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Modifica dell’art. 34 del Regolamento generale per il personale del Governatorato (anno 2021)

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato la modifica dell'articolo 34 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato  (cf. Lett.ra Prot. N. AS/21898/2021 del 03.11.2021).  

 

Art. 34

(Ferie)

§1.  I dipendenti hanno diritto alle ferie annuali, nella misura di 156 ore complessive, da utilizzare esclusivamente in intere giornate lavorative.

Nel caso di orario di lavoro inferiore alle 36 ore settimanali, sarà applicato il principio di proporzionalità.

§2.  Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, o di mese, il numero delle ore di ferie a cui si ha diritto è proporzionale al tempo di lavoro svolto.

§3.  Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Sono da fruire, previa autorizzazione, nel corso dell’anno solare, con almeno un periodo di due settimane continuative, compatibilmente con le esigenze di servizio.

§4.  Al dipendente che lo richieda, devono comunque essere garantiti almeno la metà dei giorni delle ferie spettanti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

§5.  Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell’anno solare precedente.

§6.  Per esigenze di servizio e previa autorizzazione dell'Autorità competente, le ferie, fino ad un massimo di un terzo, possono essere fruite entro il 31 marzo dell'anno successivo.

§7.  Al dipendente, chiamato al servizio del Governatorato da paesi fuori dell'area geografica italiana, è concessa una maggiorazione del periodo di ferie corrispondente a tre giorni se ritorna al proprio paese europeo e a cinque giorni se ritorna al proprio paese extra-europeo.

§8.  Se per esigenze imprevedibili di servizio, il dipendente non può godere delle ferie nel periodo prestabilito a norma del § 3, sorge il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, purché adeguatamente documentate.

§9.  Il decorso delle ferie è interrotto da malattia o da infortunio, se abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, e ove previsto dal Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.

§10. II Direttore e il Capo dell’Ufficio Centrale possono concedere nel corso dell'anno, a richiesta del dipendente e senza pregiudizio delle esigenze del servizio, alcuni giorni di permesso da computarsi in conto ferie dell’anno successivo.

§11. Deroghe alle disposizioni dei §§ 3, 5 e 7 possono essere concesse per particolari ragioni.