Istituto della contribuzione volontaria

Istituto della contribuzione volontaria per i dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Vaticano

 

 

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 115167/G.N.

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

istituto della “contribuzione volontaria”

Il Santo Padre Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 12 gennaio 2010, ha approvato l'istituto della "contribuzione volontaria" per il personale iscritto al Fondo Pensioni che, alla cessazione dal servizio, non matura il diritto alla pensione.

 

Il Santo Padre ha altresì approvato le Norme che disciplinano detta contribuzione volontaria nel testo che segue, ordinandone la promulgazione e la pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis, ed ha disposto che esse entrino in vigore il 1° febbraio 2010.

Dal Vaticano, 16 gennaio 2010

TARCISIO CARD. BERTONE

Segretario di Stato

 

ISTITUTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

PER I DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI VATICANO

 

Art. 1

§ 1. E' introdotto per i dipendenti iscritti al Fondo Pensioni l'istituto della contribuzione volontaria.

Art. 2

§ 1 I dipendenti in servizio possono chiedere al Fondo Pensioni, entro i 3 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione al fine di raggiungere il minimo di anzianità che dà diritto alla pensione (venti anni).

§ 2. In caso di decesso del dipendente nel periodo indicato nel paragrafo 1 la facoltà di chiedere la contribuzione volontaria spetta ai familiari superstiti che, avendone titolo, intendono conseguire la pensione indiretta.

Art. 3

§ 1. L'autorizzazione alla contribuzione volontaria è concessa ai dipendenti che hanno maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva derivante da servizio effettivamente prestato, con esclusione di eventuali maggiorazioni di qualsiasi natura.

Art. 4

§ 1. La contribuzione volontaria non è ammessa qualora per il periodo oggetto di richiesta il dipendente risulti iscritto ad altre forme di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti esterne all' ordinamento vaticano.

Art. 5

§ 1. La misura del contributo volontario, totalmente a carico del dipendente, è pari all'aliquota contributiva complessiva prevista per la contribuzione obbligatoria al momento della richiesta, applicata alla retribuzione percepita nel mese precedente la data della richiesta stessa da moltiplicare per il periodo di contribuzione volontaria.

Art. 6

§ 1. Il versamento della contribuzione volontaria può essere fatto in un'unica soluzione oppure in forma dilazionata.

§ 2. Nel caso in cui la cessazione dal servizio coincide con la data di erogazione della pensione per raggiunti limiti di età il versamento viene effettuato in un'unica soluzione.

§ 3. Nel caso in cui la cessazione dal servizio non coincide con la data di erogazione della pensione il versamento viene effettuato in forma dilazionata.

Il periodo di dilazione non può essere superiore a quello che intercorre tra la presentazione della richiesta di contribuzione volontaria e il limite previsto per l'erogazione della pensione per raggiunti limiti di età.

Art. 7

§ 1. Il tasso di interesse annuo sulle singole rate mensili del versamento in forma dilazionata è pari al tasso annuo medio di rendimento tecnico finanziario del Fondo Pensioni relativo all'anno nel quale viene chiesta la dilazione.

Art. 8

§ 1. I versamenti al Fondo Pensioni delle rate previste devono essere effettuati entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza.

Art. 9

§ 1. Su richiesta dell'interessato l'Ufficio del Fondo può stabilire, in deroga all'art. 5, una contribuzione volontaria da calcolare sulla retribuzione del I livello funzionale retributivo più ASI; in tal modo la quota di pensione sarà conteggiata su detta retribuzione.

Art. 10

§ 1. La richiesta di contribuzione volontaria deve essere inviata al Fondo Pensioni corredata della seguente documentazione:

- copia della busta paga del mese antecedente la richiesta;

- autocertificazione nella quale il dipendente, se cittadino di uno Stato nel quale opera un regime convenzionale di totalizzazione, dichiara di non essere iscritto ad altre forme di assicurazione generale obbligatoria.

Detto richiedente dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio del Fondo eventuali variazioni rispetto a quanto già certificato circa l'iscrizione ad altre forme di assicurazione generale obbligatoria.

 

Art. 11

§ 1. Se la richiesta di contribuzione volontaria viene accettata il Fondo Pensioni provvede a effettuare i conteggi necessari e porta a conoscenza del richiedente, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo delle rate mensili e le date di scadenza.

Art. 12

§  l. Il versamento della contribuzione in un'unica soluzione deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R di notifica del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Art. 13

§ 1. Il mancato versamento, anche solo parziale, nei termini stabiliti per la forma di contribuzione concessa o l'iscrizione ad altre forme di assicurazione generale obbligatoria determina automaticamente la revoca dell'autorizzazione a proseguire la contribuzione volontaria.

Art. 14

§ 1. L'erogazione della pensione viene effettuata secondo le decorrenze indicate dalla vigente normativa del Fondo Pensioni.

Art. 15

§ 1. Le presenti norme si applicano a quei dipendenti che cesseranno dal servizio dalla data di approvazione.