Modifica dell'art. 44, §1 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Modifica dell'art. 44, §1 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, approvata in data 30.11.2018 dal Cardinale Presidente.

 

Art. 44

(Collocamento in disponibilità)

 

§1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto:

 

a) per soppressione dell'Ufficio o per riduzione dei posti nelle tabelle organiche, qualora non si possa impiegare il dipendente presso altre Direzioni o trasferirlo ad altri Organismi della Sede Apostolica;

 

b) all'esito di apposita visita medica collegiale effettuata presso la Direzione di Sanità ed Igiene nella quale, con riferimento alla mansione specifica del dipendente, sia staso espresso un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni ovvero un giudizio di inidoneità temporanea o permanente, qualora non sia possibile adibire immediatamente lo stesso dipendente ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute anche presso altre Direzioni o, eventualmente, a seconda della specificità del caso, anche mediante trasferimento, presso altri Organismi della Sede Apostolica.

 

§2. [...]