Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti delle Istituzioni Curiali, degli Uffici e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza  concessa al  Prefetto della Segreteria per l’Economia  in data 23  ottobre 2023,  con  Rescriptum ex  Audientia SS.mi ha  stabilito di approvare il nuovo "Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti delle Istituzioni Curiali e delle  Istituzioni collegate con  la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa" ordinando che  il Rescritto ed il relativo  Regolamento entrino in vigore mediante affissione nel cortile di San Damaso in data 3 novembre 2023 e siano successivamente pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis.

Art. 1

Ambito di applicazione

§ 1. Il personale dipendente delle Istituzioni curiali, degli Uffici e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, di cui all’Elenco che definisce gli Enti sottoposti al Regolamento Generale di Curia Romana o ad altro Regolamento per il personale approvato dalla Santa Sede, in allegato 1, può richiedere la concessione di un prestito all’Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) secondo i requisiti e in base alle condizioni di seguito espresse.

Art. 2
Requisiti soggettivi

Possono far richiesta di prestito allo I.O.R. i dipendenti di ruolo o a contratto in servizio attivo da almeno cinque anni.

Art. 3
Requisiti oggettivi

§ 1. L’importo del prestito non può superare l’80% del valore della liquidazione maturata al momento di presentazione della domanda. Nel caso il dipendente abbia fruito di un’anticipazione sulla liquidazione, l’importo del prestito non potrà essere superiore all’80% della differenza tra il valore della liquidazione maturata al momento di presentazione della domanda e quello dell’anticipazione goduta.
§ 2. La rata di ammortamento del prestito, con il concorso di eventuali ritenute per cessioni già effettuate di altre quote della remunerazione, non dovrà superare un terzo della retribuzione ordinaria ricevuta al momento di presentazione della domanda. Ai fini della verifica del requisito è esclusa la ritenuta sulla retribuzione per la concessione in locazione al dipendente di un’abitazione di proprietà della Santa Sede.
§ 3. La retribuzione ordinaria mensile è costituita dagli elementi indicati all’articolo 15 § 1 del vigente Regolamento Generale del Fondo Pensioni al netto delle ritenute a carico del personale per la previdenza, l’assistenza sanitaria e la liquidazione.
§ 4. Il prestito è erogabile per le seguenti documentate finalità del dipendente richiedente o dei propri familiari:
a) Spese inerenti all’abitazione;
b) Spese sanitarie;
c) Spese richieste da necessità familiari o domestiche aventi carattere non ordinario e non ricorrente;
d) Spese inerenti l’istruzione.
§ 5. Non è, in ogni caso, consentita la concessione di prestiti aventi finalità contrarie alla Dottrina Sociale della Chiesa.

Art. 4
Condizioni del prestito

§ 1. Il prestito prevede un piano di ammortamento compreso tra 1 e 5 anni, in rate mensili costanti, con pagamento anticipato degli interessi.
§ 2. Il piano di ammortamento del prestito prevede l’applicazione di un tasso di interesse fisso, definito unitamente ad altre eventuali condizioni economiche, secondo quanto esplicitato nell’allegato 2 del presente regolamento. Lo I.O.R., informata la Segreteria per l’Economia – Direzione delle Risorse Umane, aggiorna trimestralmente il tasso d’interesse da applicare ai nuovi prestiti in funzione degli andamenti dei mercati finanziari e della situazione economica generale.
§ 3. L’Ente di appartenenza del dipendente provvede al recupero delle rate del prestito stabilite nel piano di ammortamento di cui al precedente comma, mediante ritenuta mensile sulla sua retribuzione.
§ 4. Il prestito è rinnovabile, per sopraggiunte documentate motivazioni di cui all’art. 3 § 4, dopo che sia stato rimborsato almeno il 60% dello stesso.
§ 5. Il prestito è estinguibile anticipatamente dal dipendente in qualsiasi momento, con pagamento del debito residuo, per capitale e interessi maturati alla data di estinzione, senza oneri aggiuntivi.
§ 6. Il prestito è garantito dalla liquidazione del dipendente, il quale assume un’obbligazione nei confronti dell’Ente di appartenenza secondo quanto indicato in allegato 2. Ciascun Ente di appartenenza ricompreso nel presente Regolamento, in caso di pensionamento, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 3, o di qualsiasi altro inadempimento del dipendente, provvede senza indugio al rimborso del prestito allo I.O.R., rivalendosi sulla liquidazione del dipendente. È responsabilità dell’Ente di appartenenza assicurarsi della permanenza della validità nel continuo della garanzia a favore dello IOR. Nel caso in cui allo scadere del prestito e in tutti i casi in cui lo IOR debba essere soddisfatto della garanzia e la liquidazione del dipendente non sia capiente, l’Ente di appartenenza provvederà con proprie disponibilità a soddisfare il credito dello IOR.

Art. 5
Sovra indebitamento

§ 1. All’atto di richiesta del prestito, il dipendente dichiara allo I.O.R. la sussistenza di eventuali altri finanziamenti, mutui a suo carico o costi ricorrenti significativi, la modalità di copertura degli stessi e tutte le altre informazioni necessarie allo IOR al fine di consentire a quest’ultimo un’adeguata analisi della capacità di rimborso.

Art. 6
Procedura

§ 1. Il dipendente presenta all’Ente di appartenenza il modello di richiesta del prestito di cui all’allegato 2, con il quale:
a) informa circa la necessità di richiedere un prestito allo I.O.R.;
b) richiede l’attestazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al prestito.
§ 2. Il dipendente presenta allo I.O.R. il modulo di richiesta del prestito, l’attestazione ricevuta dall’Ente di appartenenza, comprovante la sussistenza dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi e la dichiarazione di cui al punto 5 del presente Regolamento.
§ 3. Lo I.O.R., acquisita la documentazione attestante i requisiti per l’accesso al prestito, esegue le verifiche ed analisi di propria competenza. Ove l’istruttoria abbia esito positivo, lo I.O.R. sottopone al cliente la documentazione contrattuale e riceve dal dipendente la sua formale accettazione alle condizioni ivi stabilite, ivi inclusa l’autorizzazione all’Ente di appartenenza ad addebitare sullo stipendio la rata mensile di rimborso del prestito e a rivalersi sulla liquidazione nei casi previsti dal presente regolamento.
§ 4. Lo IOR trasmette la documentazione contrattuale all’Ente di appartenenza del dipendente e, ricevuto da quest’ultimo il successivo consenso scritto a garantire il finanziamento, provvede al versamento della somma concessa, con bonifico sul conto corrente da quest’ultimo indicato.
§ 5. L’Ente di appartenenza procede all’addebito della rata prevista, in base alle scadenze definite dal piano di ammortamento e, entro la fine di ciascun mese, al versamento allo I.O.R. delle trattenute effettuate.
§ 6. Nel periodo di vigenza del prestito, l’Ente si impegna a verificare ed a comunicare allo I.O.R. ogni variazione sul rapporto di lavoro del dipendente incidente sulla possibilità di rimborso del prestito.

Art. 7
Entrata in vigore, norme transitorie, aggiornamenti

§ 1. Il presente Regolamento è promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.
§ 2. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni relative alla concessione di mutui sullo stipendio ed ogni altra disposizione non compatibile con le presenti norme.
§ 3. I mutui in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, proseguono secondo le condizioni precedentemente stabilite sino alla loro estinzione.
§ 4. Il presente Regolamento è aggiornato con provvedimento della Segreteria per l’Economia, sentito lo IOR. Le modifiche hanno effetto sui prestiti erogati successivamente alla loro entrata in vigore.