Il nuovo testo dell’art. 15 è il seguente:
Art. 15
(Assunzioni a tempo parziale)
§ 1. In casi particolari può essere autorizzata l'assunzione di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, verticale o misto.
§ 2. L'autorizzazione è data dal Presidente del Governatorato a cui è sottoposta la proposta motivata della Direzione interessata.
§ 3. Il trattamento economico spettante al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito con riferimento a quello del personale di pari livello funzionale a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità, per tutte le voci retributive, riferiti all'orario di servizio prestato, ed è soggetto alle ritenute relative ai trattamenti previdenziale ed assistenziale previsti.
§ 4. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora le esigenze di servizio Io richiedano e limitatamente ai casi di effettiva necessità, il dipendente, entro il limite dell'orario di lavoro ordinario settimanale previsto per la corrispondente figura professionale assunta a tempo pieno, può essere chiamato, dal competente Direttore e/o Capo Ufficio, a prestare delle ore di lavoro supplementare rispetto a quelle contrattualmente stabilite. La remunerazione del lavoro supplementare è pari a quella del lavoro ordinario feriale, festivo o notturno.
Il nuovo testo dell’art. 22 è il seguente:
Art. 22
(Orario di lavoro e suo accertamento)
§ 1. L'orario di lavoro ordinario è stabilito in trentasei ore settimanali, distribuite in sei giorni o meno, a seconda delle esigenze di servizio e, nella stessa giornata, nelle ore più consone alle esigenze del servizio nonché, ove occorra, secondo appositi turni, salvo particolari disposizioni per il personale addetto a determinati servizi.
§ 2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si intende quello in cui la prestazione di servizio è svolta tutti i giorni lavorativi della settimana, in misura ridotta rispetto all'orario di lavoro ordinario giornaliero.
§ 3. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si intende quello in cui la prestazione di servizio è svolta secondo l'orario di lavoro ordinario giornaliero ma soltanto in alcuni giorni predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
§ 3 bis. Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto si intende quello in cui la prestazione di servizio è caratterizzata da una combinazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale con quello di tipo verticale.
§4. Il Direttore è tenuto a far rigorosamente osservare l'orario di lavoro.
§5. Qualora l'orario di lavoro, ordinario, supplementare o straordinario, sia svolto, in modo continuativo, dopo le prime sei ore deve essere osservata di norma una interruzione di almeno un'ora.
Tale disposizione si applica, inoltre, anche in occasione di prestazioni lavorative in giorni festivi, se superano le sei ore.
Particolari e urgenti motivi di servizio che impediscano detta interruzione dovranno essere debitamente autorizzati.
§ 6. L'orario di lavoro è accertato mediante apposite modalità.
§ 7. Possono essere previsti orari di lavoro flessibili.
Il nuovo testo del § 2 dell'art. 35 è il seguente:
Art. 35
(Permessi)
[…]
§2. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:
a) un periodo di cinque giorni continuativi di calendario solare in occasione di grave malattia, con pericolo di morte, di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, prorogabile a prudente giudizio dell'Autorità competente;
b) il tempo necessario per le donazioni di sangue, come da disposizioni della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato;
c) il tempo necessario per rendere una testimonianza in un giudizio civile, penale, ecclesiastico o per rendere sommarie informazioni a seguito di decreto di citazione dell'Autorità giudiziaria, purché il dipendente provveda, per tempo, ad informare l'Amministrazione in modo da consentire a quest'ultima di organizzare l'attività in funzione della sua assenza e provveda, altresi, successivamente, a fornire una idonea certificazione rilasciata dalla cancelleria del Giudice dinanzi al quale è stata resa la predetta testimonianza.
[…]