Regolamento della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede

REGOLAMENTO DELLA

COMMISSIONE PERMANENTE PER LA TUTELA

DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI DELLA SANTA SEDE

 

Città del Vaticano Febbraio 2019

 

 

Art. 1

Competenze

 

§ 1. La Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede è finalizzata a perseguire una maggiore unità e continuità di indirizzo nei lavori di conservazione e di restauro dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. La Commissione è convocata su richiesta della Segreteria di Stato.

§ 3. La Commissione Permanente, secondo quanto stabilito dalla Legge di tutela dei beni culturali, 25 luglio 2001, n. CCCLV, Artt. 6, § 1 e 8, § 1 e 2 , fornisce  un parere circa:

a)          problematiche di massimo rilievo inerenti progetti di restauro, conservazione e valorizzazione di complessi monumentali della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano che presentano interesse artistico, storico, archeologico e paesaggistico indicati nell'Art. 1, § 1 della legge del 25 luglio 2001, CCCLV;

b)          nuove costruzioni, rinnovamento e demolizione di immobili e di complessi monumentali della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano che presentano interesse artistico, storico, archeologico e paesaggistico indicati nell' Art. 1, § 1 della legge del 25 luglio 2001, n. CCCLV;

c)           rilevanti progetti espositivi che richiedano trasferimenti, rimozioni o prestiti di opere d'arte o di altri beni mobili di speciale valore culturale, nonché allestimenti e/o smantellamenti che coinvolgano siti e/o musei di particolare rilievo e delicatezza.

 

Art.2

Composizione

 

§ 1. I membri della Commissione Permanente, nel numero minimo di sei compresi il Presidente e il Segretario, sono nominati dalla Segreteria di Stato per un quinquennio. Sono membri di di1itto della Commissione Permanente il Direttore dei Musei Vaticani e il Direttore dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Gli altri membri sono scelti tra gli Officiali dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, della Fabbrica di San Pietro e della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Essi prestano la loro opera a titolo gratuito, a meno che la loro attività non venga prestata in forma esclusiva per la Commissione. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, determina la scadenza del mandato.

 

§ 2. Per questioni di particolare rilevanza la Commissione Permanente può chiedere il parere di esperti esterni, che presteranno la loro opera a titolo gratuito, assicurando il segreto d'ufficio.

 

Art. 3.

Procedute operative

 

§ 1. In conformità all'Art. 6 § 1, all'Art. 8 § 1 e§   2 della Legge CCCLV del 200 1 e all'Art. 5 § 2 del Regolamento  n. CCCL VI del 2001, gli  Organismi, le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti che non hanno competenze istituzionali nel restauro e che intendano eseguire rilevanti interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizza zione sul patrimonio storico-artistico. della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, nonché nuove costruzioni, rinnovamenti e demolizioni di immobili e di complessi monumentali della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prima di inoltrare la richiesta al Governatorato, dovranno acquisire il parere della Commissione, tramite domanda alla Segreteria di Stato.

§ 2. Tutti gli Organismi, le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti che vogliano realizzare o partecipare a rilevanti progetti espositivi temporanei con il trasferimento, la rimozione e il prestito di opere d'arte o di altri beni mobili di speciale valore culturale, che intendano eseguire allestimenti permanenti, specialmente in siti di pa11icolaer rilievo e delicatezza, devono inoltrare preventiva richiesta  alla Segreteria di Stato che, a suo giudizio,  potrà richiedere  il parere della  Commissione  Permanente.

§ 3. La Commissione è convocata dal Presidente, con comunicazione scritta inviata ai membri almeno 15 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e l'invio della relativa documentazione. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno quattro membri.

§ 4. In caso di assenza del Presidente, la Commissione Permanente è presieduta dal membro più anziano per nomina o per età.

§ 5. Nel corso di ogni riunione il Segretario redigerà il verbale. Per deliberare si procederà con una votazione a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente avrà valore dirimente. La Commissione Permanente invierà, poi, il verbale alla Segreteria di Stato, la quale, nei casi richiesti, provvederà a trasmettere il parere agli Enti interessati.

§ 6. La Commissione Permanente ha una sede e un archivio propri.

L'archivio corrente e quello storico sono curati dal Segretario, che collabora con il Presidente nella gestione ordinaria dell'ufficio.

 

Dal Vaticano, 2 febbraio 2019

 

Card. Pietro Parolin

Segretario di Stato