Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" con la quale viene istituito l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

Bollettino N. 1 (periodo 1° marzo 1990 - 31 dicembre 1990)

Lettera Apostolica in forma di « Motu proprio » con la quale viene istituito l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

[AAS 81 (1989) 145-155]

 

GIOVANNI PAOLO II

 

Nel primo anniversario della promulgazione dell'Enciclica Laborem exercens, nella quale sono ricordate le principali verità del « vangelo del lavoro », contenute nel patrimonio della dottrina sociale della Chiesa, e lo stesso lavoro è additato come « la chiave essenziale di tutta la questione sociale considerata dal punto di vista del vero bene dell'uomo » (Enc. Laborem exercens, n. 3), esposi al Cardinale Segretario di Stato, con Lettera del 20 novembre 1982, i peculiari caratteri di quella particolare Comunità costituita da quanti—uomini e donne, sacerdoti, religiosi e laici—prestano la loro opera nei Dicasteri ed Organismi della Sede Apostolica, al servizio della Chiesa universale. In tale prospettiva devono armonizzarsi tanto la chiara consapevolezza di ciò che significa la partecipazione alla « sollecitudine per tutte le Chiese » (2 Cor 11, 29), che caratterizza il servizio prestato presso la Cattedra di Pietro, quanto le esigenze di giustizia e di equità dettate dall'autentico rispetto della dignità della persona di ciascun collaboratore. Si tratta di esigenze poste in evidenza tanto dai miei Predecessori, a partire dalla Enciclica Rerum novarum di Leone XIII, quanto dal Concilio Ecumenico Vaticano II e da me stesso nelle Encicliche Laborem exercens Sollicitudo rei socialis.

Ora, anche in applicazione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, che ha recepito nel testo normativo (artt. 33-36) e nell'« Annesso » II i princìpi della menzionata Lettera, ritengo giunto il momento, dopo approfonditi studi e consultazioni, di dare avvio, con convenienti norme e strutture, all'attuazione dei medesimi principi.

Pertanto istituisco l' Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) secondo lo Statuto da me approvato ad experimentum per un quinquennio ed unito al presente Motu Proprio.

La competenza di questo Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, prestato alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Nel creare l'ULSA desidero dar vita, in primo luogo, ad un Organismo destinato alla realizzazione e al consolidamento di una vera e propria comunità di lavoro, i cui pilastri portanti sono quelle caratteristiche del lavoro umano quali si possono dedurre dalle Encicliche sopra citate: il lavoro come prerogativa della persona, come dovere, come diritto ed infine come servizio.

Attendendo alle funzioni ad esso affidate, l'ULSA contribuirà a far sì che nella particolare comunità di lavoro, operante alle dipendenze del Papa,

 — sia fattivamente onorata la dignità di ciascun collaboratore;
 — siano riconosciuti, tutelati, armonizzati e promossi i diritti economici e sociali di ogni membro;
 — siano sempre più fedelmente adempiuti i rispettivi doveri;
 — sia stimolato un vivo senso di responsabilità;
 — sia reso sempre migliore il servizio.

Adempiendo le proprie funzioni, l'ULSA favorirà sempre più la trasformazione della comunità di lavoro in una comunità di persone ove, insieme alla necessaria unità di direzione, sia promossa l'attiva partecipazione di ogni membro di ciascun Organismo, sollecitando ad una adeguata preparazione culturale e professionale, e stimolando la coscienza della propria funzione e responsabilità, secondo le capacità ed attitudini di ciascuno, affinché tutti si sentano parte attiva tanto in seno al rispettivo settore, quanto nella prospettiva della missione dell'intera Chiesa (cfr. Cost. Gaudium et Spes, n. 68).Infatti: « L'attività di tutti coloro che lavorano nella Curia Romana e negli altri Organismi della Santa Sede è un vero servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale, in quanto è partecipazione alla missione universale del Romano Pontefice, e tutti devono compierlo con la massima responsabilità e con la disposizione a servire» (Costituzione Apostolica Pastor bonus, art. 33).

All'ULSA è assegnata infine la composizione delle eventuali questioni di carattere amministrativo o economico-sociale, emergenti nei vari Organismi della Sede Apostolica.

In questa concezione tipicamente comunitaria dei rapporti di lavoro e considerata la natura specifica del servizio reso alla Santa Sede, non è concepibile il ricorso a metodi rivendicativi di forza; occorrerà pertanto promuovere le vie del dialogo sincero per la ricerca comune di soluzioni, ricorrendo in primo luogo alle previste procedure di conciliazione.

È mio auspicio che, grazie all’Ufficio del Lavoro, la Santa Sede appaia sempre meglio anche come esempio dell'impegno della Chiesa in favore della giustizia, la cui anima è la virtù cristiana della solidarietà (cfr. Enc. Sollicitudo rei socialis, n. 39).

In tal modo, tutti insieme avremo anche recato un efficace contributo alla costruzione di quella pace, frutto della giustizia e della sincera collaborazione nelle relazioni interpersonali, sociali e tra i popoli, per la quale instancabilmente opera la Sede Apostolica mediante i suoi Organismi.

Tutto quanto è stato stabilito con la presente Lettera, in forma di Motu Proprio, ordino che abbia pieno e stabile valore a partire dal 1° Marzo 1989, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico Vaticano, il 1° Gennaio dell'anno 1989, undecimo di Pontificato.

 

IOANNES PAULUS PP. II

 

 

STATUTO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA

 

 

UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

 

 

Art. 1
Istituzione

 

In attuazione della Lettera del Sommo Pontefice al Cardinale Segretario di Stato del 20-11-1982, circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, che ne costituisce regola fondamentale insieme al Codice di Diritto Canonico, alle Leggi dello Stato della Città del Vaticano, agli altri Documenti Pontifici, anche futuri, al Regolamento Generale del Personale e ai Regolamenti propri dei singoli organismi, alle disposizioni emanate ed emanande dalle Autorità competenti, è istituito lÂÂ’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA).

 

Art. 2
Competenza

 

L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, prestato alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica.

 

 

Art. 3
Funzioni

 

 

L'Ufficio promuove la realizzazione ed il consolidamento della comunità di lavoro indicata nella suddetta Lettera, e a tal fine in particolare, attraverso i suoi organi, anche con interventi diretti presso le singole Amministrazioni, Organismi, Enti:

 

a) elabora e propone modifiche, integrazioni, interpretazioni autentiche degli atti normativi ed

    esprime parere su ogni modifica, integrazione, abrogazione, proposta dalle singole

    Amministrazioni, Organismi, Enti, ai rispettivi Regolamenti particolari in materia di lavoro e

    di personale;
b) vigila sull'applicazione uniforme del Regolamento generale del personale e dei Regolamenti 

    particolari del personale delle singole Amministrazioni;
c) coordina la gestione del personale svolta dalle singole Amministrazioni, Organismi, Enti,

    per assicurare l'unità di indirizzo e favorire la mobilità del personale tra Amministrazioni o

    ruoli diversi;
d) promuove l'uniformità e il miglioramento, nel quadro delle compatibilità, delle condizioni

    economiche, assistenziali e previdenziali del personale;
e) raccoglie, elabora e diffonde, anche attraverso contatti con le Amministrazioni, Organismi,  

    Enti, e con il personale, le informazioni necessarie e utili al perseguimento dei suoi fini

    istituzionali;
f) predispone ed attua programmi di studio e di ricerca sul lavoro, in collaborazione con le  

   Amministrazioni; promuove, anche attraverso la partecipazione a qualificate iniziative, 

   l'elevazione culturale in materia e l'aggiornamento di metodi, strumenti, professionalità,

   nonché l'attuazione di piani di formazione e corsi, tenuto conto della natura specifica della

   Sede Apostolica;
g) promuove la conciliazione, e in mancanza procede alla decisione delle controversie

    individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni, Organismi,

    Enti, ed i loro dipendenti o ex-dipendenti.

 

 

Art. 4
Struttura

 

L'Ufficio si articola in:

 

Presidenza

Consiglio

Direzione Generale e rispettivi Servizi

Collegio di Conciliazione ed Arbitrato

 

 

Art. 5
Presidenza

 

1. La Presidenza è composta dal Presidente, nominato dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, di cui uno esperto in diritto del lavoro e l'altro esperto nei problemi del lavoro e del personale, non appartenenti ad Amministrazioni, Organismi o Enti della Sede Apostolica.

2. La Presidenza è organo di governo, in materia di lavoro, con poteri di proposta legislativa e regolamentare e di indirizzo e coordinamento dell'attività sia dell’Ufficio sia delle Amministrazioni, Organismi, Enti.

3. Nelle materie di cui al comma precedente il Presidente agisce sentito il parere degli Assessori.

 

Art. 6
Presidente

 

Il Presidente:

 

a) rappresenta l’Ufficio in ogni sede;
b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio;
c) indirizza, attraverso il Direttore generale, l'attività dei servizi;
d) vigila, con l'ausilio del Direttore generale, sull'osservanza delle normative;
e) coordina, con il Direttore generale, l'attività di gestione del personale delle singole  

    Amministrazioni;
f) presenta alle Autorità competenti le proposte dellÂÂ’Ufficio in materia di normativa del lavoro;
g) rende pubbliche le deliberazioni degli organismi collegiali e trasmette i provvedimenti delle  

    superiori Autorità in materia di lavoro.

 

 

Art. 7
Consiglio

 

1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente, è composto dai due Assessori, da un altro esperto nominato dal Cardinale Segretario di Stato, da un rappresentante dell'APSA, uno del Governatorato dello S.C.V., uno della Radio Vaticana, e da quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o una religiosa e due laici, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, previa consultazione del personale.

2. In caso di cessazione o decadenza, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione dei componenti il Consiglio, per il periodo di tempo rimanente del mandato.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.

4. Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che la Presidenza lo giudica necessario o che sei componenti del Consiglio lo richiedono.

5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della adunanza.

6. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno sei componenti.

7. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.

8. I verbali di tutte le sedute devono essere trasmessi al Cardinale Segretario di Stato.

9. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione della normativa in materia di lavoro e può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie collettive o plurime.

10. La Presidenza tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere, sullo stato dei problemi e delle iniziative nelle materie di cui all'art. 3, con particolare riferimento:

 

    a) all'organizzazione razionale del lavoro e all'integrazione del personale;

    b) alla crescita professionale e al migliore impiego del personale, anche tramite corsi

        formativi e mobilità interna ed esterna;
    c) all'evoluzione delle discipline regolamentari e, in genere, della normativa sul

        lavoro, tenuto conto delle aspettative del personale, degli obiettivi da realizzare,

        delle compatibilità generali.

 

 

 Art. 8
Commissioni ad hoc

 

1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a Commissioni referenti ad hoc, delle quali possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle Amministrazioni, Organismi o Enti e del personale, nonché esperti esterni.

2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio, formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.

3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne stabilisce le modalità di lavoro.

 

Art. 9
Direzione Generale e rispettivi Servizi

 

1. Il Direttore Generale è nominato dal Cardinale Segretario di Stato, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

2. L'incarico di Direttore Generale non può essere ricoperto da persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una Amministrazione, Organismo, Ente della Sede Apostolica.

3. I1 Direttore Generale:

 

a) è il capo dei Servizi, dei quali propone alla Presidenza la composizione;
b) partecipa con voto consultivo e funzioni di Segretario alle adunanze del Consiglio e della

    Presidenza;
c) collabora strettamente con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio  e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti di cui cura l'esecuzione;
d) assicura il costante collegamento tra lÂÂ’Ufficio e le Amministrazioni;
e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;
f) cura lo studio e l'istruttoria delle proposte di evoluzione della normativa;
g) predispone i programmi di formazione del personale ed attua politiche di formazione e

    mobilità secondo le direttive del Consiglio e della Presidenza.

 

 

Art. 10
Controversie

 

1. Le controversie di lavoro, sia individuali che plurime o collettive, troveranno soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.

2. Chiunque ritenga che un suo diritto o interesse in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che si tratti di un provvedimento del Santo Padre o da Lui specificamente approvato, può, entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al comma successivo, proporre ricorso per violazione di legge o di regolamento.

3. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.

4. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto della domanda, l'indicazione delle prove su cui questa si fonda.

5. Il ricorso è presentato al Direttore Generale, il quale convoca le parti dinanzi a sé per il tentativo di conciliazione.

6. In caso di controversia collettiva o plurima il Direttore Generale può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

7. Il ricorrente deve comparire di persona e può farsi assistere da persona scelta nell'ambito degli Organismi Vaticani.

8. Il procedimento di conciliazione deve, in ogni caso, essere definito entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

9. Se il tentativo di conciliazione riesce, se ne redige verbale che costituisce titolo esecutivo. In difetto, gli atti e i documenti, depositati dalle parti unitamente al verbale, vengono trasmessi al Collegio di conciliazione e arbitrato.

10. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.

11. Sono escluse dal ricorso le materie di competenza della Autorità giudiziaria e della Commissione Disciplinare della Curia Romana.

 

Art. 11
Collegio di Conciliazione e Arbitrato

 

1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da tre Membri nominati dal Cardinale Segretario di Stato, il quale sceglie tra questi il Presidente.

2. I Membri del Collegio devono eccellere per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.

3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Cardinale Segretario di Stato può istituire, ad actum o a tempo determinato altre Sezioni del Collegio, ricorrendo a persone anch'esse provviste delle qualità di cui al n. 2, ed eventualmente di competenza specializzata, sotto la presidenza del Presidente o di uno dei membri del Collegio.

4. Il Collegio è investito della controversia a seguito di nuova istanza del ricorrente, da presentarsi al Direttore Generale entro 20 giorni dalla comunicazione al ricorrente del verbale di non riuscita del tentativo di riconciliazione o alla scadenza del termine di cui all'art. 10, 8° comma.

5. Nella trattazione dei ricorsi ad esso sottoposti, il Collegio procede secondo le norme seguenti:

 

a) il Presidente del Collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dispone la

    trasmissione del ricorso originario e dell'istanza di cui al comma precedente, almeno 30   

    giorni prima, all'Amministrazione, la quale può presentare le sue deduzioni ed eventuali   

    prove fino a 10 giorni prima della stessa udienza;
b) sono applicabili al Collegio le disposizioni del Codice di procedura Civile Vaticano

    relative  alla incompatibilità ed alla ricusazione del giudice, alle ferie giudiziarie, alla forma

   della sentenza, alla rappresentanza e difesa delle parti, alla revocazione ed alla querela di

    nullità;
c) all'udienza il ricorrente deve comparire di persona e l'Amministrazione deve essere   

    rappresentata da persone a conoscenza dei fatti e autorizzata a conciliare; in caso di   

    controversie collettive o plurime i ricorrenti devono comparire attraverso una   

    rappresentanza composta da non più di tre di loro;
d) in udienza il Collegio tenta nuovamente la conciliazione, per la quale si osserva l'art.10, 9º  

    comma, e in caso di esito negativo procede all'interrogatorio libero delle parti;
e) nella stessa o, se necessario, in successiva udienza, il Collegio procede all'assunzione di    

    eventuali mezzi di prova, anche disposti d'ufficio, e, una volta matura la causa, invita le

    parti alla discussione finale riservandosi la decisione, che, salvo giusti motivi di proroga,

   deve pronunziare entro 120 giorni dalla istanza;
f) il Collegio, con ordinanza motivata, risolve tutte le questioni pregiudiziali o incidentali   

   necessarie per decidere sulle domande avanzate nel ricorso;
g) quando vi sia pericolo di gravi ed irreparabili danni, il Collegio, su istanza di parte, può con

    ordinanza non impugnabile, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento  

     impugnato, ovvero assumere i provvedimenti necessari ad assicurare gli effetti della

    decisione;
h) in caso di accoglimento del ricorso il Collegio annulla, in tutto o in parte, il provvedimento  

    impugnato e decide sui diritti soggettivi dedotti in giudizio;
i) le decisioni del Collegio, adeguatamente motivate in fatto e in diritto, sono comunicate alle 

   parti interessate e non sono appellabili.

 

 

Art. 12
Decorrenza ed efficacia della Normativa

 

1. Il presente Statuto, approvato ad experimentum per un periodo di cinque anni, andrà in vigore a decorrere dal 1° Marzo 1989.

2. Con l'entrata in vigore della presente Normativa sono abrogate tutte le precedenti disposizioni, contrarie o incompatibili in materia di lavoro.