Chirografo del Santo Padre di ridenominazione e approvazione del nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)

Chirografo del Santo Padre di ridenominazione e approvazione

del nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria,

ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)

 

Al fine di prevenire e contrastare le attività illegali in campo finanziario e monetario, con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 30 dicembre 2010, il mio venerato predecessore Benedetto XVI, aderendo agli sforzi spiegati in tal senso dalla Comunità internazionale, volle costituire l’“Autorità di Informazione Finanziaria”, Istituzione Collegata alla Santa Sede, quale persona giuridica canonica pubblica e civile vaticana, approvandone il relativo Statuto.

 

Successivamente, per rafforzare l’Autorità nel suo mandato e per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con Motu Proprio, dell’8 agosto 2013, ho attribuito all’Autorità di Informazione Finanziaria la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria e ho istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

 

Per gli stessi fini, ho approvato la Legge deliberata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, n. XVIII dell’8 ottobre 2013, poi modificata con Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 e, da ultimo, con Decreto n. CCCLXXII del Presidente del Governatorato, del 9 ottobre 2020.

 

Perché meglio potesse svolgere le funzioni affidatele, con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 15 novembre 2013, ho dato all’Autorità un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.

 

Con Motu Proprio  del 24 febbraio 2014, ho provveduto al riordino degli organismi economici della Santa Sede, istituendo il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale, dei quali, in data 22 febbraio 2015, ho approvato gli Statuti.

 

A seguito della partecipazione della Santa Sede al gruppo “Moneyval” del Consiglio d’Europa e alla progressiva implementazione dei presidi in materia di antiriciclaggio, contrasto del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i cann. 114, 115, 116, 331 CIC e la normativa canonica e vaticana sopra richiamata, stabilisco che dalla data odierna sia mutato il nome dell’“Autorità di Informazione Finanziaria” in “Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria”, il cui nuovo Statuto contemporaneamente approvo.

 

Città del Vaticano, 5 dicembre 2020.

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SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA

(ASIF)

 

TITOLO I NATURA E FUNZIONI

 

Articolo 1

Natura e sede

 

1.  L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede.

 

2.  L’Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

 

Articolo 2

Funzioni

 

L’Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, nei limiti e in conformità con la normativa vigente e ferme le attribuzioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria e degli altri organismi cui sono demandati la regolamentazione, il controllo e la vigilanza sugli enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, le seguenti funzioni:

 

1.  supervisione:

 

a)  vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

b)  vigilanza prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria;

 

c)   regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

2.  informazione finanziaria.

 

TITOLO II

ORGANI, STRUTTURA E PERSONALE

 

Articolo 3

Organi e struttura

 

1.  Gli organi dell’Autorità sono:

 

-  il Presidente;

-  il Consiglio;

-  la Direzione.

 

2.  L’Autorità è suddivisa in tre uffici:

 

-  l’Ufficio Vigilanza;

-  l’Ufficio Regolamentazione e Affari legali;

-  l’Ufficio Informazione finanziaria.

 

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, le funzioni degli Uffici sono disciplinate dal Regolamento interno.

 

3.  L’Autorità adotta le procedure e le misure volte a garantire la separatezza fra le funzioni di vigilanza, regolamentazione e informazione finanziaria.

 

Articolo 4

Il Consiglio

 

1.  Il Consiglio è composto da quattro membri e da un Presidente nominati dal Sommo Pontefice ad quinquennium, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.

 

2.  Il Consiglio, su proposta del Presidente:

 

a)  definisce:

 

i.  le strategie e gli obiettivi da perseguire nelle attività dell’Autorità;

ii.  le politiche di sicurezza e riservatezza dell’Autorità;

 

b)  predispone il Regolamento interno dell’Autorità;

 

c)   emana i regolamenti, le istruzioni e le linee guida nei casi stabiliti dall’ordinamento;

 

d)  approva ogni anno i seguenti documenti, predisposti dal Direttore:

 

i.  entro il 31 marzo:

 

-  il bilancio consuntivo del passato esercizio;

 

-  un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall’Autorità;

 

-  un rapporto confidenziale per il Consiglio per l’Economia sull’attività svolta dall’Autorità;

 

ii.  entro il 31 ottobre il bilancio preventivo per il successivo esercizio;

 

iii.  il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni in loco dei soggetti vigilati;

 

e)  formula:

 

i.  le proposte di nomina del Direttore, del Vice Direttore e di assunzione del personale;

 

ii.  le proposte di applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti vigilati di competenza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

 

f)  irroga le sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall’ordinamento.

 

Articolo 5

Il Presidente

 

1.  Il Presidente, nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle attività dell’Autorità:

 

a)  ha la rappresentanza legale dell’Autorità;

 

b)  ha il potere di firma;

 

c)   presiede il Consiglio, al quale formula le proposte di cui all’art. 4, 2° comma;

 

d)  informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’art. 4, 2° comma, lett. a);

 

e)  partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

f)  assicura il raccordo con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, d’intesa con la Segreteria di Stato, con i competenti organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

g)  firma i protocolli d’intesa con le controparti estere;

 

h)  conferisce al Direttore e al Vice-Direttore il potere di firma, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell’Autorità;

 

i)  presenta al Consiglio il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni in loco dei soggetti vigilati, predisposto dal Direttore.

 

2.  Ferma restando l’esclusiva attribuzione alla Direzione e al personale dell’Autorità dei compiti operativi e nel rispetto dei vincoli di riservatezza delle informazioni, il Presidente vigila sul corretto svolgimento delle funzioni dell’Autorità, con particolare riferimento a:

 

a)  osservanza del principio di separatezza tra le funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di informazione finanziaria;

 

b)  prevenzione di conflitti di interesse;

 

c)   efficacia delle misure di sicurezza e di riservatezza;

 

d)  definizione delle esigenze economiche dell’Autorità e relativo processo di spesa.

 

Articolo 6

Riunioni del Consiglio

 

1.  Il Consiglio è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta sia necessario, anche su proposta di un membro del Consiglio.

 

2.  Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal membro più anziano in servizio del Consiglio. È ammessa la partecipazione di uno o più membri del Consiglio in videoconferenza.

 

3.  Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Presidente, anche in base all’ordine del giorno, può invitare a prendere parte alle riunioni, o a parte di esse, il Vice Direttore e i Responsabili degli Uffici, i quali vi parteciperanno senza diritto di voto.

 

4.  Il Presidente convoca le riunioni, fissa l’ordine del giorno e coordina i lavori.

 

5.  L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inoltrato ai membri di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione attraverso posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza, l’avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione, purché documentabile.

 

6.  Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

 

7.  Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

 

8.  Delle riunioni e delle deliberazioni deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da registrarsi nel libro dei verbali.

 

9. Il Segretario è nominato dal Consiglio, su designazione del Presidente, fino a revoca. Il Segretario redige il verbale della riunione.

 

10.  Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni. Esso è conservato nei locali dell’Autorità a cura del Segretario.

 

Articolo 7

Direzione

 

1.  Fanno parte della Direzione il Direttore e il Vice Direttore.

 

2.  Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato ad quinquennium, su proposta formulata dal Presidente al Consiglio, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.

 

3.  Il Direttore, in linea con le strategie e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dal Presidente:

 

a) è responsabile delle attività operative dell’Autorità e ne garantisce l’efficacia e l’efficienza, nonché il corretto svolgimento nel rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza;

 

b) ove delegato dal Presidente, assicura il raccordo con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, d'intesa con la Segreteria di Stato, con i competenti organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

c) firma, ove delegato dal Presidente, e supervisiona l’attuazione dei protocolli d’intesa con le controparti estere;

 

d) sovrintende e indirizza il personale, promuovendone la formazione ed il costante aggiornamento e qualificazione professionale;

 

e) propone al Presidente:

 

i.  l’adozione di regolamenti, istruzioni e linee guida nei casi stabiliti dall’ordinamento;

 

ii.  l’assunzione del personale, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica e del bilancio preventivo, dopo aver richiesto alla Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA) una terna di candidati;

 

iii.  il programma, la predisposizione e l’attuazione delle verifiche a distanza e delle ispezioni in loco dei soggetti vigilati;

 

iv.  l’irrogazione di sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall’ordinamento;

 

v.  entro il 28 febbraio, il bilancio consuntivo del precedente esercizio e un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall’Autorità;

 

vi.  entro il 30 settembre, un bilancio pre-consuntivo per l’esercizio in corso e il bilancio preventivo per il successivo esercizio;

 

f)  provvede alla trasmissione dei bilanci dell’Autorità alla Segreteria per l’Economia e alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall’Autorità.

 

4.  Il Direttore partecipa:

 

i.  alle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria, in qualità di Segretario;

 

ii.  alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

5.  Il Direttore ha potere di firma, se delegato dal Presidente.

 

6.  Il Vice Direttore è nominato dal Segretario di Stato ad quinquennium, su proposta formulata dal Presidente al Consiglio, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.

 

7.  Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nelle attività di indirizzo, coordinamento e controllo del personale e delle attività operative dell’Autorità e lo sostituisce in caso di assenza.

 

8.  Il Vice Direttore, in accordo con il Direttore e in linea con le procedure standardizzate dell’Autorità:

 

a)  provvede alla trasmissione di rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi stabiliti dall’ordinamento;

 

b)  dà attuazione alle attività necessarie per garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

 

9.  Il Vice Direttore ha potere di firma, se delegato dal Presidente.

 

10.  Per la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice Direttore si attuano i principi e le norme stabiliti nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.

 

Articolo 8

Personale

 

1.  L’Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguati alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.

 

2.  I Capi Ufficio sono nominati su proposta formulata dal Presidente alla Segreteria di Stato, sentito il parere della Direzione, tra gli Officiali dell’Autorità o tra i candidati richiesti alla Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA).

 

3.  I Capi Ufficio, i Responsabili degli Uffici, gli Officiali e gli esperti esterni sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un alto livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.

 

4.  Gli Officiali sono assunti dal Presidente nei limiti della Tabella organica, sentito il parere della Direzione o di altri Officiali che ne fanno le veci, tra i candidati richiesti alla CIVA. Per l’assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro del personale, si applicano i principii e le norme stabiliti nel Regolamento Generale della Curia Romana e nel regolamento della CIVA.

 

TITOLO III

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE

 

Articolo 9

Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale

 

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dall’ordinamento e dall’articolo 10, l’Autorità può avere accesso a documenti e dati anche di natura confidenziale e scambia informazioni, a livello interno ed internazionale, nei casi ed entro i limiti stabili dall’ordinamento.

 

Articolo 10

Protezione dei documenti, dati ed informazioni

 

1.  Tutti i documenti, dati e informazioni posseduti dall’Autorità sono:

 

a)  utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall’ordinamento;

 

b)  protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;

 

c)   coperti dal segreto d’ufficio.

 

2.  Le informazioni relative alle funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di informazione finanziaria, con particolare riguardo alle segnalazioni di attività sospette, alle relative analisi e alla collaborazione internazionale, possono essere utilizzate esclusivamente dal personale specificamente individuato e abilitato, in linea con la normativa vigente.

 

3.  Con regolamento interno sono individuati i livelli di accesso alle informazioni, le relative misure di sicurezza, le modalità per la condivisione e la trasmissione, nei casi previsi dalla legge, attraverso canali protetti.

 

Articolo 11

Regolamento interno

 

1. L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria predispone il proprio regolamento ai sensi dell’articolo 1, §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

 

Articolo 12

Norma finale

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del diritto canonico, il Regolamento Generale della Curia Romana e la normativa in materia vigente nell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano.

 

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, abrogando il precedente Statuto del 15 novembre 2013.

 

Il presente Statuto ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 5 dicembre 2020, prima di essere pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.