Legge in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro

 

N. CCXI - Legge in materia di registrazione e di vigilanza

degli enti senza scopo di lucro

 

22 novembre 2017

 

LA PONTIFICIA COMMISSIONE

PER LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

 

  • Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;
  • Vista la Legge N. CLXXXVII, sulla disciplina delle attività di volontariato, del 22 maggio 1992;
  • Vista la Legge N. CCVI, sulle persone giuridiche civili, del 28 giugno 1993;
  • Vista la Legge sulle fonti del diritto, N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
  • Vista la Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012, di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato N. CLIX, del 25 gennaio 2012, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge N. CXXVII, del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;
  • Visto il Motu proprio dell’11 novembre 2012, Intima Ecclesia Natura;
  • Vista la Legge N. X, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell’11 luglio 2013;
  • Visto il Motu proprio dell’8 agosto 2013 per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione illecita delle armi di distruzione di massa;
  • Vista la Legge N. XVIII, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell’8 ottobre 2013;
  • Visto il Motu proprio Fidelis dispensator et prudens, del 4 febbraio 2014;
  • Visto il Rescriptum ex Audientia Ss.mi del 21 settembre 2017 con il quale è stato modificato l’elenco di cui all’art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia;
  • Ritenuta l’esigenza di disciplinare ulteriormente gli obblighi in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro che hanno come attività prevalente la raccolta e la distribuzione di fondi per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari, al fine di garantire l’adozione di misure adeguate per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

 

ha promulgato la seguente

 

LEGGE

 

Art. 1

Definizioni

 

Ai fini della presente legge, si intende per:

1. «Dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché gli estremi di un documento di identificazione di una persona fisica;

2. «Fondi o altre risorse economiche»: qualsiasi risorsa, incluse quelle finanziarie, economiche o di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisite, nonché documenti o strumenti aventi valore, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse su fondi o risorse economiche, inclusi crediti bancari, assegni turistici, assegni, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, gli eventuali interessi, dividendi o altri redditi o valori acquisiti o generati da tali fondi o risorse economiche.

3. «Enti senza scopo di lucro»: associazioni o fondazioni che hanno come attività prevalente la raccolta e/o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari.

4. «Titolare effettivo»:

a) la persona fisica che effettivamente esercita il controllo sul patrimonio dell’ente;

b) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica che risulti essere l’effettiva beneficiaria del patrimonio dell’ente;

c) se i futuri beneficiari della persona giuridica o entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Sono tenuti ad osservare la presente legge gli enti senza scopo di lucro aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.

2. La presente legge non si applica a:

a) gli enti annoverati nei segmenti I e II dell’elenco di cui all’art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia;

b) gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

 

Art. 3

Atto costitutivo e statuto

 

1. Al fine della registrazione nello Stato della Città del Vaticano, l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente deve recare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la sede legale dell’ente;

b) le attività e le finalità dell’ente;

c) le norme relative al funzionamento dell’ente;

d) se trattasi di associazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;

e) i beneficiari dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari;

f) gli organi sociali dell’ente, modalità di nomina ed eventuali requisiti di onorabilità e professionalità delle persone che occupano questi incarichi;

g) i tempi di redazione e la modalità di approvazione del bilancio.

2. All’atto costitutivo o allo statuto deve essere allegato lo stato patrimoniale dell’ente da cui risulti con chiarezza il patrimonio iniziale dell’ente e la provenienza dei conferimenti.

 

Art. 4

Registrazione

 

1. Gli enti senza scopo di lucro aventi sede nello Stato della Città del Vaticano devono essere iscritti in un apposito registro presso il competente Ufficio del Governatorato.

2. Nel registro devono essere depositati:

a) l’atto costitutivo;

b) lo statuto, se adottato con atto separato;

c) l’autorizzazione della Segreteria di Stato all’iscrizione;

d) gli atti di modifica dell’atto costitutivo, dello statuto e gli altri elementi indicati dalla legge;

e) gli atti di nomina di consiglieri, amministratori, rappresentanti legali, fiduciari, curatori, e ogni altro responsabile dell’ente, con l’indicazione dei loro dati identificativi.

3. Gli atti di cui al coma precedente devono essere depositati presso il Governatorato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli atti sono stati redatti o sono pervenuti all’ente.

4. Prima di procedere all’iscrizione nel registro, il Presidente del Governatorato verifica la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto con quanto disposto all’articolo 3 e, qualora necessario, intima all’ente di completare la documentazione per l’iscrizione.

5. Il registro è pubblico.

 

Art. 5

Adempimenti contabili

 

1. Gli enti senza scopo di lucro devono adottare misure adeguate per garantire che tutti i fondi o altre risorse economiche siano registrati e utilizzati in maniera coerente alle finalità proprie dell’ente. A tale fine, gli enti senza scopo di lucro devono tenere le seguenti scritture contabili:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) bilancio preventivo;

d) bilancio consuntivo.

2. Le scritture contabili sono tenute a norma delle disposizioni vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

3. Le scritture contabili e i documenti giustificativi devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferiscono.

4. Gli enti senza scopo di lucro devono presentare alla Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato:

a) il bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell’anno precedente cui si riferisce l’esercizio e comunque non oltre il 31 dicembre;

b) il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo cui si riferisce l’esercizio.

5. Su richiesta della Segreteria di Stato, le scritture contabili devono essere sottoposte all’Ufficio del Revisore Generale o ad un revisore esterno indicato dalla stessa Segreteria.

 

Art. 6

Obblighi di registrazione e conservazione

 

1. Gli enti senza scopo di lucro devono conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferiscono, i documenti e le informazioni relative alle proprie transazioni finanziarie, quali fatture, contratti e estratti dei conti bancari, necessari a dimostrare che le risorse sono state utilizzate in modo corrispondente alle finalità proprie dell’ente.

2. Gli enti senza scopo di lucro devono altresì conservare nei propri registri i dati identificativi di:

a) gli associati;

b) i titolari effettivi;

c) i membri degli organi di governo;

d) coloro che prestano servizio volontario;

e) i donatori principali, verificandone l’onorabilità;

f) i beneficiari dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile per la natura delle prestazioni, le categorie di beneficiari.

3. Gli atti e i documenti di cui ai commi precedenti sono sempre accessibili alla Segreteria di Stato. L’Autorità di Informazione Finanziaria, nel corso di un’attività di informazione finanziaria, e il Corpo della Gendarmeria, nel corso di un’indagine, possono chiedere la produzione di copie integrali o per estratto degli stessi documenti.

 

Art. 7

Segnalazione di attività sospette

 

1. Gli enti senza scopo di lucro ogni volta che abbiano fondate ragioni per sospettare che fondi o altre risorse economiche, attività, iniziative o transazioni delle quali vengano a conoscenza, siano connesse con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inviano una segnalazione all’Autorità di Informazione Finanziaria.

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria informa gli enti senza scopo di lucro circa i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché circa le procedure, le misure e i controlli più adeguati per contenere tali rischi.

 

Art. 8

Vigilanza

 

1. La Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato vigila, sugli enti senza scopo di lucro al fine di garantire il corretto funzionamento e l’idoneità al perseguimento della finalità sociale indicata. A tal fine, la Segreteria di Stato può provvedere:

a) alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilità;

b) ad annullare, sentiti gli amministratori, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto;

c) allo scioglimento dell’amministrazione ed alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformità dalla legge o dallo statuto.

2. L’annullamento dell’atto non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

 

Art. 9

Scambio di informazioni a livello interno

 

La Segreteria di Stato, l’Ufficio del Promotore di Giustizia, l’Ufficio del Revisore Generale, l’Autorità di Informazione Finanziaria e il Corpo della Gendarmeria scambiano informazioni al fine di prevenire la commissione di reati mediante gli enti senza scopo di lucro.

 

Art. 10

Scambio di informazioni a livello internazionale

 

1. Fatti salvi i casi di cooperazione giudiziaria e di scambio internazionale di informazione finanziaria altresì previsti dall’ordinamento, spetta alla Segreteria di Stato esaminare le richieste di informazioni provenienti da Autorità di uno Stato estero circa il funzionamento o gli atti degli enti senza scopo di lucro. Queste richieste, che devono pervenire per via diplomatica, sono trattate secondo gli articoli 635 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. La Segreteria di Stato può trasmettere alle Autorità competenti di uno Stato estero, per via diplomatica, informazioni utili circa il funzionamento o gli atti degli enti senza scopo di lucro, anche senza una preventiva richiesta.

 

Art. 11

Estinzione e devoluzione dei beni

 

1. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, gli enti senza scopo di lucro sono soppressi con decreto del Segretario di Stato quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisce il funzionamento.

2. Il patrimonio dell’ente è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro indicati dall’atto costitutivo o dallo statuto.  In ogni altro caso, esso è devoluto alla Sede Apostolica per le opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

 

Art. 12

Sanzioni amministrative

 

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3; 5, 6 o 7, comma 1; viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 20.000,00.

2. In caso di recidiva o di inadempimento protratto oltre quindici giorni dalla messa in mora, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e può altresì essere irrogata all’ente la sanzione dell’interdizione temporanea all’esercizio dell’attività.

3. Nei casi previsti dal comma 1, il rappresentante legale o l’amministratore cui la violazione è imputabile, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 30.000,00.

4. In caso di recidiva o di inadempimento protratto oltre quindici giorni dalla messa in mora del rappresentante legale, dell’amministratore o del responsabile dell’ente, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e può altresì essere irrogata la sanzione dell’interdizione temporanea agli uffici direttivi delle persone giuridiche ovvero la rimozione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

5. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono accertate dalla Segreteria di Stato e sono irrogate dal Presidente del Governatorato a norma della Legge N. X recante norme generali in materia di sanzioni amministrativa, dell’11 luglio 2013, in quanto applicabili.

 

Art. 13

Disposizioni finali

 

Gli enti senza scopo di lucro attualmente esistenti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dall’entrata in vigore.

 

Art. 14

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2017.

 

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 18 ottobre 2017.

L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Città del Vaticano, ventidue novembre duemiladiciassette.

 

Giuseppe Card. Bertello

Presidente

 

 

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

+Fernando Vérgez Alzaga