Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare

Norme per la disciplina della concessione

dell'assegno per il nucleo familiare

 

Il testo delle «Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare», approvate dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 26 maggio 1992 ed entrate in vigore il 1° ottobre 1992 [AAS 84 (1992) 638-646], è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esse apportate dalla disposizione del Santo Padre come da Officio della Segreteria di Stato Prot. N. 489.872/G.N. del 16 luglio 2001, come da lettera della Segreteria di Stato Prot. N.  501.753/A del 24 ottobre 2001 e come da Rescriptum ex Audientia Ss.mi Prot. N. 004460/G.N. del 24 marzo 2014

 

Capo I
I percettori dell'assegno e misura dello stesso

Art. 1

1. Per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle norme per la concessione degli assegni familiari in data 1° giugno 1970 disposte dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e per i titolari delle pensioni dirette o indirette erogate dalle Amministrazioni competenti, a decorrere dal 1· ottobre 1992 gli assegni familiari, ed ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare ove ricorrano le condizioni previste dalle presenti disposizioni (1).
2. La Segreteria di Stato, ai fini delle presenti disposizioni, con propri provvedimenti dichiara gli Organismi e gli Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Art. 2

L'assegno compete in misura differenziata in relazione al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella per la determinazione dell'importo mensile del medesimo, allegata alle presenti disposizioni.

Art. 3

L'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 4

L'Assegno per il nucleo familiare spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo normale.

Capo II
Il nucleo familiare

Art. 5

1. Il nucleo familiare è composto da:

a) il richiedente l'assegno;

b) il coniuge quando consti della celebrazione di matrimonio valido secondo il diritto canonico con esclusione del coniuge separato a meno che il richiedente non sia tenuto, per effetto di pronuncia giudiziale o per patti intervenuti tra le parti, al mantenimento del coniuge;

b-bis) il coniuge, nel caso di scioglimento del matrimonio canonico per dispensa pontificia o di dichiarazione di nullità del matrimonio tramite sentenza canonica, qualora il richiedente l'assegno sia tenuto al suo mantenimento per pronuncia giudiziale di cui al Can. 1672 C.I.C.; (2)

c) i figli legittimi o legittimati di età inferiore ad anni 18 compiuti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati: i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, quelli affidati dagli organi competenti a norma di legge, di età inferiore ad anni 18 compiuti;

d) i figli legittimi o legittimati od equiparati, maggiori ad anni 18 compiuti:

    d.1. se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - , o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

    d.2. ovvero senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo.

2. Del nucleo familiare del richiedente possono far parte:

a) alle stesse condizioni previste per i figli od equiparati anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ad anni 18 compiuti ovvero senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo, purché essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito diritto a pensione;

b) il padre che ha superato i 65 anni di età e la madre che ha superato i 60 anni di età, ovvero senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo, purché ciascuno di essi non disponga di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione, superiori al limite del 50% della retribuzione iniziale (stipendio + ASI) del 1· livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle.

3. Del nucleo familiare del dipendente ecclesiastico, o del dipendente laico che non abbia contratto matrimonio o in condizione di vedovanza senza figli, oltre i familiari previsti al precedente comma 2, può anche far parte un solo familiare, entro il primo grado se in linea ascendente ed entro il secondo grado se in linea collaterale, secondo il computo del sistema canonico, celibe o nubile o in condizione di vedovanza, sempreché non svolga una attività retribuita che superi il limite del 50% della retribuzione iniziale (stipendio + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle.

Art. 6

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione indiretta e di età inferiore ad anni 18 compiuti, ovvero:

a) se studente, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea -, o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

b) senza limiti di età, quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo.

Art. 7

Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente i figli od equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti, qualora siano coniugati.

Capo III
Il reddito del nucleo familiare

Art. 8

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 9

Alla formazione del reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, conseguiti nell'anno solare di riferimento, redditi da determinarsi come segue:

a) reddito di lavoro dipendente al servizio di Enti ed Organismi della Sede Apostolica: il reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti comunque denominati, percepiti nell'anno solare di riferimento, in dipendenza del lavoro prestato, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare;

b) reddito di pensione vaticana: il reddito è costituito da tutti gli importi di pensione vaticana comunque denominati percepiti nell'anno solare di riferimento, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare;

c) altri redditi: in conformità alla normativa tributaria del territorio nel quale sono stati prodotti ed, in assenza di detta normativa, secondo i principi dell'ordinamento tributario italiano.

2. Alla formazione del reddito complessivo del coniuge del richiedente l'assegno, l'eventuale reddito da lavoro dipendente concorre nella misura dell'80% del suo ammontare determinato in conformità al precedente 1° comma.

3. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi nonché l'assegno previsto dalle presenti disposizioni ed ogni altro trattamento di famiglia percepito ai sensi del successivo articolo 11.

4. Va considerato eguale a zero l'eventuale reddito complessivo negativo di uno dei componenti il nucleo familiare.

Capo IV
Il diritto all'assegno e alle sue variazioni

Art. 10

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.

2. Il percettore dell'assegno deve dichiarare alla competente Amministrazione le variazioni del nucleo familiare allegando la relativa documentazione entro trenta giorni dal loro verificarsi. Gli effetti della variazione decorrono dalla data di accadimento della variazione medesima.

3. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare per i casi dei precedenti commi 1 e 2 nel mese del loro accadimento, si determinano moltiplicando gli importi della tabella allegata alle presenti disposizioni per il rapporto tra il numero dei giorni naturali consecutivi durante i quali si sono verificate le condizioni prescritte e il divisore fisso di trenta.

Art. 11

Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. I componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, non possono concorrere ad altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante e da qualsiasi Autorità od Ente disposto, fatta salva la possibilità, per gli stessi, di percepire il trattamento di famiglia, disposto da qualsiasi Autorità od Ente, diverso dall'assegno previsto dalle presenti disposizioni, per i loro familiari che non concorrano alla formazione del medesimo nucleo.

Capo V
Modalità per l'erogazione dell'assegno

Art. 12

1. Contestualmente alla domanda per l'assegno è resa dal richiedente, con dichiarazione sottoscritta presso l'Ufficio indicato dall'Amministrazione competente, l'attestazione del reddito del suo nucleo familiare.

2. L'attestazione resa ai sensi del precedente comma è considerata come dichiarazione fatta a pubblico ufficiale.

3. Il percettore dell'assegno dovrà presentare la suddetta documentazione annualmente entro il mese di maggio.

4. In casi eccezionali, e per giustificati motivi, le domande possono essere presentate entro il mese di dicembre dell’anno successivo.

5. Le domande presentate oltre il termine ultimo di cui al precedente comma 4 non vengono accettate per decadenza del relativo diritto, non producendo conseguentemente il riconoscimento di assegni arretrati. (5)

 

Art. 13

Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano i modelli uniformi per le dichiarazioni di cui agli Articoli 10 e 12 e stabiliscono le certificazioni da presentare a corredo delle medesime.

Art. 14

Qualora dagli accertamenti risultassero non rispondenti a verità le notizie fornite dal percettore dell'assegno ai sensi dell'Art. 10 e dell'Art. 12, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato che può entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione far pervenire le proprie ragioni, può, con provvedimento motivato, rivalersi delle somme indebitamente percepite ed applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.

Capo VI
Modalità per l'erogazione dell'assegno

Art. 15

1. I livelli di reddito familiare e gli importi dell'assegno mensile per il nucleo familiare previsti nella tabella allegata alle presenti disposizioni sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1993, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale, dell'indice generale della Città di Roma dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente: tale meccanismo, per i soli importi dell'assegno mensile per il nucleo familiare, è pienamente operativo fino ad un tetto massimo di variazione annuale del 7% del predetto indice ISTAT; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad operare nel limite prestabilito del 7% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione.

2. Le Amministrazioni, di concerto tra loro, accertano e rendono noto entro il 31 maggio di ogni anno solare, per il corrispondente anno, 1° luglio-30 giugno successivo, la tabella dei livelli di reddito familiare e degli importi dell’assegno mensile per il nucleo familiare, da assumersi, inoltre, per il calcolo della variazione percentuale dell'anno seguente.

Art. 16

Per la corresponsione dell'assegno fino a tutto il 30 giugno 1993 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1991 e la relativa domanda ed attestazione del reddito di cui all’art. 12, 1° comma dovranno essere rese alla competente Amministrazione entro il 15 settembre 1992.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 17

Con decorrenza dal 1° ottobre 1992 sono abrogate tutte le disposizioni relative agli assegni familiari , ed ogni al tra disposizione non compatibile con le presenti norme, e cessano gli effetti delle medesime (3).

 

 

 

ADNEXUM (4)

(omissis)

 

 

 

(1) Affinché, tuttavia, nessuno abbia a soffrire una diminuzione dell'importo in busta paga per assegni familiari, è stato deciso che quanti non avranno vantaggio dalla nuova normativa possano continuare ad usufruire di quella forma in vigore circa i suddetti assegni. Cf. Lettera della Segreteria di Stato prot. 301.982/A, del 22 giugno 1992, n. 5.

(2) Come da Officio della Segreteria di Stato, Prot. N. 489.872/G.N. del 16 luglio 2001.

(3) Tenuto, per altro, conto della Lettera della Segreteria di Stato prot. 301.982/A, del 22 giugno 1992, n.5.

(4) Come da Officio della Segreteria di Stato Prot. N. 501.753/A del 24 ottobre 2001 (Allegato 3/4)

(5) Come da Rescriptum ex Audientia Ss.mi, Prot. N. 004460/G.N. del 24 marzo 2014.