Regolamento della Commissione per la Selezione

IL PRESIDENTE

DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

 

Vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2000,

Vista la Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV,

Vista la Legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI,

Visto il Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 21 novembre 2010, n. CXXVI

 

ha emanato il seguente

 

DECRETO

 

Art. 1 - E' promulgato il Regolamento della Commissione per la Selezione, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

 

Art. 2 - Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017.

 

Città del Vaticano, 30 maggio 2017

 

 

Giuseppe Card. Bertello

Presidente

_____________________________________________

 

REGOLAMENTO

della

Commissione per la Selezione

 

Art. 1

Istituzione, finalità e funzionamento

 

1.        La Commissione per la Selezione è istituita presso l'Ufficio del Personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

2.         La Commissione è competente per la selezione del personale laico ed è ispirata a principi di trasparenza ed imparzialità.

3.        La Commissione svolge la sua attività, attingendo dal sistema di catalogazione delle candidature e dall'archivio informatico e cartaceo dell'Ufficio del Personale di cui al comma 1.

4.        E' l'Ufficio del Personale, presso il quale la Commissione ha sede, che attesta la ricezione dei curricula, attribuendo cronologicamente, in ordine di arrivo, un numero di protocollo che trasmette tempestivamente via posta elettronica (o attraverso via posta ordinaria in mancanza dell'indicazione di un indirizzo di posta elettronica) ai candidati.

5.      L'assunzione del personale selezionato avviene nel rispetto della normativa generale e particolare in vigore, terminate le fasi della selezione.

 

Art. 2

Composizione

 

1.     La Commissione è composta da un numero variabile di membri, non inferiore a tre e non superiore a sei. La composizione complessiva è stabilita ad ogni selezione -secondo le caratteristiche della stessa - dai Superiori del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ferme restando le indicazioni previste per i tre membri stabili descritti nel successivo comma 2.

2.     Sono membri stabili della Commissione; il Presidente, un Esperto e un Sacerdote.

3.     Il Presidente dirige la Commissione e ne coordina l’attività. La carica di Presidente è riservata al Capo Ufficio dell'Ufficio del Personale.

4.     L’ Esperto è un consulente esterno, scelto tra professionisti di comprovata moralità e competenza, esperti di selezione del personale. L’incarico affidato ha durata annuale ed è rinnovabile.

5.     Il Sacerdote, preferibilmente esterno all'organigramma del Governatorato SCV, è designato per singole selezioni.

6.     Gli altri membri della Commissione - nel numero massimo di tre - sono individuati, di volta in volta, secondo le caratteristiche delle selezioni da effettuare.

7.     Per la valutazione di particolari profili professionali, la Commissione può avvalersi di ulteriori esperti, previa autorizzazione del Presidente del Governatorato in accordo con il Segretario Generale.

8.     L'attività segretariale, la catalogazione delle candidature, l'archiviazione dei documenti e la conservazione delle graduatorie sono effettuate dal Segretario della Commissione. Il Segretario non partecipa alla valutazione dei candidati. L'incarico di Segretario è conferito dal Presidente del Governatorato, su proposta del Presidente della Commissione. Esso è scelto tra il Personale in Organico  all' Ufficio del Personale. La durata dell’incarico è triennale ed è rinnovabile.

 

Art. 3

Procedure di selezione

1.    La procedura selettiva ha lo scopo primario di accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni lavorative da ricoprire.

2.    Tutti i candidati che hanno presentato domanda di assunzione e che hanno, su base curriculare, i requisiti richiesti per il posto da ricoprire sono convocati per la selezione. L’ordine di chiamata è quello di arrivo e di protocollazione delle domande. Di norma si fa riferimento ad un intervallo di tempo che comprende i due anni solari antecedenti a quello in corso e la frazione di anno in corso al momento della selezione.

3.    I Direttori e i Capi Ufficio degli Uffici Centrali, qualora siano richiesti, per il delicato ruolo da ricoprire: comprovata esperienza, particolare preparazione scientifica o tecnica e/o previa diretta conoscenza del candidato per la fiducia da riporre, possono presentare ai Superiori delle candidature da ammettere alle selezioni specifiche anche fuori dai parametri di estrazione di cui al precedente comma.

Tale presentazione non deve costituite, in fase di selezione, criterio di precedenza o vantaggio rispetto agli altri candidati.

4.    Le operazioni di valutazione portano alla compilazione di graduatorie differenti per i diversi profili professionali previsti dal Mansionario in allegato al Regolamento Generale per il Personale del Governatorato dello ·Stato della -Città del Vaticano. Lo stesso candidato può essere inserito in più graduatorie, fino ad un massimo di sei.

5.    Ogni membro della Commissione, con esclusione del Segretario, esprime la sua votazione. Laddove il singolo membro è chiamato ad esprimersi con voto unico, vale il criterio della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità nella votazione, assume valore doppio il voto del Presidente.

6.    Le votazioni avvengono in centesimi. I candidati che non raggiungono la media finale di 60/100, non sono inseriti in graduatoria.

7.    La valutazione può svolgersi in una o più fasi. Possono essere introdotti temi, test e prove pratiche.

 

Art.4

Presentazione dei candidati selezionati

Al termine della selezione, la Commissione presenta ai Superiori i candidati al vertice della graduatoria di interesse. Di norma vengono presentati - attraverso una specifica relazione che illustra i termini e i modi della selezione - i primi tre candidati, senza escludere tutti quelli che hanno riportato, nella valutazione, un pari punteggio.

 

Art.5

Tenuta delle graduatorie

1.    Le graduatorie sono aggiornate ad ogni selezione.

2.    Dalle graduatorie sono attinti, secondo l'ordine di punteggio, i candidati già selezionati per singoli profili professionali.

3.    Di norma un candidato in graduatoria non partecipa a più di tre diverse selezioni, compresa quella di inserimento. Dopo tre selezioni, in caso di mancata assunzione, il candidato è cancellato dalla graduatoria.

 

Art. 6

Disposizioni applicative e finali

1.    La modifica del presente documento è soggetta all'approvazione della medesima Autorità che lo ha approvato.

2.     L’istituzione della Commissione ed il suo funzionamento sono resi noti mediante le previste forme di pubblicazione e le consuete modalità di circolarizzazione.

3.    Il presente Regolamento, approvato "ad experimentum" per tre anni, entra in vigore a far data dal 1°  giugno 2017.

 

Giuseppe Card. Bertello

Presidente

 

 

Città del Vaticano, 30 maggio 2017