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Modifica dell’art. 3 § 1, lettera b) del Regolamento del FAS (9 marzo 2021)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza Sanitaria, nella seduta del 9 marzo 2021 ha deliberato la modifica dell'art. 3 § 1, lettera b) del Regolamento del Fas relativo all'iscrizione dei figli studenti maggiori di diciotto anni.

Il nuovo testo dell'art. 3 § 1, lettera b) recita così:

 

Art. 3
Familiari iscritti al Fondo

§ 1. L’assistenza del Fondo può a domanda essere estesa ai seguenti familiari conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all’art. 2:

a) i figli dell’iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre- affidamento;

b) i figli dell’iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:

- se studenti, nel periodo di studi secondari fino all’età massima di venti anni compiuti;

per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università;

- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

c) il coniuge dell’iscritto, i genitori ovvero un fratello o una sorella, celibe o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l’iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo vigenti.