Art. 24 bis
(Reperibilità)
§1. Per specifici profili professionali, è possibile ricorrere alla reperibilità, per un determinato periodo di tempo e al di fuori dell'orario di presenza in servizio, al fine di garantire prestazioni essenziali e indifferibili.
§2. Il dipendente in reperibilità deve porsi in condizioni di essere contattato, per raggiungere, in tempo utile, il luogo in cui eseguire il servizio richiesto. La prestazione, ove tecnicamente possibile, può essere effettuata anche da remoto, previa generale o specifica autorizzazione del competente Direttore/Capo Ufficio o di altro diretto superiore.
§3. I turni di reperibilità devono essere organizzati in modo da non comportare disagi alla vita familiare e sociale del dipendente.
§4. L'istituto di cui al § 1 è retribuito con un'indennità di reperibilità che è regolamentata in apposita procedura.
§5. Nel caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario, fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne festive.