Segreteria di Stato
Prot. N. 8.581
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI
Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 23 del mese di luglio dell'anno del Signore 2025, ha approvato la modifica dell'art. 3 del Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria, relativo all'iscrizione dei familiari assistiti.
Il Sommo Pontefice ha altresì disposto che il testo del suddetto articolo, allegato al presente Rescritto, così modificato, entri in vigore il 1 agosto 2025.
Dal Vaticano, 31 luglio 2025
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
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Art. 3
Familiari iscritti al Fondo
§ 1. L'assistenza del Fondo può, a domanda, essere estesa ai figli conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all'art. 2:
a) i figli dell'iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre-affidamento;
b) i figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:
‑ se studenti, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti anni compiuti; per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all'età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università;
‑ senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;
§2. Per l'estensione dell'assistenza ai propri figli di cui al comma 1 il dipendente in attività di servizio e il pensionato devono presentare domanda alle Amministrazioni di competenza.
§3. È possibile che l'iscritto al Fondo richieda l'iscrizione del coniuge, dei genitori, ovvero di un fratello o di una sorella, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza, conviventi con l'iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo vigenti, alla condizione che il pagamento della quota, secondo la normativa vigente, sia a carico dell'iscritto stesso.
Tale provvedimento viene applicato alle nuove situazioni che venissero a crearsi o a modificare status preesistenti.
Leo PP XIV
23-07-25