Art. 10 bis delle « Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica »

 

Art. 10 bis delle « Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica »

 

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

 

- visto lo Statuto approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio « La sollecitudine» del 30 settembre 1994;

- sentiti gli Assessori;

- sentito il Collegio di conciliazione e arbitrato;

 

APPROVA

 

la seguente norma da inserire in appendice delle “Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica”:

 

Art. 10 bis

 

Nel caso di inosservanza della disposizione dell'art. 10 sulla domiciliazione dell'avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano, le notificazioni sono eseguite mediante deposito della copia dell'atto, a disposizione del destinatario, nella Segreteria dell'ULSA.

 

Città del Vaticano, 25 aprile 1996.

 

Jan P. Card. Schotte, C.I.C.M.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giò Maria Poles