Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria

N. CCXLVII - LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE N. XVIII IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA ED INFORMAZIONE FINANZIARIA, DELL’8 OTTOBRE 2013.

(19/06/2018)

 

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO

DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

 

- vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge sulle fonti del diritto, N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- visto il Motu proprio dell’8 agosto 2013 per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione illecita delle armi di distruzione di massa;
- visto il Motu proprio del 15 novembre 2013 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria;
- ritenuta l’esigenza di aggiornare la Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, alla luce dei più recenti parametri internazionali;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Articolo 1

1. Il testo dell’articolo 1, n. 1, lett. l, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«l) sottoscrizione e offerta di polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti;»
2. All’articolo 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 1 è aggiunto il numero 1.bis del seguente tenore:
«1.bis « Alta dirigenza »: all’interno dei soggetti obbligati, i funzionari e i dipendenti sufficientemente informati circa l’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l’esposizione al rischio, anche se non sono necessariamente membri degli organi competenti per la definizione di politiche e strategie.»
3. All’articolo 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 6 è aggiunto il numero 6.bis del seguente tenore:
«6.bis « dati personali »: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.»
4. All’articolo 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 7 è aggiunto il numero 7.bis del seguente tenore:
«7.bis « destinatario dei dati personali »: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali. Non sono considerate destinatari dei dati personali le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell'ambito di una specifica indagine;»
5. Il testo dell’articolo 1, n. 8, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«8. « Familiari »:
a) il coniuge di una persona politicamente esposta;
b) i figli di una persona politicamente esposta e i loro coniugi;
c) i genitori di una persona politicamente esposta.»

6. All’articolo 1, n. 14 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la lettera h, sono aggiunte le lettere i) e j) del seguente tenore:
«i) membri degli organi direttivi di partiti politici;
j) i segretari generale, i direttori, vice direttori e i membri degli organi di governo di un’organizzazione internazionale.»

7. All’articolo 1, n. 16, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono eliminate le seguenti parole: «oppure che ricopre o ha ricoperto la carica di Segretario generale, Vice e Sotto Segretario Generale, Direttore, Vice-direttore o membro degli organi di governo di».

Articolo 2

All’articolo 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 18, è aggiunto il numero 18.bis del seguente tenore:
«18.bis « Rapporto di corrispondenza »:
a) la fornitura di servizi finanziari da parte di un’istituzione finanziaria – corrispondente – ad un’altra istituzione finanziaria – rispondente –, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e i servizi di cambio;
b) i rapporti tra istituzioni finanziarie e tra enti creditizi e istituzioni finanziarie compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o di trasferimenti di fondi.»

Articolo 3

Il testo dell’articolo 1, n. 24, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«24. « Titolare effettivo »: la persona fisica in nome e per conto della quale è realizzata un’operazione o una transazione ovvero, in caso di persona giuridica, la persona che, in ultima istanza, è titolare o controlla la persona giuridica in nome e per conto della quale è realizzata un’operazione o una transazione ovvero ne risulta beneficiaria. In particolare:
a) nel caso delle società, il titolare effettivo è:
i) la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla l’entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore;
ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello o che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione o gestione della società; i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e il presente punto ii);
b) nel caso di trust, il titolare effettivo è:
i) il disponente;
ii) il o i «trustee»;
iii) il gestore, se esiste;
iv) i beneficiari, ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o ente non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o ente;
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
c) in caso di associazioni o di fondazioni che hanno come attività prevalente la raccolta e/o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari, il titolare effettivo è:
i) la persona fisica che effettivamente esercita il controllo sul patrimonio della persona giuridica o entità;
ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica che risulti essere l’effettiva beneficiaria del patrimonio della persona giuridica o entità;
iii) se i futuri beneficiari della persona giuridica o entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce la persona giuridica o l’entità.»

Articolo 4

All’articolo 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 31 è aggiunto il numero 31.bis del seguente tenore:
«31.bis «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati personali.»

Articolo 5

1. Al testo dell’articolo 2, lett. a), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «incluse le loro filiali e succursali;».

2. Al testo dell’articolo 2 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunta, dopo la lett. a), la lettera a).bis del seguente tenore: «a).bis: revisori dei conti, contabili esterni e consulenti fiscali;».

3. Nel testo dell’articolo 2, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono eliminate le seguenti parole: «i revisori, i consulenti contabili o fiscali,».

4. All’articolo dell’articolo 2, lett. c), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «per conto o nel confronto di un terzo» sono sostituite dalle parole «in nome e per conto di terzi».

Articolo 6

1. All’articolo 5, comma 1, lett. c), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola «conto» è sostituita dalla parola «rapporti».
2. All’articolo 5, comma 1, lett. d), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola «conto» è sostituita dalla parola «rapporti».
3. Al testo dell’articolo 5, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, dopo la lett. e), due nuove lettere del seguente tenore:
«f) le azioni al portatore e i certificati azionari al portatore.
g) la prestazione di servizi di emissione, vendita, trasferimento, custodia, deposito, gestione, prestito, scambio, negoziazione o intermediazione di valuta crittografata, virtuale o sintetica.»
.

Articolo 7

1. Il testo dell’articolo 8, comma 2, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«Il Presidente del Governatorato:
a) irroga le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge;
b) cura che i dati e le informazioni relativi alla natura, all’attività, all’organizzazione, alla titolarità effettiva e ai beneficiari delle persone giuridiche aventi sede legale nello Stato, siano conservati nell’apposito registro, siano opportunamente aggiornati e siano accessibili alle autorità competenti, anche informando le persone giuridiche dei loro obblighi in materia;
c) approva e aggiorna periodicamente la lista recante i nominativi dei soggetti, delle persone fisiche o degli enti, in relazione ai quali sussista un fondato motivo per ritenere che minaccino la pace e la sicurezza internazionale.»
.
2. Il testo dell’articolo 8, comma 4, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente: «b) adotta i regolamenti e le linee guida di attuazione nei casi previsti dalla legge;».
3. Al testo dell’articolo 8, comma 4, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunta, dopo la lett. d), la lettera e) del seguente tenore:

«e) effettua specifici programmi di formazione periodica sul sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo vigente, inclusa la formazione necessaria a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e a conoscere il modo di procedere in tali casi;»

Articolo 8


Il testo dell’articolo 10, comma 1, lett. c), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«c) della tipologia del rapporto, del livello dei beni depositati e del volume delle operazioni effettuate, del prodotto, del servizio, dell’operazione, della transazione e del canale di distribuzione.».

Articolo 9

Il testo dell’articolo 14, lett. b), n. ii, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«ii) statistiche sul numero delle segnalazioni di attività sospette e relativo seguito a tali segnalazioni, sulle indagini e sulle fasi di azione giudiziaria, sul numero di persone perseguite o condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sulle tipologie di reati presupposto, e sul valore dei fondi o altre risorse economiche bloccate, sequestrate o confiscate;».

Articolo 10

1. All’articolo 16 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 4 del seguente tenore:
«4. Nell’istaurare un rapporto e nel prestare un servizio occasionale, i soggetti obbligati forniscono alla controparte un’informazione generale circa i loro obblighi legali in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale informazione dovrà comprendere almeno:
a) le finalità del trattamento dei dati personali;
b) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali della controparte;
c) l’obbligo della controparte di fornire l’informazione richiesta nonché il fatto che una mancata risposta impedirebbe di instaurare il rapporto o di prestare il servizio richiesto;

d) il diritto della controparte, fatti salvi i divieti di comunicazione stabiliti dalla legge, di accedere ai dati personali che la riguardano conservati presso il soggetto obbligato nonché di rettificarli.»

2. All’articolo 16 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 5 del seguente tenore:
«5. I dati personali ottenuti ai fini dell’adeguata verifica della controparte non possono essere utilizzati a scopi commerciali.»

Articolo 11

Al testo dell’articolo 17, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alla identificazione e alla verifica dell’identità del titolare effettivo.».

Articolo 12

1. Nel titolo dell’articolo 18 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole
«o connesse ad investimenti» sono sostituite dalle parole «o altre forme di assicurazione legate ad investimenti».

2. Al testo dell’articolo 18, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «o connesse ad investimenti» sono sostituite dalle parole «o altre forme di assicurazione legate ad investimenti».

3. Al testo dell’articolo 18, comma 2, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «o connesse ad investimenti» sono sostituite dalle parole «o altre forme di assicurazione legate ad investimenti».

Articolo 13

1. Nel titolo dell’articolo 27 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola
«conto» è sostituita dalla parola «rapporti».
2. All’articolo 27, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola
«conto» è sostituita dalla parola «rapporti».

Articolo 14

1. Nel titolo dell’articolo 29 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole
«o connesse ad investimenti» sono sostituite dalle parole «o altre forme di assicurazione legate ad investimenti».
2. Al testo dell’articolo 29, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «o connesse ad investimenti» sono sostituite dalle parole «o altre forme di assicurazione legate ad investimenti».

3. Al testo dell’articolo 29, comma 2, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «o connesse ad investimenti» sono sostituite dalle parole «o altre forme di assicurazione legate ad investimenti».

Articolo 15

1. All’articolo 31, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole
«di valore pari o superiore ai 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di fondi».
2. All’articolo 31, comma 1, lett. a, n. iii, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la parola «domicilio,» sono aggiunte le parole «il numero di documento personale, il numero di identificazione come utente o».
3. All’articolo 31 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1.bis, del seguente tenore:
«1.bis Qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento internazionale di fondi siano parte di sistemi di pagamenti dell’area Euro, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, in assenza di un conto, dal codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della singola transazione e la sua riconduzione all’ordinante o al beneficiario. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti da osservare.»

Articolo 16

All’articolo 38 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto in fine un nuovo numero del seguente tenore:
«3. Al termine del periodo di cui al comma 1, i dati personali della controparte sono cancellati.»

Articolo 17

L’articolo 43, comma 3, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è abrogato.

Articolo 18

Il testo dell’articolo 44, comma 3, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«Il divieto di comunicazione di cui ai comma 1 e 2 non preclude le comunicazioni e le segnalazioni all’Autorità di Informazione Finanziaria e alle Autorità investigative e giudiziarie.».

Articolo 19

Al testo dell’articolo 46, lett. a), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «e nei regolamenti» sono sostituite dalle parole «, degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti, e delle linee guida».

Articolo 20

1. Al testo dell’articolo 47, comma 1, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «e dai» sono sostituite dalle parole «e degli obblighi connessi stabiliti nei».
2. Al testo dell’articolo 47, comma 2, lett. e), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il soggetto obbligato è un’impresa madre o una filiale di un’impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati, il ricavato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’organo di gestione dell’impresa madre apicale.»
3. Al testo dell’articolo 47, comma 6, della Legge N° XVIII, sono aggiunte, in fine, le parole: «, inclusa la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria.»
4. Al testo dell’articolo 47 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, dopo il comma 6, il comma 7 del seguente tenore:
«7. Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell’identità dei soggetti responsabili delle violazioni di cui al comma 1, l’Autorità di Informazione Finanziaria ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità del settore finanziario o un’indagine in corso, le Autorità competenti:
a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino;
b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un’efficace protezione dei dati personali in questione; qualora si decida di pubblicare una sanzione o una misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di
tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;
c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
i) che la stabilità del settore finanziario non venga messa a rischio; oppure
ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura inferiore.»

Articolo 21


1. Il testo dell’articolo 48, lett. l), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:
«l) risponde alle richieste di informazioni delle altre autorità competenti, a meno che la comunicazione possa pregiudicare le indagini o le analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica, o non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta;».
2. All’articolo 48, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunta in fine la lettera n) del seguente tenore:
«n) riceve dalle autorità competenti un riscontro sull’uso delle informazioni fornite e sull’esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni.».

Articolo 22

1. All’articolo 51, comma 4, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «attività sospette» sono aggiunte le seguenti: «e che tali persone siano tutelate da qualsiasi minaccia o atto ostile, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo».
2. All’articolo 51, comma 6, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’adeguata tutela della persona accusata».

Articolo 23

Al testo dell’articolo 65, lett. a), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «dai regolamenti» sono aggiunte dalle parole «, e delle linee guida, addottati dalla».



Articolo 24

1. Il testo dell’articolo 66, lett. a), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«l) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di vigilanza prudenziale stabiliti negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti adottati dalla medesima Autorità di Informazione Finanziaria;».
2. All’articolo 66, comma 2, lett. f), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il soggetto obbligato è un’impresa madre o una filiale di un’impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati, il ricavato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall’organo di gestione dell’impresa madre apicale».
3. Al testo dell’articolo 66 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, dopo il comma 5, il comma 6 del seguente tenore:
«6. Le sanzioni irrogate sono pubblicate nei modi stabiliti dalla legge, inclusa la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria.».
4. Al testo dell’articolo 66 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, dopo il comma 6, il comma 7 del seguente tenore:
«7. Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell’identità dei soggetti responsabili delle violazioni di cui al comma 1, l’Autorità di Informazione Finanziaria ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità del settore finanziario o un’indagine in corso, le Autorità competenti:
a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino;
b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un’efficace protezione dei dati personali in questione; qualora si decida di pubblicare una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;
c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
i) che la stabilità del settore finanziario non venga messa a rischio; oppure
ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura inferiore.»

Articolo 25

Al testo dell’articolo 78, comma 5, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «Prefettura degli Affari Economici» sono sostituite dalle parole «Segreteria per l’Economia».

Articolo 26

La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2018.
Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 7 maggio 2018.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, diciannove giugno duemiladiciotto.

 


GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

 

 

Visto

Il Segretario Generale