Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione

Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine

 

rapporto con decorrenza dal 1° luglio 2003

Art. 1. - Le Amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano possono concedere al personale dipendente, che ne faccia documentata richiesta, una anticipazione sulla liquidazione.

 

Art. 2. - L'anticipazione di cui all'articolo precedente presuppone che il richiedente abbia una anzianità di servizio non inferiore ad anni dieci, e non abbia riportato, nell'ultimo triennio, alcuna sanzione disciplinare.

La concessione può essere disposta dagli organi deliberanti della competente Amministrazione, esclusivamente per l'acquisto della casa di abitazione e per gravi motivi di salute del richiedente, della moglie e dei diretti congiunti a suo carico, per ingenti spese sanitarie anche se non dovute alla gravità della malattia, per ampliamento e ristrutturazione della casa, per acquisto di una abitazione per i figli [1].

La sussistenza dei requisiti suindicati deve essere comprovata e valutata dalla competente Amministrazione.

 

Art. 3. - L'anticipazione della liquidazione può essere concessa nella misura massima dell'80% degli anni di servizio effettivamente maturati.

La concessione può essere disposta una sola volta nell'ambito del rapporto di servizio.

Art. 4. L'anticipazione di cui alla presente normativa viene computata con riferimento al numero degli anni sulla liquidazione che sarà maturata al momento della cessazione del rapporto di servizio.

 

Art. 5. - L'anticipazione della liquidazione è compatibile con la cessione del quinto, solo qualora la liquidazione già maturata del dipendente assicuri la soddisfazione del suo debito complessivo.

 

Art. 6. - Le presenti norme entreranno in vigore il 1° gennaio 1988.

 

 

 

 

[1] Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.702/G.N. del 20 giugno 2003.