APPENDICE
allo
STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
ALBO DEGLI AVVOCATI
PRESSO IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)
Art. 1
La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta, oltre che dagli Avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in giurisprudenza civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente normativa.
L'Albo degli avvocati è tenuto dal Collegio di conciliazione e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA.
Art. 2
Possono essere iscritti all'Albo i laureati in giurisprudenza civile aventi esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano per preparazione giuridica e probità di vita.
Art. 3
L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta al Presidente dell'ULSA corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità, con espressa dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.
Art. 4
L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA, assunte eventuali informazioni e udito il parere del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere confermata di triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.
Art. 5
Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego dell'iscrizione e non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.
Art. 6
L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un suo Delegato secondo la formula allegata.
Art. 7
I consulenti legali e i responsabili degli uffici delle Amministrazioni interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.
Art. 8
Ove qualcuno degli iscritti venga meno ai sopra accennati doveri, il Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata l'istruttoria del caso, sentito l'interessato e il Collegio di conciliazione e arbitrato, dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la sua eventuale cancellazione dall'Albo.
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Allegato all'Appendice
Io............................................................................ iscritto all'ALBO degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)
prometto e giuro
di essere fedele al regnante Sommo Pontefice e ai suoi legittimi successori; di accettare e rispettare fermamente il Magistero della Chiesa circa la dottrina e la morale cattolica; di adempiere con diligenza e abnegazione i miei doveri professionali e di osservare rigorosamente il segreto di ufficio.
Così Dio mi aiuti e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani.
Firma ....................................................
Io sottoscritto attesto che il suddetto Signore, iscritto nell'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), ha prestato oggi giuramento nella mie mani.
Nella sede dell'ULSA ..........................................................................
Firma ..........................................................