Norme per il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo

Norme per il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo

 

[AAS 85 (1993) 1265-1267]

 

SECRETARIA STATUS

 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

 

quo regulae ad recuperandos annos

operae navatae extra fixorum ordinem institunutur

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 28 Ottobre 1993, ha approvato le unite « Norme per il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo », emanate in favore dei dipendenti di ruolo e dei dipendenti fuori ruolo all'atto della immissione in ruolo, della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

 

Il Santo Padre ha altresì disposto la promulgazione delle suddette Norme, la loro pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis e la loro entrata in vigore con il 1° gennaio 1994.

 

Dal Vaticano, 28 Ottobre 1993

 

ANGELO card. SODANO

 

Segretario di Stato

 

Regulae ad recuperandos annos operae navatae extra fixorum ordinem

 

NORME PER IL RISCATTO

DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI FUORI RUOLO

 

Il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo dai dipendenti della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, è regolato dalle seguenti Norme:

 

A) DIPENDENTI DI RUOLO

 

I dipendenti assunti in ruolo prima della entrata in vigore delle presenti norme possono, a loro richiesta, riscattare fin dall'inizio l'eventuale servizio precedente prestato fuori ruolo, ma non anteriormente al compimento del loro 21° anno di età e ricongiungerlo al momento della loro assunzione in ruolo, a condizione che si sia trattato di regolare servizio, svolto a tempo pieno, in modo continuativo e nel periodo immediatamente precedente all'assunzione in ruolo.

 

Il riconoscimento è operato solo al momento del collocamento a riposo del dipendente, semprechè lo stesso non abbia riportato nell'ultimo triennio alcuna sanzione disciplinare, previo versamento delle relative trattenute calcolate sulla retribuzione in atto al momento del collocamento a riposo, e non incide in ordine alla maturazione degli scatti biennali, ma solo sul trattamento di fine rapporto e di pensionamento.

 

Il servizio prestato saltuariamente o a « part time » non può essere riconosciuto a tali effetti.

 

La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata con dichiarazione scritta da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme.

 

B) DIPENDENTI FUORI RUOLO ALL'ATTO DELLA IMMISSIONE IN RUOLO

 

Il dipendente, che ha prestato servizio fuori ruolo, al momento della eventuale assunzione in ruolo, è tenuto a decidere se intende ricevere, per il servizio prestato, il trattamento di fine rapporto oppure se intende riscattare il periodo di servizio prestato fuori ruolo che verifichi le condizioni di cui al successivo punto 2.

 

Il periodo di servizio prestato fuori ruolo può essere riscattato a tutti gli effetti, in ordine sia alla maturazione degli scatti biennali, esclusa ogni retroattività, sia al trattamento di fine rapporto e di pensionamento a condizione che:

 

a) si sia trattato di regolare servizio, svolto a tempo pieno, in modo continuativo e nel periodo

 

    immediatamente precedente all'assunzione in ruolo, ma non anteriormente il compimento

 

    del 21° anno di età;

 

b) siano versate le relative trattenute, calcolate sulla retribuzione in atto al momento della

 

    immissione in ruolo eventualmente con rateizzazione mensile in conformità alle disposizioni

 

    che verranno emanate dalle Amministrazioni competenti di concerto tra loro.

 

Il servizio prestato saltuariamente o a « part time » non può essere riconosciuto a tali effetti, e dovrà quindi essere liquidato a chiusura di ogni pendenza amministrativa.

 

C) DISPOSIZIONI FINALI

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con le presenti norme.

 

In Secret. Status tab., n. 334.806/G.N.