Integrazione delle «Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare»

Integrazione delle «Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare»

L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, con Officio n. 489.872/GN del 16 luglio 2001, ha comunicato «che il Santo Padre ha disposto che sia apportata alle vigenti "Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare" l'aggiunta della lettera b-bis, ad integrazione del comma 1 dell'Art. 5 delle medesime Norme».

b-bis)     il coniuge, nel caso di scioglimento del matrimonio canonico per dispensa pontificia o di dichiarazione di nullità del matrimonio tramite sentenza canonica, qualora il richiedente l'assegno sia tenuto al suo mantenimento per pronuncia giudiziale di cui al Can. 1672 C.I.C.