Regolamento per la concessione dei mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni

 

Il testo del «Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede» in vigore dal 1° ottobre 1997, approvato dal Cardinale Segretario di Stato con provvedimento Prot. n. 409.193/G.N. del 18 luglio 1997 (Cfr. pagg. 95 e sgg. del Bollettino n. 6), è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esso apportate dal Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. n. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003 (cfr. pagg. 79-81 del presente Bollettino).

 

 

 

Regolamento per la concessione dei mutui sullo stipendio ai
dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede con
decorrenza 1° luglio 2003

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI

SULLO STIPENDIO

AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

DELLA SANTA SEDE

 

 

 

Art. 1

Ambito della normativa

 

Le Amministrazioni della Santa Sede possono concedere mutui ai propri dipendenti, in ruolo o a contratto ed in servizio attivo da almeno cinque anni, che ne facciano documentata richiesta.

 

Art. 2

Importo del mutuo

 

L'Amministrazione, esaminata la domanda, può concedere il mutuo richiesto nella misura che riterrà congrua e che dovrà soddisfare le due seguenti condizioni:

 

a) l'importo del mutuo non dovrà mai superare l'80% dell'importo della liquidazione maturata al momento di accoglimento della domanda; nel caso il dipendente abbia fruito di una anticipazione sulla liquidazione, l'anzianità di servizio dovrà essere computata al netto del periodo di servizio utilizzato per detta anticipazione;

 

b) la rata di ammortamento del mutuo, con il concorso di eventuali ritenute per cessioni già effettuate di altre quote della remunerazione non dovrà superare il terzo

 

 

della retribuzione ordinaria del mese antecedente il momento di accoglimento della domanda.

E' esclusa dal concorso nella determinazione della rata di ammortamento del mutuo, la ritenuta per l'affitto dell'abitazione del dipendente.

La retribuzione ordinaria mensile è costituita dagli elementi indicati all'Art. 8, l° comma del vigente Regolamento Pensioni.

 

Art. 3

Tasso di interesse e piano di ammortamento

 

1. Il mutuo dovrà essere ammortizzato con il pagamento di 60 rate mensili, di eguale importo, anticipate e consecutive.

 

2. Le rate, comprensive della quota relativa al capitale e della quota relativa agli interessi pari allo 0,246627%1   mensile, sono calcolate applicando all'importo del mutuo concesso il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 1 allegata alle presenti disposizioni.

 

Art. 4

Pagamento delle rate del mutuo

 

1. L'Amministrazione provvede al recupero delle rate di ammortamento del mutuo concesso mediante una ritenuta mensile sulle retribuzioni.

 

2. Gli interessi anticipati di preammortamento relativi al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di scadenza della 1ª rata, sono calcolati come interessi semplici al tasso giornaliero dello 0,082212 e sono recuperati dalla Amministrazione mediante ritenuta sulla somma da erogarsi.

 

3. La cessazione, per qualsiasi motivo, del dipendente dal servizio o dall'impiego determina automaticamente la revoca del mutuo concesso, con pagamento dell'intero debito residuo, per capitale ed interessi, mediante corrispondente riduzione dell'importo della liquidazione.

Gli interessi fino alla data di cessazione dal servizio, sul debito per capitale quale risulta dopo il pagamento dell'ultima rata, sono calcolati in conformità al precedente 2° comma.

 

Art. 5

Estinzione anticipata del mutuo

 

E' in facoltà del dipendente richiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata del mutuo da effettuarsi secondo i criteri dell'Art. 4, 3° comma e secondo le modalità di pagamento stabilite dalla Amministrazione.

 

Art. 6

Priorità nella concessione dei mutui

 

Nella concessione dei mutui hanno priorità i dipendenti che non hanno richiesto anteriormente la concessione di un mutuo e quelli che ne fanno richiesta dopo almeno un anno dalla estinzione dell'eventuale precedente mutuo.

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

l. Il tasso di interesse mensile e la tabella 1 di cui all'Art. 3, 2° comma ed il tasso giornaliero di cui all'Art. 4, 2° comma possono essere modificati con provvedimento del Cardinale Segretario di Stato.

 

2. (abrogato) 3

 

Tabella 1 – (Articolo 3, 2° comma)4

Piano di ammortamento in 60 rate costanti anticipate mensili al tasso mensile  dello  0,246627%  (tasso annuo equivalente 3,00%) relativo al capitale di 1 euro

(omissis)

 

NOTA  Gli importi, arrotondati al secondo decimale, risultati dal prodotto dell'ammontare del mutuo concesso,

rispettivamente per i coefficienti delle colonne 2, 4 e 5, esprimono in euro, arrotondati al secondo decimale,

le misure della Quota capitale rimborsata, della rata anticipata pagata, del debito residuo dopo il pagamento

della  rata.  La  quota  interessi della rata è pari alla differenza dei risultati della colonna 4 e della colonna 2.

1-2 Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003.

3 Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003.

4 Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003.