N. LXVII Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo S.C.V. e del Governatorato con il quale viene soppresso l’Ufficio Pellegrini e Turisti del Governatorato

N. LXVII - Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo S.C.V. e del Governatorato con il quale viene soppresso l'Ufficio Pellegrini e Turisti del Governatorato.

[AAS Suppl. 85 (2015) 779-780]

 

IL CARDINALE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE

PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

E DEL GOVERNATORATO

 

Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;

Vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV;

Vista la Legge sulle Fonti del Diritto del 1 ottobre 2008, n. LXXI;

Visto il Rescriptum ex Audientia SS.MI del 18 agosto 2014, entrato in vigore il l settembre 2014, con il quale Papa Francesco ha delegato al Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato la potestà legislativa, per un periodo di due anni, in materia di costituzione, soppressione e ordinamento degli Uffici, delle Direzioni e degli Organismi del Governatorato, delle rispettive attribuzioni e loro metodologie operative;

 

DECRETA

 

Art. 1 - L'Ufficio Pellegrini e Turisti viene soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla Direzione dei Musei, con decorrenza 1 febbraio 2015.

 

Art. 2 - Il personale in servizio al 31 gennaio 2015 nell'Ufficio Pellegrini e Turisti è trasferito alla Direzione dei Musei, con decorrenza 1 febbraio 2015, fermo restando il relativo inquadramento organico: le funzioni di Capo Ufficio sono esercitate dal Responsabile Amministrativo pro tempore della Direzione dei Musei.

 

Art. 3 - Con la medesima decorrenza la Direzione dei Musei subentra di diritto in tutti i contratti dell'Ufficio Pellegrini e Turisti in corso di validità.

 

Art. 4 - Le disposizioni del vigente Regolamento interno dell'Ufficio Pellegrini e Turisti restano in vigore solo in quanto compatibili con quello della Direzione dei Musei.

 

Art. 5 - La Ragioneria dello Stato è autorizzata ad effettuare le necessarie modifiche di bilancio.

 

Art. 6 - L'art. 9, n. 2, della Legge sul Governo dello Stato, del 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV, è modificata come segue: "Sono Uffici Centrali: l'Ufficio Giuridico; l'Ufficio del Personale; l'Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato; l'Ufficio Filatelico e Numismatico; l'Ufficio Sistemi Informativi; l'Archivio di Stato."

Sono abrogati l'art. 26 della Legge sul Governo dello Stato, del 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV, ed ogni altra precedente disposizione normativa contraria o incompatibile con il presente decreto.

Il presente Decreto sarà promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici Postali dello Stato ed entrerà in vigore il 1 febbraio 2015, prima di essere pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Città del Vaticano, 31 Gennaio 2015

 

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente