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Chirografo e Statuto “La Reverenda Fabbrica di San Pietro” (13 marzo 2021)

Chirographum et Statutum

«La Reverenda Fabbrica di San Pietro»

 

La Reverenda Fabbrica di San Pietro ebbe le sue origini nel 1506, quando Papa Giulio II diede avvio ai lavori di ricostruzione e di ampliamento della Basilica di San Pietro. Durante quel Pontificato, con la Costituzione Liquet omnibus (11 gennaio 1509), il Papa assegnò alla Fabbrica il controllo delle attività della Basilica, delineandone l’autonoma organizzazione gestionale. Papa Leone X, con la Costituzione Postquam ad Apostolatus (21 gennaio 1516), confermò le previgenti disposizioni e Papa Clemente VII, con la bolla Admonet Nos Suscepti (12 dicembre 1523), mantenne le concessioni precedentemente date alla Fabbrica, ma dispose che il suo controllo fosse trasferito a una Commissione di sessanta membri (Collegium LX virorum), alle dirette dipendenze del Pontefice, con piena responsabilità e autonomia sull’amministrazione e sulla direzione della nuova Basilica. Sisto V, con la Costituzione Cum ex debito (4 marzo 1589), sottopose la medesima Basilica alla guida di un Cardinale Prefetto e, con Paolo V, la Commissione di sessanta membri fu sostituita da una Congregazione Pontificia. Anche Papa Benedetto XIV statuì sull’organizzazione della Fabbrica con la Costituzione Quanta curarum (15 novembre 1751), ripartendola in una Congregazione generale e una particolare per gli Affari Economici. Successivi interventi vennero compiuti da altri Sommi Pontefici, fra cui: Pio VI, Leone XII, Pio IX, Leone XIII. Nelle tre Costituzioni di Riforma della Curia Romana si rinvengono disposizioni relative alla Fabbrica che ne hanno costituito la principale fonte di regolamentazione (Pio X, Cost. Ap. Sapienti consilio [29 giugno 1908], III.5; Paolo VI, Cost. Ap. Regimini Ecclesiae Universae [15 agosto 1967], 132; Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Pastor Bonus [28 giugno 1988], art. 192).

In considerazione dell’insigne dignità della Reverenda Fabbrica, che, da oltre cinque secoli si prende cura della Basilica del Principe degli Apostoli, e delle evoluzioni normative intervenute nel tempo, in virtù della potestà apostolica e in forza della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i cann. 114, 115, 116 CIC, la Costituzione Apostolica sulla Curia Romana Pastor Bonus, la vigente Legislazione vaticana, stabilisco che la Reverenda Fabbrica di San Pietro sia regolata, oltre che dalle leggi canoniche e da quelle civili vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dall’annesso Statuto che contemporaneamente approvo ad experimentum per un anno. Il presente Chirografo e l’annesso Statuto ordino che siano promulgati mediante affissione nel Cortile di San Damaso ed entrano in vigore il giorno stesso della promulgazione.

Conferisco speciale delega all’Em.mo Cardinale Segretario di Stato ad approvare il Regolamento concernente il funzionamento degli Organi e delle strutture operative che compongono la Fabbrica, le sue attività e principali procedure operative e il Personale ivi in servizio.

Dal Vaticano, 13 marzo 2021

 

* * *

 

STATUTO DELLA REVERENDA FABBRICA DI SAN PIETRO

 

TITOLO I

Fini e attività

 

Art. 1

Fini e attività

1.      La Reverenda Fabbrica di San Pietro (d’ora in poi “Fabbrica”), istituzione collegata alla Santa Sede, è persona giuridica canonica e civile vaticana.

2.      La Fabbrica cura la conservazione, il mantenimento, il decoro e la fruizione della Papale Basilica di San Pietro, attende alla amministrazione del suo patrimonio, del Personale ad essa preposto e alla regolamentazione dell’accesso dei pellegrini.

3.      La Fabbrica opera attraverso le proprie strutture amministrative, tecniche e scientifiche, per realizzare le attività di carattere tecnico e artistico-culturale necessarie per la salvaguardia della Basilica e quanto in essa contenuto.

4.      La Fabbrica, in tutti i casi necessari, agisce d’intesa con il Capitolo della stessa Basilica.

 

Art. 2

Principio di legalità

1.      La Fabbrica opera nel rispetto delle leggi, in conformità a quanto disposto dalla normativa canonica e vaticana, dal presente Statuto, dal proprio Regolamento (d’ora in poi “Regolamento”) e dalle disposizioni e direttive  emanate superiormente.

2.      Gli Organi e le articolazioni della Fabbrica sono tenuti a rispettare anche le procedure interne, in particolare, per le attività negoziali, contabili e finanziarie.

 

TITOLO II

Organi di Governo

 

Art. 3

Struttura di Governo

1.      La Fabbrica persegue i propri fini attraverso l’attività degli Organi, monocratici e collegiali, della segreteria e delle strutture operative di cui al presente Statuto.

2.      Gli Organi della Fabbrica sono:

-         il Presidente;

-         il Segretario;

-         il Comitato di Amministrazione;

-         il Consiglio degli Esperti;

-         il Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art. 4

Presidente

1.      Alla Fabbrica è preposto un Presidente che è il Cardinale Arciprete della Basilica di S. Pietro.

2.      Il Presidente è il rappresentante legale della Fabbrica e nell’esercizio delle sue attribuzioni è coadiuvato da un Segretario di nomina pontificia.

3.      Impartisce le direttive generali per l’organizzazione e definisce gli indirizzi dell’amministrazione.

4.      Convoca e presiede il Comitato di Amministrazione.

 

Art. 5

Segretario

1.      Il Segretario della Fabbrica è un prelato di nomina pontificia ad quinquennium.

2.      Coordina e dirige gli Uffici della Fabbrica, d’intesa con il Presidente, al fine di assicurare il rispetto delle norme, delle direttive e delle disposizioni superiori, nonché di favorire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

3.      Sovraintende alla gestione operativa del Personale, per la sua migliore utilizzazione, ne promuove la formazione e la valorizzazione. Compete al Segretario l’adozione dei provvedimenti che riguardano il Personale e ciascun dipendente.

4.      Vigila sull’adempimento dei doveri relativi al Personale di cui al Regolamento e al Regolamento Generale della Curia Romana provvedendo, nell’ambito delle proprie competenze, ad applicare le relative disposizioni e ad assumere le iniziative necessarie per il loro rispetto.

5.      Assicura il necessario monitoraggio delle transazioni e dei sistemi di pagamento, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e dei principi di eticità.

6.      Partecipa, come membro interno, al Comitato di Amministrazione.

7.      Svolge, in assenza del Presidente, le funzioni vicarie nel Comitato di Amministrazione.

8.      Promuove la cooperazione tra quanti operano a qualsiasi titolo nell’attività della Fabbrica affinché le loro funzioni siano svolte come servizio ecclesiale.

9.      Nell’ambito delle proprie competenze, ha la responsabilità di adottare le procedure operative alle quali devono attenersi le diverse articolazioni della Fabbrica.

10.   Può emanare ordini di servizio necessari per la operatività della Fabbrica e delle sue articolazioni.

 

Art. 6

Comitato di Amministrazione

1.      Il Comitato di Amministrazione è composto da: due membri interni di diritto:

-         il Presidente;

-         il Segretario;

tre membri esterni, che sono nominati dalla Segreteria di Stato:

-         uno con competenza finanziaria-contabile;

-         uno con competenza amministrativa;

-         uno con competenza giuridica;

un Segretario, senza diritto di voto, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo.

2.      I membri esterni rimangono in carica per tre anni e possono essere nuovamente nominati. Il loro mandato avrà termine con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato.

3.      Il Comitato:

a)      delibera gli atti di amministrazione straordinaria della Fabbrica;

b)      approva il bilancio preventivo e consuntivo, debitamente corredati dalla nota del Collegio dei Revisori dei conti, da presentare alla Segreteria per l’Economia;

c)       può verificare la conformità alle norme dell’azione svolta dagli Uffici e dal Personale della Fabbrica;

d)      si occupa di ogni questione proposta dal Presidente e di quelle specificatamente indicate nel Regolamento.

 

Art. 7

Consiglio degli Esperti

1.      Il Comitato di Amministrazione per particolari questioni di rilevanza tecnica, scientifica e culturale può avvalersi di un Consiglio degli esperti che è organo consultivo.

2.      Membri interni di diritto sono:

-         il Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

-         il Responsabile dell’Ufficio dei Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione;

3.      I tre membri esterni sono nominati, rispettivamente:

-         dal Governatorato, con competenza tecnica;

-         dalla Commissione per la Tutela dei Monumenti storici;

-         dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

4.      I membri esterni rimangono in carica per tre anni. Il mandato del Consiglio avrà termine con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato.

5.      Compete al Presidente convocare il Consiglio e definire le questioni sulle quali deve esprimersi.

 

Art. 8

Collegio dei Revisori dei conti

1.      Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, nominato dalla Segreteria per l’Economia ed i restanti, compresi i due supplenti, nominati dalla Segreteria di Stato. Il mandato ha durata triennale.

2.      Il Collegio:

a)      esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti;

b)      esegue il controllo contabile e le verifiche di cassa;

c)       vigila sull’impiego e la conservazione del patrimonio;

d)      verifica l’osservanza delle normative e delle procedure operative; esamina i progetti del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dall’Ufficio Amministrativo e adotta la relazione da presentare al Comitato di Amministrazione;

e)      può formulare opportune proposte e riferisce, attraverso il suo Presidente, al Presidente della Fabbrica e al Comitato di Amministrazione.

3.      Il Presidente coordina l’attività del Collegio, convoca e presiede le riunioni, provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni e della relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

4.      Il Collegio partecipa alle riunioni del Comitato di Amministrazione senza diritto di voto e coopera con gli Organismi di Revisione e di Controllo esterni alla Fabbrica.

 

Art. 9

Atti di amministrazione e poteri di firma

1.      Tutti gli atti che impegnano la Fabbrica sono sottoscritti dal Presidente che può conferire deleghe per singoli atti o singole attività.

2.      Nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, il potere di firma compete anche al Segretario nei limiti di valore determinati dal Presidente.

3.      Fermo restando quanto previsto nello Statuto del Consiglio per l’Economia, art. 2 §4, sono considerati atti di straordinaria amministrazione anche quelli definiti tali dal Regolamento; gli altri atti sono considerati di amministrazione ordinaria.

 

Art. 10

Segreteria

1.      Il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale della Segreteria alla cui direzione provvede il Segretario.

2.      La Segreteria tiene l’Archivio corrente e il Protocollo della Fabbrica osservando i criteri stabiliti dal Motu Proprio “La Cura Vigilantissima” e quelli che potranno successivamente essere determinati dall’Autorità.

3.      Assiste il Segretario nella predisposizione di programmi e attività e ne segue l’attuazione.

 

TITOLO III

Struttura Operativa

 

Art. 11

Uffici

1.      Le strutture operative della Fabbrica articolate in sezioni sono:

-         l’Ufficio Amministrativo;

-         l’Ufficio Tecnico;

-         l’Ufficio dei Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione; Le altre strutture operative sono:

-         lo Studio del Mosaico;

-         l’Archivio Storico e la Conservatoria;

-         il Servizio per le Celebrazioni Liturgiche.

2.      L’assegnazione delle competenze interne alle strutture operative è definita dal Regolamento.

 

Art. 12

Ufficio Amministrativo

1.      All’Ufficio Amministrativo compete la cura degli adempimenti contabili e degli aspetti economici e finanziari relativi alla gestione del patrimonio della Fabbrica e dei rapporti giuridici che ad essa fanno capo. In particolare provvede:

a)      alla contabilità generale e particolare, in coordinamento con le articolazioni della Fabbrica;

b)      alla redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

c)       alla conservazione e archiviazione dei documenti amministrativi e contabili;

d)      alla gestione del magazzino.

2.      Si occupa, per quanto di competenza e nel rispetto delle Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del procedimento per l’acquisto dei beni, delle opere e dei servizi richiesti dalle articolazioni della Fabbrica facendo riferimento al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano quale ente centralizzato.

 

Art. 13

Ufficio Tecnico

1.      All’Ufficio Tecnico compete la programmazione, la definizione e la cura degli interventi per la conservazione e il rinnovamento del patrimonio edilizio e architettonico, della Basilica di San Pietro e relative pertinenze, ivi compresi gli impianti esistenti e quelli da realizzare, anche assicurando il ruolo di responsabile dei lavori e di Direzione degli stessi.

2.      L’Ufficio provvede ad espletare le funzioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

3.      Si occupa della organizzazione del lavoro dei “Sampietrini” e del Personale di vigilanza e custodia.

 

Art. 14

Ufficio Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione

1.      All’Ufficio Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione compete la cura, la promozione e la valorizzazione delle opere, dei manufatti artistici e monumenti all’interno della Basilica di San Pietro e della Necropoli Vaticana, nonché alla relativa conservazione.

2.      Svolge attività di promozione del patrimonio artistico e cura la relativa gestione dei diritti di immagine.

3.      Si occupa delle visite guidate alla Necropoli Vaticana.

 

Art. 15

Studio del Mosaico

Allo Studio del Mosaico compete la cura della conservazione dei mosaici della Basilica e la produzione di opere musive per la vendita al pubblico.

 

Art. 16

Archivio Storico e Conservatoria

All’Archivio Storico e Conservatoria, che fa riferimento diretto al Presidente, compete l’inventario, la cura, la conservazione e la valorizzazione dei documenti storici, artistici e culturali della Fabbrica, riguardanti la Basilica di San Pietro.

 

Art. 17

Servizio Celebrazioni Liturgiche

Al Servizio Celebrazioni Liturgiche compete la programmazione delle celebrazioni, tenendo conto del calendario dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Esso preordina la preparazione degli allestimenti delle Cerimonie, delle Celebrazioni Pontificie e di altri eventi liturgici all’interno della Basilica di San Pietro, e fa capo direttamente al Segretario.

 

TITOLO IV

Personale

 

Art. 18

Personale

1.      Il Personale della Fabbrica è costituito dai dipendenti, di ruolo o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, dai collaboratori occasionali e dai volontari. Salvo diversa e specifica disposizione, ciò che è riferito ai dipendenti si intende riferito a tutto il Personale.

2.      Il Personale della Fabbrica presta la propria opera svolgendo le proprie mansioni nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Regolamento Generale della Curia Romana e delle disposizioni date superiormente.

3.      La denominazione delle diverse unità operative all’interno della Fabbrica non costituisce vincolo per una identica qualifica o livello del Personale impiegato, che rimane legato alla professionalità richiesta, alla complessità delle funzioni assegnate e al livello di responsabilità connesso con le mansioni attribuite.

4.      Il Segretario è responsabile della gestione operativa del Personale assegnato avendo anzitutto cura di garantire la continuità dei servizi e l’efficacia dell’attività complessiva della Fabbrica.

5.      La gestione amministrativa-contabile del Personale della Fabbrica è attribuita alla Segreteria per l’Economia.

 

TITOLO V

Disposizioni Generali

 

Art. 19

Procedure operative

1.      Le procedure operative per le attività della Fabbrica sono improntate al principio di buon andamento dell’amministrazione e a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e semplificazione e si conformano alla normativa sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

2.      Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è l’autorità centralizzata per gli acquisti di beni e servizi della Fabbrica di San Pietro.

 

Art. 20

Regolamenti

1.      Le norme di attuazione del presente Statuto e tutte le disposizioni che riguardano il Personale vengono stabilite nel Regolamento.

2.      Il Regolamento può essere modificato dal Comitato di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei membri e dovrà essere sottoposto al nulla osta della Segreteria di Stato.

 

Art. 21

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto competono al Romano Pontefice e possono essere proposte dal Comitato di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri membri.

 

Art. 22

Abrogazioni delle norme contrarie

Sono abrogate tutte le norme della Fabbrica contrarie al presente Statuto.

Dal Vaticano, 13 marzo 2021

 

FRANCESCO