Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano

Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 381.884

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 2 febbraio 1996, ha approvato le Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano.

Il Santo Padre ha disposto la promulgazione delle suddette Norme nel supplemento degli «Acta Apostolicae Sedis », stabilendo che esse entrino in vigore con la pubblicazione.

Dal Vaticano, il 3 febbraio 1996.

+ Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato

Norme per la procedura di ricorso
contro le delibere della Commissione Disciplinare
dello Stato della Città del Vaticano

 

Art. 1

Il ricorso alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano contro il provvedimento emesso in applicazione della delibera della Commissione Disciplinare può essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione del medesimo.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

Art. 2

Il ricorso deve essere presentato simultaneamente al Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e alla Cancelleria della Corte di Appello, con allegata copia del provvedimento impugnato.

Il Delegato Speciale provvederà a trasmettere immediatamente alla Corte di Appello copia integrale degli atti del procedimento disciplinare, di cui agli artt. 3,4 e 5 del Regolamento della Commissione.

 

Art. 3

Nel procedimento di ricorso contro i provvedimenti disciplinari sia l'Amministrazione sia la parte ricorrente dovranno sempre essere rappresentate e difese da Avvocati, scelti fra coloro che sono iscritti nell'albo degli abilitati a patrocinare dinanzi ai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano.

Qualora la parte ricorrente non abbia provveduto a nominarsi il proprio difensore, entro il termine di cui all'art. 5, ovvero richieda, comprovandone il diritto, il patrocinio gratuito, il Presidente della Corte provvederà con decreto a nominare un avvocato d'ufficio.

Nel procedimento dovrà sempre intervenire il Promotore di Giustizia, secondo le disposizioni previste in queste norme.

 

Art. 4

In qualsiasi momento del procedimento il Presidente della Corte, su richiesta di una o di entrambe le parti o del Promotore di Giustizia ovvero d'ufficio, potrà disporre, con relativo decreto, che le udienze si svolgano a porte chiuse o che gli atti, in tutto o in parte, siano posti sotto segreto nei confronti di quanti non siano parte in causa.

 

Art. 5

Il Presidente della Corte di Appello, ricevuti il ricorso e gli atti, di cui all'art. 2, disporrà sollecitamente che le parti siano invitate a nominarsi il rispettivo rappresentante e difensore entro venti giorni, qualora non vi abbiano già provveduto.

Con lo stesso decreto, il Presidente stabilirà la composizione del Collegio giudicante, indicando anche il relatore e assegnando i ricorsi, secondo l'ordine del ruolo di causa, ai Giudici della Corte.

I ricorsi dovranno essere sempre istruiti e definiti da Collegi di tre Giudici, fra i quali possibilmente vi sarà un laico.

 

Art. 6

Trascorso il termine di cui all'art. 5 cpv. 1, il Presidente con decreto ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al Promotore di Giustizia ed insieme fisserà la data dell'udienza preliminare, invitando contestualmente i difensori delle parti e il Promotore a depositare presso la Cancelleria della Corte, almeno dieci giorni prima, le rispettive scritture preparatorie sia circa il merito del ricorso sia circa eventuali richieste istruttorie.

 

Art. 7

L'udienza preliminare è ordinata:

1° alla lettura della relazione di causa fatta dal Giudice a ciò designato;

2° alla esposizione e discussione delle ragioni di fatto e di diritto dei difensori delle parti;

3° alle richieste conclusive del Promotore di Giustizia circa il merito del ricorso;

4° alla decisione di accoglimento o reiezione di richieste istruttorie documentali e testimoniali;

5° alla definizione di questioni preliminari o eccezioni proposte dalle parti o d'ufficio.

Ai difensori delle parti e al Promotore il Presidente può dare facoltà di replica prima di chiudere l'udienza.

 

Art. 8

A seguito dell'udienza preliminare la Corte, entro dieci giorni, con ordinanza del Presidente, non impugnabile dalle parti né dal Promotore ma revocabile in sede di dibattimento, definirà eventuali pregiudiziali o eccezioni proposte, deciderà circa le richieste istruttorie e stabilirà il giorno dell'udienza dibattimentale.

 

Art. 9

Nel corso dell'udienza preliminare le parti o il Promotore di Giustizia potranno presentare rinunzia al dibattimento e chiedere l'immediata decisione sul ricorso.

Qualora la rinunzia sia concordemente formulata e formalmente proposta dalle parti e dal Promotore, la Corte, nella ordinanza di cui all'art. 8, dichiarerà l'accettazione della rinunzia stessa e si convocherà entro trenta giorni per deliberare circa il ricorso, in giorno da notificare ai difensori delle parti e al Promotore di Giustizia.

 

Art. 10

Nell'udienza dibattimentale si procederà alla acquisizione di documenti, presentati dalle parti o dal Promotore, nonché alla audizione del ricorrente e dei testi indotti, secondo quanto sarà stato disposto nella ordinanza di cui all'art. 8 ed analogamente alle norme vigenti nella procedura penale dello Stato.

Conclusa l'istruttoria si passerà immediatamente alla discussione, così che espongano le rispettive ragioni in fatto e in diritto dapprima la difesa dell'Amministrazione, indi la difesa del ricorrente e infine il Promotore di Giustizia. Nello stesso ordine interverranno i medesimi per la replica, concessa facoltà per la dichiarazione conclusiva alla parte ricorrente, se personalmente presente all'udienza.

 

Art. 11

Dichiarata conclusa l'udienza dibattimentale, il Presidente riunirà immediatamente i congiudici in camera di consiglio per deliberare sulla sentenza.

La sentenza, motivata in diritto e in fatto, dovrà essere depositata in Cancelleria dal Giudice designato all'estensione entro trenta giorni dalla conclusione della udienza dibattimentale.

 

Art. 12

1. In conformità all'art. 68 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, nonché all'art. 6 del Regolamento della Commissione disciplinare, la Corte di Appello giudica sulla legittimità del provvedimento impugnato e si pronuncia, se del caso, sull'obbligo del risarcimento dei danni.

2.La Corte, qualora ne dichiari la illegittimità, ne dà notifica alla competente Autorità dello Stato della Città del Vaticano perché provveda alla revoca totale o alla modifica parziale dell'atto impugnato.

 

Art. 13

A cura della Cancelleria si provvederà alla tempestiva notifica della decisione, con copia della sentenza, ai rappresentanti dell'Amministrazione e della parte ricorrente, nonché al Promotore di Giustizia.

La decisione non è soggetta ad impugnativa.

Città del Vaticano, 2 febbraio 1996.