Legge n. CXCVII sulla protezione del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno e dei diritti connessi

Legge N. CXCVII sulla protezione del diritto di autore

sulle opere dell’ingegno e dei diritti connessi.

1° settembre 2017

 

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO

DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

 

- Vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2000

- Vista la Legge sulle Fonti del Diritto del 1° ottobre 2008, N. LXXI;

- Vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;

considerata la necessità di modificare la Legge sul diritto di autore del 19 marzo 2011, N. CXXXII;

 

ha ordinato ed ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

 

Art. 1

§1. Per quanto concerne la materia del diritto di autore sulle opere dell’ingegno e dei diritti connessi, ove non diversamente previsto dalla presente legge, si osserva nello Stato della Città del Vaticano la legislazione vigente in Italia, compresi i regolamenti ivi emanati, purché essa non sia contraria ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, né alle norme dei Patti Lateranensi stipulati tra la Santa Sede e l’Italia l’11 febbraio 1929 con le successive modifiche, né a quelle di Accordi internazionali di cu la Santa Sede è o vorrà esser parte e sempre che, in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente nello Stato della Città del Vaticano, risulti ivi applicabile.

§2. Le eventuali modifiche della legislazione italiana in materia di diritto di autore sulle opere dell’ingegno e dei diritti connessi si intenderanno in futuro recepite nell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

 

Art. 2

Le norme relative alla protezione e alla gestione del diritto di autore si applicano anche ai testi delle leggi e degli atti ufficiali pubblicati, in qualunque forma, dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano.

 

Art. 3

§1. Gli scritti e i discorsi del Romano Pontefice, salvo quanto Egli voglia disporre in casi specifici, sono tutelati a norma della presente legge.

§2. L’immagine del Romano Pontefice non può essere esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio quando ciò rechi pregiudizio, in qualsiasi modo, anche eventuale, all’onore, alla reputazione, al decoro o al prestigio della Sua Persona.

§3. Salvo che ciò sia giustificato da scopi religiosi, culturali, didattici o scientifici e salvo che sia collegato a fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche o che si svolgono in pubblico, l’immagine del Romano Pontefice non può essere esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio senza il Suo consenso, espresso a mezzo degli Organismi competenti, i quali sono tenuti ad informare, nei casi di maggiore importanza, la Segreteria di Stato.

§4. Quanto previsto nei paragrafi precedenti si applica altresì alla tutela della voce del Romano Pontefice.

§5. Il diritto di compiere atti di esercizio, disposizione e tutela di tutti i diritti della personalità del Romano Pontefice, tanto nelle componenti e manifestazioni personali che istituzionali, spetta al Segretario di Stato, che può agire anche per il tramite dei Rappresentanti Pontifici, nei termini di cui appresso.

§6. Il Segretario di Stato è sempre legittimato ad agire dinanzi alle giurisdizioni dello S.C.V. e degli Stati esteri per far valere tutti i diritti della personalità del Romano Pontefice, di cui ai paragrafi precedenti. I Rappresentanti Pontifici sono legittimati ad agire su mandato del Segretario di Stato da rilasciarsi di volta in volta.

§7. Le disposizioni che precedono si applicano, con gli adattamenti del caso, anche ai Pontefici emeriti e defunti.

 

Art. 4

§1. Le norme di cui all’Art. 1 si applicano alle riproduzioni, anche puramente documentaristiche, dei beni culturali descritti all’art. 1 della legge del 25 luglio 2001, N. CCCLV, ottenute con il mezzo della fotografia o con procedimenti ad essa assimilabili, su qualunque supporto e con qualsiasi modalità siano state ottenute. Unici soggetti legittimati a svolgere attività di riproduzione sono le istituzioni che hanno in custodia detti beni culturali.

§2. La durata del diritto di autore di cui al paragrafo precedente è stabilita in settanta anni a partire dall’anno di prima fissazione dell’opera sul singolo formato.

§3. Qualunque fissazione in un diverso formato costituisce nuova pubblicazione dell’opera ad ogni effetto di legge.

 

Art. 5

§1. Spetta alla Santa Sede ed allo Stato della Città del Vaticano il diritto di autore sulle opere create o pubblicate sotto il loro nome o realizzate per loro conto.

§2. Ai fini della presente legge per Santa Sede si intendono, oltre al Romano Pontefice, i Dicasteri e gli Organismi della Curia Romana, nonché le Istituzioni ad essa collegate.

§3. A ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 2, che siano dotati di autonomia amministrativa nel quadro della normativa generale o dello statuto proprio, sono affidati l’esercizio e la tutela del diritto di autore nelle materie di rispettiva competenza.

§4. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica che spettano ai soggetti di cui ai paragrafi precedenti è stabilita in settanta anni a partire dall’anno di prima pubblicazione dell’opera, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, ovvero dall’anno di morte dell’autore ove questi sia indicato nell’opera.

 

Art. 6

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, i soggetti di cui all’Art. 5 conservano il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modifica e ad ogni atto a danno dell’opera stessa.

 

Art. 7

§1. E’ istituita la Commissione per la proprietà intellettuale, composta dall’Assessore della Segreteria di Sato, che la presiede, e da un rappresentante designato da ciascuno dei soggetti di cui all’Art. 5.

§2. La Commissione promuove e coordina l’attività delle diverse amministrazioni in materia di diritto di autore e dei diritti connessi, fornisce loro gli indirizzi generali di azione, svolgendo funzioni consultive rispetto alle richieste eventualmente formulate dai soggetti di cui all’Art. 5. Essa si riunisce almeno due volte l’anno e procede a norma del proprio Regolamento, che sarà approvato dalla Segreteria di Stato.

§3. In caso di controversie sulle competenze in materia di diritto di autore e dei diritti connessi che dovessero sorgere tra i soggetti di cui all’Art. 5, la Commissione, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, sottopone la decisione alla Segreteria di Stato.

 

Art. 8

Le presente legge abroga tutte le precedenti disposizioni in materia di diritto di autore.

Essa entrerà in vigore il 1° ottobre 2017.

 

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice in data 1° agosto 2017.

L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’archivio delle leggi dello Stato della Città ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 

Città del Vaticano, primo settembre duemiladiciassette.

 

Giuseppe Card. Bertello

Presidente

 

 

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

+Fernando Vérgez Alzaga