SEGRETERIA DI STATO
Prot. N. 302.265/A
RESCRIPTUM "EX AUDIENTIA SS.MI"
Rettifiche da apportare allo Statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)
Il Santo Padre Francesco, nell’udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 13 giugno 2016, ha disposto la modifica della Sezione III - Il Direttore - agli artt. 9, 11-16 e 21 dello Statuto dell'U.L.S.A., introducendo il "tentativo obbligatorio di conciliazione per tutti, innanzi al Direttore, cui può seguire, in caso di mancato accordo, l'opzione del ricorso al Collegio o al Tribunale entro il termine uniforme di decadenza di 60 giorni".
Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo dei sopra citati articoli, sia pubblicato in Acta Apostolicae Sedis, stabilendone l’immediata entrata in vigore.
Dal Vaticano, 14 giugno 2016
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
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Sezione III
Il Direttore
Art. 9
Nomina e compiti
1. Il Direttore è nominato dal Santo Padre, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato nell'incarico.
2. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto da persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.
3. Il Direttore:
a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;
b) partecipa con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza;
c) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti, dei quali cura l'esecuzione;
d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;
e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;
f) cura lo studio e l'istruttoria di proposte concernenti le normative e i programmi di formazione del personale;
g) promuove l'attuazione, secondo le indicazioni della Presidenza e in collaborazione con le singole Amministrazioni, degli indirizzi di promozione della formazione e della mobilità del personale;
h) esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di lavoro di competenza del Collegio o del Tribunale dello SCV.
Art. 11
Presentazione dell'istanza
1. Chiunque ritiene di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all'Ufficio del Lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana, previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Direttore dell’ULSA, quale condizione di procedibilità.
2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con specifiche norme, la persona che si ritiene lesa, prima di avvalersi dei mezzi di cui al presente articolo, deve, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.
3. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito della competenza definita dall'Art. 2, trovano soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.
Sono controversie collettive quelle riferibili a un interesse di una intera categoria di dipendenti.
Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.
4. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.
La presentazione dell’istanza al Direttore per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe i termini di prescrizione fino alla notifica alle parti del verbale che conclude la fase di conciliazione obbligatoria.
5. Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.
Art. 12
Termini per la presentazione dell'istanza
1. L'istanza va proposta dall'interessato all'Ufficio entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere. Nelle ipotesi di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria vaticana, l’istanza al Direttore per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere proposta entro il termine di cui all’Art. 11 comma 4.
2. Nel caso di cui all'Art. 11 comma 2 il termine decorre dalla data della notifica della decisione con la quale l'Amministrazione ha respinto definitivamente il ricorso interno.
3. Il medesimo termine di trenta giorni per proporre l'istanza all'Ufficio è stabilito in caso di silenzio-rigetto dell'Amministrazione, qualora la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato di cui all'Art. 11 comma 2.
Art. 13
Modalità di presentazione dell'istanza
1. L'istanza di cui all'Art. 12 deve contenere:
a) il nome e il cognome di colui che la propone nonché, ai fini delle comunicazioni a lui dirette, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Italia;
b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato o le ragioni che si intendono porre a fondamento dell’istanza;
c) gli elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni, con l’indicazione delle prove che si intendono presentare;
d) la prova, nel caso di istanza avverso il silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione del ricorso interno.
2. L'istanza è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotata nell'apposito registro.
Art. 14
Ammissibilità o inammissibilità dell'istanza
1. Il Direttore entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'Art. 13, decide circa l'ammissibilità della stessa.
2. Il Direttore può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.
3. Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore, con le modalità dell'articolo precedente.
Il Direttore entro trenta giorni accoglie o respinge il reclamo.
4. Contro il rigetto del reclamo è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il quale si pronuncia circa l'ammissibilità dell'istanza e, in caso affermativo, può affidare al Direttore il tentativo di conciliazione.
La decisione con la quale il Collegio dichiara inammissibile l'istanza è inappellabile.
Art. 15
Tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Direttore
1. Il Direttore, ammessa l'istanza, convoca le parti per il tentativo di conciliazione.
2. L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità di qualsiasi domanda proposta in relazione a controversie di lavoro, siano esse individuali che plurime o collettive, davanti all’Ufficio del Lavoro o all’Autorità giudiziaria vaticana. L’improcedibilità deve essere rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato o al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
3. Il ricorrente deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale autorizzato a conciliare nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Egli può farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione o da un Avvocato iscritto all’Albo.
4. L'Amministrazione convenuta, ricevuta la copia dell'istanza, deve comunicare al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, il nome del proprio delegato autorizzato a conciliare e depositare, nello stesso termine, una memoria con la indicazione delle proprie ragioni e degli elementi di prova di cui intende avvalersi.
5. Il procedimento obbligatorio di conciliazione deve essere definito entro novanta giorni dalla data di ammissione dell'istanza se esperito di fronte al Direttore, entro centottanta giorni se è rimesso al Consiglio.
Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore o del Presidente.
Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza, può essere proposto ricorso, a norma dell'Art. 16, al Collegio di conciliazione e arbitrato oppure all’Autorità giudiziaria vaticana.
6. Del tentativo di conciliazione il Direttore deve redigere verbale che, in caso di motivato impedimento del ricorrente, può essere sottoscritto dal suo procuratore speciale.
In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.
In difetto di conciliazione il Direttore ricorda nel verbale alle parti che, nei successivi sessanta giorni, hanno facoltà di proporre ricorso al Collegio ai sensi dell'Art. 16 o all’Autorità giudiziaria.
L’Amministrazione è tenuta a comparire per esperire il tentativo di conciliazione innanzi al Direttore dell’ULSA. L’eventuale mancata comparizione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione, e se ne deve dare atto nel relativo verbale ai fini della successiva determinazione delle spese di giudizio da parte del Collegio o dell’Autorità giudiziaria vaticana.
Art. 16
Ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato
1. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da presentarsi al Direttore entro sessanta giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 15 comma 5.
Qualora entro sessanta giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini predetti, le parti non abbiano proposto ricorso al Collegio o all’Autorità giudiziaria vaticana, il Direttore con suo provvedimento dichiara chiusa la controversia per inattività delle stesse.
2. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto, l'indicazione delle prove su cui esso si fonda.
Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie. Nel ricorso deve anche essere indicato il domicilio eletto dell'eventuale avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano o in Roma, ai sensi dell'Art. 175 del Codice di procedura civile vaticano.
Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore insieme ai documenti ad esso allegati e agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.
3. Il ricorso è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotato nell'apposito registro.
Art. 21
Procedura per la designazione del Consiglio
1. Tre mesi prima della cessazione del Consiglio, devono essere avviate le procedure di designazione del nuovo Consiglio in base all'Art. 6 del presente Statuto.
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato