. 21 §1 del presente Regolamento la documentazione di gara e i relativi documenti preparatori sono coperti da segreto d'ufficio.

 

ARTICOLO 29

(Composizione Commissione giudicatrice)

 

§1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 50 delle "Norme Contratti Pubblici", la Commissione giudicatrice è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, dei quali rispettivamente 2 o 3 nei termini di cui all'art. 19 del presente Regolamento, iscritti nell'Elenco dei soggetti abilitati di cui all'art. 15. L'estrazione dei componenti deve esser eseguita tra gli iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute, tenuto conto della natura e dell'oggetto della procedura di gara.

§2. I sorteggiati al momento dell'accettazione dell'incarico devono pronunciarsi in merito all'inesistenza di causa di incompatibilità o astensione di cui all'art. 24 delle " Norme Contratti Pubblici”.

§3. La Commissione nomina tra i propri componenti il Presidente, tenuto conto della formazione professionale e dell'esperienza maturata. Il Presidente stabilisce il calendario delle sedute della stessa e acquisisce dal responsabile dell'Albo le credenziali di accesso e quanto necessario alla consultazione, da parte dei componenti, delle offerte. Il Calendario delle sedute è pubblicato nell'Albo.

§4. Ai fini della prevenzione del reato di corruzione, il Presidente e/ o i singoli commissari di gara segnalano immediatamente all'Autorità competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di un concorrente, in generale di qualsiasi soggetto in grado di influenzare  l'andamento della gara.

 

ARTICOLO 30

(Responsabile del procedimento)

 

§1. G li Organismi di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento individuano per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento scelto tra i propri dipendenti.

§2. Il Responsabile del procedimento svolge compiti istruttori e non è competente all'adozione di provvedimenti definitivi.

§3. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.

§4. Il Responsabile del comparto dell'Albo provvede a rilasciare al Responsabile o ai Responsabili del procedimento le relative credenziali di accesso.

 

CAPO II - TIPI DI PROCEDURA

 

ARTICOLO 31

(Selezione mediante Albo Informatico)

 

§1. La procedura selettiva mediante Albo informatico è aperta solo agli operatori economici iscritti nel comparto del Governatorato nella corrispondente categoria di specializzazione, i quali possono presentare un'offerta in risposta a un avviso di gara, pubblicato nella Sezione annunci legali di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

§2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara. Il termine può essere ridotto fino al minimo di 15 giorni per motivate ragioni di urgenza.

§3. L'offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate dalla documentazione di gara.

 

ARTICOLO 32

(Selezione pubblica)

 

§1. Si ricorre alla procedura selettiva pubblica qualora non sia possibile, in ragione dell'oggetto dell'appalto, utilizzare altre procedure di cui al presente Regolamento.

§2. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all'Albo, ma in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, può partecipare alla selezione bandita

§3. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Sezione annunci legali di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni di urgenza.

 

ARTICOLO 33

(Affidamento diretto e lavori di somma urgenza)

 

§1. Si procede ad affidamento diretto ai sensi e nei termini di cui all'art. 43 delle "Norme Contratti Pubblici".

§2. Nell'ipotesi di affidamento diretto gli organismi operativi del Governatorato interessati, prima di procedere all'individuazione dell'operatore economico dovranno presentare una relazione, dove sono rappresentate le ragioni per cui si ricorre alla procedura in esame, al Segretario Generale per la successiva autorizzazione del Cardinale Presidente.

§3. Ottenuta l'autorizzazione a procedere, l'organismo provvede ad individuare l'operatore economico, in osservanza di quanto prescritto al §1, e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 26 e 27 del presente Regolamento, valutando almeno tre offerte.

§4. L'organismo interessato relaziona il Segretario Generale sullo svolgimento della procedura in particolare fornisce informazioni sugli operatori economici interpellati e le rispettive proposte presentate, motiva in termini economici e qualitativi la scelta dell'operatore economico selezionato.

§5. In caso di oggettiva necessità ed urgenza, ai sensi dell'art 57 delle "Norme Contratti Pubblici", o comunque in caso di:

a) danno o pericolo di danno grave al patrimonio del Governatorato,

b) danno o pericolo di danno grave alla persona,

c) pericolo di interruzione delle attività istituzionali del Governatorato,

d) pericolo di inabitabilità di un immobile del Governatorato,

e) l'organismo operativo interessato può richiedere l'immediata esecuzione dei lavori, a prescindere dall'ammontare, senza l'attivazione delle procedure selettive di cui all'art. 36, §2 delle "Norme Contratti Pubblici".

§6. In caso di lavori di somma urgenza gli organismi operativi del interessati per procedere all'affidamento devono richiedere l'autorizzazione al Segretario Generale per la successiva autorizzazione del Cardinale Presidente, accompagnata da una sommaria relazione che indichi i motivi di urgenza, le relative cause, l'operatore economico che si intende incaricare ed i motivi della sua scelta, gli interventi e lavori necessari e le modalità di esecuzione.

§7. L'organismo operativo interessato, entro 10 giorni dal termine dei lavori di cui al §2 e comunque dalla cessazione dello stato di necessità e pericolo, deve trasmettere una dettagliata perizia giustificativa al Cardinale Presidente, per tramite del Segretario Generale, che acquisirà anche il parere dell'Unità di Controllo e Ispezione. Il Segretario Generale provvede a comunicare l'esito della procedura di somma urgenza alla Segreteria per l'Economia.

§8. Ai sensi dell'art. 57, §6 delle " Norme Contratti Pubblici" il Cardinale Presidente, può autorizzare l'affidamento diretto per lavori e per acquisti di beni e servizi improcrastinabili e/o indilazionabili anche oltre il limite previsto dal §6 del richiamato articolo.

§9. Nei casi previsti dal §1, §5 e §8 del presente articolo e prima dell'affidamento, l'Ufficio Giuridico provvede alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche e economiche come risultanti dalla relazione di cui ai §2 e §6 e dagli altri documenti ad esso allegato, ivi compresi eventuali capitolati. Il contratto dovrà essere registrato negli " Registro degli Atti Privati" presso l'Ufficio Giuridico.

 

ARTICOLO 34

(Acquisizione delle offerte al massimo ribasso dall'Albo informatico)

 

§1. Per le gare sotto gli Euro 150.000,00 è possibile pubblicare nell'Albo un invito agli operatori economici iscritti a procedere ad un'asta a ribassi successivi pubblici, indicando il termine ultimo di chiusura dell'asta.

§2. I soggetti di cui all'art. 1, §2 del presente Regolamento trasmettono al Responsabile del comparto dell'Albo l'invito, redatto in conformità al modello predisposto dal Governatorato, per la pubblicazione nell'apposita Sezioni annunci legali.

§3. La procedura selettiva di cui al presente articolo è valida solo in presenza di tre offerte.

§4. La fornitura è aggiudicata al massimo ribasso alla data e all'ora di chiusura dell'asta, ferme le valutazioni circa l'anomalia dell'offerta che dovrà essere effettuata dal responsabile dell'Ente prima dell'aggiudicazione definitiva.

 

ARTICOLO 35

(Acquisti diretti mediante catalogo informatico)

 

§1. Con il Piano generale degli acquisti, è consentito l'acquisto di beni e servizi offerti dagli operatori economici ad un prezzo o corrispettivo determinato mediante pubblicazione nell'Albo di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo o corrispettivo a cui sono offerti. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.

§2. Gli acquisti possono essere consentiti solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

b) servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

§3. Nel solo caso di acquisto di beni, se consentiti ai sensi dei paragrafi precedenti, i soggetti di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento possono anche rivolgersi direttamente agli operatori economici i quali, benché non iscritti all'Albo, offrono pubblicamente i propri beni sul mercato elettronico a prezzi più bassi rispetto a quelli offerti nei cataloghi o, comunque, ai prezzi e corrispettivi di riferimento.

§4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche, sono stabilite dalla Direzione della Ragioneria nell'ambito delle categorie di specializzazione.

§5. Le condizioni di fornitura sono stabilite dall'Ufficio Giuridico mediante un contratto quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.

§6. Possono pubblicare un proprio catalogo tutti gli operatori economici iscritti all'Albo nella categoria di specializzazione corrispondente.

§7. Il catalogo è trasmesso al Responsabile del comparto dell'Albo, che procede agli adempimenti per la pubblicazione, previa verifica della rispondenza dei beni e servizi ivi inclusi da parte della Direzione della Ragioneria.

§8. Il provvedimento di esclusione dalla pubblicazione è immediatamente impugnabile dinnanzi all'Autorità giudiziaria.

§9. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica l'accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.

§10. La procedura di acquisto mediante catalogo può essere avviata solo in presenza di almeno tre cataloghi validamente pubblicati.

§11. I soggetti di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento, attraverso l'Albo informatico e nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare la quantità necessaria di un singolo bene o servizio compreso nei cataloghi mediante ordine diretto di acquisto all'operatore economico che in quel momento lo offra al prezzo più basso, ferme le valutazioni circa l'anomalia dell'offerta.

 

ARTICOLO 36

(Acquisti di beni, servizi e lavori di modico valore)

 

§1. Gli acquisti di beni, servizi e lavori di modico valore sono sempre ammessi nei limiti previsti da apposita voce di spesa ai sensi dell'art. 10 e seguenti del presente Regolamento.

§2. Sono da intendersi di modico valore tutti gli acquisti di valore pari ad Euro 5.000,00.

 

ARTICOLO 37

(Acquisti non previsti nei piani singolari)

 

§1. Il Cardinale Presidente, sentito il parere dell'Unità di Controllo e Ispezione per la procedura di indizione di una gara o l'acquisto mediante catalogo informatico e della Ragioneria dello Stato per la verifica del rispetto dei documenti contabili e la necessaria copertura finanziaria, può concedere l'autorizzazione per gli acquisti non previsti nei Piani singolari di cui all'art. 10.

§2. L'autorizzazione viene trasmessa alla Segreteria per l'Economia.

 

CAPO III - PROCEDURA DI SELEZIONE

 

ARTICOLO 38

(Presentazione delle offerte)

 

§1. Nel bando di gara sono indicati il giorno e l'orario entro il quale, a pena di decadenza e senza eccezioni, tutti gli operatori economici che intendano partecipare devono far pervenire le proprie offerte.

§2. Tra la pubblicazione della documentazione di gara e il giorno stabilito per la presentazione delle offerte devono intercorrer e almeno 30 giorni.

§3. Il giorno in cui le offerte devono essere presentate, una volta stabilito, non può essere anticipato, ma può essere posticipato dandone avviso pubblicato nella Sezione Annunci legali, almeno quarantotto ore prima.

§4. Le offerte devono essere presentate, sotto pena di esclusione, mediante scambio di documenti per via telematica attraverso la piattaforma informatica dell'Albo.

 

ARTICOLO 39

(Sopralluoghi)

 

§1. I documenti di gara possono prevedere in ragione dell'oggetto della prestazione di gara lo svolgimento di sopralluoghi, anche in più sedute, assicurando la partecipazione a tutti gli operatori economici ed in osservanza del principio di parità di trattamento.

§2. I documenti gara possono stabilire l'obbligatorietà dell'effettuazione del sopralluogo, pena l'esclusione dalla procedura di selezione dell'operatore economico.

§3. Delle operazioni compiute è redatto processo verbale ed ai partecipanti è consegnato, al termine del sopralluogo, un'attestazione di partecipazione.

 

ARTICOLO 40

(Valutazione delle offerte)

 

§1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute riservate secondo il Calendario stabilito dal Presidente, sentiti gli altri Commissari. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione.

§2. La Commissione procede nel seguente ordine vincolante:

a) ad attribuire un punteggio ai criteri soggettivi;

b) ad attribuire il punteggio all'offerta tecnica;

c) ad attribuire un punteggio all'offerta economica e all'applicazione dei coefficienti di raccordo con l'offerta tecnica;

d) alla valutazione delle offerte anormalmente basse.

§3. Ogni Commissario attribuisce in maniera autonoma i relativi punteggi ad ogni singola offerta secondo quanto definito dal bando di gara compilando una propria scheda di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo attribuito per ogni autonomo elemento di valutazione è la risultante della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.

§4. I Commissari procedono congiuntamente al calcolo dei punteggi attribuiti e stilano una graduatoria del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta valida.

 

ARTICOLO 41

(Provvedimento di aggiudicazione provvisorio)

 

La Commissione al termine dei lavori, emana un provvedimento di aggiudicazione provvisoria con il quale dispone anche l'eventuale esclusione degli operatori economici. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è pubblicato nell'apposita Sezione dell'Albo contestualmente alla sua adozione, unitamente alla graduatoria e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta.

 

ARTICOLO 42

(Controllo e obbligo di segnalazione)

 

§1. Prima dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la Commissione giudicatrice trasmette la documentazione riferita alla procedura di selezione all'Unità di Controllo e Ispezione, che in qualità di organismo di vigilanza e controllo, esegue una verifica formale volto ad accertare l'osservanza della normativa vigente in materia e che le condizioni oggettive e soggettive e finanziare per l'aggiudicazione siano state rispettate.

§2. L'Unità di Controllo e Ispezione segnala al Cardinale Presidente ogni violazione riscontrata per gli opportuni provvedimenti.

 

ARTICOLO 43

(Provvedimento di aggiudicazione definitivo)

 

§1. All'esito della verifica sulla regolarità dell'intera procedura di gara di cui all'articolo che precede, ma non prima di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la Commissione giudicatrice adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva che viene pubblicato nell'Albo.

§2. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

 

ARTICOLO 44

(Stipula del contratto)

 

§1. In osservanza di quanto stabilito all'art. 56 delle "Norme Contratti Pubblici" all'esito dell'aggiudicazione definitiva, l'Ufficio Giuridico provvede alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche e economiche come risultanti dall'offerta o dal bando e dagli altri documenti ad esso allegato, ivi compresi eventuali capitolati.

§2. Negli acquisti di beni e servizi singolari il contratto prima di essere stipulato dall'Ufficio Giuridico deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ente richiedente.

§3. Il contratto può essere stipulato solo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine viene proposta impugnazione il contratto non può essere stipulato senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

§4. Il contratto deve essere registrato nel "Registro degli Atti Privati" presso l'Ufficio Giuridico e costituisce condizione efficacia del medesimo.

 

CAPO IV - CONCESSIONI

ED OPERAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE

 

ARTICOLO 45

(Concessioni)

 

§1. Il Cardinale Presidente può autorizzare le concessioni aventi ad oggetto lavori pubblici o servizi dello Stato della Città del Vaticano definendone la durata, i termini e le condizioni di affidamento e di esercizio nonché le cause di revoca.

§2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo che precede, alle procedure di aggiudicazione delle concessioni si applicano le disposizioni di cui al Capo I e II del presente Titolo.

 

ARTICOLO 46

(Operazioni relative agli immobili ad uso istituzionale)

 

Le disposizioni di cui al Capo V Titolo III delle "Norme Contratti Pubblici" relative alle operazioni di acquisto della proprietà o di un diritto di godimento a titolo oneroso relative agli destinati esclusivamente a compiti istituzionali, si applicano compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale del 7 giugno 1929.

 

TITOLO V - CONTRATTI PUBBLICI

 

CAPO I - LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

 

ARTICOLO 47

(Ambito di applicazione)

 

Fermo quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento, le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti pubblici, aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori nei settori ordinari da parte degli organismi operativi del Governatorato, stipulati sulla base delle procedure selettive di cui al Titolo IV.

 

ARTICOLO 48

(Tipologia dei lavori)

 

§1. Sono settori ordinari i settori diversi da quelli inerenti la fornitura di acqua, dell'energia (gas, energia termica, elettricità, combustibili ed energia da fonti rinnovabili), la sanità e salute pubblica, la sicurezza, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni dello Stato, la sponsorizzazione e quelli legati alle attività di produzione, commercializzazione e vendita svolti dal Governatorato.

§2. In particolare i settori ordinari includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti lavori:

- costruzione, la demolizione, il recupero;

- ristrutturazione e restauro; movimenti terra;

- manutenzione e attività ad essi assimilabili;

- installazione cavi, condotte, raccordi;

- installazione impianti;

- rifinitura e completamento degli edifici;

- noleggio di macchine e attrezzature.

 

CAPO II- SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

 

ARTICOLO 49

(Ambito di applicazione)

 

Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti pubblici, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari da parte dei soggetti di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento, stipulati sulla base delle procedure selettive di cui al Titolo IV.

 

ARTICOLO 50

(Tipologia dei servizi)

 

I contratti riguardanti i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria attengono agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del Responsabile del Procedimento.

 

CAPO III - FORNITURE E SERVIZI ORDINARI

 

ARTICOLO 51

(Ambito di applicazione)

 

Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti pubblici, aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari da parte dei soggetti di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento, stipulati sulla base delle procedure selettive di cui al Titolo IV.

 

ARTICOLO 52

(Tipologia dei servizi e delle forniture)

 

L'acquisizione di forniture e servizi riguarda:

- servizi di manutenzione e riparazione;

- servizi di ricerca, sviluppo, e progettazione;

- servizio di pulizia ambienti ed edifici;

- servizio di trasporto e conferimento rifiuti;

- servizio di disinfezione, disinfestazione e analoghi; servizio di ristorazione in qualsiasi forma;

- fornitura e noleggio vestiario professionale e dispositivi di protezione individuale (DPI); fornitura di materiale elettrico e tecnologico;

- fornitura, trasporto e montaggio arredi; servizi di logistica;

- fornitura di materiale edile;

- fornitura e noleggio di macchinari, attrezzature, strumentazioni, utensili ed impianti; fornitura e noleggio di automezzi e macchine operatrici.

 

CAPO IV - OPERE E BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

 

ARTICOLO 53

(Ambito di applicazione)

 

§1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti pubblici relativi alle opere ed ai beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui alla Legge sulla tutela dei beni culturali N. CCCLV del 25 luglio 2001, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla loro conservazione e protezione.

§2. Ai predetti contratti si applicano le norme del presente regolamento e delle NCP, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della Legge sulla tutela dei beni culturali N. CCCLV del 25 luglio 2001 e del relativo Regolamento promulgato con decreto del Cardinale Presidente del 26 luglio 2001.

 

ARTICOLO 54

(Approvazione preventiva)

 

In ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 8 della Legge sulla tutela dei beni culturali N. CCCLV del 25 luglio 2001, i soggetti richiedenti di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento hanno l'obbligo di sottoporre, con congruo anticipo, al Presidente del Governatorato i progetti relativi agli interventi sui beni di cui al presente capo al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

 

CAPO V - PROGETTAZIONE

 

ARTICOLO 55

(Disposizioni generali)

 

Al fine di garantire la qualità e validità tecnica degli interventi sui beni di cui al presente titolo, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi di costruzione l'organismo operativo richiedente deve procedere alla redazione dei documenti di progettazione, in ossequio ai principi di sostenibilità ambientale, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti.

 

ARTICOLO 56

(Progetto preliminare)

 

§1. Il progetto preliminare deve contenere i seguenti elementi informativi:

- descrizione dell'opera o del bene;

- tipologia dell'intervento;

- localizzazione del cantiere;

- esigenze da soddisfare;

- norme tecniche e requisiti tecnici da rispettare; tempi di realizzazione dell'intervento;

- calcoli estimativi della spesa;

- relazione tecnica;

-planimetria generale e schemi grafici.

§2. Il progetto preliminare è, inoltre, corredato della relazione illustrativa, degli elaborati grafici e descrittivi e della eventuale ulteriore documentazione afferente ad approfondimenti tecnici e amministrativi richiesti in relazione alla tipologia delle opere e/ o dei beni oggetto dell'intervento.

 

ARTICOLO 57

(Progetto definitivo)

 

§1. Il progetto definitivo è elaborato sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e individua compiutamente i lavori da realizzare.

§2. Il progetto definitivo è corredato dei seguenti documenti:

a) relazione illustrativa;

b) rilievi e documentazione fotografica;

c) computo metrico estimativo;

d) quadro economico;

e) piani di sicurezza e coordinamento;

f) schema di contratto e capitolato speciale;

g) relazioni specialistiche;

h) elenco prezzi unitari;

i) planimetrie ed elaborati grafici;

j) relazione geotecnica e sismica;

k) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

l) relazioni tecniche specialistiche riguardanti l'opera ed i materiali;

m) inquadramento dell'opera.

 

ARTICOLO 58

(Progetto esecutivo)

 

§1. Il progetto esecutivo, redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, definisce, compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

§2. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;

h) progetto di monitoraggio ambientale;

i) computo metrico estimativo.

 

CAPO VI COLLAUDO

 

ARTICOLO 59

(Avvio del collaudo)

 

§1. Entro 120 giorni dall'ultimazione dei lavori (o il diverso termine in corso d'opera) di cui al presente Titolo l'organismo operativo richiedente deve eseguire, in contraddittorio con l'operatore economico, il collaudo che ha lo scopo di:

- verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità ai progetti e secondo le regole tecniche previste dalla normativa di settore; nonché in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

- verificare il pieno adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'operatore economico;

- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro ed alle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati;

- comprendere tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

§2. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

- lavoro di particolare complessità

- opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale.

§3. Le operazioni di collaudo vengono svolte con le modalità di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

 

ARTICOLO 60

(Certificato di regolare esecuzione)

 

§1. Per i lavori di importo sino ad € 500.000,00 il certificato di collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e con fermato dal responsabile del procedimento. Per importi di lavori compresi tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 è facoltà dell'organismo operativo sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

§2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità (nei quali le componenti architettonica e/ o strutturale e/o impiantistica non siano usuali e di particolare importanza) o di grande rilevanza economica (quelli di importo superiore a 25 milioni di euro) dell'opera da collaudare; negli ultimi due casi il termine per l'esecuzione del collaudo finale può essere elevato sino ad un anno.

§3. Il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o delle componenti impiegate che hanno un'incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

 

TITOLO VI - IMPUGNAZIONE

 

ARTICOLO 61

(Giurisdizione e competenza)

 

§1. Appartengono alla giurisdizione degli Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano tutte le controversie aventi a oggetto:

a) gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla normativa sui contratti pubblici e del presente Regolamento;

b) il silenzio rifiuto;

c) i provvedimenti relativi all'iscrizione all'Albo o all'esclusione dallo stesso ed alla cancellazione dallo stesso;

d) i provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi;

e) gli atti di affidamento di concessioni;

f) tutti i provvedimenti degli Organismi di vigilanza e controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nelle procedure.

§2. Sono di competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tutti i conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo inerenti alla normativa sui contratti pubblici.

 

ARTICOLO 62

(Rappresentanza e Patrocinio in giudizio)

 

§1. I soggetti di cui all'art. 1, §2 del presente Regolamento possono essere difesi dai propri Officiali e collaboratori professionali muniti della relativa abilitazione professionale, a ciò espressamente delegati dal Superiore dell'Ente medesimo.

§2. Con riguardo agli organismi operativi e scientifici del Governatorato, la rappresentanza e il patrocinio in giudizio è di competenza dell'Ufficio Giuridico, quale Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 17, §1 della Legge sul Governo.

§3. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo che precede, in via eccezionale, l'Organismo del Governatorato interessato in una specifica controversia può presentare istanza all'Ufficio Giuridico per chiedere che il patrocinio legale sia esercitato da un proprio dipendente, munito di abilitazione professionale.  L'Ufficio Giuridico, esaminata la richiesta e la fattispecie oggetto di causa, trasmette, unitamente al proprio parere, l'istanza al Cardinale Presidente, che eventualmente conferirà mandato in deroga al § 2 del presente articolo.

 

ARTICOLO 63

(Rinvio ad altre disposizioni)

 

Per quanto concerne la tutela giurisdizionale si rinvia alle disposizioni "Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano"  del 1° giugno 2020.

 

ARTICOLO 64

(Arbitrato)

 

§1. Qualora sorga una qualsiasi controversia inerente ai casi di cui all'articolo 60, l'operatore economico ed i soggetti di cui all'art. 1, §2 del presente Regolamento possono ricorrere al procedimento speciale dell'arbitrato.

§2. La Camera arbitrale è composta da tre membri, di cui uno nominato dall'operatore economico, uno nominato dal Governatorato ed il terzo nominato dal Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

§4. La sede dell'arbitrato è stabilita presso lo Stato della Città del Vaticano.

 

ARTICOLO 65

(Arbitrato: rinvio ad altre disposizioni)

 

Per quanto ivi non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Libro III, Titolo I del c.p.c.

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

ARTICOLO 66

(Rinvio alle Norme Contratti Pubblici)

 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste nel testo "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020.

 

ARTICOLO 67

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

 

§1. Il presente Regolamento entra in vigore, ad experimentum per un anno, il 1° gennaio 2021.

§2. Fino alla suindicata data di entrata in vigore restano valide ed efficaci le Disposizioni urgenti e provvisorie in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano contenute nel Decreto del Cardinale Presidente del Governatorato del 15 luglio 2020.

§3. Il termine previsto dall'art. 5, lett. c) è posticipato, per l'anno 2021, al 10 marzo.

 

ARTICOLO 68

(Pubblicazione)

 

Copia del presente Regolamento sarà pubblicato sul sito del Governatorato www.vaticanstate.va.