Equivalenza ai corsi universitari di 1° e 2° livello
SEGRETERIA DI STATO
Prot. N. 380.060/G.N.
IL CARDINALE ANGELO SODANO
SEGRETARIO DI STATO
Visti l'Art. 6, lettera a) delle « Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare »; l'Art. 10, lettera b) dello Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria e l'Art. 15, lettera d/2 del Regolamento Pensioni;
Considerando che si rende necessario di provvedere in merito al riconoscimento di corsi di studio equivalenti ad un corso universitario di I o di II livello (diploma universitario o di laurea);
Ai soli ed esclusivi effetti della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, dell'assistenza del FAS e del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
DISPONE
Sono da ritenersi equivalenti ai corsi universitari di 1° e di 2° livello tutti i corsi di formazione post-secondaria che richiedono per l'accesso di possedere un titolo di scuola secondaria superiore con corsi di studio di durata quinquennale e che siano finalizzati al rilascio di titoli riconosciuti aventi valore legale dalla Autorità ecclesiastica o dall'Autorità civile.
+ A. Card. Sodano
Città del Vaticano, 27 gennaio 1996.