Massimario delle decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato

Bollettino N. 1 (periodo 1° marzo 1990 - 31 dicembre 1990) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

Istanza n. 900005 - Afeltra Pres. ed Est.

Ricorso - Inammissibilità - Collegio - Mancanza difensore - art. 30 C.P.C.V. - Inosservanza legis.

Si ha inammissibilità del ricorso quando questo venga proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ovvero fuori termine o senza l'osservanza delle forme di legge.

È obbligatorio a norma dell'art. 30 del Codice di rito Vaticano, che davanti ai giudici collegiali, come questo Collegio, le parti siano rappresentate a mezzo di avvocato. L'essere venuto meno a tale precetto nonostante una concessione di apposito termine significa aver proposto una domanda senza l'osservanza delle forme di legge.*
[Dep. 23.11.1990].

* In senso conforme, istanze nn. 900009, 900010, 900011, 900013, 900014, 900015, 900016, 900018, 900019, 900020, 900021.

Istanza n. 900006 - Afeltra Pres. - Persiani Est.

Rapporto di lavoro con la S. Sede - Nuova regolamentazione della procedura. Statuto ULSA - Innovazione sostanziale.

Conoscibilità del Collegio di conciliazione e arbitrato - Lesione di diritti ed interessi- - Emissione provvedimenti - Vigenza nuove norme.

Provvedimenti assunti anteriormente al 1° marzo.

Provvedimento reiterato - Riesame.

Lo Statuto dell'ULSA ha carattere assolutamente innovativo nella regolamentazione procedurale dei rapporti di lavoro con la Sede Apostolica e comporta la previsione di azioni, competenze e poteri che anteriormente a detto Statuto non erano previsti o erano diversamente disciplinati dall'ordinamento.

Lo Statuto dell'ULSA ha innovato anche sul piano sostanziale la posizione delle parti nel rapporto di lavoro, riconoscendo, in buona sostanza, diritti ed interessi giuridicamente rilevanti che, prima, potevano anche sussistere e sussistevano, ma che non avevano spessore e connotazioni comparabili con le attuali, difettando di tutela giurisdizionale.

Dal carattere assolutamente innovativo della nuova disciplina discende che i diritti e gli interessi che possono essere presi in considerazione dal Collegio di conciliazione e arbitrato sono esclusivamente quelli lesi da provvedimenti emessi sotto il vigore delle nuove norme.

I provvedimenti assunti anteriormente al 1° marzo 1989 non possono essere presi in considerazione.

Per « provvedimento reiterato » non può intendersi quello che costituisca una mera e stentorea ripetizione—o riproduzione—dello stesso provvedimento che già era stato a suo tempo assunto, come può accadere quando manchi un effettivo riesame della questione. Per « provvedimento reiterato» deve intendersi il provvedimento che, pur pervenendo alla stessa conclusione di quello assunto a suo tempo, sia applicativo di una diversa disciplina ovvero abbia riguardo ad una situazione di fatto che, nel frattempo, si è venuta modificando. Quanto meno, può parlarsi di « provvedimento reiterato», quando vi sia stato un effettivo riesame della vicenda anche se la motivazione con la quale è stata rigettata l'istanza del dipendente conferma quella che sorreggeva l'atto emanato a suo tempo. *
[Dep. 28.12.1990]
* In senso conforme, istanza n. 900017.

Istanza n. 900030 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Amministrazione - Comportamento - Obblighi.

Provvedimento di dispensa dal servizio - Obbligo comunicazione proposta all'interessato - Deduzioni dell'interessato.

Rilevanza sostanziale - Diritto di difesa del dipendente.

L'Amministrazione, pur non essendo obbligata al rispetto di un prefissato comportamento, può porre in essere tutta una gamma di altri comportamenti. Ma la relativa valutazione esula del tutto dalle competenze del Collegio, che deve soltanto limitarsi a dare atto della osservanza della normativa regolamentare da parte dell'Amministrazione convenuta.

Prima che la dispensa dal servizio sia pronunciata, l'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare all'interessato la proposta con la relativa motivazione; tale obbligo è funzionale a consentire al dipendente di far pervenire le proprie deduzioni, cosicché il provvedimento di dispensa venga assunto avendo le Autorità preposte preso contezza delle ragioni delle due parti interessate.

Il vizio della mancata osservanza di quanto previsto dal Regolamento non è solo formale ma sostanziale perché attiene al diritto di difesa del dipendente che si vedrebbe esposto alle conseguenze di un provvedimento preso dall'Amministrazione, inaudita altera parte.
[Dep. 23.11.1990]

Istanza n. 900033 - Afeltra Pres. ed Est.

Ricorso - Inammissibilità - Improcedibilità - Rigetto.

Si ha inammissibilità del ricorso quando questo venga proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ovvero fuori termine o senza l'osservanza delle forme di legge; si ha improcedibilità quando manchino le condizioni necessarie perché il ricorso, ritualmente proposto, abbia il suo ulteriore corso; si ha rigetto del ricorso nel caso, ad esempio, della mancanza di interesse a proporre il ricorso.
[Dep. 19.10.1990]

Istanza n.900046 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Rapporto preliminare di lavoro - Durata.

Il rapporto preliminare di lavoro può avere durata superiore all'anno, ponendosi, quanto a tale durata, l'unico limite nella ragionevolezza (così da potersi ritenere ragionevole anche un periodo più prolungato, a meno che lo stesso non si protragga sostanzialmente senza limite).*
[Dep. 23.11.1990]
* Massima di specie relativa a rapporto di lavoro preliminare previsto dal contratto in modo particolare (durata minima un anno).