Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio
SEGRETERIA DI STATO
Prot N. 380.093/G.N.
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Norme per la disciplina delle prestazioni che competono
al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio
o contratto malattia per fatti di servizio
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 22 gennaio 1996, ha approvato le unite « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio" con i relativi Allegati, emanate in favore del personale alle dipendenze degli Organismi o Enti indicati all'Art. 1, commi 1° e 2° del vigente Regolamento Pensioni.
Il Santo Padre ha altresì disposto che tali Norme entrino in vigore in data odierna.
Dal Vaticano, 22 gennaio 1996.
Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
CHE COMPETONO AL PERSONALE
CHE HA SUBITO LESIONE FISICA O PSICHICA DA INFORTUNIO
O CONTRATTO MALATTIA PER FATTI DI SERVIZIO
Titolo I
Soggetti protetti, eventi e prestazioni, Autorità competenti
Art. 1
Soggetti protetti, eventi e prestazioni
Al personale alle dipendenze degli Organismi ed Enti indicati all'Art. 1, commi 1° e 2°, del Regolamento Pensioni approvato dal Sommo Pontefice con Motu Proprio del giorno 8 settembre 1992 e successive modificazioni, che in conseguenza di fatti di servizio abbia subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia, di seguito congiuntamente denominati « infermità », competono, in conformità alle presenti norme, le seguenti prestazioni:
a) la assistenza medico-chirurgica e le prestazioni ordinariamente occorrenti al recupero della funzionalità fisica o psichica anche ai fini lavorativi;
b) un indennizzo, nel caso di danno permanente alla persona inteso quale somma del danno permanente alla salute e del danno permanente alla capacità lavorativa categoriale, correlato all'entità del danno medesimo e alla riduzione della sua vita media;
c) l'eventuale assegno mensile di assistenza eo di accompagnamento;
d) un indennizzo nel caso di morte.
Art. 2
Casi particolari di eventi
1. Le prestazioni di cui all'Art. 1 per infermità dipendenti da fatti di servizio sono dovute anche quando il soggetto protetto abbia cessato di prestare la sua opera nelle attività che hanno determinato la sua infermità.
2. L'infermità si considera dipendente da fatti di servizio anche quando questi costituiscono concausa esterna all'organismo del soggetto protetto purché detta concausa agisca con una efficienza superiore alla capacità lesiva di un atto fisiologico.
3. Si considera infermità dipendente da fatti di servizio anche quella avvenuta:
a) fuori dal luogo od orario di lavoro purché si verifichi nello svolgimento dei compiti ordinati o autorizzati dall'Organismo o Ente di appartenenza;
b) nel percorso che il soggetto protetto deve compiere per recarsi dalla sua dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa.
4. Non è considerata dipendente da fatti di servizio, l'infermità determinata da dolo o colpa grave del soggetto protetto.
Art. 3
Autorità competenti
1. Autorità competente per le prestazioni di cui al Titolo III è il Fondo Assistenza Sanitaria.
2. Autorità competente per le prestazioni di cui ai Titoli IV e V è il Fondo Pensioni.
Titolo II
Procedura per l'accertamento della dipendenza
da fatti di servizio. Aspettativa per infermità
Art. 4
Attivazione della procedura
1. Il soggetto protetto che abbia riportato infermità, o i suoi aventi causa, per farne accertare la eventuale dipendenza da fatti di servizio, devono, entro 180 giorni dalla data in cui si è verificata o si è manifestata la infermità medesima, presentare domanda scritta all'Organismo o Ente dal quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sulla sua persona.
2. L'Organismo o l'Ente procede d'ufficio quando ritenga che un soggetto alle sue dipendenze abbia riportato infermità per certa o presunta dipendenza da fatti di servizio.
3. L'Organismo o l'Ente che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono l'insorgenza dell'infermità al fine di attivare il Collegio medico di cui al successivo Art. 5.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'Organismo od Ente deve comunicare all'interessato le determinazioni assunte avvertendolo della facoltà prevista dall'Art. 5, 4° comma.
Art. 5
Collegio medico
1. L'accertamento della dipendenza della infermità dai fatti di servizio denunciati è rimesso, a seguito della richiesta da parte dell'Organismo o Ente di cui all'Art. 4, al giudizio insindacabile del Collegio medico composto dal Presidente nella persona del Direttore pro-tempore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due o più Membri, di cui almeno uno esterno all'Ordinamento Vaticano, nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato. Il Collegio medico decide con un numero invariabile di tre Membri. Il Presidente semestralmente fissa la composizione del Collegio. Se al Collegio partecipano più di tre Membri ciascun giudizio è deliberato dal Presidente, dal componente designato dallo stesso Presidente come Segretario e dal più anziano, in ordine di nomina, degli altri componenti presenti.
Il Collegio medico, in assenza del Presidente, è presieduto dal più anziano, in ordine di nomina, dei Membri presenti.
A parità di data di nomina, l'anzianità dei Membri del Collegio è determinata dall'età.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermità, il Presidente può chiamare a far parte del Collegio, di volta in volta e per singoli casi, uno o più medici specialisti, con voto consultivo.
2. Il Collegio medico determina, ai fini dell'indennizzo, con giudizio insindacabile, il grado percentualizzato del danno permanente, alla persona, in base alla tabella di cui all'allegato n. 1 e alle norme del successivo Titolo IV. Il Collegio medico effettua, altresì, le valutazioni rilevanti ai fini dei conseguenti provvedimenti sul rapporto di lavoro in conformità ai Regolamenti dei singoli Organismi ed Enti.
3. Il Collegio medico inizia gli accertamenti clinici entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'incarico dall'Organismo o Ente di cui all'Art. 4.
4. Per gli accertamenti del Collegio medico l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia se ne fa richiesta e ne assume le spese.
Art. 6
Provvedimento dichiarativo della dipendenza da fatti di servizio
Il provvedimento dichiarativo della dipendenza da fatti di servizio della riportata infermità è emanato, entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio del Collegio medico, dall'Organismo o Ente di cui all'Art. 4 ed è sollecitamente comunicato in copia conforme all'interessato, alle Autorità competenti di cui all'Art. 3 ed alla Amministrazione di appartenenza del soggetto protetto.
Art. 7
Aspettativa per infermità
1. L'aspettativa per infermità dipendente da fatti di servizio ha termine con la guarigione clinica o quando i postumi hanno raggiunto la stabilizzazione.
2. Il periodo trascorso in aspettativa per infermità dipendente da fatti di servizio non si computa ai fini del raggiungimento del limite temporale stabilito per l'aspettativa per infermità dai Regolamenti dei singoli Organismi o Enti.
3. Durante l'assenza dall'Ufficio per infermità dipendente da fatti di servizio è dovuta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.
4. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa per infermità dipendente da fatti di servizio è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.
Titolo III
Assistenza medico-chirurgica e fornitura di apparecchi per disabili
Art. 8
Prestazioni
1. Per il soggetto protetto che ha riportato infermità dipendente da fatti di servizio, l'Autorità competente è tenuta a provvedere, senza oneri per il medesimo, alla assistenza medico chirurgica per tutta la durata della predetta situazione di infermità temporanea ed alle prestazioni ordinariamente occorrenti al recupero della funzionalità fisica o psichica anche ai fini lavorativi, sino a stabilizzazione dei postumi.
2. L'Autorità competente è tenuta a provvedere, senza oneri per il soggetto protetto, alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado di disfunzionalità nonché alla rinnovazione degli stessi, quando è trascorso il termine stabilito dall'Autorità salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili al medesimo.
3. Le prestazioni, di cui ai precedenti commi, sono pure dovute nel caso di ricaduta in una infermità precedentemente accertata o che sarebbe accertabile ai sensi delle presenti disposizioni qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di 3 anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella attività che abbia determinato tale infermità.
Le malattie neoplastiche sono escluse dalla predetta limitazione temporale.
Art. 9
Modalità di erogazione
1. Per l'erogazione delle prestazioni di cui all'Art. 8 ed anche a scopo di accertamenti clinici, l'Autorità competente autorizza il ricovero del soggetto protetto in ospedale, clinica o altro luogo di cura.
2. Il soggetto protetto può rivolgersi a strutture sanitarie o a un medico di sua fiducia. In tal caso è a carico del soggetto medesimo l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Autorità competente se avesse provveduto direttamente.
3. L'Autorità competente può disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari.
4. Qualora sorga disaccordo tra il medico del soggetto protetto e quello dell'Autorità competente in merito alla erogazione delle prestazioni, la decisione è rimessa al giudizio insindacabile del Collegio medico di cui all'Art. 5.
Titolo IV
Indennizzo per il danno permanente alla persona
eventualmente riportato
Art. 10
Indennizzo
1. In caso di danno permanente alla persona o in caso di morte per fatti di servizio, al soggetto protetto o agli aventi causa compete un indennizzo a carico della Autorità competente con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi obbligo di ulteriore risarcimento di danni a chiunque si ritenga leso.
2. Nel caso di danno permanente alla persona l'indennizzo è determinato con la seguente formula:
a cx dx
I = 6 · Sq · [ ( ___ · ___ ) + ( ___ ) ]
100 100 100
Dove
I = Indennizzo;
Sq = Annualità del soggetto protetto da calcolarsi come indicato ai successivi comma 4°, 5° e
6°;
a = Grado percentualizzato del danno permanente alla persona riportato dal soggetto protetto
da determinarsi in base alle tabelle di cui all' allegato n. 1, all'allegato n. 1/A, all'allegato n.
1/B e alle norme del presente Titolo;
cx = Aliquota percentuale correlata alla classe del grado percentualizzato del danno
permanente alla persona e al sesso e all'età del soggetto protetto al momento della
presentazione della domanda, come da tabella di cui all'allegato n. 2;
dx = Aliquota percentuale relativa alla riduzione della vita media, correlata alla classe del grado
percentualizzato del danno permanente alla persona e al sesso e all'età del soggetto
protetto al momento della presentazione della domanda, come da tabella di cui
all'allegato n. 3.
Ai soli ed esclusivi fini del calcolo dell'indennizzo e della ricerca delle aliquote delle tabelle allegati n. 2 e n. 3:
- il grado percentualizzato del danno permanente alla persona deve essere computato per valori interi trascurandosi a questo fine le frazioni di punto inferiori ad un decimo e computandosi per un punto le frazioni di punto pari o superiori ad un decimo;
- l'età deve essere computata per valori interi, trascurandosi a questo fine le frazioni d'anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno quelle pari o superiori a sei mesi.
3. Nel caso di morte l'indennizzo è pari a quello corrispondente al danno permanente alla persona del 100% e si devolve ai superstiti individuati secondo la normativa applicata in relazione all'ordinamento pensionistico vaticano e secondo i criteri di ripartizione ivi indicati; in assenza spetta agli eredi.
4. Per la liquidazione dell'indennizzo è considerata annualità del soggetto protetto il trattamento complessivo dovuto al medesimo, a titolo di retribuzione ordinaria, 13ª mensilità inclusa, per i dodici mesi antecedenti al mese di presentazione della domanda di cui all'Art. 13, 1° comma, durante i quali il soggetto protetto è stato dipendente in servizio.
5. Agli effetti della liquidazione dell'indennizzo, la retribuzione ordinaria è composta dagli elementi indicati dall'Art. 8, 1° comma del vigente Regolamento Pensioni.
6. Nei casi in cui è prevista l'esclusione, durante l'assenza dal servizio per malattia o infortunio, della erogazione di uno o più elementi retributivi indicati dall'Art. 8, 1° comma del vigente Regolamento Pensioni, si provvede, per il calcolo della annualità di cui al precedente 4° comma, a conteggiare, per i periodi di assenza dal servizio ed ai soli fini delle presenti norme gli importi di tali elementi retributivi vigenti nei corrispondenti mesi.
Art. 11
Liquidazione dell'indennizzo
L'indennizzo è liquidato con provvedimento dell'Autorità competente. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato e alla Amministrazione di appartenenza del soggetto protetto in copia conforme.
Art. 12
Cumulo tra indennizzo e pensione privilegiata
o altri indennizzi assicurativi
1. Se il soggetto protetto ha conseguito per la stessa infermità anche la pensione privilegiata, l'indennizzo, determinato ai sensi delle norme del presente Titolo, è ridotto della percentuale risultante dalla unita tabella (allegato n. 4). Tale percentuale è di misura differenziata in relazione al coefficiente di anzianità, calcolato quale quoziente del numero di mesi di effettivo servizio compiuti dal soggetto protetto, al momento in cui è stata presentata la domanda di cui all'Art. 13, 1° comma, ed il divisore fisso 480.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in caso di morte del soggetto protetto, agli aventi causa.
3. Va dedotto dall'indennizzo l'importo eventualmente spettante per lo stesso titolo al soggetto protetto o agli aventi causa in virtù di assicurazione a carico dell'Organismo o Ente della Sede Apostolica.
4. Nel caso in cui il soggetto protetto, al quale sia stato liquidato l'indennizzo ai sensi dell'Art. 11, ottenga successivamente per la stessa causa il collocamento a riposo e la pensione privilegiata, l'importo di riduzione dell'indennizzo di cui al 1° comma, complessivamente liquidato, ovvero l'eventuale importo a credito dell'Autorità competente nel caso sia stata presentata la richiesta di cui all'Art. 17, sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
5. Non si fa luogo al recupero nei confronti degli aventi causa che abbiano ottenuto la concessione dell'indennizzo in conseguenza della morte per fatti di servizio del soggetto protetto.
Art. 13
Modalità di presentazione della domanda
1. Per conseguire l'indennizzo, il soggetto protetto deve presentare domanda all'Autorità competente nel termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui gli è stato comunicato il provvedimento col quale si riconosce la dipendenza da fatti di servizio del danno permanente alla persona, ovvero dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno permanente alla persona, conseguenza di infermità già riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando il danno permanente si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
3. La domanda può essere proposta nei termini e con le modalità di cui al 1° comma anche dagli aventi causa del soggetto protetto deceduto.
Art. 14
Procedimento
Qualora l'infermità dipendente da fatti di servizio abbia determinato un danno permanente alla persona dopo il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio o quando manchi comunque l'accertamento del danno permanente, il soggetto protetto deve essere sottoposto, a seguito di richiesta dell'Autorità competente, a visita di controllo da parte del Collegio medico di cui all'Art. 5 al fine di determinare il grado percentualizzato del danno permanente stesso. Al termine della visita deve essere emesso il verbale di cui al successivo Art. 15.
Art. 15
Adempimenti del Collegio medico
1. Nei casi di cui all'Art. 14 il Collegio medico redige apposito processo verbale dal quale, oltre alle generalità del soggetto protetto e alla sommaria esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa del decesso o del danno permanente alla persona, deve risultare:
a) se l'evento sia da considerare conseguenza dell'infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da fatti di servizio;
b) quale sia il grado percentualizzato del danno permanente alla persona.
2. Qualora l'interessato sia deceduto successivamente alla presentazione della domanda di indennizzo, il Collegio medico deve pronunciarsi mediante l'emissione del verbale di cui al 1° comma, con l'indicazione del grado percentualizzato del danno permanente alla persona ritenuto in atto alla data della morte, sempreché questa non sia effetto del danno alla persona riportato, dichiarandone, in tal caso, la dipendenza da fatti di servizio.
Art. 16
Cumulo di invalidità
1. Nel caso in cui il soggetto protetto abbia, per fatti di servizio, riportato nel medesimo evento danni plurimi permanenti alla persona non ricompresi nelle singole voci delle tabelle di cui all'allegato n. 1, si procede alla determinazione del grado percentualizzato del danno permanente complessivo alla persona in base alla formula e alla tabella riportate nell'allegato n. 5, tenendo conto dei gradi percentualizzati dei danni permanenti alla persona ricompresi nelle singole voci delle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e tenendo conto dell'entità della loro correlazione funzionale in rapporto sia alla natura dei singoli apparati e organi interessati, sia alle entità di interazioni tra loro e sia alla eventuale notevole entità del danno di almeno uno di essi data la sua maggiore ripercussione su altre funzioni corporee.
2. Nel caso in cui il soggetto protetto presenti danni permanenti alla persona preesistenti, determinati da fatti di servizio, l'indennizzo del successivo danno permanente alla persona determinato da fatti di servizio, è dato dalla differenza tra:
a) l'importo dell'indennizzo corrispondente al danno permanente complessivo alla persona riportato, calcolato in base alle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e alle norme del precedente comma;
e la somma degli addendi sub b) e sub c)
b) gli importi degli indennizzi dei danni permanenti alla persona riportati a causa di fatti di servizio cronologicamente anteriori all'attuale, liquidati in conformità alla presente normativa e ricalcolati ai sensi delle disposizioni del presente Titolo in base all'età del soggetto protetto al momento della presentazione della domanda pendente di cui all'Art. 13, 1° comma, e assumendo per la quantificazione della annualità i valori dei parametri retributivi vigenti nei dodici mesi antecedenti il mese della presentazione della medesima domanda durante i quali il soggetto protetto è stato dipendente in servizio;
c) gli importi per danni permanenti alla persona riportati a causa di fatti di servizio cronologicamente anteriori all'attuale, non liquidati ai sensi della presente normativa, percepiti dal soggetto protetto, da Organismi o Enti della Sede Apostolica o in virtù di assicurazione a carico dei medesimi o di assicurazione a carico di terzi responsabili, rivalutati in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice generale della Città di Roma dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, intervenute tra gli anni nei quali i citati importi sono stati percepiti e l'anno antecedente la data di presentazione della domanda di cui all'Art. 13, 1° comma.
3. Nel caso in cui il soggetto protetto presenti danni permanenti alla persona preesistenti non determinati da fatti di servizio e, quindi, non indennizzati ai sensi delle presenti norme, il grado percentualizzato del successivo danno permanente alla persona determinato da fatti di servizio, e quindi indennizzabile, è dato dalla radice quadrata della differenza tra:
a) il quadrato del grado percentualizzato del danno permanente complessivo alla persona conseguente ai fatti non di servizio e ai fatti di servizio;
e
b) il quadrato del grado percentualizzato del danno permanente alla persona preesistente al danno attuale;
gradi percentualizzati da valutarsi in base alle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e alle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo.
In questo caso l'importo dell'indennizzo è calcolato in base al grado percentualizzato del danno permanente alla persona indennizzabile come sopra determinato, e in base alle restanti norme del presente Titolo.
4. Nel caso in cui il soggetto protetto presenti danni permanenti alla persona preesistenti determinati da fatti di servizio, se il successivo danno permanente alla persona non è dipendente da fatti di servizio, quindi non indennizzabile e insiste sullo stesso apparato funzionale o su altro apparato o organo avente elevato potere di vicarianza con il primo, al soggetto protetto compete un supplemento di indennizzo per il danno permanente alla persona preesistente già liquidato.
Il supplemento di indennizzo, regolato dalle norme di cui all'Art. 13, è calcolato quale differenza tra:
a) l'indennizzo corrispondente al grado percentualizzato del danno permanente alla persona preesistente da ricalcolarsi quale radice quadrata della differenza tra:
a/1) il quadrato del grado percentualizzato del danno permanente complessivo alla persona conseguente a fatti di servizio e fatti non di servizio;
e
a/2) il quadrato del grado percentualizzato del secondo danno permanente alla persona non dipendente da fatti di servizio; gradi percentualizzati da valutarsi in base alle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e alle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo e, ai sensi delle norme del presente Titolo, in base all'età del soggetto protetto al momento della presentazione della domanda, di cui all'Art. 13, 1° comma, e assumendo per la quantificazione delle annualità i valori dei parametri retributivi vigenti nei dodici mesi antecedenti il mese della presentazione della medesima domanda relativa al supplemento di indennizzo durante i quali il soggetto protetto è stato dipendente in servizio;
e la somma degli addendi sub b) e sub c)
b) gli importi degli indennizzi dei danni permanenti alla persona riportati a causa di fatti di servizio cronologicamente anteriori all'attuale, liquidati in conformità alla presente normativa e ricalcolati ai sensi delle disposizioni del presente Titolo in base all'età del soggetto protetto al momento della presentazione della domanda pendente di cui all'Art. 13, 1° comma e assumendo per la quantificazione della annualità i valori dei parametri retributivi vigenti nei dodici mesi antecedenti il mese della presentazione della medesima domanda durante i quali il soggetto protetto è stato dipendente in servizio;
c) gli importi per danni permanenti alla persona riportati a causa di fatti di servizio cronologicamente anteriori all'attuale, non liquidati ai sensi della presente normativa e percepiti dal soggetto protetto, da Organismi o Enti della Sede Apostolica o in virtù di assicurazione a carico dei medesimi o di assicurazione a carico di terzi responsabili, rivalutati in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice generale della Città di Roma dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, intervenute tra gli anni nei quali i citati importi sono stati percepiti e l'anno antecedente la data di presentazione della domanda di cui all'Art. 13, 1° comma.
Art. 17
Aggravamento del danno permanente alla persona
1. Entro 10 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all'Art. 11, nel caso di aggravamento del danno permanente alla persona per il quale sia stato concesso l'indennizzo, potrà procedersi per una sola volta, su richiesta, da presentarsi ai sensi dell'Art. 13, del soggetto protetto o dei suoi aventi causa, alla revisione dell'indennizzo già concesso.
In tale ipotesi il soggetto protetto sarà sottoposto agli accertamenti sanitari di cui all'Art. 5.
2. In questo caso l'importo del supplemento dell'indennizzo è dato dalla differenza tra:
a) l'indennizzo calcolato in base:
- al grado percentualizzato dell'attuale danno permanente alla persona determinato in base alle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 1/A e n. 1/B e alle norme di cui all'Art. 16;
- all'età del soggetto protetto al momento della presentazione della richiesta di cui al precedente 1° comma;
- all'annualità calcolata ai sensi dei commi 4°, 5° e 6° dell'Art. 10, se il soggetto protetto è in servizio e facendo riferimento, nel caso in cui il soggetto protetto sia in quiescenza, per la quantificazione della annualità, al trattamento complessivo del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione effettivamente seguita dall'interessato, dovuto al medesimo a titolo di retribuzioni ordinarie, 13a mensilità inclusa, definite dagli elementi indicati dall'Art. 8, 1° comma, del vigente Regolamento Pensioni per i dodici mesi antecedenti al mese di presentazione della domanda di cui al comma precedente.
- alla riduzione percentuale di cui all'Art. 12, 1° comma ove ne ricorrano le condizioni;
e
b) l'importo dell'indennizzo già liquidato ricalcolato in base all'età del soggetto protetto e alla annualità come da precedente lett. a).
3. In caso di morte sopravvenuta, il Collegio medico di cui all'Art. 5 provvederà agli accertamenti del caso sulla base delle necessarie prove documentali di cui disporrà l'acquisizione al fine dell'accertamento del nesso causale.
Art. 18
Annullamento del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione dell'indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la sua concessione si basò su errati dati di fatto.
2. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con la stessa procedura prevista per la liquidazione.
3. Il recupero delle somme liquidate avverrà mediante trattenute mensili, sulla retribuzione o sulla pensione, di importo non superiore ad un quinto delle medesime.
Titolo V
Assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento
Art. 19
Assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento
1. Ai titolari di pensione privilegiata che, a giudizio insindacabile del Collegio medico di cui all'Art. 5, richiesto dall'Autorità competente, abbisognino, a motivo di infermità dipendente da fatti di servizio, di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, o si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto o la sorveglianza permanente di un accompagnatore, compete un assegno mensile non reversibile di assistenza e/o di accompagnamento nella misura dell'80% della retribuzione mensile iniziale (stipendio + ASI) del primo livello funzionale-retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle.
2. L'assegno viene corrisposto anticipatamente in dodici mensilità; la tredicesima mensilità viene corrisposta entro il mese di dicembre.
3. L'assegno di cui ai commi precedenti:
a) non è dovuto per i periodi di ricovero del soggetto protetto in istituto di cura o di assistenza con oneri a carico dell'Autorità competente;
b) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza o di assistenza sociale, in misura corrispondente al valore della prestazione stessa;
c) compete anche nel caso in cui il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare.
Art. 20
Modalità di presentazione della domanda
1. Per conseguire l'assegno mensile di assistenza e di accompagnamento, l'interessato deve presentare domanda all'Autorità competente.
2. L'Autorità competente può procedere d'ufficio quando dagli atti in suo possesso risultino soddisfatte da parte degli aventi diritto le condizioni di cui all'Art. 19.
Art. 21
Decorrenza
L'assegno decorre dalla data di presentazione della domanda.
Art. 22
Provvedimento di concessione
Il provvedimento di concessione dell'assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento è emanato dall'Autorità competente ed è comunicato in copia conforme all'interessato ed alla Amministrazione di appartenenza del soggetto protetto.
Titolo VI
Contribuzioni
Art. 23
Conti Speciali
Il Fondo di Assistenza Sanitaria ed il Fondo Pensioni, per le prestazioni di loro competenza, istituiscono per ciascuna Amministrazione un Conto speciale.
Art. 24
Contribuzioni
È a carico della rispettiva Amministrazione l'equilibrio finanziario dei Conti speciali, di cui al precedente Art. 23. Ad essa compete pareggiare le prestazioni erogate con contribuzioni da corrispondersi mediante versamenti mensili anticipati rispetto alle prestazioni da erogarsi, e determinati in base al bilancio previsionale. Il disavanzo o l'avanzo della gestione del conto risultante in sede di rendicontazione semestrale verrà attribuito, a pareggio, al versamento in scadenza.
Titolo VII
Norme transitorie
Art. 25
Attivazione delle prestazioni
Le prestazioni di cui alle presenti norme, salvo quanto previsto dal successivo Art. 26, sono dovute per infermità, dipendenti da fatti di servizio, verificatesi o manifestatesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e da tale data decorre l'obbligo di versamento alle Autorità competenti delle contribuzioni di cui all'Art. 24.
Art. 26
Domanda per l'assegno mensile di assistenza
e/o di accompagnamento per eventi già in atto
1. I titolari di pensione diretta privilegiata che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, a motivo di infermità dipendente da fatti di servizio, abbisognino di una assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto o la sorveglianza permanente di un accompagnatore, possono presentare la domanda per l'assegno mensile di assistenza e/o accompagnamento di cui all'Art. 19.
2. L'assegno decorre dalla data di presentazione della domanda.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 27
Diritto di rivalsa
I trattamenti retributivi e le prestazioni sanitarie, corrisposti nel caso di malattia, infortunio e maternità al personale di cui all'Art. 1 ed a carico di Organismi o Enti della Sede Apostolica in conformità alle norme dei rispettivi Regolamenti, sono erogati con deduzione di tutte le somme che il dipendente ha diritto di riscuotere in virtù di assicurazione a carico di Organismi o Enti della Sede Apostolica per gli stessi titoli; l'eventuale eccedenza spetta all'interessato.
Art. 28
Surrogazione
1. Le Autorità competenti, erogatrici delle prestazioni previste dalle presenti norme, sono surrogate fino alla concorrenza del loro ammontare nei diritti del soggetto protetto o degli aventi causa verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazioni. Non sono considerati terzi gli Organismi o Enti di cui all'Art. 1.
2. Agli effetti del 1° comma, dovrà essere calcolato il valore capitale dell'assegno mensile di assistenza e/o di accompagnamento mediante il criterio di cui all'Art. 29, 2° comma, del vigente Regolamento Pensioni riferito all'importo del primo assegno di competenza.
3. Il soggetto protetto o i suoi aventi causa devono in ogni caso informare l'Autorità competente della esistenza di eventuali responsabilità di terzi e sono comunque responsabili verso l'Autorità competente del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 29
Controversie
Alle eventuali controversie derivanti dalla applicazione delle presenti norme si applicano le disposizioni degli Artt. 10¸ 12 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, con esclusione di ogni competenza del Collegio di conciliazione e arbitrato sui giudizi emessi dal Collegio medico.
Art. 30
Norme di attuazione
Le modalità di attuazione di cui agli articoli precedenti e le modifiche o integrazioni delle tabelle allegate sono emanate con provvedimenti della Segreteria di Stato.
A L L E G A T I
Allegato N. 1
Tabella delle valutazioni del grado percentualizzato del danno permanente alla persona
(Omissis)
Allegato N. 1/A
Altre alterazioni della facoltà visiva
(Omissis)
Allegato N. 1/B
Altre alterazioni della facoltà uditiva
(Omissis)
Allegato N. 2
Tabella delle aliquote percentuali (cx) riferite alla classe del grado percentualizzato del danno permanente alla persona e al sesso e all'età del soggetto protetto per il calcolo dell'indennizzo
(Omissis)
Allegato N. 3
Tabella delle aliquote percentuali (dx) riferite alla classe del grado percentualizzato del danno permanente alla persona e al sesso e all'età del soggetto protetto per il calcolo dell'indennizzo
(Omissis)
Allegato N. 4
Aliquote percentuali per il calcolo dell'indennizzo
(Omissis)
Allegato N. 5
Formula per il calcolo del grado percentualizzato permanente complessivo alla persona nel caso di danni permanenti plurimi e Tabella dei valori dell'indice di correlazione tra due danni permanenti alla persona
(Omissis)