Statuto e Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria

 

SEGRETERIA  DI STATO

RESCRITTO “EX AUDIENTIA  SS.MI”

STATUTO E REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

(FAS)

 

Il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 21 giugno del 2010, ha approvato lo Statuto e il Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città  del Vaticano e degli organismi o enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non aventi sede legale nello Stato della Città  del Vaticano.

Il Santo Padre ha disposto che i suddetti Documenti da Lui approvati e allegati al presente Rescritto siano promulgati e pubblicati in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che essi entrino in vigore a decorrere dal 1º agosto 2010.

 

Dal Vaticano, 10 luglio 2010.

 

+ Tharsicius card. Bertone

Secretarius Status

________________________________________________________

Prot.  N. 136805/G. N.

 

 

 

STATUTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

 

Capo I

Ambito di applicazione, natura giuridica, finalita`  e funzioni

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il « Fondo Assistenza Sanitaria » (FAS) assicura l’assistenza sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli organismi o enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non aventi sede legale nello Stato della Città  del Vaticano.

 

Art. 2

Natura giuridica

1.   Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica canonica e civile vaticana ed ha sede nella Città  del Vaticano.

2.   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza legale.

 

Art. 3

Finalità e funzioni

1.   Il Fondo, in conformità al presente statuto e al regolamento e nell’ambito delle convenzioni stipulate, provvede ad erogare in forma diretta e indiretta  le  seguenti prestazioni:

a)    assistenza medico-chirurgica in caso di malattia, comprese le forme croniche o in fase terminale;

b)   assistenza medica ed ostetrica in caso di   gravidanza;

c)    trattamenti odontoiatrici conservativi;

d)    somministrazione di farmaci in conformità al repertorio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2.   Il Fondo corrisponde contributi per prestazioni integrative.

3.   Il Fondo non provvede ad erogare prestazioni inerenti a:

a)    malattie dolosamente contratte o aggravate;

b)   interventi medici o chirurgici con finalità puramente estetica.

4.   Il  Fondo  Assistenza  Sanitaria  è  l’Autorità  competente  per  le  prestazioni di assistenza medico-chirurgica e fornitura di protesi e di apparecchi per disabili al soggetto protetto che ha riportato infermità dipendente da fatti di servizio, in base a quanto disposto negli artt. 3, 8 e 9 delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio » e secondo la   disciplina   stabilita   nel   proprio regolamento.

5.   Il Fondo Assistenza Sanitaria è l’Istituzione competente per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e dell’Accordo Amministrativo per l’applicazione della medesima per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e   le malattie professionali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 13 del citato Accordo Amministrativo e secondo la disciplina stabilita nel proprio regolamento.

 

Capo II

Finanziamento  del Fondo

 

Art. 4

Contribuzioni

1.   Il Fondo Assistenza Sanitaria è alimentato a totale copertura della spesa dalle quote di partecipazione delle Amministrazioni e dai contributi a carico degli iscritti, secondo le misure approvate tempo per tempo dal Cardinale Segretario di  Stato.

2.   L’Amministrazione di appartenenza o provenienza effettua la ritenuta del contributo dovuto dagli iscritti e provvede al versamento al Fondo della quota contributiva complessiva.

 

Capo III

Struttura  e  gestione  del Fondo

 

Art. 5

Organi del Fondo

1.  La gestione del Fondo è    affidata ai seguenti  organi:

–     Presidente

–     Consiglio di Amministrazione

–     Comitato Esecutivo

–     Collegio dei Sindaci

 

Sezione I Presidente

Art. 6

Nomina e compiti del Presidente

1.   Il Presidente del Fondo è il Segretario pro tempore dell’Amministrazione  del  Patrimonio  della  Sede Apostolica.

2.   Il Presidente del Fondo è il rappresentante legale del Fondo Assistenza Sanitaria.

3.   Compete al Presidente:

a)    convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

b)   sovrintendere al funzionamento del  Fondo;

c)    in  caso  di  necessità   ed  urgenza,  adottare  ogni  provvedimento  di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio stesso;

d)    assumere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del Fondo nei limiti della tabella organica    approvata.

4.   In assenza o impedimento del Presidente le funzioni vicarie sono assunte dal Membro del Consiglio di Amministrazione più  anziano per età`.

 

Sezione  II Consiglio di Amministrazione

Art. 7

Composizione e nomina del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione e` composto dal Presidente e dai seguenti Membri:

–     un Membro designato dal Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;

–     un Membro designato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città  del Vaticano;

–     un Membro designato dal Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

–    un Membro designato dal Direttore Generale della Radio    Vaticana;

–     un Membro designato dal Direttore Generale della Tipografia Vaticana- Editrice L’Osservatore Romano;

–     un Membro scelto dal Cardinale Segretario di Stato tra gli iscritti al FAS in attività  di servizio.

2.   Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Cardinale Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro mandato  è    rinnovabile.

Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.

3.   In caso di cessazione dall’incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza ingiustificata a tre  sedute  consecutive  o  per  perdita  della  qualità  che  ha  determinato  la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente  del mandato.

 

Art. 8

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1.   Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario  o lo  richiedano  non meno  di  quattro dei  suoi  componenti.

2.   La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire per iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

3.   L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti  eventualmente  proposti da  almeno quattro  componenti.

4.   Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità  di voti prevale il voto del  Presidente.

5.   Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei    Sindaci.

6.   Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto  consultivo:

–     il Direttore del Fondo Assistenza   Sanitaria;

–     il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

–     il Direttore della Farmacia Vaticana.

7.   Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il Capo Ufficio del Fondo.

 

Art. 9

Compiti del Consiglio

1.  Compete al Consiglio di Amministrazione:

a)    determinare gli indirizzi generali e vigilare sull’andamento della gestione del Fondo;

b)    stabilire i criteri generali relativi alla tipologia e alle modalità  di erogazione delle prestazioni, comprese quelle integrative;

c)    stabilire i criteri generali per la stipula e la revoca di apposite convenzioni con enti e professionisti, anche esterni all’ordinamento vaticano, per esigenze assistenziali ed assicurative;

d)    deliberare in merito alla stipula e alla revoca delle convenzioni di cui alla lettera c);

e)    esaminare e approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, con le rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato;

f)    determinare le deleghe da attribuire al Comitato Esecutivo per la gestione ordinaria del Fondo;

g)    proporre alla Segreteria di Stato modifiche al sistema di contribuzione vigente che si rendessero necessarie;

h)    presentare alla Segreteria di Stato proposte riguardanti modifiche allo statuto o al regolamento che si rendessero  necessarie;

i)    elaborare la tabella organica del personale  del  Fondo  ai  sensi  dell’art. 16 commi 1, 2, 3;

l)   interpretare, ai fini interni, ogni normativa e disposizione relativa al Fondo;

m)  determinare  le  modalita`  di  controllo  della  qualità  delle  prestazioni fornite dagli enti e professionisti  convenzionati;

n)  proporre  alla  Segreteria  di  Stato  le  eventuali  modalità  e  i  relativi importi di partecipazione degli assistiti alla spesa per l’erogazione delle prestazioni;

o)  stabilire i massimali di rimborso per l’erogazione di prestazioni in forma  indiretta.

 

Sezione III Comitato Esecutivo

Art. 10

Composizione e nomina del Comitato Esecutivo

1.   Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo Delegato scelto tra i Membri del Consiglio di Amministrazione, e da due Membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

2.   I Membri eletti del Comitato Esecutivo restano in carica per la stessa durata del loro mandato di Consiglieri di   Amministrazione.

 

Art. 11

Convocazione e deliberazioni del Comitato Esecutivo

1.   Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente  di  regola  ogni  tre mesi, con avviso contenente l’ordine del giorno da far pervenire ai componenti  almeno  tre  giorni prima.

2.   L’adunanza del Comitato è valida con la presenza del Presidente e di almeno uno dei Membri; in quest’ultimo caso le delibere sono approvate con il voto concorde di  entrambi.

3.   Assiste alle adunanze del Comitato il Presidente del Collegio dei Sindaci.

4.   Partecipano alle adunanze del Comitato:

–     il Direttore del Fondo con voto   consultivo;

–     il Capo Ufficio del Fondo con funzioni di  attuario.

 

Art. 12

Compiti del Comitato Esecutivo

1.  Compete al Comitato Esecutivo:

a)    esaminare le questioni attinenti alla gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle deleghe ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione;

b)    esaminare previamente i bilanci da sottoporre all’approvazione preliminare del Consiglio di Amministrazione;

c)    vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Ufficio del Fondo;

d)    accertare i requisiti della iscrivibilità al Fondo e della cancellazione dal Fondo delle persone residenti nello Stato della Città  del Vaticano e di altre persone richiedenti, di cui all’art. 18 comma 2, secondo i criteri indicati nel regolamento;

e)    sostituire il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza con delibere da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva del medesimo.

 

Sezione  IV Collegio dei Sindaci

Art. 13

Composizione, nomina e funzioni del Collegio dei Sindaci

1.   Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è   nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio.

I Sindaci possono essere confermati per non più  di un mandato.

2.   Compete al Collegio dei Sindaci:

a)    vigilare sull’osservanza delle norme che regolano il Fondo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Ufficio del Fondo e sul suo concreto funzionamento;

b)    accertare la consistenza di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati, secondo il regolamento predisposto dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede;

c)    esaminare i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti giustificativi; in particolare accertare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture   contabili;

d)    verificare le contribuzioni dovute al Fondo dalle Amministrazioni di competenza o di provenienza degli  iscritti;

e)    controllare  con  periodicità  almeno  semestrale  l’amministrazione  del Fondo;

f)    assistere alle adunanze del Consiglio di  Amministrazione.

3.   Il Collegio dei Sindaci risponde del suo operato direttamente alla Segreteria di Stato.

Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative all’attività  di  cui  al  comma  2,  lettere  c),  d),  e)  sono  trasmesse  alla  Segreteria di Stato e messe a disposizione del Consiglio di  Amministrazione.

 

 

Capo IV

Amministrazione  del Fondo

Art. 14

Gestione amministrativa

1.  Ogni attivita`  inerente alla gestione amministrativa del FAS è affidata all’Ufficio del Fondo, al quale spetta:

a)    la tenuta dei rapporti con le Amministrazioni, in particolare con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, alla quale è affidato il servizio  di tesoreria;

b)    la  tenuta  della  contabilità  e  la  redazione  dei  bilanci  consuntivo  e preventivo in conformità  alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera e);

c)    la registrazione e la gestione delle iscrizioni degli  assistiti;

d)    la gestione della erogazione delle prestazioni in conformità  all’art. 3;

e)    la predisposizione della modulistica necessaria per l’iscrizione degli assistiti e per l’erogazione delle prestazioni.

 

Art. 15

Il Direttore del Fondo

1. Il Direttore del Fondo, esperto in gestione tecnico-amministrativa, è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può  essere rinnovato nell’incarico.

Compete al Direttore:

a)    curare la gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e delle deleghe da questi eventualmente  concesse;

b)    proporre al Consiglio di Amministrazione la composizione dei servizi dell’Ufficio ed esprimere il suo parere sulle assunzioni del personale;

c)    svolgere funzioni di sovrintendenza e di  coordinamento;

d)    collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e nella preparazione dei  relativi provvedimenti;

e)    eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato  Esecutivo;

f)    esercitare ogni altro compito attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato   Esecutivo.

 

Art. 16

Organico dell’Ufficio del Fondo

1.   L’Ufficio del Fondo ha un proprio  organico.

2.   La tabella organica del personale elaborata dal Consiglio di Amministrazione è presentata alla Segreteria di Stato per l’approvazione.

3.   Al personale si applica il Regolamento per il Personale del Governatorato dello Stato della Città  del Vaticano vigente tempo per tempo.

 

Capo V

Convenzioni

Art. 17

Convenzioni

 

1.   Il Fondo stipula apposite convenzioni con enti e professionisti interni ed esterni all’ordinamento vaticano per consentire l’erogazione delle prestazioni previste nell’art. 3 come disciplinate nel regolamento.

2.   Le convenzioni sono presentate dal Direttore del Fondo e sono esaminate ed approvate dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione.

3.   Le convenzioni devono contenere l’oggetto delle prestazioni, il corrispettivo, la durata dell’accordo e la procedura dell’eventuale rescissione o revisione  ed  il  Foro competente.

4.   Il Fondo provvede a periodici accertamenti di controllo per verificare la  qualità  delle  prestazioni  fornite  dagli  enti e  dai  professionisti  convenzionati, secondo le modalità  stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Capo VI

Iscrizioni,  estinzioni,  contribuzioni e prestazioni

Art. 18

Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e  prestazioni

 

1.   Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni assistenziali, le contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni e a carico degli iscritti, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo di cui all’art. 3, sono disciplinate dal regolamento del Fondo Assistenza   Sanitaria.

2.   In presenza dei requisiti necessari possono essere iscritti al Fondo i familiari dei dipendenti attivi e pensionati, le persone residenti nello Stato della  Città  del  Vaticano  e  altre  persone  richiedenti,  nell’osservanza  delle disposizioni del regolamento.

 

Capo VII

Ricorsi amministrativi

Art. 19

Ricorsi amministrativi

 

1.   Gli iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria che si ritengono lesi da un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché´ coloro che si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in un’unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento esponendone i  motivi.

2.   Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento.

 

_________________________________________

 

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Ambito della normativa

 

Art. 1

Ambito della normativa

1. Il presente regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), in base agli artt. 3, 4, 18, 19 dello statuto del medesimo,   disciplina:

a)    le iscrizioni al Fondo degli aventi  diritto;

b)    l’estensione dell’assistenza ai familiari dell’iscritto e ad altre persone autorizzate;

c)    le modalità  per l’iscrizione;

d)    l’estinzione di posizioni assistenziali;

e)    le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della  quota a carico degli  iscritti;

f)    le erogazioni delle prestazioni;

g)    la presentazione dei ricorsi.

 

Capo II

Iscrizione al Fondo

 

Art. 2

Attivi e pensionati iscritti al Fondo

1.  Sono iscritti al Fondo Assistenza  Sanitaria:

a)    i dipendenti in attività`, di ruolo e a contratto a tempo pieno e a tempo parziale, degli Enti compresi nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 dello statuto ove ne ricorrano le condizioni   previste;

b)    gli ex dipendenti i quali percepiscano la pensione senza soluzione di continuità  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l’organismo  o  ente di  provenienza.

 

Art. 3

Familiari iscritti al Fondo

1.   L’assistenza del Fondo può  a domanda essere estesa ai seguenti familiari conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all’art. 2:

a)    i figli dell’iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e    pre-affidamento;

b)   i figli dell’iscritto maggiori di anni diciotto compiuti;

–     se studenti, nel periodo di studi secondari fino all’eta`  massima di venti anni compiuti; per tutta la durata statutaria di un singolo corso universitario di I e II livello o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età  massima di ventisei anni compiuti, purché gli studi siano effettuati in successione e senza soluzione di continuita`;

–     senza limiti di età  quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità  ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città  del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

c)    il coniuge dell’iscritto, i genitori ovvero un fratello o una sorella, celibe o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l’iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività  lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1º livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo   vigenti.

2.   Per l’estensione dell’assistenza ai propri familiari di cui al comma 1 il dipendente in attività  di servizio ed il pensionato devono presentare domanda alle Amministrazioni di  competenza.

 

Art. 4

Altri iscritti al Fondo

1.   Possono essere iscritti al Fondo, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

a)    le  persone  residenti  nello  Stato  della  Città  del  Vaticano,  che  non abbiano diritto all’iscrizione ad altro titolo;

b)    altre persone sulla base di adeguate motivazioni, previa autorizzazione della Segreteria di Stato.

2.   Le modalità  contributive per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5

Rinuncia all’iscrizione al Fondo

1. I titolari di pensione e i  loro  familiari  di  cui  agli  artt. 2  comma  1,  lett. b) e 3 comma 1 possono rinunciare in via definitiva all’iscrizione al  Fondo.

La rinuncia del titolare di pensione comporta la cessazione dell’iscrizione anche dei suoi familiari.

 

Art. 6

Decorrenza e cessazione dell’assistenza

1.   Il diritto all’assistenza inizia con l’iscrizione.

2.   Il diritto all’assistenza cessa:

a)    per i dipendenti, con la cessazione del rapporto di lavoro, qualora non sia maturato il diritto a percepire la pensione secondo i termini di cui all’art. 2 comma 1, lett. b);

b)    per i non dipendenti iscritti ad altro titolo, con il venire meno dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione.

3.   In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a  motivo  di  infermità non dipendente da causa di servizio, senza che sia maturato il diritto alla pensione, le prestazioni continuano per sei mesi a far tempo dalla data della cessazione del rapporto stesso.

 

Capo III

Modalità  di iscrizione al Fondo

 

Art. 7

Modalità di iscrizione

1.   L’iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria dei dipendenti di ruolo e a contratto di cui all’art. 1 dello statuto e dei loro familiari è    richiesta dalle rispettive Amministrazioni tramite apposito modello predisposto dall’Ufficio del Fondo, compilato in tutte le sue    parti.

2.   Le domande di iscrizione devono essere presentate al FAS dalle Amministrazioni non oltre trenta giorni dalla data di assunzione del dipendente.

3.   Le  altre  persone  alle  quali  può  essere  concessa  l’iscrizione,  di  cui  all’art. 4 comma 1, lett. a) e b), devono presentare al FAS l’apposito modello fornito dall’Ufficio del Fondo unitamente alla documentazione comprovante l’autorizzazione a risiedere nello Stato della Città  del Vaticano o la specifica motivazione in base alla quale viene richiesta   l’iscrizione.

4.   Nel caso in cui la pensione spetti a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l’iscrizione del pensionato è comunicata dall’Amministrazione di appartenenza al Fondo Assistenza Sanitaria  ed  è     mantenuta  senza interruzione.

5.   L’iscrizione viene mantenuta senza interruzione anche agli aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

 

Art. 8

Variazione dello stato di famiglia

1.   L’Amministrazione di appartenenza è tenuta ad accertare i requisiti richiesti per l’iscrizione dei familiari di cui all’art. 3, chiedendo adeguata documentazione e certificazione ed effettuando periodicamente gli opportuni controlli di veridicità.

2.   L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di appartenenza ogni variazione del suo stato  di famiglia e  del  reddito  dei familiari assistiti suscettibile di modificare il diritto all’estensione dell’assistenza.

La comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

3.   L’Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento attestante il diritto all’assistenza. L’esibizione di detto documento è obbligatoria per  accedere  alle  prestazioni  del Fondo.

 

Art. 9

Cessazione o decadenza  dall’iscrizione

1.   Le Amministrazioni comunicano all’Ufficio del Fondo la cancellazione dei propri dipendenti, che hanno cessato il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione, entro trenta giorni dal verificarsi della    cessazione.

2.   La rinuncia all’iscrizione al Fondo, da intendersi in via definitiva, dei titolari di pensione e loro familiari, di cui all’art. 5, va notificata per iscritto alla Direzione del FAS tramite il Fondo   Pensioni.

3.   Gli iscritti di cui all’art. 4 comma 1, lett. a) e b) sono tenuti a esibire annualmente al FAS la documentazione comprovante il perdurare dei requisiti di iscrizione, pena la cessazione.

 

TITOLO II

CONTRIBUZIONI  AL  FONDO

 

Capo I

Contribuzioni

 

Art. 10

Contribuzione degli iscritti

1.   A titolo di contribuzione da parte propria e dei familiari assistiti, il dipendente versa il 2% della retribuzione ordinaria composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione (ASI), nonché´ dell’eventuale indennità  di funzione e dell’indennità  dirigenziale, per tredici mensilità`.

2.   La ritenuta al dipendente, di cui al comma 1, è effettuata dall’Amministrazione  di appartenenza.

3.   Il Fondo Pensioni provvede ad effettuare la ritenuta del 2% sulla pensione dei titolari di pensione vaticana.

4.   Gli iscritti al FAS titolari di pensione di altri enti previdenziali, versano semestralmente all’Amministrazione di appartenenza un contributo nella misura del 2% della pensione diretta, indiretta o di reversibilità  per tredici mensilità`.

5.   Al personale con rapporto di lavoro part-time viene applicata una ritenuta  non  inferiore  al  2%  sullo  stipendio  base  più   ASI  del  1º  livello funzionale retributivo  rapportata  al  tempo pieno.

 

Art. 11

Contribuzione delle Amministrazioni

1.   La quota pro-capite annuale a carico delle Amministrazioni è determinata dalla ripartizione della spesa complessiva preventivata dal Fondo per il numero  totale  degli  assistiti.

2.   Ogni Amministrazione versa al FAS mensilmente per dodici mensilità la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero degli assistiti a  suo carico.

3.   Il  Fondo  Pensioni  versa  al  FAS  mensilmente  per  dodici  mensilità  la quota pro-capite di cui al comma 1 moltiplicata per il numero dei pensionati assistiti e loro familiari, e ne chiede il rimborso alle Amministrazioni di provenienza.

4.   Il versamento del contributo al FAS viene effettuato da ciascuna Amministrazione e dal Fondo Pensioni entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza.

5.   In sede di bilancio consuntivo del Fondo viene determinato l’eventuale conguaglio della quota pro-capite, da ripartire tra le Amministrazioni con lo stesso criterio di cui al comma  1.

 

TITOLO III

PRESTAZIONI  DEL FONDO

 

Capo II

Prestazioni

 

Art. 12

Prestazioni in forma diretta e indiretta

1.   Le prestazioni in forma diretta di cui all’art. 3, comma 1 dello statuto sono erogate:

–     dal Poliambulatorio della Direzione di Sanità  ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città  del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima Direzione;

–     da enti e professionisti esterni  convenzionati;

–     dalla Farmacia Vaticana e dalle farmacie   convenzionate.

2.   Le prestazioni in forma indiretta sono erogate dal Fondo mediante rimborso all’assistito entro i massimali di cui all’art. 9 comma 1, lett. o) dello statuto:

–     per prestazioni fornite da enti e professionisti esterni non convenzionati;

–     per acquisto di farmaci presso farmacie non convenzionate in conformità  al  repertorio  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  a  norma dell’art. 3 comma 1, lett. d) dello statuto.

 

Art. 13

Denuncia e autorizzazione per ricovero

1.   Per i ricoveri in assistenza diretta o indiretta in ospedali, cliniche o case di cura è   obbligatoria la previa autorizzazione dell’Ufficio del Fondo.

2.   L’assistito chiede l’erogazione della prestazione di cui al comma 1 presentando la certificazione  medica.

3.   In caso di ricovero urgente è ammessa la denuncia telefonica da parte dell’interessato, di un familiare o di un collaboratore domestico.

 

Capo III

Prestazioni in forma  diretta

 

Art. 14

Elenco delle prestazioni

1.  A cura del Direttore del Fondo, d’intesa con il Direttore di Sanità  ed Igiene, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche, di laboratorio e strumentali, la cui prescrizione deve essere stabilita o confermata dal medico internista o dallo specialista della branca del Poliambulatorio dello SCV o da specialista convenzionato  esterno.

 

Art. 15

Prestazioni del Poliambulatorio della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano

1. L’assistenza sanitaria viene erogata dal Poliambulatorio per tutte le prestazioni ivi effettuabili, secondo i parametri e le modalità  stabilite dalla Direzione di Sanità  ed Igiene d’intesa con la Direzione del FAS.

 

Art. 16

Prestazioni domiciliari

1. Le prestazioni domiciliari di medicina generale e pediatrica sono erogate dal FAS tramite professionisti  esterni  convenzionati.

 

Art. 17

Prestazioni specialistiche

1.   Le prestazioni specialistiche soggette a prenotazione, richieste dai medici del Poliambulatorio o dai professionisti convenzionati esterni, effettuabili nello stesso Poliambulatorio, si prenotano direttamente presso gli Uffici della Direzione di Sanità  ed Igiene, salvo quanto previsto dall’art. 18.

Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati sono autorizzate dall’Ufficio del FAS, che può avvalersi delle competenze esistenti nel Poliambulatorio.

2.   Le prestazioni specialistiche effettuate in assistenza diretta sono gratuite, salvo l’eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell’art. 9 comma 1, lett. n) dello  statuto.

 

Art. 18

Prestazioni specialistiche urgenti

1. In caso di prestazioni specialistiche urgenti attestate da certificazione medica, non effettuabili in tempi sufficientemente rapidi nel Poliambulatorio, l’Ufficio del Fondo può  autorizzarne l’esecuzione in convenzione esterna.

 

Art. 19

Somministrazione di farmaci

1.   Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia Vaticana o da altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel repertorio farmaceutico del FAS, prescritti da medici del Poliambulatorio o da professionisti convenzionati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 9 comma 1, lett. n) dello statuto.

2.   Le prescrizioni effettuate da professionisti non convenzionati sono ammesse al prelevamento con le stesse modalità previste dal precedente comma, previa autorizzazione dell’Ufficio del Fondo.

 

Art. 20

Assistenza in caso di gravidanza

1. In caso di gravidanza il FAS assicura l’assistenza medico-chirurgica ed ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.

Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere notificati al FAS con le stesse modalità  previste per la malattia.

 

Art. 21

Assistenza per malattia cronica o terminale

1.  In caso di malattia cronica o in fase terminale l’assistito può  chiedere al FAS il ricovero in strutture per lungodegenza convenzionate, salvo l’eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell’art. 9 comma 1,  lett. n) dello  statuto.

 

Capo IV

Prestazioni  in  forma indiretta

 

Art. 22

Prestazioni in forma indiretta

1.  Qualora  l’iscritto  intenda  servirsi  dell’assistenza  indiretta  per  l’effettuazione delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 3 dello statuto, il FAS concorre alla spesa nella misura prevista dall’art. 9 comma 1, lett. o) dello statuto.

Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede al rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio repertorio farmaceutico, ovvero al rimborso del 100% del costo per medicinali non prelevabili presso la Farmacia Vaticana, se autorizzati dal FAS.

 

Art. 23

Rimborsi per prestazioni in forma indiretta

1.   Qualsiasi prestazione medica o farmaceutica in assistenza indiretta sarà  rimborsata  nella  misura  prevista  solo  se  previamente  autorizzata  dall’Ufficio del FAS, salvo documentato impedimento di natura sanitaria. L’autorizzazione è subordinata alla presentazione di una certificazione medica comprensiva delle  generalità  del  paziente  e della  diagnosi ed  all’osservanza di quanto stabilito dall’art.  13.

Su richiesta dell’iscritto, al termine di ciascun ciclo di malattia, e comunque non oltre sei mesi dall’effettuazione dell’ultima prestazione, verrà istruita la pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate con regolari fatture o ricevute in  originale.

2.   Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è d’obbligo presentare, con i documenti di cui al comma precedente, una copia della cartella clinica.

 

TITOLO IV

CONTRIBUTI INTEGRATIVI

 

Art. 24

Contributi per le prestazioni integrative

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei contributi per le prestazioni integrative previste dall’art. 3 comma 2 dello  statuto.

 

Art. 25

Contributi per prestazioni odontoiatriche

1. I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi per:

a)    protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;

b)    interventi di paradontologia;

c)    interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.

 

Art. 26

Contributi per protesi oculari

1. Ai fini della concessione dei contributi, le protesi oculari comprendono, oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le    lenti a contatto.

Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato   esterno.

La  concessione  non  può  essere  rinnovata  prima  che  siano  trascorsi  due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione del   visus.

 

Art. 27

Contributi per protesi e presidi vari

1.  Le protesi e presidi vari, per i quali può essere concesso un contributo, comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche, busti e calze elastiche, protesi mammarie in caso di   mastectomia.

Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall’Ufficio del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per opportuna  verifica.  La  concessione  non  può  essere  rinnovata  prima  che  siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della patologia o di accertata necessità di rinnovo del presidio protesico in caso di rottura o di inefficienza dello stesso.

 

Art. 28

Contributi per malattie ad andamento cronico o in fase terminale

1. Per le malattie ad andamento cronico o in fase terminale, qualora non si ricorra al ricovero in strutture per lungodegenza, può  essere concesso a richiesta dell’interessato un contributo per l’assistenza infermieristica o domiciliare in base all’art. 22.

 

TITOLO V

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PER  FATTI  DI SERVIZIO

 

Art. 29

Prestazioni in caso di infortunio o malattia per fatti di servizio

1.   Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 4 dello statuto sono erogate dal FAS senza oneri per il  soggetto.

2.   Il FAS provvede ad eventuali ricoveri del soggetto protetto in ospedale, clinica o luogo di cura convenzionato, ovvero corrisponde al soggetto protetto, che volesse rivolgersi a professionisti o strutture non convenzionate, un contributo pari al costo che avrebbe sostenuto con assistenza in forma diretta.

3.   Il FAS provvede alla prima fornitura delle protesi e degli apparecchi per disabili nonché´  al loro rinnovo in caso di rottura o di   inefficienza.

4.   Per le prestazioni di assistenza medico-chirurgica e forniture di protesi ed apparecchi, il FAS costituisce per ciascuna Amministrazione   un conto speciale, il cui equilibrio finanziario è a carico dell’Amministrazione interessata.

 

TITOLO VI

PRESTAZIONI IN NATURA RELATIVE A INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

 

Art. 30

Prestazioni in natura relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali

1.   Le prestazioni di cui all’art. 3 comma 5 dello statuto consistono nell’erogazione di beni e servizi suscettibili di valutazione in denaro.

2.   Il FAS autorizza la concessione, da parte dell’istituzione del luogo di soggiorno o residenza, delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza previste dall’Accordo amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

3.   Le prestazioni in natura comprendono le protesi ed altre prestazioni di grande importanza riportate nell’elenco di cui all’allegato B del citato Accordo  amministrativo.

4.   Il FAS ha il compito di notificare alle Istituzioni competenti della Repubblica Italiana ogni infortunio sul lavoro, di cui sia rimasto vittima un lavoratore italiano occupato nel territorio dello Stato della Città  del Vaticano,  che  abbia  causato  o  che  potrebbe  causare  la  morte  o  l’incapacità permanente totale o parziale.

5.   A seguito di infortunio o malattia professionale il FAS, nella sua veste di Istituzione competente, rilascia al lavoratore una attestazione, da  cui  risulti il diritto alle prestazioni in natura e la loro durata massima, da presentare all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.

 

TITOLO VII

RICORSI

 

Art. 31

Presentazione di ricorsi

1.   I ricorsi di cui all’art. 19 dello statuto debbono essere indirizzati dall’iscritto al Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni dal fatto o dalla comunicazione del provvedimento oggetto del   ricorso.

2.  Il ricorso deve contenere l’esposizione del caso e le motivazioni ed essere sottoscritto dall’interessato.