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Rescriptum ex Audientia Ss.mi Inserimento dell’Art. 10bis nel Regolamento Generale della Curia Romana circa il contratto a chiamata (1° marzo 2022)

 

 

Rescriptum ex Audientia Ss.mi

   Inserimento    

dell’Art. 10bis

nel Regolamento Generale della Curia Romana

circa il contratto a chiamata

 

    Sua Santità Francesco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, in attuazione della Lettera Pontificia del 16 settembre 2018, con la quale sono state affrontate delle criticità nella complessa tematica del lavoro nella Curia Romana, ha approvato l’incorporazione dell’Art. 10bis, allegato al presente Rescritto, circa il contratto a chiamata, nel Regolamento Generale della Curia Romana.

 

    Il Santo Padre ha altresì disposto che il suddetto articolo, allegato al presente Rescritto, sia pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis ed entri in vigore non appena istituita presso il Fondo Pensioni l’apposita gestione separata.

 

Dal Vaticano, 1° marzo 2022.

 

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

_______________________________________

 

Allegato al Rescriptum

 

Art. 10bis

§ 1. Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive ovvero qualora in particolari periodi sorga la necessità di prestazioni non predeterminabili, le Autorità preposte ai singoli Organismi possono stipulare contratti a tempo determinato denominati “a chiamata”, purché entro i limiti del proprio bilancio.

§ 2. Il contratto a chiamata viene stipulato dal Capo Dicastero, dal quale il lavoratore dipende, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Il contratto a chiamata dovrà indicare:

a) la durata della prestazione lavorativa;

b) ipotesi e/o prestazioni che consentono la stipula del contratto;

c) luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e modalità di disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

d) il trattamento economico spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, secondo quanto disposto al § 5.

§ 3. I contratti a chiamata possono essere ammessi per un periodo complessivamente non superiore a seicentoses-santacinque giornate di effettivo lavoro nell’arco di cinque anni solari.

§ 4. Al personale assunto con contratto a chiamata si applica, in quanto compatibile, il trattamento economico previsto nel presente Regolamento per il personale di ruolo, riproporzionato in ragione della durata della prestazione eseguita e in corrispondenza col livello funzionale richiesto dai compiti affidati per quanto riguarda l’importo della retribuzione base, dell’ASI e di altri eventuali elementi; esso è soggetto alle ritenute per trattamenti previdenziali, assistenziali e di liquidazione. La quota parte della tredicesima maturata nel mese in ragione delle giornate effettivamente lavorate può essere corrisposta contestualmente alla retribuzione mensile.

§ 5. Il personale assunto con contratto a chiamata è iscritto, ai fini pensionistici, in un’apposita gestione separata istituita presso il Fondo Pensioni ed ha diritto ad una copertura sanitaria minima presso il Fondo Assistenza Sanitaria, limitatamente ai periodi di effettivo servizio, come da prestazioni erogate dal Poliambulatorio medico della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ovvero mediante ricorso a polizza assicurativa sanitaria.

§ 6. Al personale assunto con contratto a chiamata spetta la concessione degli assegni al nucleo familiare, in proporzione, con esclusione di ogni altra provvidenza sociale disposta a favore del personale di ruolo.

§ 7. Il lavoratore sarà titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti e maturerà il diritto al trattamento economico e normativo esclusivamente nei periodi di effettivo servizio.

§ 8. Se nel contratto a chiamata è riconosciuta un’indennità di disponibilità essa si aggiunge all’eventuale retribuzione mensile ed obbliga il lavoratore, in caso di chiamata, ad accettare il servizio. La misura dell’indennità è pari al 20% della retribuzione di cui al § 4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente l’Organismo col quale ha stipulato il contratto, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità. Qualora non provveda al predetto adempimento, il lavoratore perde il diritto all’indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento. L’indennità di disponibilità, quando prevista dal contratto, è esclusa dalla maturazione del rateo della tredicesima e della liquidazione.

§ 9. Il personale assunto con contratto a chiamata ha diritto alla maturazione di giorni di ferie, in ragione della prestazione eseguita. Le ferie non fruite saranno liquidate alla scadenza del contratto.

§ 10. Gli Organismi che beneficiano delle attività di cui ai precedenti §§ 1-9 sono tenuti ad assicurare, durante il servizio, il personale assunto a chiamata:

a) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di dette attività;

b) per responsabilità civile verso terzi.

§ 11. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.