Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria (FAS)

STATUTO 
DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

(FAS)

Approvato dal Santo Padre il giorno 18 ottobre 2016
In vigore dal 1° febbraio 2017

 

STATUTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

CAPO I

Ambito di applicazione, natura giuridica, finalità e funzioni

Art. 1
Ambito di applicazione

§ 1. Il «Fondo Assistenza Sanitaria» (FAS) provvede a finanziare l’assistenza sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli organismi o enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano. 

Art. 2
Natura giuridica

§ 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica canonica e civile vaticana ed ha sede nella Città del Vaticano. 

§ 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza legale. 

Art. 3
Finalità e funzioni

§ 1. Il Fondo, in conformità al presente Statuto, al Regolamento attuativo e nell’ambito delle convenzioni stipulate, provvede a finanziare le seguenti prestazioni, sia in forma diretta che indiretta:

a) assistenza medico-chirurgica in caso di malattia, comprese le forme croniche o in fase terminale;
b) assistenza medica e ostetrica in caso di gravidanza;
c) trattamenti odontoiatrici conservativi;
d) somministrazione di farmaci in conformità al prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione;
e) contributi economici per eventuali prestazioni integrative.

§ 2. Il Fondo non provvede a finanziare prestazioni inerenti:

a) malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) interventi medici o chirurgici con finalità puramente estetica. 

§ 3. L’assistenza sanitaria è affidata alla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

§ 4. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l’Istituzione competente per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza sanitaria tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e del relativo accordo amministrativo per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 13 del citato Accordo Amministrativo e secondo la disciplina stabilita nel proprio regolamento.

CAPO II

Finanziamento del Fondo

Art. 4
Contribuzioni

 § 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria è alimentato a totale copertura della spesa dalle quote di partecipazione delle Amministrazioni e dai contributi a carico degli iscritti, secondo le misure approvate tempo per tempo dal Cardinale Segretario di Stato. 

§ 2. La quota contributiva complessiva è versata al Fondo secondo le modalità definite dal Regolamento attuativo. 

CAPO III

Struttura e gestione del Fondo

Art. 5
Organi del Fondo

§ 1.  La gestione del Fondo è affidata ai seguenti organi:

-  Presidente

-  Consiglio di Amministrazione

-  Collegio dei Sindaci

Sezione I

Presidente

Art. 6
Nomina e compiti del Presidente

§ 1.  Il Presidente del Fondo è nominato dal Sommo Pontefice su proposta del Segretario di Stato. Esso è scelto tra i dipendenti di grado dirigenziale delle Amministrazioni rappresentate nel Consiglio di Amministrazione di cui al successivo Art. 7, comma 1. 

§ 2. L’incarico è ad quinquennium ed è rinnovabile una sola volta. 

§ 3. Il Presidente del Fondo è il rappresentante legale del Fondo Assistenza Sanitaria. 

§ 4. Compete al Presidente:

a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione;
b)  sovrintendere al funzionamento del Fondo;
c) in caso di necessità e urgenza, adottare ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio stesso;
d)  assumere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del Fondo nei limiti della tabella organica approvata.

§ 5. In assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.

Sezione II

Consiglio di Amministrazione

Art. 7
Composizione e nomina del Consiglio

§ 1.  Il Consiglio di Amministrazione è composto complessivamente da sette Membri, compreso il Presidente:

-  un Membro designato da Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

-  un Membro designato dal Prefetto della Congregazione dell’Evangelizzazione dei Popoli;

-  un Membro designato dal Presidente della Fabbrica di San Pietro;

-  un Membro designato dal Prefetto della SpE;

-  un Membro designato dal Prefetto della Segreteria per la Comunicazione;

-  un Membro designato dal Presidente del Fondo Pensioni;

-  un Membro designato dal Cardinale Segretario di Stato tra gli iscritti al F.A.S. 

§ 2. L’Amministrazione che di volta in volta è rappresentata dal Presidente del Consiglio non può designare un suo Membro. 

§ 3. La stessa Amministrazione può detenere la Presidenza del Consiglio per un massimo di due quinquenni consecutivi. 

§ 4. Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente, è nominato con decreto del Cardinale Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro mandato è rinnovabile per un solo altro quinquennio.

Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza. 

§ 5. In caso di cessazione dall’incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato.

Art. 8
Convocazione e deliberazioni del Consiglio

§ 1.  Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno sei volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano non meno di quattro dei suoi Membri. 

§ 2.  La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire per iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza. 

§ 3.  L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti. 

§ 4.  Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

§ 5.  Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei Sindaci. 

§ 6.  Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo:

- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;

- il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

- il Direttore della Farmacia Vaticana qualora venga posta all’ordine del giorno proposta di modifica del prontuario farmaceutico. 

§ 7.  Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il Capo Ufficio del Fondo o, in sua assenza, altro componente dell’Ufficio incaricato dal Presidente. 

Art. 9
Compiti del Consiglio

§ 1.  Compete al Consiglio di Amministrazione:

a)  determinare all’inizio di ogni triennio gli indirizzi generali da attuare poi anno per anno e vigilare sull’andamento della gestione del Fondo;

b) stabilire i criteri generali relativi alla tipologia e alle modalità di erogazione delle prestazioni, comprese quelle integrative;

c) stabilire i criteri generali per la stipula e la revoca di apposite convenzioni con enti e professionisti, anche esterni all’ordinamento vaticano, per esigenze assistenziali e assicurative;

d)  deliberare in merito alla stipula e alla revoca delle convenzioni di cui alla lettera c);

e)  esaminare e approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, con le rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato;

f)  istituire eventuali commissioni di studio, incaricate di approfondire tematiche specifiche;

g)   proporre   alla   Segreteria   di   Stato   modifiche   al   sistema   di contribuzione vigente di cui all’art. 4 che si rendessero necessarie;

h)  presentare alla Segreteria di Stato proposte riguardanti modifiche allo Statuto o al Regolamento che si rendessero necessarie;

i)  elaborare la tabella organica del personale del Fondo ai sensi dell’art. 14 comma 1;

l)  interpretare, ai fini interni, ogni normativa e disposizione relativa al Fondo;

m) determinare le modalità di controllo della qualità delle prestazioni fornite dagli enti e professionisti convenzionati;

n) determinare le eventuali modalità e i relativi importi di partecipazione degli assistiti alla spesa per l’erogazione delle prestazioni, proponendo, altresì, alla Segreteria di Stato eventuali categorie di assistiti ai quali riconoscere agevolazioni o esenzioni;

o)  stabilire i massimali di rimborso per l’erogazione di prestazioni in forma indiretta. 

Sezione III

Collegio dei Sindaci

Art. 10
Composizione e nomina del Collegio dei Sindaci

§ 1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio e può essere revocato per giusta causa.

All’atto della nomina i Sindaci devono dichiarare l’assenza di cause di conflitti di interesse e di rapporti che possano compromettere la loro indipendenza e obiettività.

I Sindaci possono essere confermati per non più di un mandato. 

§ 2. I Sindaci decadono per:

a) il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente;

b) assenza non giustificata a due riunioni del Collegio nel corso dello stesso esercizio;

c) assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione. 

§ 3. In caso di cessazione, revoca o di decadenza dall’incarico, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato. 

Art. 11
Funzioni del Collegio dei Sindaci

§ 1. Compete al Collegio dei Sindaci:

a) vigilare sull’osservanza delle norme generali, dello Statuto e Regolamento e delle procedure che regolano il Fondo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, contabile e del sistema di controllo interno adottato dall’Ufficio del Fondo e sul suo concreto funzionamento;

b) accertare la consistenza di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati, secondo il regolamento predisposto dalle competenti Autorità della Santa Sede;

c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti giustificativi; in particolare accertare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) verificare le contribuzioni dovute al Fondo dalle Amministrazioni di competenza o di provenienza degli iscritti;

e) controllare con periodicità almeno trimestrale l’amministrazione del Fondo;

f) assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

g) vigilare sulla  esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Ufficio del Fondo; 

§ 2. Il Collegio dei Sindaci risponde del suo operato direttamente alla Segreteria di Stato.

Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative all’attività di cui al comma 1, lettere b),c),d),e) sono trasmesse alla Segreteria di Stato e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

Amministrazione del Fondo

Art. 12
Gestione amministrativa

§ 1. Ogni attività inerente alla gestione amministrativa del FAS deve essere disciplinata da idonea procedura scritta approvata secondo l’iter previsto ed è affidata all’Ufficio del Fondo, al quale spetta:

a)  la tenuta dei rapporti con le Amministrazioni, in particolare con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, alla quale è affidato il servizio di tesoreria;

b)  la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera e);

c)  la registrazione e la gestione delle iscrizioni degli assistiti;

d)  la gestione della erogazione delle prestazioni in conformità all’art. 3;

e)  la predisposizione della modulistica necessaria per l’iscrizione degli assistiti e per l’erogazione delle prestazioni. 

Art. 13
Il Direttore del Fondo

§ 1.  Il Direttore del Fondo, esperto in gestione tecnico-amministrativa, è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere rinnovato nell’incarico. 

§ 2.  Compete al Direttore:

a) curare la gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e delle deleghe eventualmente concesse dallo stesso Consiglio;

b) proporre al Consiglio di Amministrazione la composizione dei servizi dell’Ufficio ed esprimere il suo parere sulle assunzioni del personale;

c) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;

d) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei relativi provvedimenti;

e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) esercitare ogni altro compito attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 14
Organico dell’Ufficio del Fondo

§ 1.  L’Ufficio del Fondo è dotato di Personale proprio, secondo la Tabella organica elaborata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Segreteria di Stato. 

§ 2.  Al Personale si applica il Regolamento Generale della Curia Romana e le altre normative del lavoro valevoli per i dipendenti vaticani. 

Capo V

Convenzioni

Art. 15
Convenzioni

§ 1. Il Fondo stipula apposite convenzioni con enti e professionisti interni ed esterni all'ordinamento vaticano per consentire l’erogazione delle prestazioni previste nell’art. 3 come disciplinate nel regolamento. 

§ 2. Il Direttore del Fondo e il Direttore della Direzione Sanità ed Igiene del Governatorato SCV, valutata l’opportunità di proporre nuove convenzioni o riconsiderare quelle esistenti, presentano al Consiglio di Amministrazione dettagliate relazioni scritte nell’ambito della propria competenza. 

§ 3. Le proposte e le relazioni di cui al comma precedente sono presentate dal Direttore del Fondo e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. 

§ 4. Le convenzioni devono contenere l’oggetto delle prestazioni, il corrispettivo, la durata dell’accordo e la procedura dell’eventuale rescissione o revisione e il Foro competente. 

§ 5. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di relazioni scritte del Direttore del Fondo e del Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, effettua periodiche verifiche sulla qualità e sull’adeguatezza economica delle prestazioni fornite dagli enti e dai professionisti convenzionati. 

Capo VI

Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni

Art. 16
Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni

§ 1. Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni assistenziali, le contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni e a carico degli iscritti, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo di cui all’art.3, sono disciplinate dal regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria. 

§ 2. In presenza dei requisiti necessari possono essere iscritti al Fondo i familiari dei dipendenti attivi e pensionati, le persone residenti nello Stato della Città del Vaticano e altre persone richiedenti, nell’osservanza delle disposizioni del regolamento. 

Capo VII

Ricorsi amministrativi  

Art. 17
Ricorsi amministrativi

§ 1. Gli iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria che si ritengono lesi da un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché coloro che si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in un’unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento esponendone i motivi. 

§ 2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento.