Variazione dell'Art. 34, §§1,2,4 e 5 e 35 del vigente Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano

Variazione dell'Art. 34 §§1, 2, 4 e 5 e 35 §1

del vigente Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano

 

Art. 34

(Ferie)

 

§1. I dipendenti hanno diritto alle ferie annuali, in relazione al servizio prestato nell’anno solare, nella misura di 156 ore complessive, da utilizzare esclusivamente in intere giornate lavorative.

Per ciascun giorno di ferie, saranno scalate le ore previste dall’orario di servizio.

Nel caso di orario di lavoro inferiore alle 36 ore settimanali, sarà applicato il principio di proporzionalità. Eventuali ore residue inferiori al giorno lavorativo possono essere fruite come ore di permesso da computarsi in conto ferie.

 

§2. Le ferie si calcolano in ragione dell’anno solare. Per frazioni di anno, il numero delle ore di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato.

 

[…]

 

§4. Le tabelle per le ferie sono predisposte, con l’approvazione del Direttore, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi, entro il mese di aprile.

 

§5. Le ferie annuali devono essere godute, nel corso dell’anno solare, con almeno un periodo di due settimane continuative.

 

[…]

__________________________________________________________

 

Art. 35

(Permessi)

 

§1. I dipendenti hanno diritto a permessi retribuiti, come di seguito indicato:

[…]

d) cinque giorni per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, oltre alla durata dell’eventuale viaggio, da fruire entro il limite massimo di trenta giorni dalla data dell’evento.

[…]