Modifica dell’art. 36 e dell’art. 52 del Regolamento generale per il personale del Governatorato (anno 2022)

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato la modifica delle disposizioni di cui agli artt. 36 e 52 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato  (cf. Lettera Prot. N. AS/25258/2022 del 17.11.2022).  

Art. 36

(Malattia)

§ 1. Nel caso di malattia, il dipendente è tenuto ad informare, entro la prima ora dell'orario di servizio, il proprio Superiore diretto, indicando il luogo dove in qualsiasi momento egli possa essere reperito.

Dell'assenza deve darsi immediata comunicazione all’Ufficio del Personale con eventuali osservazioni.

§2. In qualsiasi momento può essere disposto il controllo medico-fiscale, a cura dell'Ufficio del Personale, tramite la Direzione di Sanità ed Igiene.

A tal fine, il dipendente in malattia deve rendersi reperibile alla propria dimora oppure al diverso luogo da lui stesso indicato e deve altresì comunicare eventuali assenze dalla propria abitazione autorizzate dal medico curante.

§3. Il dipendente sin dal primo giorno di assenza, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, deve trasmettere al Superiore diretto, tempestivamente e comunque entro le ventiquattrore dalla data del rilascio, il relativo certificato medico, nel quale deve essere specificata la presumibile durata dell’infermità.

§4. I periodi di malattia superiori a dieci giorni, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui all'art. 39 §§ 3, 4 e 9.

§5. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.

§6. Qualora il dipendente non sia stato reperito nel luogo indicato a norma del §1 o non abbia prodotto la certificazione di cui al §3 e si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti a discolpa di tale assenza, questa è da ritenersi ingiustificata. In tali fattispecie, nei confronti del dipendente, si procede in via disciplinare a norma delle disposizioni di cui al Titolo IV, ove compatibili.

§7. Nel caso di infermità derivante da infortunio non connesso al servizio, causata da eventuali responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto in ogni caso a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza.

 

Art. 52

(Ammonizione)

§ 1. L'ammonizione ha luogo:

a) per indisciplina o negligenza nel servizio;

b) per contegno scorretto o ineducato verso colleghi o dipendenti ovvero verso il pubblico;

e) per inosservanze ingiustificate dell'orario;

d) per infrazione ai divieti di cui all'art. 20, p.n. 3-6°;

e} per condotta disdicevole nella vita privata che possa recare pregiudizio al buon nome del Governatorato;

f) per violazione del segreto di ufficio che non sia dolosa e non abbia arrecato danni;

g) per assenza ingiustificata dal servizio per malattia di cui all'art 36, § 6.

§2. L'ammonizione può essere accompagnata da un'ammenda pecuniaria non superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa. L'ammenda pecuniaria è, in ogni caso, prevista per la fattispecie di cui al §1, lett. g).