Rescriptum ex Audientia Ss.mi Integrazione degli artt. 5, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Provvidenze a favore della famiglia (10 maggio 2014)

[AAS 106 (2014) 493-495]

Rescriptum ex Audientia Ss.mi
Integrazione
Provvidenze a favore della famiglia
(artt. 5, 7, 8, 10, 11 e 12)

 

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 004497/G.N.

RESCRIPTUM «EX AUDIENTIA SS.MI»

Provvidenze a favore della famiglia

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 5 maggio 2014, ha approvato l’integrazione degli Artt. 5, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Provvidenze a favore della famiglia, promulgato con Rescriptum «Ex Audientia SS.mi», Prot. N. 78.980/G.N., dell’8 aprile 2009.

Il Santo Padre ha disposto che detta integrazione, allegata al presente Rescritto, sia promulgata e pubblicata in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che entri in vigore, a decorrere dal 1° maggio 2014.

Dal Vaticano, 10 maggio 2014

+ PIETRO Card. PAROLIN

    Segretario di Stato

 

 

 

SEGRETERIA DI STATO

Allegato al Resciptum “Ex Audientia SS.mi”

N. 004497/G.N., del 10 maggio 2014

INTEGRAZIONE

Provvidenze a favore della famiglia

(Artt. 5, 7, 8, 10, 11 e 12)

ART. 5

Assegno per adozione

1. L’assegno di cui ai precedenti articoli è corrisposto anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni diciotto.

2. L’importo dell’assegno deve essere correlato al mese del provvedimento di adozione emesso dal Tribunale.

ART. 7

Collocamento in aspettativa per maternità

1. (invariato)

2. (invariato)

3. (invariato)

4. Fermo restando il periodo di aspettativa per maternità, riconosciuto di sei mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista, ed il medico competente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale richiesta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. È data facoltà, alla lavoratrice madre, di optare per il godimento di uno dei cinque mesi (di ventisei giorni lavorativi cadauno) successivi al parto, anche in modo frazionato, entro il primo anno di vita del bambino.

ART. 8

Collocamento in aspettativa in caso di adozione o affidamento

1. Il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia presentato domanda di adozione o di affidamento è disposto a prescindere dall’età del minore al momento della domanda di adozione o affidamento ma non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Tale aspettativa, della durata di sei mesi, ha inizio dalla data dell’effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria del bambino in affidamento preadottivo o in affidamento, come da provvedimento dell’Autorità competente.

3. (invariato)

ART. 10

Permesso parentale

1. (invariato)

2. (invariato)

3. (invariato)

4. (invariato)

5. Ad integrazione delle disposizioni previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti, fino al termine del ciclo della scuola primaria, la lavoratrice madre, o il padre, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono godere di una flessibilità di orario, in ingresso e uscita, pari a sessanta minuti. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione e affidamento, e nel caso di dipendente con familiare disabile in situazione di gravità accertata, senza limite di età del disabile.

ART. 11

Riduzione di orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino

1. Durante il primo anno di vita del bambino la riduzione regolamentare di due ore giornaliere viene concessa alla dipendente madre, a prescindere dal tipo di allattamento o alternativamente al padre su presentazione all’Amministrazione competente della dichiarazione attestante che l’altro genitore non stia beneficiando, negli stessi giorni e per il medesimo motivo, delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico. L’orario di servizio ridotto dovrà essere continuativo.

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa, alle medesime condizioni, anche in caso di adozione e affidamento, durante il primo anno di ingresso del minore in famiglia.

3. In caso di parto gemellare o plurimo, o di adozione o affidamento contemporaneo di due o più minori, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un’ora.

ART. 12

Permessi per malattia di figli o equiparati

1. (invariato)

2. (invariato)

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) va dato dal genitore alla competente Amministrazione un congruo preavviso, compatibilmente con la situazione clinica del figlio, salvo il caso di oggettiva impossibilità.

4. (invariato)

5. (invariato)

 

+PIETRO Card. PAROLIN

Segretario di Stato