Art. 10 bis delle « Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica »
IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)
- visto lo Statuto approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio « La sollecitudine» del 30 settembre 1994;
- sentiti gli Assessori;
- sentito il Collegio di conciliazione e arbitrato;
APPROVA
la seguente norma da inserire in appendice delle “Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica”:
Art. 10 bis
Nel caso di inosservanza della disposizione dell'art. 10 sulla domiciliazione dell'avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano, le notificazioni sono eseguite mediante deposito della copia dell'atto, a disposizione del destinatario, nella Segreteria dell'ULSA.
Città del Vaticano, 25 aprile 1996.
Jan P. Card. Schotte, C.I.C.M.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giò Maria Poles