Massime

Bollettino N. 15 (periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

Dec. n. 1/2007 – Persiani Pres., Proia Est.

* Competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato in materia di sicurezza sociale.

«Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio» – Oneri ed obblighi.

Per effetto del combinato disposto dell'art. 8 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (in vigore dal 1° gennaio 2004) e dell'Allegato A dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della stessa, il personale dipendente dagli Enti elencati in detto Allegato è ricompreso tra i “dipendenti vaticani”che in materia di sicurezza sociale “sono soggetti alla legislazione della Santa Sede”. Di conseguenza, al personale dipendente dai suddetti Enti, trovano applicazione le norme dello Statuto del Fondo Pensioni approvato dal Sommo Pontefice con Motu Proprio del 15 dicembre 2003, nonché le “Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio”, come modificate con decreto di Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato dell'8 maggio 2004.

Orbene, tali disposizioni prevedono la competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato a decidere le controversie riguardanti la loro applicazione (art. 20 dello Statuto del Fondo Pensioni e art. 29 delle “Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio”).

Sulla base di queste considerazioni deve essere affermata la competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato dell’ULSA, indipendentemente dalla ricorrenza, o no, dei requisiti di cui allÂ’art. 2 dello Statuto dell’ULSA.

E’ illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione di attivare la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 delle “Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio”.

Tali norme, infatti, prevedono che “il soggetto protetto che abbia riportato infermità”, il quale intenda “farne accertare la eventuale dipendenza da fatti di servizio”, ha l'onere di formulare apposita “domanda scritta all'Organismo o Ente dal quale direttamente dipende (art. 4.1) ed a tale onere corrisponde l'obbligo dell'Organismo o dell'Ente, che ha ricevuto la domanda, di provvedere”senza indugio” ad effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la connessione di essa con il servizio (art. 4.3) nonchè a demandare, poi, al competente Collegio Medico l`“accertamento della dipendenza della infermità dai fatti di servizio” (art. 5).

[Dep. 13. 07. 2007]

*decisione impugnata e pendente davanti alla Corte di Appello

Dec. n. 2/2007 – Persiani Pres., Proia Est.

* Competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato post Legge Fondamentale SCV del 26 novembre 2000.

Competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato - Natura Ente - Accertamento del Cardinale Segretario di Stato - Presupposti.

La “competenza” dell’ULSA e del suo Collegio è definita dal “proprio Statuto”(art. 2) come è richiamato dall'art. 18 della Legge Fondamentale SCV del 2000. LÂ’art. 15 di tale Legge prevede e disciplina gli “organi” che esercitano il “potere giudiziario”, ma il Collegio di conciliazione e arbitrato non ha funzioni giurisdizionali (cfr. giurisprudenza: Corte di Cassazione 25 marzo 1992 e 19 giugno 1992; Corte di Appello n.53/96; Collegio di conciliazione e arbitrato ULSA Decc.1/97, 1/98, 1/00, 2/02). Lo Statuto dell’ULSA pertanto, secondo il tenore dell’ art. 18 della Legge Fondamentale SCV, è richiamato sia per definire quale è la legge applicabile all’Ufficio ed ai suoi Organi (“a norma del proprio Statuto”), sia per individuare, mediante il richiamo a quella legge,“la competenza” del Collegio. L’accertamento eseguito dal Cardinale Segretario di Stato previsto dall'art. 2 dello Statuto dell’ULSA, quando già sia stato eseguito, deve essere ripetuto esclusivamente nellÂ’ipotesi in cui sia intervenuta una modifica legislativa dei rapporti oggetto del primitivo accertamento.

[Dep. 06.11. 2007]

*decisione impugnata e pendente davanti alla Corte di Appello