Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano

Parte I

Costituzione del rapporto di lavoro

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto di lavoro del personale dirigente laico alle dipendenze della Curia Romana e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

2. Esso si applica anche agli Organismi e agli Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

 

Art. 2

Categorie dirigenziali e profili professionali

 

Il personale dirigente laico è inquadrato retributivamente nelle categorie dirigenziali C1, C2 e C3. Ogni categoria dirigenziale comprende uno o più profili professionali definiti nella struttura organizzativa degli Enti di appartenenza e nei rispettivi Statuti, Regolamenti ed Organici.

 

Art. 3

Affidamento degli incarichi

 

1. Le procedure di nomina ed i requisiti soggettivi per l'affidamento degli incarichi al personale dirigente laico sono stabiliti dai Regolamenti degli Enti di appartenenza.

 

2. Il personale dirigente è tenuto, all'atto della nomina, a prestare il giuramento di fedeltà secondo la formula indicata nell'Appendice al presente Regolamento.

 

3. Con l'affidamento dell'incarico il Superiore competente indica gli obiettivi per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e impartisce le direttive generali per l'espletamento delle funzioni assegnate in conformità ai Regolamenti propri.

 

Art. 4

Natura del rapporto di lavoro e durata dell'incarico

 

1. I dirigenti sono nominati per un quinquennio.

 

2. Il rapporto di lavoro si configura a tempo determinato.

 

3. Previa valutazione positiva degli obiettivi raggiunti, alla scadenza del mandato i dirigenti possono essere riconfermati nell'incarico quinquennale, attraverso la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato.

 

Art. 5

Contratto individuale di lavoro

 

1. La nomina viene accettata con atto scritto dal dirigente attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione di competenza.

2. Il contratto di assunzione deve contenere necessariamente:

a) data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro;

b) la durata dell'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;

c) la sede di lavoro;

d) l'accettazione integrale da parte dell'interessato del presente Regolamento;

e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;

f) l'inquadramento economico e il profilo professionale;

g) eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente.

 

Art. 6

Dipendente di ruolo nominato dirigente

 

1. Quando la nomina a dirigente riguarda un dipendente vaticano, egli cessa definitivamente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso, stipulando un nuovo contratto a tempo determinato.

2. Nel caso di cui al comma precedente deve essere erogata al dipendente la liquidazione maturata.

3. L'anzianità biennale maturata è da riconoscere nel contratto di lavoro dirigenziale, senza ulteriore possibilità di incremento, essendo la maturazione dei bienni riservata esclusivamente al personale del ruolo ordinario (1).

4. Al dirigente, già dipendente vaticano, che al cessare del contratto a tempo determinato non avesse maturato il diritto a pensione, è data facoltà di richiedere, entro tre mesi, la riammissione in servizio con l'inquadramento precedente alla stipula del contratto dirigenziale scaduto e la ricollocazione presso altra Amministrazione.

 

Art. 7

Eventuale periodo di prova

 

1. Per i dirigenti di nuova assunzione può essere previsto, a discrezione dell'Ente, un periodo di prova non superiore alla durata di un anno da comprendere nella durata quinquennale del mandato.

2. Il trattamento retributivo da corrispondere durante il periodo di prova è quello previsto per la Categoria di appartenenza.

3. Il dirigente già dipendente vaticano è esonerato dal periodo di prova.

 

Art. 8

Limiti di età

 

1. All'atto della nomina i dirigenti devono avere un'età non inferiore ai 35 anni e non superiore ai 67 anni compiuti.

2. In caso di assunzione o di rinnovo nell'incarico di un dirigente che abbia compiuto il 65° anno di età, la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sarà inferiore al quinquennio, dovendo l'interessato cessare comunque dal servizio al compimento del 70° anno di età.

 

 

Parte II

Svolgimento del rapporto di lavoro

 

Art. 9

Responsabilità e competenze

 

1. I dirigenti rispondono al Superiore diretto della legittimità e imparzialità del loro operato, nonché dell'efficienza degli uffici cui sono preposti.

2. Il contratto individuale precisa le funzioni e le responsabilità del dirigente in base al regolamento dell'Ente di appartenenza.

3. Oltre alle funzioni istituzionali, i dirigenti esercitano le attribuzioni eventualmente loro conferite dalle Superiori Autorità, a titolo permanente o provvisorio.

 

Art. 10

Doveri

Il dirigente:

a) deve assicurare reperibilità e disponibilità senza limiti di orario. D'intesa con il Superiore diretto egli può organizzare con ampia discrezionalità un proprio orario settimanale di lavoro, comunque non inferiore al tempo pieno previsto per gli altri dipendenti e correlato, il più possibile, con l'orario dell'unità operativa cui è addetto;

b) stabilisce le sue ferie annuali assicurando, in ogni caso, il regolare funzionamento degli uffici cui è preposto;

c) ha il dovere di provvedere al proprio costante aggiornamento professionale e di partecipare alle iniziative formative promosse dall'Ente di appartenenza;

d) non può esercitare nessun'altra attività professionale, se non espressamente autorizzato dalle Superiori Autorità.

 

Parte III

Cessazione del rapporto di lavoro

 

Art. 11

Cessazione dell'incarico per scadenza del mandato

 

1. Alla scadenza del mandato, se non si procede a nuova nomina e a rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, il dirigente cessa dal servizio ed ha diritto al trattamento di liquidazione e di quiescenza stabilito dalle vigenti norme per il personale dipendente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

2. L'eventuale proposta per un nuovo mandato va comunicata all'interessato con almeno tre mesi di anticipo dalla data di scadenza del mandato corrente.

 

Art. 12

Cessazione dell’incarico per revoca del mandato

 

1. Al dirigente può essere revocato il mandato in qualsiasi momento con immediato scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di responsabilità grave accertata e correlata a:

a) inosservanza delle direttive generali di gestione impartite dal Superiore dell'Ente;

b) elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario, amministrativo o disciplinare che facciano ritenere la sua permanenza in servizio incompatibile con la dignità della funzione svolta.

2. Le responsabilità di cui al comma 1 sono accertate dalle Autorità Superiori dell'Ente di appartenenza.

3. Il dirigente è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati. A tal fine, per il recupero delle somme eventualmente dovute, il Superiore dell'Ente può disporre di bloccare l'erogazione dei trattamenti di cui al successivo comma 4 per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale dovrebbe concludersi l'accertamento delle responsabilità di cui al precedente comma 2.

4. Al dirigente spettano i trattamenti di quiescenza e di liquidazione in base alle vigenti normative per il personale dipendente. Dagli importi dovuti possono essere trattenute le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento dei danni.

 

Art. 13

Cessazione dell'incarico per dimissioni

 

1. Nel corso del mandato quinquennale, il dirigente ha facoltà di dimettersi dall'incarico, dandone comunicazione all'Ente di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

2. Il periodo di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte dell'Ente di appartenenza, della comunicazione delle dimissioni.

3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto dell'Ente di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.

4. L'Ente di appartenenza può esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato un'indennità corrispondente calcolata in base all'ultima retribuzione lorda percepita.

5. Al dirigente dimissionario si applica il trattamento di quiescenza e di liquidazione stabilito dalle normative vigenti per il personale dipendente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

 

Parte IV

Trattamento economico

Art. 14

Elementi della retribuzione

 

La retribuzione mensile del personale dirigente è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio base;

b) aggiunta speciale di indicizzazione (ASI);

c) indennità dirigenziale;

d) indennità di trasferta;

e) gettone di presenza per prestazioni nella domenica e in giorno festivo secondo il calendario vaticano.

 

Art. 15

Stipendio base e A.S.I.

 

Lo stipendio base e l'A.S.I. sono fissati tempo per tempo, per ciascuna Categoria dirigenziale, da apposite disposizioni della competente Autorità.

 

Art. 16

Indennità dirigenziale

 

1. L'indennità dirigenziale è calcolata in percentuale sull'importo determinato dalla somma della retribuzione di base e dell'aggiunta speciale di indicizzazione:

C1 = 45%

C2 = 40%

C3 = 35%

2. L'indennità dirigenziale è assoggettata alle ritenute previdenziali, assistenziali e di liquidazione stabilite dalle normative vigenti per il personale dipendente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

3. L'eventuale assegnazione di alloggio a titolo totalmente o parzialmente gratuito durante il mandato fa decadere il diritto all’indennità dirigenziale, a meno che detta assegnazione non sia imposta da esigenze di servizio.

4. L’indennità dirigenziale, nella misura indicata al comma 1, comprende la remunerazione di eventuale lavoro straordinario.

 

Art. 17

Indennità di trasferta

1. Ai dirigenti inviati in missione fuori dalla abituale sede di lavoro, con almeno un pernottamento, viene corrisposto un compenso pari al 50% della quota giornaliera della retribuzione per ciascun giorno di servizio prestato.

2. La quota giornaliera della retribuzione è determinata dividendo per ventisei la somma risultante da stipendio base, aggiunta speciale di indicizzazione, indennità dirigenziale e eventuali scatti biennali riconosciuti sulla base dell'antecedente rapporto di lavoro vaticano. (2)

3. Al dirigente è dovuto il rimborso delle spese documentate, eventualmente sostenute per viaggio, vitto e alloggio.

 

Art. 18

Gettone di presenza

1. Nel caso si renda necessaria la presenza in servizio del personale dirigente nei giorni di domenica e di vacanza previsti dal calendario vaticano, qualora non si fruisca di riposo compensativo, essa è remunerata in misura forfettaria con un gettone di presenza pari al 150% della quota giornaliera della retribuzione.

2. La quota giornaliera della retribuzione è determinata come al comma 2 dell'Art. 17.

3. L'eventuale presenza in servizio nei giorni di domenica e di vacanza oltre il numero di quattro complessivi nel mese non viene retribuita, ma compensata con il riposo, previo specifico e circostanziato accordo con il Superiore diretto.

 

Art. 19

Trattamento economico in caso di malattia o di infortunio

 

1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Ente è tenuto a conservare al dirigente non in prova il posto di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi, durante il quale gli è dovuta l’intera retribuzione. Al dirigente in prova il posto è conservato al massimo per tre mesi con sospensione del decorso della prova stessa.

2. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1, ove perduri lo stato di malattia, il rapporto di lavoro si risolve e al dirigente è dovuto, oltre al trattamento di liquidazione, anche un'indennità corrispondente a sei mensilità lorde.

3. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, l'Ente è tenuto a conservare al dirigente il posto di lavoro e a corrispondergli l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino ad accertata invalidità permanente, in base a giudizio formulato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

4. In caso di interruzione del servizio per invalidità permanente, al dirigente si applica la normativa vaticana vigente e valevole per il personale dipendente della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

5. In tutti i casi di cui al presente articolo, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato, lo stesso cessa allo scadere del termine indicato in contratto. (3)

 

Parte V

Incarichi professionali

 

Art. 20

Incarichi a professionisti privati

l. Per particolari esigenze alle quali non possa provvedersi mediante assunzione, gli Enti rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, possono conferire incarichi professionali temporanei a persone di qualificata competenza ed esperienza, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferibili per la durata massima di un triennio, sono regolati da contratti professionali di natura privata stipulati dalle Amministrazioni competenti, nel limite del preventivo di spesa dell'Ente, e remunerati con un compenso forfettario onnicomprensivo da concordare tra le parti, con esclusione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e di liquidazione.

 

Parte VI

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 21

Condizioni di miglior favore

I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono assoggettati allo stesso, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

 

 

Art. 22

Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono, se compatibili, le norme contenute nei Regolamenti per il personale dipendente degli Enti di appartenenza.

 

Art. 23

Eventuali controversie

 

Per la conciliazione o la decisione di controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento è competente l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

 

Città del Vaticano, 22 ottobre 2012

 

 

 

 

 

(1) Norme sugli scatti biennali di anzianità, Art. 1, comma 1

(2) Art. 6, comma 3

(3) Art. 5, comma 2, lett. a)

 

 

 

Appendice

FORMULE DI GIURAMENTO

Professione di fede e di comunione ecclesiale

Io, N .... , credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Promessa di fedeltà

Io, N .......... prometto

- di assolvere con professionalità, efficacia, lealtà e fedeltà l'incarico che mi verrà affidato, osservando le norme generali e le disposizioni particolari che mi verranno trasmesse dai Superiori e tutelando i veri e legittimi interessi della Sede Apostolica;

- di ispirarmi ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e di impegnarmi ad applicarne i fondamenti per promuovere una armonica e serena convivenza umana e per favorire il reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro;

- di vivere il mio lavoro in spirito di servizio alla missione ecclesiale dei Successori di Pietro, cui è affidata l'integrità della fede e l'unità della Chiesa;

- di osservare il segreto d'ufficio nella misura in cui questo venga richiesto dalla natura stessa del mio mandato o dai miei legittimi Superiori.

Formulo queste promesse davanti a Dio, chiedendo il Suo aiuto per poterle adempiere fedelmente.