Regolamento Generale del Fondo Pensioni

DECORRENZA 1° GENNAIO 2004

DEFINIZIONI

 

Significato dei termini indicati nel presente Regolamento Generale:

 

« Attivo »:

il dipendente delle Amministrazioni iscritto al Fondo;

 

« Silente »:

l'attivo che alla data di cessazione del rapporto di lavoro non dia luogo, ai sensi dell'Art. 11, alla estinzione della sua posizione o mediante trasferimento ad altro regime previdenziale o mediante l'accensione di una polizza di assicurazione;

 

«Familiari »:

le persone definite come tali dalla legislazione vaticana applicata;

 

«Familiari superstiti »:

i familiari dell'attivo deceduto o del pensionato deceduto aventi diritto a pensione ai sensi del presente Regolamento Generale;

 

« Legislazione »:

le leggi, i decreti, i Regolamenti ed ogni altra disposizione concernenti gli attivi, i pensionati e le materie di cui all'Art.1;

 

« Periodi di effettivo
servizio o periodi di
assicurazione »:

i periodi lavorati durante la iscrizione al Fondo e tutti i periodi riconosciuti dalla legislazione come equivalenti ai periodi lavorati durante la iscrizione al Fondo, nonché i periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, come definiti o presi in considerazione dalle legislazioni disciplinanti le forme di previdenza previste nei casi di cumulo, totalizzazione unilaterale, totalizzazione bilaterale o multilaterale, sotto le quali sono compiuti;

 

«Periodi di anzianità
convenzionale »:

i periodi riconosciuti dalla legislazione, ai soli fini della misura della pensione, come periodi di anzianità convenzionale durante la iscrizione al Fondo;

 

«Periodi di servizio utile
o anzianità pensionabile »:

la somma, ai soli fini della misura della pensione, dei periodi di effettivo servizio e dei periodi di anzianità convenzionale;

 

« Pensione diretta »:

il trattamento pensionistico cui ha diritto 1'attivo qualora ne ricorrano le condizioni previste;

 

 

 

« Pensione indiretta »:

il trattamento pensionistico spettante al familiare superstite dell'attivo;

 

« Pensione di reversibilità »:

il trattamento pensionistico spettante al familiare superstite del pensionato;

 

« Pensione immediata di vecchiaia, di anzianità e di inabilità »

i trattamenti pensionistici cui ha diritto l'attivo, qualora ne ricorrano le condizioni previste, con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dall'impiego da uno degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto;

 

«Pensione differita di vec-chiaia e di anzianità »:

i trattamenti pensionistici, il cui diritto e quindi decorrenza, qualora ne ricorrano le condizioni previste, maturano per l'iscritto successivamente alla data di cessazione dall'impiego da uno degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE DEL FONDO PENSIONI

 

 

TITOLO I

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Ambito della normativa

 

1. Il presente Regolamento Generale del Fondo Pensioni disciplina:

 

a)   le iscrizioni al Fondo degli aventi diritto;

 

b)   le estinzioni di posizioni previdenziali;

 

c)   le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della quota a carico degli attivi;

 

d)   le erogazioni per pensione diretta agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e le erogazioni per le pensioni indirette o di reversibilità, ai familiari superstiti;

 

e)   le erogazioni di prestazioni previdenziali e di «Provvidenze sociali» in base agli Artt. 2 e 19 dello Statuto del Fondo.

 

CAPO II
ISCRIZIONE AL FONDO

 

Art. 2
Attivi e pensionati iscritti al Fondo

 

1. Sono iscritti al Fondo in qualità di attivi, in uno dei Conti di cui al Capo IV, gli iscritti attivi già, del Fondo 1992 ed i dipendenti delle Amministrazioni compresi nel campo di applicazione di cui all'Art. 1 dello Statuto ove ne ricorrano le condizioni ivi previste.

 

2. Sono iscritti al Fondo in qualità di pensionati, in uno dei Conti di cui al Capo IV:

 

a)   i dipendenti che alla cessazione del rapporto hanno maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite;

 

b)   i familiari superstiti dell'attivo deceduto o del pensionato deceduto aventi diritto a pensione ai sensi del presente Regolamento Generale;

 

c)   i silenti, qualora maturino il diritto al trattamento pensionistico per totalizzazione bilaterale o multilaterale o per totalizzazione unilaterale;

 

 

 

d)   i titolari di trattamenti pensionistici attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1992;

 

e)   i titolari di trattamenti pensionistici in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1963 e ricalcolati ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992.

 

CAPO III
FAMILIARI SUPERSTITI

 

Art. 3
Familiari superstiti aventi diritto a pensione

 

1. Alla morte dell'attivo o del silente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o dell'attivo che sia deceduto per fatti di servizio, ovvero del pensionato beneficiario di pensione diretta, hanno diritto a pensione:

 

a)   il coniuge superstite; la pensione non spetta al coniuge superstite ove sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso superstite passata in giudicato, delibata dalla autorità giudiziaria vaticana a cura del dipendente, o, dopo la sua morte, a cura della stessa Amministrazione;

 

nonché, se a carico,

 

b)   i figli, anche adottivi, minori di diciotto anni ovvero:

 

b/1)  senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

 

b/2)  se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

 

c)   i genitori;

 

d)   i fratelli minori di diciotto anni a carico ovvero:

 

d/1)  senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

 

 

 

d/2)  se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

 

e)   un familiare di secondo grado di linea collaterale, secondo il computo del sistema canonico, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza.

 

Art. 4
Nozione di carico familiare

 

 

1. Il familiare superstite di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente Art. 3 è considerato a carico dell'attivo o del pensionato quando l'onere relativo al suo mantenimento gravi abitualmente in misura totale o preponderante sull'economia del medesimo attivo o pensionato e quando non disponga di un reddito superiore all'importo della pensione minima prevista dal presente Regolamento Generale, secondo autocertificazione su modello predisposto dal Fondo.

 

 

CAPO IV
ISTITUZIONE E ISCRIZIONE AI CONTI DEL FONDO

 

Art. 5
Istituzione dei Conti

 

1. Sono istituiti nel Fondo Pensioni i seguenti Conti:

 

-     Il Conto ordinario

-     I Conti speciali

-     I Conti di corrispondenza.

 

Art. 6
Iscrizione al Conto ordinario

 

1. Sono iscritti al Fondo, presso il Conto ordinario:

 

a)   gli attivi, per i quali i periodi lavorati corrispondono esclusivamente all'effettivo servizio, salvo quanto disposto all'Art. 13, comma 2, e per i quali i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni non riconoscano alcuna maggiorazione ai fini del diritto e della misura della pensione;

 

b)   i pensionati che, in base al servizio prestato conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche, purché risultino iscritti al Conto ordinario alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

 

 

 

c)   i familiari superstiti degli attivi e dei silenti che alla data di cessazione del rapporto risultano iscritti al Conto ordinario;

 

d)   i titolari di trattamento pensionistico iscritti al Conto ordinario del già Fondo 1992.

 

2. Sono attribuiti al Conto ordinario i contributi ordinari e straordinari, di cui all'Art. 15, dovuti per gli attivi presso il medesimo Conto, nonché le prestazioni pensionistiche dovute dal Fondo a ciascun pensionato iscritto presso lo stesso Conto.

 

Art. 7
Iscrizione ai Conti speciali

 

1. Sono iscritti presso i rispettivi Conti speciali:

 

a)   gli attivi ai quali i Regolamenti delle Amministrazioni di appartenenza riconoscono, direttamente o attraverso maggiorazioni del servizio effettivamente compiuto, il diritto alla percezione della pensione anche prima del sessantesimo anno di età. Per tali dipendenti la durata dell'effettivo servizio comprende anche i periodi di effettivo servizio con iscrizione ai Conti già del Fondo 1992;

 

b)   i pensionati che, in base al servizio compiuto con iscrizione presso il rispettivo Conto speciale ed anche, ove ne ricorrano le circostanze, presso il Conto ordinario, conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche, purché risultino iscritti presso i rispettivi Conti speciali alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

 

c)   i familiari superstiti degli attivi e dei silenti che, alla data di cessazione del rapporto, risultano iscritti ai Conti speciali;

 

d)   i titolari di trattamento pensionistico iscritti ai corrispondenti Conti speciali del già Fondo 1992.

 

2. Sono attribuiti ai Conti speciali i contributi ordinari e straordinari, di cui all'Art. 15, dovuti per gli attivi iscritti presso i medesimi Conti, nonché le prestazioni pensionistiche dovute dal Fondo a ciascun pensionato iscritto presso i Conti speciali.

 

Art. 8
Iscrizione ai Conti di corrispondenza

 

1. Il Fondo istituisce per ciascuna Amministrazione un Conto di corrispondenza nel quale sono iscritti:

 

a)   i titolari delle prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »;

 

b)   i titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di reversibilità, in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1963 e

 

 

 

ricalcolati ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992 o comunque a carico delle Amministrazioni di appartenenza;

 

c)   i titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di reversibilità, per le sole quote relative all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari nonché alle altre « Provvidenze sociali ».

 

2. E' a carico di ciascuna Amministrazione l'equilibrio finanziario del rispettivo Conto di corrispondenza. A ciascuna Amministrazione compete corrispondere al Fondo, mediante versamenti mensili anticipati, gli importi correlati alle prestazioni da erogarsi.

Il disavanzo o l'avanzo della gestione del Conto risultante in sede di rendicontazione annuale verrà attribuito, a pareggio, al versamento in scadenza.

 

 

CAPO V
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL FONDO,
DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO
E DI ESTINZIONE DI POSIZIONI PREVIDENZIALI

Art. 9

Modalità e termine di iscrizione

 

1. L'iscrizione al Fondo dei dipendenti va effettuata dalle rispettive Amministrazioni tramite apposito modello disposto dall'Ufficio del Fondo.

 

2. Le domande di iscrizione devono essere presentate non oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è sorto l'obbligo contributivo.

 

Art. 10
Periodi di sospensione del decorso dell'effettivo servizio

e cessazione dal servizio

 

1. Le Amministrazioni comunicano all'Ufficio del Fondo i periodi di sospensione del decorso dell'effettivo servizio prestato e la cessazione dal servizio dei propri dipendenti entro trenta giorni dal loro verificarsi.

 

Art. 11
Estinzione di posizioni previdenziali

 

1. Le posizioni iscritte al Fondo di dipendenti che non maturino alla cessazione del rapporto il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite, vengono estinte o mediante trasferimento ad altro regime previdenziale o con l'accensione

 

 

 

di una polizza assicurativa, sempre che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)   non operi con lo Stato di cui è cittadino l'interessato un regime convenzionale per totalizzazione bilaterale o multilaterale;

b)   non siano comprese, negli elenchi degli Enti che consentono l'applicabilità del regime per totalizzazione unilaterale, Istituzioni previdenziali dello Stato di cui è cittadino l'interessato.

 

CAPO VI
RICONOSCIMENTO DI PERIODI AI FINI DELL'EFFETTIVO SERVIZIO

E DELLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE

 

Art. 12
Periodi riconosciuti come effettivo servizio

 

1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono riconosciuti come periodi di effettivo servizio quelli compiuti sotto il già Fondo 1992.

 

2. Per il personale in servizio al 1° gennaio 1993 sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla applicazione dell'Art. 18 del Regolamento Pensioni 1963.

 

3. Per il personale in servizio presso le Rappresentanze Pontificie all'estero sono fatti salvi gli effetti dell'Art. 8, comma 2 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1999.

 

Art. 13
Periodi riconosciuti come anzianità convenzionale

 

1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono riconosciuti come periodi di anzianità convenzionale quelli riconosciuti come tali già sotto il Fondo 1992.

 

2. I periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in servizio per il conseguimento di un titolo di primo livello - diploma universitario - o di un titolo di secondo livello - diploma di laurea - o di diplomi equipollenti - riconosciuti dalla Sede Apostolica, sono a domanda riscattabili, ai fini dell'anzianità convenzionale, secondo le relative Norme di attuazione vigenti.

 

3. Per il personale in servizio presso il Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, sono fatti salvi gli effetti dell'Art. 24 e dell'Art. 29 del decreto n. XXXVIII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 30 dicembre 1981.

 

4. L'anzianità pensionabile complessiva è computata in anni e mesi, la frazione di mese come mese intero.

 

 

 

CAPO VII
REGIME PENSIONISTICO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Art. 14
Riconoscimento e misura

 

1. Ai fini del trattamento pensionistico spettante al dipendente che si sia avvalso, per tutta o parte della sua vita lavorativa, della facoltà di svolgere servizio a tempo parziale, i periodi di lavoro a tempo parziale si cumulano con quelli di lavoro a tempo pieno ai fini del conseguimento dei requisiti temporali di accesso alle prestazioni pensionistiche.

 

2. La misura della prestazione pensionistica è determinata applicando i criteri di cui all'Art. 20 alla retribuzione riferita al pari grado operante a tempo pieno, in combinazione con il coefficiente di anzianità risultante dalla somma dei periodi interi trascorsi a tempo pieno con i periodi trascorsi a tempo parziale, previa applicazione a questi ultimi del coefficiente corrispondente al rapporto fra tempo parziale e tempo pieno.

 

 

TITOLO II

 

CAPO VIII
LE CONTRIBUZIONI

 

Art. 15
Contributi ordinari e straordinari

 

1. E' dovuto al Fondo da ciascuna Amministrazione, per gli attivi iscritti presso il Conto ordinario o presso i Conti speciali, un contributo percentuale, comprensivo della quota da ritenere a carico del dipendente, sulla retribuzione ordinaria, composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità, nonché dell'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle indennità ad essa equiparate a tutti gli effetti.

 

2. La misura del contributo percentuale di cui al comma 1 e della quota a carico del dipendente è stabilita, tempo per tempo, dal Cardinale Segretario di Stato.

 

3. Il versamento del contributo al Fondo viene effettuato da ciascuna Amministrazione entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza.

 

4. Contributi straordinari a carico delle Amministrazioni possono essere disposti dalla Segreteria di Stato per l'equilibrio finanziario del Conto ordinario e di ciascuno dei Conti speciali.

 

 

 

TITOLO III

 

CAPO IX
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

 

Art. 16
Prestazioni pensionistiche dirette

 

1. Le prestazioni pensionistiche dirette sono:

 

-     Pensione immediata di vecchiaia

-     Pensione differita di vecchiaia

-     Pensione immediata di anzianità

-     Pensione differita di anzianità

-     Pensione di inabilità ordinaria e privilegiata

 

Art. 17
Diritto alla Pensione immediata e differita di vecchiaia:
requisiti, decorrenza

 

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di vecchiaia, immediata o differita, l'iscritto al Conto ordinario o ai Conti speciali, ove non diversamente disposto dal Regolamento del personale dell'Ente di appartenenza o da altre normative, che cessi dall'impiego o dal servizio avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio.

 

2. Il trattamento di pensione immediata di vecchiaia spetta all'attivo con decorrenza dal giorno successivo a quello di collocamento a riposo per limiti di età.

 

3. Il trattamento di pensione differita di vecchiaia spetta al dipendente con decorrenza dal giorno successivo alla data prevista per il collocamento a riposo per limiti di età, come da Regolamento del rapporto di lavoro cessato, vigente a detta data e, nel caso dell'Art. 23, comma 2, alla data di collocamento a riposo prevista dal Regolamento del suo ultimo rapporto di lavoro, vigente a detta data.

 

Art. 18
Diritto alla pensione immediata e differita di anzianità:
requisiti, decorrenza

 

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di anzianità, immediata o differita, l'iscritto al Conto ordinario o ai Conti speciali, ove non diversamente disposto dal Regolamento del personale dell'Ente di appartenenza o da altre normative, che:

 

a)   cessi dall'impiego o dal servizio per mancata riassunzione trascorso il periodo del collocamento in disponibilità, avendo compiuto almeno venti anni

 

 

 

di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto;

 

b)   si dimetta dall'impiego o dal servizio o rinunci all'ufficio avendo maturato trentotto anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, qualunque ne sia l'età;

 

c)   si dimetta dall'impiego o dal servizio o rinunci all'ufficio avendo compiuto almeno trenta anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

 

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il trattamento di pensione immediata di anzianità spetta con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dall'impiego.

 

3. Nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 1, il trattamento di pensione differita di anzianità spetta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, sempre che la posizione previdenziale dell'iscritto non sia stata estinta ai sensi dell'Art. 11, comma 1.

 

4. Ai fini del conseguimento del requisito di ognuna delle prestazioni di cui al comma 1, opera esclusivamente il cumulo dei periodi di effettivo servizio indicati all'Art. 30; è esclusa ogni totalizzazione di qualsiasi altro periodo di effettivo servizio ancorché previdenzialmente coperto, non svolto alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

 

Art. 19
Diritto alla Pensione di inabilità:
 requisiti, decorrenza

 

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di inabilità, ordinaria o privilegiata, l'attivo, sempre che venga dispensato dal servizio ai sensi del Regolamento cui lo stesso è soggetto:

 

a)   che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, nel caso di dispensa dovuta ad infermità non derivante da causa di servizio: la pensione è denominata Pensione ordinaria di inabilità;

 

b)   indipendentemente dalla durata del servizio effettivamente prestato, nel caso di dispensa per infermità o infortunio derivanti da cause di servizio: la pensione è denominata Pensione privilegiata di inabilità.

 

2. Il trattamento di pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 20
Misura della Pensione immediata di vecchiaia o di anzianità

 e ordinaria di inabilità

 

1. La misura mensile della pensione immediata e diretta di vecchiaia, di anzianità e ordinaria di inabilità, risulta dalla somma degli importi di cui appresso:

 

a)   il primo importo è pari al prodotto:

 

a/1)  del numero degli anni e frazione di anno corrispondente ai mesi interi di servizio utile, nel limite massimo di quaranta, ai fini del trattamento pensionistico prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, compiuti sotto il Fondo e cumulati con i periodi di servizio utile acquisiti sotto il regime del Regolamento Pensioni 1992 e sotto il regime del Regolamento Pensioni 1963;

 

moltiplicato per il 2%

 

a/2)  dell'ultima retribuzione mensile maturata composta dagli elementi di cui al precedente Art. 15, comma 1, con esclusione dell'ASI, salvo i casi in cui nell'ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione dell'indennità fissa per responsabilità dirigenziale o delle indennità ad essa equiparate o sospensione o cessazione di elementi retributivi che entrano nel computo del trattamento pensionistico. In tali casi detti elementi dell'ultima retribuzione mensile sono determinati come disposto al successivo comma 3;

 

b)   il secondo importo a titolo di aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) è determinato moltiplicando il numero degli anni e frazione di anno di cui al precedente comma 1, lettera a) nel limite massimo di quaranta, per il 2 % dell'importo dell'ASI che verrà erogato, tempo per tempo, al dipendente in attività, inquadrato nel medesimo livello del pensionato, all'atto del collocamento in quiescenza.

 

2. Per ultima retribuzione mensile maturata si intende quella spettante al dipendente qualora avesse lavorato per l'intero mese nel quale si è verificata la cessazione dal servizio. Tale retribuzione risulta dalla somma degli importi mensili vigenti degli elementi della retribuzione di cui all'Art. 15, comma 1, spettanti di diritto al dipendente al momento della cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel messe successivo.

 

3. Nei casi indicati al comma 1 lett. a/2) gli elementi, con esclusione dell'ASI, che compongono l'ultima retribuzione mensile maturata, ai sensi dell'Art. 15, comma 1, sono determinati convenzionalmente come segue:

 

a)         Importo convenzionale della retribuzione di base

 

L'importo convenzionale della retribuzione di base è determinato quale media aritmetica degli importi mensili, tredicesima mensilità inclusa, dell'ultimo quinquennio, costituiti dalla retribuzione di base dell'ultima retribuzione mensile maturata, di

 

 

 

cui al comma 2, e dalle restanti retribuzioni di base spettanti al dipendente, tempo per tempo.

 

b)         Importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità

 

L'importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità è determinato quale media aritmetica:

 

-   dell'importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti di diritto al dipendente alla cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo;

 

e

 

-   dell'importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti di diritto al dipendente alla cessazione dal servizio ed in conformità alle tabelle retributive vigenti a tale data, qualora durante l'ultimo quinquennio non si fosse verificato alcun passaggio di livello o di categoria funzionale.

 

c)         Importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate a tutti gli effetti alla indennità fissa per responsabilità dirigenziale

 

L'importo mensile convenzionale delle suddette indennità è determinato con la seguente formula:

 

 

dove:

 

IDc =    importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate;

 

ID    =    importo mensile della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate alla cessazione dal servizio;

 

n      =    numero delle mensilità, 13ª mensilità inclusa, nel quinquennio in cui l'indennità è stata effettivamente corrisposta; nei casi in cui è prevista l'esclusione durante l'assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione della indennità, sono conteggiati, ai soli ed esclusivi fini del calcolo della indennità convenzionale, anche i mesi nei quali l'indennità non è stata corrisposta.

 

d)         Esclusione, durante l'assenza dal servizio per infermità dipendente da fatto di servizio, di uno o più elementi retributivi pensionabili

 

Nei casi in cui è prevista l'esclusione durante l'assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione di uno o più elementi retributivi pensionabili, ai sensi dell'Art. 7, comma 3 delle «Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio», si provvede a conteggiare, ai soli ed esclusivi fini delle presenti norme, per tali periodi di assenza dal servizio, gli importi di tali elementi

 

 

 

retributivi secondo l'inquadramento tempo per tempo vigente e le tabelle in vigore alla data del pensionamento.

 

4. Nei casi di cessazione dal servizio durante periodi nei quali è sospeso a tutti gli effetti il decorso della anzianità, si applicano i commi 1, 2 e 3 facendo riferimento per il calcolo all'ultima retribuzione mensile maturata degli elementi retributivi dell'interessato alla data di sospensione del decorso della anzianità e da conteggiarsi in conformità alle tabelle retributive vigenti alla data di cessazione dal servizio.

 

Art. 21
Misura della Pensione differita di vecchiaia, di anzianità

 e ordinaria di inabilità

 

1. La misura mensile della pensione differita di vecchiaia e di anzianità e della pensione ordinaria di inabilità è determinata in conformità all'Art. 20, sulla base del trattamento economico come da livello funzionale retributivo ed altri elementi retributivi attribuibili, alla data di maturazione del diritto, a quelli del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione della carriera effettivamente seguita dall'interessato medesimo.

 

Art. 22
Misura della Pensione privilegiata di inabilità

 

1. La misura mensile della pensione privilegiata di inabilità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione mensile maturata con gli stessi criteri di cui al precedente Art. 20, riconoscendo comunque al pensionato un'anzianità pensionabile pari ad anni quaranta.

 

2. L'inabilità permanente o la morte dell'attivo derivate da fatti di servizio, danno luogo da parte del Fondo unicamente alla concessione della pensione privilegiata, escluso qualsiasi obbligo di ulteriore risarcimento di danni a chiunque si ritenga leso.

 

Art. 23
Effetti della riattivazione del rapporto di lavoro

 

1. Nei confronti dei titolari di trattamento pensionistico di anzianità che ricostituiscono il rapporto di lavoro dipendente con uno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, è sospesa la erogazione del trattamento pensionistico per tutta la durata del nuovo rapporto; alla cessazione di tale nuovo rapporto, con decorrenza dal primo giorno successivo, è ripristinato il trattamento sospeso previo aggiornamento ai sensi dell'Art. 27 e, qualora l'anzianità pensionabile corrispondente al trattamento ripristinato sia inferiore ad anni quaranta, è attribuito un ulteriore distinto trattamento pensionistico liquidato corrispondentemente alla anzianità pensionabile del nuovo rapporto di lavoro cessato, nel limite massimo della differenza tra quaranta anni e l'anzianità relativa al trattamento pensionistico sospeso.

 

 

 

2. Agli iscritti non titolari di trattamento pensionistico con periodi di effettivo servizio, relativi alla ricostituzione di uno o più rapporti di lavoro dipendente con uno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, spetta il diritto ad un unico trattamento pensionistico da liquidarsi considerando svoltisi successivamente nel tempo e senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro come sopra instaurati, sempre nel limite massimo di quaranta anni di anzianità pensionabile. Il trattamento di pensione spetta con la decorrenza prevista, ove ne ricorrano le condizioni, di cui agli Artt. 17 e 18.

 

CAPO X
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDIRETTE

O DI REVERSIBILITÀ

 

Art. 24
Misura e decorrenza della Pensione indiretta o di reversibilità

e suddivisione delle quote

 

1. Il trattamento di pensione indiretta o di reversibilità è commisurato alla entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe tempo per tempo al pensionato, se in vita, mediante applicazione delle seguenti aliquote:

 

-     per un superstite il 60%

-     per due superstiti il 70%

-     per tre superstiti l'80%

-     oltre tre superstiti il 100%

 

2. La pensione indiretta ai superstiti del dipendente deceduto per fatti di servizio è attribuita, secondo le aliquote di cui al comma precedente, sulla base della pensione diretta privilegiata calcolata a norma dell'Art. 22.

 

3. La pensione indiretta o di reversibilità, nel caso di più aventi diritto, va divisa in parti eguali fra i medesimi, fatta salva in ogni caso, per il coniuge superstite in condizione di vedovanza, la quota pari al 50% dell'entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe, tempo per tempo, al pensionato se in vita.

Il coniuge superstite percepisce anche le quote dei figli conviventi.

 

4. Diminuendo il numero dei compartecipi, la pensione viene ricalcolata in conformità alle aliquote previste nel comma 1.

 

5. La pensione indiretta decorre dal primo giorno successivo a quello del decesso dell'attivo o del silente che abbia maturato il diritto a pensione.

 

6. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del beneficiario di pensione.

 

 

 

CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 25
Trattamento minimo di pensione

 

1. La misura mensile della pensione di vecchiaia, ordinaria di inabilità e di quella indiretta o di reversibilità, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali e a condizione che:

a)   l'inabile o il titolare della pensione ai superstiti non percepisca comunque altri redditi in misura complessivamente superiore al minimo di cui appresso;

b)   l'iscritto o, nel caso di suo decesso, i superstiti, abbiano conseguito il diritto al trattamento pensionistico in virtù dei soli periodi di effettivo servizio coperti da contribuzione nel Fondo;

non può essere inferiore al 50% della retribuzione mensile iniziale (stipendio più ASI) del primo livello funzionale-retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle.

 

Art. 26
Tredicesima mensilità

 

1. L'importo mensile complessivo di cui ai precedenti Artt. 20, 21, 22 e 24 viene corrisposto tredici volte l'anno.

 

Art. 27
Perequazione della pensione

 

1. Nel caso di conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, viene contemporaneamente disposto il conglobamento dell'ASI maturato dai pensionati nell'importo di cui all'Art. 20, comma 1, lett. a).

 

2. Nell'eventualità che dal conglobamento dell'ASI consegua una riduzione del trattamento pensionistico, viene corrisposto un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante prima del conglobamento e quello, eventualmente inferiore, che risultasse dopo il conglobamento.

 

3. Gli importi delle pensioni dirette, indirette o reversibili di cui agli Artt. 20, 21, 22 e 24 vengono aumentati dal 1° gennaio di ciascun anno in misura percentuale pari all'eventuale aumento percentuale del trattamento economico riferito allo stesso mese come da livello funzionale-retributivo, scatti biennali ed altri elementi retributivi diversi dall' ASI, indicati dall'Art. 15, del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione della carriera effettivamente seguita dall'interessato.

 

4. Il meccanismo di perequazione si applica secondo il criterio iniziale di media quinquennale alle pensioni liquidate ai sensi dell'Art. 20, commi 1 e 2.

 

 

 

5. Nel caso di pensionato titolare del trattamento minimo, la perequazione, di cui ai precedenti commi, viene applicata alla pensione nella misura che risulterebbe dall'applicazione dei criteri ordinari, salva l'attribuzione del minimo come definito dall'Art. 25 ove superiore.

 

CAPO XII
DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Art. 28
Regime per gli Ecclesiastici e Religiosi annoverati
fra i Cardinali di Curia o nominati Vescovi

 

1. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e dei Religiosi che cessino dal servizio perché elevati alla Sacra Porpora e annoverati tra i Cardinali di Curia, viene congelata, con cessazione del trattamento di pensione diretta eventualmente in godimento, e conservata nel Fondo ai soli fini di consentire l'accesso al diritto alla pensione indiretta a favore dei superstiti, alle condizioni e nella misura previste dai precedenti articoli del presente Regolamento Generale, tenendo conto del servizio effettuato fino al momento della elevazione alla Sacra Porpora.

 

2. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e Religiosi che cessino dal servizio perché nominati Vescovi diocesani, o Vescovi coadiutori, o Vescovi ausiliari, o Vescovi titolari che esercitano in un dato territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla competente Conferenza Episcopale, senza aver conseguito il diritto al trattamento pensionistico previsto dagli Artt. 17 e 18, ove ne ricorrano le condizioni, viene congelata per tutta la durata della carica predetta. All'atto della cessazione dalla carica, viene corrisposto il trattamento pensionistico diretto o indiretto, sempre che ne sussistano a tale momento i requisiti.

 

3. Il trattamento pensionistico, di cui ai due commi precedenti, è determinato tenendo conto dell'anzianità pensionabile maturata e congelata e del livello retributivo vigente all'atto della liquidazione della pensione, corrispondente a quello di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.

 

Art. 29
Regime per gli Uditori della Rota Romana

 

1. Gli Ecclesiastici che all'atto della nomina a Prelati Uditori della Rota Romana risultino già iscritti al Fondo Pensioni, hanno la facoltà, da esercitare entro novanta giorni dalla loro nomina, di mantenere attiva la loro posizione previdenziale assumendo l'impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all'Art. 15, comma 2, al fine di conservare l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all'Art. 3.

 

 

 

Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista la posizione previdenziale viene estinta e cessa la ritenuta per il trattamento previdenziale.

Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista all'atto del conseguimento del trattamento di giubilazione si estingue il diritto al trattamento pensionistico diretto e, ove non vi sia l'assunzione dell'impegno a rilasciare durante la giubilazione la ritenuta di cui all'Art. 15, comma 2, per consentire l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche ai propri superstiti indicati all'Art. 3, si estingue pure il diritto al trattamento pensionistico indiretto.

Nel caso di mancata assunzione dell'impegno sopra previsto, la posizione previdenziale viene estinta, cessa il rilascio della ritenuta per il trattamento previdenziale ed al Prelato Uditore viene restituito dal Fondo Pensioni l'ammontare complessivo delle ritenute di cui all'Art. 15, comma 2, rilasciate durante il periodo di servizio attivo nell' Ufficio di Prelato Uditore.

 

2. Gli Ecclesiastici che all'atto della loro nomina a Prelati Uditori della Rota Romana non risultino iscritti al Fondo Pensioni, entro novanta giorni dalla loro nomina, possono iscriversi al Fondo Pensioni assumendo l'impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all'Art. 15, comma 2, ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all'Art. 3.

Agli Ecclesiastici che si sono iscritti al Fondo Pensioni si applica l'ultimo capoverso del precedente comma.

 

3. Per i Prelati Uditori in servizio attivo alla data del 1° gennaio 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'Art. 24 del Regolamento Pensioni 1992 come modificato dal Rescriptum ex Audientia SS.mi dell'8 novembre 1997.

 

4. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per tutti i Prelati Uditori, compresi quelli in servizio attivo a tale data, l'addendo del trattamento di giubilazione «scatti biennali di anzianità», ove tale trattamento sia conseguito, verrà sempre determinato conteggiando gli scatti biennali di anzianità nel numero, che non potrà mai superare il limite massimo di venti, e nella composizione risultanti alla data di conseguimento dell'Emeritato e valutando gli stessi secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

 

Art. 30
Cumulo unilaterale

 

1. Il cumulo unilaterale è applicabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia.

 

2. Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, qualora l'attivo e, in caso di decesso, gli aventi diritto non conseguano il requisito del periodo di effettivo servizio ai sensi dell'Art. 17 e dell'Art. 18, commi 1, 2 e 3, in virtù dei soli periodi di effettivo servizio compiuti sotto il Fondo, detti periodi sono cumulati con tutti i periodi di assicurazione compiuti alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, coperti da contribuzione in forme di previdenza relativi a convenzioni stipulate da Istituzioni o Organismi della Santa Sede e indicate in elenchi approvati tempo per tempo dal Cardinale Segretario di Stato. Il computo di detti periodi è effettuato in conformità ai Regolamenti cui è stato soggetto l'interessato, inclusi gli eventuali periodi di riattivazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'Art. 23, con esclusione degli eventuali periodi sovrapposti.

 

3. Accertato il diritto al trattamento pensionistico in base al cumulo di cui al comma 1, il Fondo determina l'importo effettivo del trattamento pensionistico spettante all'interessato, in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo.

 

Art. 31
Totalizzazione unilaterale

 

1. La totalizzazione unilaterale è applicabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione indiretta.

 

2. Qualora l'attivo e, in caso di decesso, gli aventi diritto non possano conseguire il diritto al trattamento pensionistico in virtù dei soli periodi di effettivo servizio compiuti sotto il Fondo e cumulati ai sensi dell'Art. 30, i periodi medesimi sono totalizzati ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, con i periodi di assicurazione coperti da contribuzione compiuti sotto forme di assicurazione, gestite da Istituzioni di altri Paesi, in conformità alla legislazione nazionale, indicate in elenchi approvati, tempo per tempo, dal Cardinale Segretario di Stato, alla condizione che detti periodi non si sovrappongano e la materia non sia regolata da convenzioni internazionali.

 

3. Accertato il diritto al trattamento pensionistico in base alla totalizzazione di cui al comma 2, il Fondo determina l'importo effettivo del trattamento pensionistico spettante all'interessato, in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo.

 

 

TITOLO IV

 

CAPO XIII
EROGAZIONI DELLE PRESTAZIONI

 

Art. 32
Liquidazione delle pensioni

 

1. Le pensioni sono liquidate d'ufficio dal Fondo previa comunicazione al Fondo stesso della notizia di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico, corredata da tutti gli elementi utili alla liquidazione della pensione; l'Amministrazione è tenuta a comunicare al Fondo la cessazione dal servizio dei propri dipendenti.

 

 

 

2. Le pensioni indirette o di reversibilità sono liquidate d'ufficio dal Fondo a seguito della comunicazione, da parte degli aventi diritto, del decesso dell'iscritto o del titolare della pensione diretta.

 

3. Il trattamento pensionistico o il provvedimento che lo negasse, sono comunicati per iscritto agli interessati.

 

Art. 33
Corresponsione della pensione e sua decorrenza

 

1. Le pensioni vengono corrisposte anticipatamente in dodici mensilità, la tredicesima mensilità viene corrisposta entro il mese di dicembre.

 

2. Le mensilità non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte.

 

Art. 34
Casi di pignorabilità del trattamento di pensione
e misura della ritenuta

 

1. Le pensioni non possono essere cedute, né pignorate, né sequestrate, salvo il caso di debito verso l'Amministrazione e il caso di alimenti dovuti per legge.

 

2. La ritenuta per ciascuno di detti motivi non può eccedere il terzo della pensione ma, se i due motivi concorrono, la ritenuta complessiva non può eccedere la metà della pensione, con precedenza della ritenuta per alimenti entro il limite del terzo.

 

Art. 35
Commutazione del diritto alla pensione in una prestazione
«una tantum» da parte del Fondo

 

1. Il diritto alla pensione può essere commutato con provvedimento della «Commissione disciplinare della Curia Romana», assunto in base al proprio Regolamento, in una prestazione «una tantum» da parte del Fondo nel caso in cui il titolare venga colpito da condanna penale o canonica passata in giudicato per offesa alla Santa Sede, per delitti contro la religione cattolica, la moralità pubblica, il buon costume e il patrimonio ecclesiastico o comunque abbia tenuto un comportamento incompatibile, a giudizio della medesima Commissione disciplinare, con la permanenza di qualsiasi rapporto con la Santa. Sede.

 

2. Il valore della prestazione «una tantum» di cui al comma precedente è calcolato con la seguente formula:

 

 

 

dove:

 

UT2    =    una tantum del presente comma 2;

 

Ip        =    importo della pensione del mese del provvedimento della Commissione disciplinare;

 

 

 

 

Pu       =    premio unico per l'assicurazione di una rendita vitalizia anticipata unitaria annua, immediata, pagabile per la vita intera, da determinarsi con la metodologia attuariale dell' ISTAT, sulla base delle più recenti tavole di mortalità pubblicate dallo stesso ISTAT e sulla base di un tasso di interesse pari al saggio degli interessi legali vigente nello Stato della Città del Vaticano.

                Agli effetti del computo dell'età del titolare del diritto, la frazione d'anno pari o superiore a sei mesi è considerata come anno intero, quella inferiore è trascurata.

 

3. Per i soli casi ricompresi nell'Art. 3, comma 1, lettere b/2 e d/2 il valore della prestazione «una tantum» è invece calcolato con la seguente formula:

 

 

 

dove:

 

UT3    =    una tantum del presente comma 3;

 

Ip        =    importo della pensione del mese del provvedimento della Commissione disciplinare;

 

Au      =    valore attuale della rendita unitaria immediata anticipata delle mensilità che spetterebbero ancora al titolare di diritto, assunto come tasso di interesse di riferimento il saggio degli interessi legali vigente nello Stato della Città del Vaticano.

 

4. Nel caso di provvedimento di cui al comma 1, viene comunque disposta la cancellazione dell'iscritto dal Fondo.

 

 

CAPO XIV
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E PROVVIDENZE SOCIALI

 

Art. 36
Assegno per il nucleo familiare e altre provvidenze sociali

 

1. Al titolare di pensione diretta o indiretta, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, sono attribuiti, in base all'Art. 2, lettera b/2 dello Statuto, il trattamento di famiglia - assegno per il nucleo familiare o assegni familiari - nonché le altre provvidenze sociali disposte o che saranno disposte, in conformità alla normativa vigente e alla condizione che il trattamento pensionistico sia stato conseguito in virtù dei soli periodi di effettivo servizio coperti da contribuzione nel Fondo.

 

 

TITOLO V

 

CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 37
Norme di attuazione

 

1. Con provvedimenti emanati dalla Segreteria di Stato possono essere stabilite le modalità di attuazione degli articoli del presente Regolamento Generale.

 

Art. 38
Opzione per la pensione integrale

 

1. Resta ferma la facoltà in favore del personale in servizio alla data del 29 febbraio 1972 di optare, all'atto del collocamento a riposo, per il solo trattamento di pensione, come previsto dai Regolamenti per le Pensioni a tale data vigenti, o per il sistema misto di cui all'Art. 2, paragrafi 1 e 2 delle «Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza», come da Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972. Per coloro che optano per il solo sistema di pensione l'aliquota di cui all'Art. 20, comma 1, lettere a) e b) è pertanto fissata nella misura del 2,5%.

 

2. La stessa facoltà è confermata ai superstiti del personale di cui al precedente comma, aventi diritto alla pensione indiretta.

 

Art. 39
Controversie

 

1. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento Generale si procede in base a quanto dispone l'Art. 20 dello Statuto.