STATUTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

 

Il testo dello «Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria», approvato dal Santo Padre Francesco l’8 agosto 2013 [AAS 105 (2013) 811-814], è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esso apportate con Rescriptum Ex Audientia Ss.mi “De nonnullis immutationibus Statutorum Comitatus pro nummaria securitate” (Modifiche allo Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria) del 4 aprile 2016 [AAS 108 (2016) 584-585]

 

 

Articolo 1 – Composizione.

 

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è composto da:

a) l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo presiede;
b) il Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati;
c) il Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; 
d) il Prelato Segretario Generale della Segreteria per l’Economia;
e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano; 
f) uno dei Revisori aggiunti dell’Ufficio del Revisore Generale;
g) il Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria;
h) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
i) il Comandante del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia.

 

Articolo 2 – Funzioni.

 

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

a) stabilisce criteri e modalità per l’elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento;

c) individua le misure occorrenti per la gestione ed il contenimento dei rischi;

d) coordina l’adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

e) promuove l’attiva collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

f) assicura agli organismi interessati un’informazione appropriata sui rischi rilevati;

g) adotta procedure e linee guida interne;

h) chiede informazioni alle Autorità ed agli enti che operano nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

i) domanda studi e pareri ad esperti esterni.

 

Articolo 3 – Sedute

 

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è convocato dal Presidente, di norma ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

3. Il Presidente fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri.

4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inviato ai membri di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l’avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione.

5. Le deliberazioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il ruolo di Segretario è svolto dal Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato esperti e tecnici nelle materie di competenza.

8. I membri possono essere accompagnati alle sedute da esperti dei propri uffici.

9) Qualora un membro si trovi nell’impossibilità di partecipare ad una seduta, egli può essere sostituito, previa comunicazione al Presidente, da un ufficiale del proprio ufficio.

10) Il Presidente, sentiti i membri può nominare un attuario per la verbalizzazione delle sedute.