Regolamento per il personale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano »

 

Regolamento per il personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano»

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 393.854/G.N.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 22 febbraio 1997, Festa della Cattedra di S. Pietro, ha approvato il Regolamento per il Personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» ed ha disposto che esso entri in vigore a decorrere dal 1° luglio 1997.

Dal Vaticano, 24 febbraio 1997

+ Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE
DELLA TIPOGRAFIA VATICANA - EDITRICE «L'OSSERVATORE ROMANO»

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito della normativa

Il presente Regolamento contiene le norme relative al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» sotto l'aspetto organizzativo, disciplinare ed economico. Esso è emanato in applicazione di quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» per le Istituzioni collegate con la Santa Sede (Artt. 186, 190-191).

Art. 2
Soggetti interessati

§ 1. Con il termine «personale in servizio» sono indicati, oltre i dipendenti di ruolo ed in prova, anche coloro che con forme diverse di contratto prestano la loro opera alle dirette dipendenze della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano».

§ 2. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibile, al personale di ruolo dirigente, salvo quanto diversamente disposto nella normativa specifica che lo riguarda.

Titolo II
STRUTTURA E COMPETENZE

Art. 3
Struttura dell'Organismo

La struttura organica e funzionale dell'Organismo si articola:

- nella Direzione Generale dalla quale dipendono la Direzione Amministrativa, la 

  Direzione Commerciale, la Direzione Tecnica e la Direzione Affari Generali;

- nell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », costituita da tutte le unità e da tutti i 

  servizi di produzione redazionale relativi alle varie edizioni del giornale «L'Osservatore

  Romano» e che è diretta dal Direttore Responsabile ai sensi del successivo Art. 5; il

  Direttore Responsabile è coadiuvato da un Vice Direttore;

- nel Consiglio Direttivo, Organo Collegiale Consultivo, di cui al successivo Art. 11.

Art. 4
Direttore Generale

§ 1. Il Direttore Generale è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta della Società Salesiana di San Giovanni Bosco.

§ 2. Il Direttore Generale, avvalendosi dell'opera del Direttore Amministrativo, del Direttore Commerciale, del Direttore Tecnico, del Direttore Affari Generali, fatte salve le competenze attribuite alle Direzioni e all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», dirige nell'ambito delle politiche aziendali, i vari servizi, uffici e reparti dipendenti, promuovendone il buon funzionamento e vigilando affinché sia garantito l'esatto e tempestivo espletamento dei compiti loro affidati.

In particolare il Direttore Generale ha:

a) poteri deliberativi per tutti gli atti occorrenti al conseguimento delle finalità proprie 

    dell'Organismo, precedentemente concordate con il Consiglio di Sovrintendenza in fase di 

    definizione delle linee strategiche ed approvate dalla Segreteria di Stato;

b) rappresentanza legale di fronte a terzi, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, con 

    facoltà di conferire deleghe e di nominare procuratori per il compimento di determinati atti 

    o categorie omogenee di atti;

c) responsabilità diretta per l'insieme delle relazioni esterne che comprendono le dichiarazioni, le pubblicazioni e le prese di posizione riguardanti l'attività dell'Organismo, nonché i rapporti di collaborazione e di scambio con altri Organismi similari;

d) dovere di prestare la propria opera in stretta collaborazione con il Consiglio di 

    Sovrintendenza, oltre ai casi previsti da disposizioni normative, ogni qualvolta verrà 

    richiesto dal Consiglio stesso;

e) obbligo di convocare il Consiglio Direttivo di cui all'Art. 11 almeno quattro volte l'anno e 

    comunque in presenza di circostanze di primaria importanza. Egli conserva in ogni caso la 

    facoltà di convocarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 5
Direttore Responsabile

§ 1. Il Direttore Responsabile de « L'Osservatore Romano » è nominato dal Santo Padre, rappresenta l'istanza più alta nell'ambito del Giornale per quanto riguarda gli aspetti politici e redazionali ed è il Direttore dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano ».

§ 2. In particolare il Direttore Responsabile:

a) ha poteri deliberativi per tutti gli atti occorrenti al conseguimento delle finalità proprie 

    dell'unità funzionale, precedentemente concordati con il Consiglio di Sovrintendenza in fase

    di definizione delle linee strategiche ed approvati dalla Segreteria di Stato;

b) ha responsabilità diretta per tutto ciò che viene pubblicato nelle varie edizioni de « 

    L'Osservatore Romano »;

c) tramite le articolazioni ed i servizi redazionali, coordina ed assicura l'esatto e tempestivo 

    espletamento dei compiti specificamente affidati all'unità funzionale stessa;

d) ha la responsabilità diretta e completa dell'organizzazione, efficienza e sviluppo di tutte le

    unità e di tutti i servizi di produzione redazionale;

e) ha cura in particolare dell'unità di intenti e di indirizzo delle diverse edizioni, in modo che le 

    loro iniziative e capacità creative si armonizzino con il pensiero, gli orientamenti e lo stile 

    della Santa Sede;

f)  propone alla Segreteria di Stato le assunzioni e variazioni del personale della redazione e 

    sovrintende a tutto il personale operante nell'ambito dell'unità funzionale della quale è 

    responsabile per l'organizzazione e la disciplina; contribuisce al miglioramento della 

    formazione professionale; indirizza, stimola, facilita e controlla l'attività sia del personale 

    giornalistico che di quello non giornalistico e ne verifica periodicamente il rendimento;

g) presta la propria opera in tutta collaborazione con il Consiglio di Sovrintendenza, oltre ai 

    casi previsti da disposizioni normative, ogni qualvolta verrà richiesto dal Consiglio stesso.

Art. 6
Vice Direttore

§ 1. Il Vice Direttore dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano » è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Responsabile. Suo compito è quello di coadiuvare il Direttore Responsabile nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

§ 2. Il Vice Direttore supplisce il Direttore Responsabile assente o impedito in tutte le sue funzioni ordinarie. Può essere delegato dal medesimo all'esercizio temporaneo di una o più funzioni proprie del Direttore.

§ 3. Il Vice Direttore, in ogni caso, non potrà avere alcuna attribuzione in merito all'assunzione del personale.

Art. 7
Direttore Amministrativo

§ 1. Il Direttore Amministrativo è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Generale.

§ 2. Il Direttore Amministrativo è responsabile dell'attività economico-finanziaria. In particolare, subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Amministrativo:

a)  predispone il bilancio preventivo dell'esercizio; gestisce la contabilità generale 

     dell'Organismo; elabora secondo criteri concordati con la Prefettura degli Affari 

     Economici della Santa Sede il bilancio consuntivo;

b)  assicura una corretta gestione finanziaria attraverso la previsione dei fabbisogni di spesa 

     ed il governo delle risorse disponibili;

c)  assicura, tramite adeguati strumenti di controllo, che il raggiungimento degli obiettivi 

     pastorali e delle particolari finalità dell'Organismo avvenga comunque nel rispetto dei 

     criteri di economicità e possibilmente in un quadro di equilibrio economico-finanziario;

d)  è responsabile delle procedure di acquisto, sia per gli investimenti, sia per i beni e servizi 

     di utilizzo corrente, vigila su di esse e ne coordina il flusso;

e)  è preposto alla gestione giuridico-amministrativa del personale dell'Organismo; inoltre 

     sovrintende al personale addetto al settore amministrativo, ne migliora la formazione, ne

     dirige, vigila e promuove l'attività, ne verifica periodicamente il rendimento;

f)  controlla la coerenza e gli effetti economici e finanziari dei budget commerciali e dei 

     budget di produzione;

g)  coordina la predisposizione dei budget degli investimenti, dei costi e del budget generale

     di esercizio.

Art. 8
Direttore Commerciale

§ 1. Il Direttore Commerciale è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Generale.

§ 2. Il Direttore Commerciale è responsabile di tutta l'attività commerciale dell'Organismo. In particolare, subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Commerciale:

a) ha il compito di acquisire le commesse e controllare la domanda del mercato, secondo gli  

    obiettivi dell'Organismo;

b) stabilisce i prezzi, conviene sulle condizioni di pagamento ed elabora i preventivi;

c) gestisce i rapporti con i clienti valutando ogni loro esigenza e monitorando la loro posizione 

    relativamente alle obbligazioni di carattere economico;

d) collabora con la Direzione Tecnica per la predisposizione dei programmi di produzione;

e) sovrintende al personale addetto al settore commerciale, ne migliora la formazione, ne 

    dirige, vigila e promuove l'attività, ne verifica periodicamente il rendimento;

f) elabora i budget commerciali e collabora con il Direttore Amministrativo per la 

   predisposizione del budget degli investimenti e dei costi commerciali.

Art. 9
Direttore Tecnico

§ 1. Il Direttore Tecnico è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Generale.

§ 2. Il Direttore Tecnico è responsabile della produzione e della qualità dei materiali acquistati e dei servizi prestati da terzi per le attività dirette o indirette di produzione; è inoltre responsabile della economicità e della ottimizzazione dei processi produttivi dell'intero Organismo. In particolare, subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Tecnico:

a) gestisce il magazzino dei materiali in giacenza e le movimentazioni in arrivo ed in partenza, 

    curandone la perfetta logistica;

b) programma e gestisce le commesse acquisite, in collaborazione con la Direzione 

    Commerciale;

c) cura la perfetta efficienza di impianti e macchinari, proponendone il costante aggiornamento 

    tecnologico;

d) sovrintende al personale addetto al settore tecnico e tecnologico, ne migliora la 

    formazione, ne dirige, vigila e promuove l'attività, ne verifica periodicamente il rendimento;

e) elabora i budget di produzione e collabora con il Direttore Amministrativo per la 

    predisposizione del budget degli investimenti e dei costi di produzione e manutenzione.

Art. 10
Direttore Affari Generali

La Segreteria di Stato, su proposta del Direttore Generale, nomina il Direttore Affari Generali stabilendone le funzioni.

 

Art. 11
Consiglio Direttivo

 

§ 1. Il Consiglio Direttivo, Organo collegiale consultivo, è formato dal Direttore Generale, dal Direttore Responsabile de « L'Osservatore Romano », dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Commerciale, dal Direttore Tecnico, dal Direttore Affari Generali e dal Vice Direttore dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano ».

§ 2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore Generale ed in caso di sua assenza od impedimento dal Direttore Responsabile de « L'Osservatore Romano »; il Consiglio designa un Segretario che redige i verbali delle riunioni. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle questioni da esaminare o ne sia fatta richiesta dal Direttore Responsabile. Il Consiglio deve comunque riunirsi quattro volte l'anno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione potrà essere fatta dal Direttore Responsabile.

§ 3. Il Consiglio Direttivo dà il suo parere sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Organismo, sui principali investimenti da realizzare riguardanti le attrezzature e gli impianti, sulle norme generali riguardanti il personale nonché su tutte le iniziative di carattere strategico che saranno portate all'attenzione del Consiglio di Sovrintendenza.

§ 4. I verbali delle deliberazioni consiliari verranno conservati a cura del Presidente. I verbali sui pareri di cui al precedente § 3 saranno inviati al Consiglio di Sovrintendenza.

Titolo III
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 12
Tipologia del personale

Il personale dipendente della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» comprende personale ecclesiastico, religioso e laico, iscritto in ruolo ordinario ed in prova oppure assunto con forme diverse di contratto.

Art. 13
Classificazione del personale

§ 1. Il personale di ruolo è distribuito secondo la Tabella Organica. Il Personale di ruolo, non dirigente, amministrativo, giornalistico, grafico, tecnico, ausiliario, è inquadrato secondo la stessa Tabella Organica, in dieci livelli ad ognuno dei quali corrisponde una determinata funzione con relativa retribuzione.

§ 2. Ogni livello funzionale comprende una o più mansioni professionali, determinate in base alle prestazioni lavorative, avuto riguardo ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed alla sfera di autonomia che esse comportano, come determinate da apposito mansionario.

Art. 14
Organico

§ 1. L'organico del personale di ruolo è stabilito, per ciascuna Direzione e per ogni livello funzionale previsto per l'Organismo, compresa l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », nella Tabella Organica approvata.

§ 2. La Tabella Organica, la sua revisione ordinaria e le eventuali variazioni straordinarie sono elaborate dal Direttore Generale e, per quanto concerne l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile e sono presentate alla Segreteria di Stato per l'approvazione.

§ 3. Ogni cinque anni si procede alla revisione della Tabella Organica.

Art. 15
Contratti a termine

§ 1. In relazione a speciali comprovate esigenze di natura transitoria di personale con specifiche capacità professionali, oppure per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi, il Direttore Generale e, relativamente alle esigenze dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile possono avvalersi della collaborazione di altre persone aventi requisiti e competenza adeguate alle mansioni da svolgere.

§ 2. Il suddetto personale viene assunto con contratto a termine, che specifichi le esigenze di natura particolare e transitoria di cui al § 1, stipulato per iscritto, della durata massima di un anno, prorogabile per non più di un altro anno ove permangano le esigenze che hanno dato luogo all'assunzione.

§ 3. In casi eccezionali, per complessi e straordinari servizi che richiedano tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.

§ 4. I contratti di cui ai precedenti paragrafi non danno titolo all'immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

§ 5. Le assunzioni di personale con contratto a termine sono deliberate dal Direttore Generale, su proposta dei rispettivi Direttori e, relativamente al personale da impiegare nell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato e comunque entro i limiti della spesa massima previsti per il personale nel bilancio preventivo.

§ 6. La retribuzione del personale a contratto è determinata dal Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, in misura omnicomprensiva, corrispondente al livello richiesto dai compiti affidati, ed in proporzione al volume orario di lavoro settimanale.

§ 7. La retribuzione è soggetta alle ritenute per il trattamento di assistenza sanitaria e di previdenza sociale secondo la normativa vigente, con il diritto alla liquidazione ed alle ferie regolamentari. Sono applicabili, in quanto compatibili con la tipologia del contratto, gli altri istituti previsti dal presente Regolamento per il personale in ruolo.

§ 8. Altre eventuali clausole potranno essere apposte, previo nulla osta della Segreteria di Stato, a seconda delle esigenze connesse con la mansione da svolgere.

Titolo IV
ALTRE PRESTAZIONI

Art. 16
Incarichi professionali

§ 1. Il Direttore Generale, su proposta dei rispettivi Direttori, e, relativamente alle necessità dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito dell'Organismo, possono autorizzare, entro i limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo, il conferimento di incarichi professionali a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'assolvimento di compiti particolari.

§ 2. Il conferimento di incarichi professionali segue le modalità previste all'Art. 15 §§ 2-4 del presente Regolamento.

§ 3. Le prestazioni professionali sono retribuite « forfettariamente » in rapporto alla rilevanza del lavoro da svolgere, alla qualità del prodotto ed ai risultati conseguiti. I compensi vengono stabiliti dal Direttore Generale su proposta dei rispettivi Direttori e, per le prestazioni rese nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Agli stessi spetta la valutazione delle prestazioni effettuate.

Art. 17
Tirocini

§ 1. Studenti, giovani già qualificati oppure persone che, per un certo periodo di tempo, desiderano prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, possono svolgere, con l'approvazione della Segreteria di Stato, un periodo di tirocinio presso l'Organismo ed in particolare presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al fine di integrare la propria formazione professionale. Il tirocinio deve avere una durata minima di un mese e massima di tre mesi, salvo deroghe stabilite caso per caso dal Direttore Responsabile dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano ». Il tirocinio non può essere in alcun modo finalizzato a coprire eventuali carenze di organico.

§ 2. Condizioni essenziali per lo svolgimento di tirocini sono:

a) presentazione di una richiesta formale da parte di un organismo legalmente riconosciuto 

    (università, diocesi, centro studi, ecc.) con invio di una scheda informativa sul candidato;

b) dichiarazione scritta secondo cui il candidato non attende un compenso economico né una 

    copertura assicurativa da parte della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore 

    Romano», fatta salva la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro;

c) possesso, da parte di chi presta volontariamente la propria opera, dei requisiti morali 

    richiesti al personale di ruolo ed osservanza dei doveri di cui agli Artt. 25 § 2, 38, 39 § 1 e 

    § 2, 40, 41 e 46;

d) accoglimento della richiesta da parte del Direttore Responsabile dell'unità funzionale « 

    L'Osservatore Romano ».

§ 3. In qualsiasi momento il Direttore Responsabile dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano » può mettere fine al volontariato, dandone notizia alla Segreteria di Stato ed all'interessato. Questi può fare altrettanto informando per tempo il Direttore Responsabile.

§ 4. Al termine del periodo di tirocinio ed a richiesta dell'interessato, la Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » può rilasciare un attestato.

Titolo V
ASSUNZIONE E NOMINA DEL PERSONALE

Art. 18
Disposizioni generali

§ 1. Il personale di ruolo viene assunto alla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano » dal Direttore Generale. Il personale di ruolo destinato a svolgere la propria attività presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano » viene invece assunto dal Direttore Responsabile. Le assunzioni dovranno in ogni caso avvenire nei limiti stabiliti dalla Tabella Organica e previo nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 2. Nelle assunzioni di personale si tengono in particolare considerazione coloro che dimostrano impegno nella comunità ecclesiale.

§ 3. E vietata l'assunzione nell'Organismo di consanguinei fino al quarto grado o di affini in primo e secondo grado, secondo il computo canonico. Cfr. Tabelle A e B riportate in Appendice « B ».

Art. 19
Requisiti

 

§ 1. Il personale dell'Organismo è assunto tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza e deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

1) professione di fede cattolica e vita ispirata ai suoi principi;

2) buona condotta, morale e civile;

3) stato di buona salute ed idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere;

4) se sacerdoti, età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45; nulla osta del rispettivo 

    Ordinario e dei Dicasteri competenti e, se dimoranti in Roma, anche del Vicariato di 

    Roma;

5) se laici, età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35;

6) titolo di studio previsto per le mansioni da svolgere, come prescritto dall'Art. 21;

7) assolvimento degli obblighi di leva o esenzione dagli stessi;

8) assenza di precedenti penali;

9) per gli appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, assenso 

    dei rispettivi Superiori.

§ 2. Per mansioni richiedenti particolari requisiti o la maturazione di un'esperienza professionale già acquisita, quando non sia possibile provvedere con personale già in servizio, il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile potranno, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, disporre l'assunzione di candidati anche oltre il limite regolamentare di età, sempre che sia garantita la regolare copertura assicurativa e previdenziale.

 

§ 3. Possono essere previsti altri requisiti in relazione a specifiche esigenze.

Art. 20
Documentazione

I requisiti generali, di cui al precedente Art. 19, debbono essere comprovati dai seguenti documenti, da esibire prima dell'assunzione:

  1. attestato di impegno religioso, morale e civile rilasciato dal rispettivo Parroco o da altra Autorità religiosa;

  2. certificato di nascita, certificato di residenza, stato di famiglia e certificato di cittadinanza;

  3. certificato di Battesimo e Confermazione; per i laici coniugati quello di matrimonio religioso;

  4. attestazione di idoneità psicofisica rilasciata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano;

  5. certificato comprovante il titolo di studio richiesto;

  6. per coloro che sono soggetti al servizio di leva, congedo militare illimitato o attestato di esonero;

  7. certificato penale e certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a tre mesi;

  8. attestazione scritta dell'assenso di cui all'articolo 19 § 1 n. 9.

 

Art. 21
Titoli di studio

 

§ 1. Per l'assunzione si richiede il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VIII, IX e X: diploma di laurea o diploma 

    universitario ottenuto dopo almeno quattro anni di studio o titolo equipollente, in 

    discipline attinenti la qualifica da ricoprire;

b) per le qualifiche corrispondenti al livello VII, diploma di laurea o titolo adeguato e 

    funzionale al servizio;

c) per le qualifiche corrispondenti al livello VI, diploma di scuola secondaria superiore 

    o titolo equipollente;

d) per le restanti qualifiche, diploma di scuola secondaria inferiore.

§ 2. Per determinate mansioni può essere richiesto dalla legge o da disposizioni particolari il possesso di specifiche abilitazioni professionali, di eventuali titoli di specializzazione, nonché la conoscenza di lingue straniere. In questi casi, tali particolari esigenze dovranno essere previamente comunicate agli interessati.

§ 3. I titoli di studio debbono essere rilasciati da scuole od università legalmente riconosciute, tenuto conto della situazione nei diversi Paesi di provenienza.

§ 4. La Segreteria di Stato determina, ove necessario, l'equipollenza dei titoli di studio di cui al presente articolo.

§ 5. Il mero possesso del titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nel livello funzionale per il quale il titolo medesimo è prescritto.

§ 6. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire, eccezionalmente, a giudizio del Direttore Generale e, nel caso di personale da impiegare nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, al possesso del titolo richiesto, a meno che specifiche disposizioni di legge lo richiedano espressamente.

Art. 22
Personale religioso

§ 1. Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata ed alle Società di vita apostolica verrà stipulato, di volta in volta, un accordo tra il Direttore Generale o, nel caso di personale da impiegare nell'ambito dell'unità funzionale «L'Osservatore Romano », tra il Direttore Responsabile ed i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza, con le peculiarità qui di seguito indicate:

a) la durata del servizio non potrà essere inferiore ai 5 anni;

b) per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed 

    assistenziale, pur lasciando all'Istituto o Società la libertà di scegliere un sistema diverso da 

    quello previsto per gli altri dipendenti;

c) potranno essere concesse, previo nulla osta della Segreteria di Stato, modifiche o riduzioni

    dell'orario in considerazione delle essenziali esigenze della vita di comunità; le eventuali

    riduzioni dell'orario comporteranno corrispondenti riduzioni della retribuzione;

d) il personale religioso, a parità di doveri, godrà degli stessi diritti del resto del personale;

e) in caso di uscita definitiva dall'Istituto religioso o dalla Società di vita apostolica si 

    considera cessato anche il rapporto di lavoro con la Tipografia Vaticana - Editrice 

    «L'Osservatore Romano».

Art. 23
Procedure

§ 1. L'assunzione del personale deve essere preceduta dall'accertamento dell'idoneità professionale del candidato in relazione alle mansioni da svolgere.

§ 2. L'accertamento dell'idoneità professionale risulta dalla valutazione dei titoli e/o da prove selettive o previa conclusione, con esito positivo, di un precedente rapporto di lavoro con contratto a termine per la durata minima di un anno.

§ 3. Per l'eventuale assunzione di personale da destinare a particolari mansioni, possono essere organizzati corsi di formazione a contenuto teorico-pratico volti all'acquisizione della professionalità richiesta, accessibili anche al personale dipendente che intenda cambiare mansione a parità di livello funzionale o per qualificarsi a livello superiore, secondo quanto stabilito all'Art. 32 § 2.

§ 4. Il Direttore Generale, su proposta delle rispettive Direzioni e, nel caso di personale da impiegare nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, su proposta del Vice Direttore, stabiliscono le modalità ed i requisiti particolari per la ricerca e la scelta dei candidati.

§ 5. Per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo con adeguato livello di professionalità, il Direttore Generale designa una Commissione esaminatrice formata da Dirigenti della Direzione interessata, da un rappresentante dell'Ufficio del personale e, ove occorra, anche da membri interni e/o esterni di qualificata competenza. Qualora il personale da assumere debba svolgere la propria attività nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », sarà compito del Direttore Responsabile designare la Commissione esaminatrice con le stesse modalità sopra indicate. Per l'assunzione di personale giornalistico, il Direttore Responsabile consulta i responsabili delle redazioni interessate e svolge colloqui individuali con i candidati, valutando l'opportunità o meno di ricorrere a prove selettive. L'assunzione in ruolo del personale giornalistico è preceduta da contratto a termine.

§ 6. Gli avvisi concernenti le prove selettive o i corsi di formazione professionale sono adeguatamente pubblicizzati.

§ 7. Per la partecipazione alle prove selettive saranno prese in considerazione solo le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti alla data della presentazione della domanda.

§ 8. Al termine delle prove selettive, l'elenco dei candidati dei quali è stata accertata l'idoneità professionale viene trasmesso al Direttore Generale e, per quanto riguarda l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al Direttore Responsabile, con verbale firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice e con un giudizio riferito a ciascun candidato, al fine di consentire la scelta definitiva dei candidati.

§ 9. Prima di ogni assunzione si provvederà, nel modo ritenuto più opportuno, ad accertare l'idoneità morale e religiosa del candidato.

Art. 24
Prova

§ 1. Gli assunti sono immessi in ruolo, in prova, per un periodo di almeno un anno, non prorogabile oltre un biennio. L'eventuale periodo svolto in modo continuativo ed immediatamente precedente, va conteggiato ai fini del periodo di prova. Per il personale giornalistico dell'edizione quotidiana appartenente all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», il periodo di prova è compreso nel praticantato e dà diritto alla qualifica di redattore praticante ed al relativo livello retributivo.

§ 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato, con indicazione della decorrenza, del livello funzionale e del trattamento economico iniziale.

§ 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a cui è destinato. Il livello funzionale-retributivo e il volume orario di lavoro settimanale sono stabiliti in relazione alle mansioni da affidare, dal Direttore Generale, su proposta del Direttore competente e, relativamente all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», dal Direttore Responsabile.

§ 4. Tutti i dipendenti, all'atto della nomina o dell'assunzione, debbono prendere adeguata conoscenza del presente Regolamento e di quelli in vigore circa il rapporto di lavoro, che saranno loro distribuiti in copia.

§ 5. Il Direttore competente dovrà compiere trimestralmente una valutazione sulla condotta e sulla professionalità del dipendente in prova, consultando il diretto Superiore. Tale valutazione dovrà successivamente essere inviata all'Ufficio del personale e sarà archiviata nel fascicolo personale del dipendente.

§ 6. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 7. Durante il periodo di prova il dipendente fruisce del trattamento previdenziale e dell'assistenza sanitaria previsti dalle normative vigenti.

§ 8. In caso di malattia o di infortunio, il dipendente in prova, nell'ambito del limite massimo di quaranta giorni complessivi di assenza nell'arco dell'anno, potrà riprendere il servizio fino ad ultimare la prova stessa.

§ 9. Durante o al termine del periodo di prova, il Direttore Generale, udito il parere del Direttore competente, e, nel caso di periodo di prova svolto presso l'unità funzionale «L'Osservatore Romano», il Direttore Responsabile, sentito il parere del Vice Direttore, dimettono con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo. Al candidato spetta la liquidazione secondo le norme vigenti. Il provvedimento formale di dimissione viene comunicato per iscritto, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

Art. 25
Conferma in ruolo

§ 1. Al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, il Direttore Generale e, nel caso di periodo di prova svolto presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato, procedono alla nomina per la conferma in ruolo del dipendente, inviando comunicazione scritta all'interessato con indicazione del livello funzionale-retributivo, della relativa mansione professionale e del volume orario di lavoro. Il provvedimento formale di assunzione è comunicato per iscritto, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

§ 2. All'atto della nomina o della conferma in ruolo, il dipendente è tenuto a prestare la professione di Fede, di comunione ecclesiale e le promesse di fedeltà nel lavoro e di osservanza del segreto d'ufficio, secondo le formule riportate nell'Appendice « A » del presente Regolamento dinanzi al Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dinanzi al Direttore Responsabile. Quanti, a motivo del particolare compito, sono chiamati ad operare nella Sezione Segreta, dovranno prestare anche il particolare giuramento richiesto, davanti ad un incaricato della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 3. All'atto della conferma in ruolo, il dipendente potrà richiedere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, dell'eventuale servizio precedente prestato fuori ruolo (contratti a termine), a condizione che si sia trattato di regolare servizio effettuato non anteriormente al compimento del ventunesimo anno di età, svolto in modo continuativo, immediatamente precedente all'assunzione in ruolo e ancora non liquidato, in conformità alle vigenti norme.

Art. 26

Decadenza

Il dipendente che, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data indicata nella lettera d'assunzione, decade dalla nomina.

Titolo VI
MOBILITA DEL PERSONALE

Art. 27
Inserimento iniziale

Al momento dell'assunzione il personale viene destinato dalla Direzione competente a prestare la sua opera in un determinato Servizio.

Art. 28
Trasferimenti interni

Per esigenze di servizio o per giustificata richiesta del dipendente, il personale può essere trasferito temporaneamente o stabilmente ad altro Servizio, anche presso una diversa sede, dal Direttore competente oppure ad una diversa Direzione dal Direttore Generale e, se il dipendente appartiene all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. In tali casi è necessario il consenso della Segreteria di Stato. In caso di trasferimento il livello funzionale-retributivo non potrà essere inferiore.

Art. 29
Trasferimenti esterni

Per esigenze di servizio e con il consenso del dipendente interessato, o per giustificata richiesta dello stesso, il Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, possono disporne il trasferimento ad altro Organismo della Sede Apostolica, previo accordo con le Autorità preposte all'Organismo interessato, informando per iscritto il dipendente in questione e, ove occorra, viene anche informato il rispettivo Ordinario o Superiore. In tali casi il livello funzionale-retributivo non può essere inferiore ed è necessario il nulla osta della Segreteria di Stato.

Art. 30
Funzioni di supplenza

I responsabili dei Servizi, in caso di assenze od impedimenti, qualora il Direttore competente non dia esplicite disposizioni, sono sostituiti dal dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore.

Art. 31
Posti vacanti

I posti che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio di un dipendente dell'Organismo da un livello funzionale inferiore oppure mediante il trasferimento da un altro Organismo della Sede Apostolica od ancora mediante una nuova assunzione.

Art. 32
Conferimento di livelli superiori

§ 1. Il passaggio da un livello funzionale inferiore a quello immediatamente superiore, così come disciplinato dall'articolo precedente e comunque nei limiti dei posti disponibili nella Tabella Organica, è disposto dal Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato. La scelta dovrà essere operata tra i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, tra cui i titoli di studio, la professionalità, il curriculum di servizio e l'attitudine ad assolvere le funzioni corrispondenti, accertati mediante valutazione oggettiva e specifica, eventualmente anche con prove selettive, omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio. Il provvedimento formale di conferimento di livelli superiori è comunicato, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore.

 

§ 2. In collegamento con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, potranno essere organizzati corsi per meglio qualificare il personale e renderlo idoneo ad un eventuale conferimento di livelli superiori. L'ammissione ai corsi è subordinata al rapporto favorevole del Direttore competente, al possesso del titolo di studio previsto per la funzione da ricoprire ed al superamento di eventuali prove selettive.

 

§ 3. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, a giudizio del Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, al possesso del titolo richiesto.

§ 4. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile esaminano ogni anno la posizione di ciascun dipendente per valutare eventuali modifiche di mansioni che richiedano la proposta di passaggio a livelli superiori.

Art. 33
Conferimento temporaneo di funzioni

§ 1. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Direttori competenti, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni ed a supplire i colleghi assenti.

§ 2. Ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore.

§ 3. Le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono avere durata superiore a sei mesi.

§ 4. Le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi.

§ 5. Durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni.

§ 6. Il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale dal Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Detto conferimento, entro i limiti stabiliti nei §§ 3 e 4 del presente articolo, non crea alcun diritto a promozione al livello superiore.

§ 7. L'assegnazione a mansioni inferiori può essere disposta solo per oggettive esigenze di servizio e non può avere durata superiore ad un anno continuativo ovvero allo stesso periodo di un anno nell'arco di un triennio fermo, in ogni caso, lo stesso trattamento corrispondente al livello di appartenenza.

Titolo VII
PERSONALE E COMUNITA DI LAVORO

Art. 34
Comunità di lavoro

§ 1. Il personale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » contribuisce a formare quella particolare comunità di lavoro costituita da tutti coloro che collaborano, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma, alle attività della Santa Sede. Esso deve quindi essere consapevole di partecipare ad una missione di servizio della Chiesa Universale.

§ 2. Tale consapevole collaborazione è particolarmente necessaria da parte di quanti operano nell'ambito di un Organismo di comunicazione della Santa Sede, quale è la Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », poiché gli stessi sono chiamati a collaborare alla diffusione dei suoi messaggi di fede e di unità ecclesiale. Dal personale dell'Organismo si attende quindi un costante approfondimento della propria fede ed una testimonianza di vita coerente con essa.

Art. 35
Qualità professionale

§ 1. La specifica attività della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » esige altresì un adeguato livello di qualità professionale, sia nel campo redazionale che in quello tecnico ed organizzativo, patrimonio irrinunciabile per il conseguimento stesso delle finalità dell'Organismo.

§ 2. La sintesi personale tra l'adesione alla missione della Santa Sede e la capacità professionale di collaborare con essa mediante l'attività editoriale e tipografica, manifestata nel lavoro svolto con fedeltà, responsabilità e spirito d'iniziativa, costituisce il criterio fondamentale per la selezione, l'inquadramento e la promozione del personale.

Art. 36
Uso responsabile delle risorse

Le risorse economiche messe a disposizione della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano » devono servire ad adempiere, nel modo più oculato ed efficiente, la sua missione specifica.

Art. 37
Collaborazione ed iniziativa

Il personale può e deve contribuire, in dialogo costruttivo ed in spirito di collaborazione con i dirigenti, alla ricerca delle soluzioni più idonee per i diversi problemi concernenti il lavoro ed alle iniziative necessarie per creare e mantenere un clima sereno, proficuo e di reciproca soddisfazione morale e materiale.

Titolo VIII
DOVERI E RESPONSABILITA

Art. 38
Qualità del lavoro

Coloro che lavorano alla Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice prestano un servizio ecclesiale contrassegnato da carattere pastorale e pertanto hanno il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione, ovunque sia necessario.

Art. 39
Condotta

§ 1. Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa. Quanti lavorano nell'Organismo attendano attivamente, nei limiti dei propri impegni di ufficio, ad altre opere di apostolato, secondo la propria vocazione specifica.

§ 2. Il personale è tenuto altresì ad avere in servizio un contegno educato e corretto nei confronti del prossimo e dell'ambiente.

§ 3. Il Superiore immediato è tenuto ad informare annualmente per iscritto il Direttore competente sul comportamento, la professionalità ed il rendimento di ciascun dipendente. Tale valutazione, da portare a conoscenza del dipendente, è poi trasmessa all'Ufficio del personale ed archiviata nel fascicolo personale del dipendente.

§ 4. Nel caso in cui l'attività prestata dal dipendente nel corso dell'anno sia stata di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il Direttore competente lo contesterà per iscritto all'interessato, fermo quanto disposto nelle norme relative alle sanzioni disciplinari.

Art. 40
Decoro personale

§ 1. I sacerdoti ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito rispondente alla propria condizione ed alle indicazioni del rispettivo Superiore.

§ 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso e consono all'attività da svolgere. I dipendenti eventualmente tenuti ad utilizzare abiti da lavoro forniti dall'Organismo dovranno mantenerli nel dovuto decoro.

§ 3. Tutti sono tenuti ad avere cura del loro aspetto esteriore in conformità alle esigenze ed alle consuetudini dell'ambiente di lavoro.

Art. 41

Riservatezza

§ 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro. Per gli appartenenti alla Sezione Segreta tale norma assume carattere fondamentale e la sua violazione può rendere applicabile la fattispecie prevista dall'Art. 82 del presente Regolamento.

§ 2. La violazione del divieto di utilizzazione dei testi distribuiti dalla Santa Sede, soprattutto a favore di individui o enti esterni alla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano », è considerata una mancanza grave e punibile in tale senso in base all'Art. 78 di questo Regolamento.

§ 3. I testi scritti, la documentazione fotografica e le pubblicazioni di ogni genere della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » sono di sua esclusiva proprietà.
Ogni utilizzazione da parte di altri Enti o di privati deve essere autorizzata esclusivamente dal Direttore Generale o dal Direttore Responsabile; alle violazioni in merito si applica la sanzione prevista dall'Art. 78.

§ 4. Nei rapporti con operatori ed organi di informazione, il personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» deve essere consapevole della propria particolare responsabilità. Non si possono perciò concedere interviste e non si possono rilasciare dichiarazioni su argomenti impegnativi attinenti l'attività della Santa Sede - che sono rilasciate solo dalla Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'Art. 115, § 8 del Regolamento Generale della Curia Romana - o agli orientamenti della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » senza esplicita autorizzazione degli organi competenti. Chi rilascia dichiarazioni senza esserne stato autorizzato incorre nelle sanzioni previste dall'Art. 78.

Art. 42
Aggiornamento professionale

Tutti i dipendenti devono tenersi aggiornati circa il loro lavoro specifico, stimolati ed assistiti dalle Direzioni competenti, anche tramite la partecipazione attiva a iniziative o corsi di formazione.

Art. 43
Protezione della salute

§ 1. I responsabili delle Direzioni curano l'attuazione delle misure idonee a prevenire infortuni e malattie professionali ed a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei dipendenti, in conformità alla normativa vigente. A tal proposito sono tenuti ad osservare ed a far osservare le indicazioni e disposizioni date dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano nell'ambito delle competenze del Servizio di Medicina del Lavoro.

§ 2. I dipendenti sono in ogni caso tenuti ad osservare le norme di sicurezza, disposte nell'ambito delle loro prestazioni.

§ 3. La Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano stabilisce con periodicità annuale un programma di visite mediche finalizzato, sia a verificare periodicamente l'idoneità psicofisica dei dipendenti alle specifiche mansioni, sia alla prevenzione eo diagnosi delle malattie professionali.

§ 4. I nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica vengono segnalati annualmente all'Ufficio del personale dal Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti che prestano servizio presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, in base alle mansioni svolte.

§ 5. Le visite mediche sono considerate obbligatorie e possono avvenire durante l'orario di lavoro oppure, solo in casi eccezionali, al di fuori dello stesso.

§ 6. Al dipendente che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita programmata e per tempo comunicata, o non abbia dato in tempo sufficiente alla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano la comunicazione della impossibilità sopravvenuta, sono imputate le spese del servizio non fruito.

Art. 44
Esecuzione degli ordini

§ 1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, a conformarsi alle direttive dei Superiori e ad eseguire gli ordini ricevuti.

§ 2. Qualora il dipendente abbia ricevuto dal Superiore un ordine di servizio che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni.

§ 3. Se l'ordine è confermato per iscritto, il dipendente è tenuto ad eseguirlo tranne che l'atto sia contrario alla morale o sia vietato dalla legge.

Art. 45
Dati personali

Il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio del Personale, tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze », le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia entro trenta giorni dal loro verificarsi e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.

 

Art. 46
Divieti

E' vietato ai dipendenti:

a)  attendere, durante l'orario di lavoro, ad occupazioni estranee al proprio servizio che 

     possano, anche solo parzialmente, recare pregiudizio al regolare svolgimento del lavoro;

b)  allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;

c)  ricevere estranei nel proprio luogo di lavoro;

d)  asportare documenti originali, fotocopie o altro materiale, d'archivio e di lavoro, 

     riguardante l'Ufficio e comunque utilizzare notizie e appunti d'ufficio per usi estranei ad 

     esso;

e)  usare indebitamente i timbri e la carta intestata d'ufficio;

f)  usare materiali, software informatici, strumenti e attrezzature di proprietà della Tipografia 

    Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » per scopi di natura privata;

g)  ricevere o spedire corrispondenza privata tramite ufficio;

h)  contravvenire alle disposizioni comportamentali impartite dalle competenti Autorità 

     preposte alle diverse sedi della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », 

     soprattutto in materia di rispetto dell'ambiente di lavoro e di sicurezza;

i)   esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi, anche se privati, sia

     pure di carattere ecclesiastico o temporaneo, incompatibili con l'impegno presso la 

     Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » o ad esso pregiudizievoli;

l)   percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio;

m) perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del

     proprio servizio;

n) aderire ad istituzioni od associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina e la

    disciplina della Chiesa o comunque partecipare alla loro attività;

o) svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di

    dipendente di un Organismo collegato con la Santa Sede;

p) distribuire in omaggio copie del quotidiano « L'Osservatore Romano », dei settimanali, del 

    materiale fotografico eo copie di ogni altra pubblicazione;

q) fumare negli ambienti di lavoro indicati dalla Direzione Generale.

Art. 47
Cura degli strumenti di lavoro

I dipendenti devono avere la massima cura degli strumenti, delle apparecchiature e delle attrezzature messe a loro disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 48
Responsabilità per danni

§ 1. Il dipendente è tenuto a risarcire i danni, arrecati per dolo o colpa grave nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio.

§ 2. Il dipendente non è tenuto a risarcire i danni quando abbia agito per ordine superiore, che era obbligato ad eseguire a norma dell'Art. 44, §§ 2 e 3.

§ 3. L'Amministrazione ha facoltà di rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia provveduto essa stessa al risarcimento dei danni.

§ 4. L'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici può essere esercitata solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave, non risarciti dalle assicurazioni.

§ 5. I danni sono accertati con perizia di apposito Collegio nominato dalla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» al quale può partecipare un perito di fiducia del dipendente, se questi ne fa preventiva richiesta scritta e ne assume le relative spese.

Titolo IX
ORARIO DI SERVIZIO, FESTIVITA E FERIE

Art. 49
Orario di lavoro

§ 1. Per i dipendenti a tempo pieno le ore lavorative settimanali sono trentasei e vanno distribuite ordinariamente in cinque o sei giorni. Per particolari motivi di servizio potranno essere disposte varianti all'articolazione dell'orario ordinario di lavoro.

§ 2. Per i dipendenti a tempo parziale, la cui assunzione è autorizzata dalla Segreteria di Stato, le ore lavorative settimanali sono almeno diciotto, distribuite in non meno di tre giorni.

§ 3. L'orario di lavoro quotidiano ordinario viene stabilito sulla base delle esigenze di servizio dal Direttore Generale e per l'unità funzionale « L'Osservatore Romano » dal Direttore Responsabile e non può essere inferiore a tre ore giornaliere.

§ 4. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano » il Direttore Responsabile, possono permettere ai singoli, compatibilmente con le esigenze di servizio, una flessibilità di trenta minuti nell'orario di entrata in servizio e, conseguentemente, di uscita.

§ 5. Per i dipendenti tenuti all'osservanza di un orario di lavoro rigido, è consentita una tolleranza di cinque minuti nell'orario di ingresso.

Art. 50
Variazione del volume orario

§ 1. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore competente e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, in presenza del consenso dell'interessato, che può farsene parte attiva, possono autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali variazioni nel volume orario di lavoro settimanale.

§ 2. La variazione di volume orario di lavoro settimanale comporta l'adeguamento proporzionale di tutte le voci retributive, mantenendo invariato il livello funzionale.

§ 3. La riduzione del volume orario di lavoro non può superare le sei ore settimanali.

Art. 51
Variabilità di orario e turni

§ 1. Data la particolare natura dell'attività tipografica ed editoriale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », tutto il personale è tenuto, ove richiesto dalle esigenze di servizio, ad essere disponibile a svolgere orari di lavoro variabili e turnazioni, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle fasce antimeridiane, pomeridiane e notturne, compresi la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali.

§ 2. I turni di lavoro sono fissati mensilmente e comunicati al personale interessato tramite esposizione nelle apposite tabelle. Eventuali variazioni dei turni per esigenze di servizio dovranno essere comunicate agli interessati con almeno ventiquattro ore di preavviso.

§ 3. Le richieste di cambio di turno da parte del personale dovranno essere sempre motivate ed esplicitamente autorizzate dal Superiore competente.

§ 4. E considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6.

§ 5. E considerato lavoro festivo quello prestato di domenica e negli altri giorni festivi indicati nell'Art. 58 del presente Regolamento.

Art. 52
Pause di lavoro e servizio mensa

§ 1. Nel caso che l'orario di lavoro non sia inferiore a sette ore giornaliere e comprenda il tempo dei pasti, è prevista una interruzione di un'ora in cui poter fruire del servizio mensa per mezzo di apposita autorizzazione rilasciata dall'Organismo. Per il personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano » l'interruzione è di trenta minuti.

§ 2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Organismo a condizione che l'orario di servizio comporti un minimo di due ore prima e due ore dopo l'interruzione ed avrà valore fino al sussistere della condizione per la quale è stata rilasciata.

§ 3. La pausa prevista per coloro che operano in forma continuativa al videoterminale è di quindici minuti ogni due ore consecutive di lavoro.

Art. 53
Accertamento delle presenze

§ 1. L'orario di lavoro è accertato mediante idonei sistemi di controllo e di rilevamento automatico delle presenze con modalità stabilite dal Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile.

§ 2. Il rilevamento automatico obbligatorio a mezzo tessera magnetica avviene a cura dell'Ufficio del Personale ed in particolare tramite le due distinte « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ».

§ 3. Taluni dipendenti o categorie di dipendenti, potranno essere esonerati per iscritto dal controllo sopra indicato, su iniziativa del Direttore Generale e, nel caso di personale non giornalistico appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano», del Direttore Responsabile, qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 54
Osservanza dell'orario di lavoro

§ 1. Le assenze temporanee durante l'orario di lavoro, causate da motivo di servizio o da ragioni personali, devono essere sempre autorizzate dal Superiore diretto e certificate secondo le modalità stabilite dalla rispettiva « Unità di rilevazione e gestione delle presenze » facente capo all'Ufficio del Personale.

§ 2. L'orario di lavoro deve essere interamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio.

§ 3. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare secondo le norme contenute negli Artt. 75 e seguenti del presente Regolamento.

§ 4. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare nel primo giorno di assenza, entro la prima ora del suo orario di servizio, il proprio Superiore diretto. Dell'assenza deve darsi immediata comunicazione all'Ufficio del Personale tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». Il dipendente, nel comunicare l'assenza dovuta a malattia o ad altro impedimento, deve indicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale. Deve altresì comunicare eventuali assenze dalla propria abitazione autorizzate dal medico curante. Per gli ulteriori adempimenti si rinvia all'Art. 63.

§ 5. Chi deve garantire un servizio, come da disposizione del rispettivo Direttore, che inizia ad un tempo determinato è tenuto ad informare del suo impedimento in tempo utile per poter assicurare la sua sostituzione.

Art. 55
Lavoro straordinario

§ 1. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale di ruolo è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario ordinario.

§ 2. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed è sempre soggetto alla preventiva autorizzazione del Superiore diretto e all'approvazione del Direttore competente. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario superiore alle venticinque ore mensili deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 3. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno quotidianamente giustificate all'Ufficio del Personale tramite le competenti « Unità di rilevazione e gestione delle presenze » e vengono compensate come da apposita normativa.

Art. 56

Trasferta

§ 1. Il personale di ruolo, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro.

§ 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico dell'Organismo secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale, e per il personale operante nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile.

§ 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo.

§ 4. Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro, comportante almeno un pernottamento fuori sede, viene corrisposta, per ciascun giorno di servizio prestato, un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 102 del presente Regolamento.

§ 5. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo « H24 », il cui contratto verrà consegnato in copia al dipendente prima dell'inizio della trasferta.

Art. 57
Riposo settimanale

§ 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide normalmente con la domenica.

§ 2. Per i dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare la propria opera la domenica, il riposo settimanale è fissato in un giorno feriale della settimana successiva.

Art. 58
Festività

Oltre alle domeniche, e alle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico, saranno anche giorni di vacanza:

1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice;

2) l'onomastico del Sommo Pontefice;

3) l'anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano;

4) la memoria liturgica di S. Giuseppe artigiano;

5) i tre ultimi giorni della Settimana Santa;

6) il lunedì e il martedì di Pasqua;

7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima;

8) la Commemorazione dei fedeli defunti;

9) la vigilia e due giorni successivi al Santo Natale;

10) l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 59
Ferie

§ 1. Il personale con prestazioni lavorative a tempo pieno ha diritto alle ferie annuali retribuite nella misura di ventisei giorni lavorativi, secondo il calendario ufficiale della Sede Apostolica.

§ 2. Il personale con prestazioni lavorative a tempo parziale ha diritto alle ferie annuali retribuite in misura proporzionale alle giornate lavorative settimanali.

§ 3. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato. Per frazioni di mese, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai giorni lavorati.

§ 4. Le tabelle per le ferie sono predisposte entro il mese di aprile, con l'approvazione del Direttore competente, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi.

§ 5. A causa della particolare natura del lavoro tipografico ed editoriale e della particolare composizione internazionale del personale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », le ferie debbono essere generalmente godute in una o più fasi tra il 1° luglio ed il 30 settembre, possibilmente in occasione della chiusura estiva degli uffici, genericamente prevista per un periodo di due settimane variabile di anno in anno in funzione delle particolari esigenze e finalità dell'Organismo, con eventuale esclusione di particolari periodi in cui il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, stabiliscono diversamente per esigenze di servizio.

§ 6. Qualora, eccezionalmente, il personale non riuscisse a fruire dell'intero periodo di ferie nell'arco temporale previsto dal paragrafo precedente, i giorni residui potranno essere goduti, subordinatamente all'approvazione del Superiore diretto e del Direttore competente e secondo le modalità con gli stessi concordate, durante il rimanente periodo dell'anno.

§ 7. L'assenza dovuta a ferie, unitamente alla relativa approvazione del Superiore diretto, deve essere segnalata preventivamente all'Ufficio del Personale, tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ».

§ 8. Il periodo di ferie prenotato ed autorizzato non può essere modificato senza la previa autorizzazione del Direttore competente.

§ 9. Il personale che, per esigenze di servizio, non ha potuto godere l'intero periodo di ferie entro l'anno solare, può fruire, previa autorizzazione del Direttore competente, dei residui giorni di ferie entro il 31 marzo dell'anno successivo.

§ 10. Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell'anno solare precedente.

§ 11. Al personale chiamato al servizio della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione del periodo di ferie di tre giorni se rientra nel proprio paese europeo e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extraeuropeo.

§ 12. Se, per esigenze di servizio, il dipendente non può godere delle ferie nel periodo prestabilito, egli ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, dietro presentazione della documentazione dei versamenti effettuati.

§ 13. In caso di richiamo in servizio prima del termine delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del richiamo stesso.

§ 14. La malattia o l'infortunio interrompono il decorso delle ferie solo ove portino a ricovero ospedaliero.

Titolo X
PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 60
Identificazione provvedimenti particolari

Sono provvedimenti particolari:

1) i permessi;

2) il collocamento in aspettativa;

3) la dispensa dal servizio;

4) il collocamento in disponibilità;

5) la rinuncia all'ufficio.

Capo I
Permessi

Art. 61
Esercizi spirituali

§ 1. In osservanza delle prescrizioni canoniche i sacerdoti e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di sei giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali.

§ 2. L'assenza dovuta a permesso per esercizi spirituali va comunque sempre concordata ed autorizzata dal Direttore competente.

Art. 62
Permessi vari

§ 1. I permessi sono concessi dal Direttore competente, sentito il Superiore diretto, per motivi specifici e documentati. Ogni assenza dovuta a permesso deve essere comunicata all'Ufficio del Personale tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ».

§ 2. Il permesso retribuito compete di diritto nelle seguenti occasioni:

a) per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo

    canonico, compete un periodo di 5 giorni di calendario, oltre alla durata dell'eventuale

    viaggio;

b) per sostenere esami connessi con il lavoro svolto per la Tipografia Vaticana - Editrice « 

    L'Osservatore Romano », spettano i giorni di calendario strettamente necessari,

    debitamente autorizzati dal Direttore competente;

c) per i laici, in occasione del matrimonio, spettano 15 giorni di calendario e, in occasione

    della nascita dei figli, un giorno.

§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:

a) in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei ed affini in primo e

    secondo grado secondo il computo canonico, può essere concesso un permesso per un

    periodo di 5 giorni di calendario, prorogabile a prudente giudizio del Direttore Generale e,

    relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile.

b) per donazioni di sangue, può essere concesso un permesso per il tempo necessario.

§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare.

Art. 63
Permessi per malattia

§ 1. Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito, entro il limite massimo di quaranta giorni complessivi nell'arco di ogni anno solare, per cure o per malattie di breve durata. Al raggiungimento del limite massimo il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'Art. 65 del presente Regolamento.

§ 2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente deve comunque adempiere agli obblighi previsti dall'Art. 54 § 4.

§ 3. In qualsiasi momento può essere disposto, da parte dell'Ufficio del Personale d'intesa con il Direttore competente, il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.
A tal fine il dipendente in malattia deve rendersi reperibile al proprio domicilio oppure al diverso luogo da egli stesso indicato e deve altresì comunicare eventuali assenze dalla propria abitazione autorizzate dal medico curante.

§ 4. Se la malattia si protrae oltre il secondo giorno, il dipendente deve ottenere entro il terzo giorno il certificato medico che va trasmesso all'Ufficio del Personale tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». Nel certificato deve essere specificata la presumibile durata dell'infermità.

§ 5. In ogni caso il dipendente, al momento del rientro, deve giustificare, con adeguata documentazione, l'assenza dal servizio.

§ 6. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità di cui al § 3, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari.

§ 7. Il permesso per il tempo strettamente necessario concesso per sottoporsi a prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, che non siano comprese nel periodo di prognosi per malattia e non siano eseguibili fuori dell'orario di servizio, non verrà computato nei giorni previsti al § 1 del presente articolo.

§ 8. I periodi di malattia superiori ai dieci giorni, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui al § 1 del presente articolo ed agli effetti di cui all'Art. 65 §§ 3, 4 e 9 del presente Regolamento.

Capo II
Collocamento in aspettativa

Art. 64
Cause

Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento del Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia e per servizio militare.

 

Art. 65
Infermità

§ 1. L'aspettativa per infermità è disposta, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio di una Commissione nominata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio nelle specifiche mansioni.

§ 2. Agli eventuali accertamenti sanitari, da effettuarsi mediante visita medica collegiale, può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.

 

§ 3. Si dispone il collocamento in aspettativa per infermità quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando, di fatto, la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni.

§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

§ 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio e con l'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'Art. 70 del presente Regolamento.

§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.

§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio.

Art. 66
Maternità

§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.

§ 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

§ 4. Dopo il parto l'interessata dovrà inviare all'Ufficio del Personale il certificato di nascita per il computo del successivo periodo di aspettativa.

§ 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio e con l'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, viene concessa una riduzione di orario di due ore giornaliere, fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

§ 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi del presente articolo può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute, calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi.

§ 9. Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, che ne dispone la durata.

§ 10. E disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età. Tale aspettativa, della durata di tre mesi, ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

§ 11. Le disposizioni di cui ai §§ 7 e 8 del presente articolo si applicano anche alle madri adottive o affidatarie e, nei casi di decesso o gravi infermità della madre, al padre.

§ 12. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui ai §§ 9 e 10 del presente articolo è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio e con l'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 13. La dipendente, durante le malattie di figli od equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto ad assentarsi dal lavoro, dietro presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Durante i periodi di assenza la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'ottantacinque per cento. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi.

§ 14. Beneficia delle previdenze di cui ai §§ 10, 12 e 13 del presente articolo il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano in virtù della normativa vigente.

Art. 67
Motivi personali o di famiglia

§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda dell'interessato, per gravi ragioni debitamente accertate.

§ 2. Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore competente e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, decidono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento eo di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo.

§ 4. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere sospesa o revocata per motivi di servizio con congruo preavviso.

§ 5. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non è considerato lavorativo agli effetti del conteggio dei giorni di ferie.

Art. 68
Servizio militare

Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali.

Capo III
Dispensa dal servizio

Art. 69

Dispensa per infermità

§ 1. Scaduto il periodo massimo per l'aspettativa o comunque delle assenze per infermità, previsto dall'Art. 65 § 4 e § 9, il dipendente che non risulti idoneo a riprendere la propria attività può essere dispensato dal servizio dal Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, ove non sia possibile adibirlo ad altri compiti.

§ 2. Il provvedimento di dispensa è inoltre adottato quando il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendenti da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa.

§ 3. L'inidoneità per infermità è accertata, mediante visita medica collegiale, da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano.

§ 4. Per gli accertamenti di cui al precedente § 3, l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 5. Al dipendente dispensato dal servizio per infermità si applica il trattamento di quiescenza previsto dall'apposita normativa.

Art. 70

Infermità per causa di servizio

§ 1. Il dipendente che ha contratto infermità o subito infortunio, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata o manifestata l'infermità medesima, presentare domanda scritta nelle modalità previste dalle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio » emanate dalla competente Autorità.

§ 2. Per quanto riguarda le indagini da svolgere, l'eventuale indennizzo per il danno permanente, l'assegno mensile di assistenza eo di accompagnamento e gli altri adempimenti connessi con l'infortunio o la malattia per causa di servizio, si rinvia alle disposizioni contenute nel documento indicato nel precedente § 1.

Capo IV
Collocamento in disponibilità

Art. 71
Collocamento in disponibilità

§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto dal Direttore Generale e, relativamente al personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per soppressione del Servizio o per riduzione dei posti nelle Tabelle organiche, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri servizi della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » né trasferito ad altri Organismi della Santa Sede.

§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.

§ 4. Il dipendente collocato in disponibilità incorre nella decadenza dall'impiego qualora, richiamato in servizio, non lo riassuma nel termine prefissatogli.

§ 5. Il dipendente collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto.

§ 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato, anche con orario parziale, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso al trattamento di quiescenza a cui abbia diritto in base alle norme contenute nel Regolamento Pensioni.

Capo V
Rinuncia all'ufficio

Art. 72

Rinuncia volontaria - Dimissioni

§ 1. La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Direttore Generale e, qualora appartenga all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al Direttore Responsabile. La rinuncia ha effetto solo dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato.

§ 2. L'accettazione della rinuncia all'ufficio può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a novanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando vi sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Quest'ultimo deve essere in ogni caso tempestivamente informato.

§ 3. Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino alla data di fine servizio comunicatagli dal Direttore Generale e, se il rinunciante appartiene all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile.

Art. 73
Rinuncia d'ufficio - Decadenza dal servizio

§ 1. E considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:

a) non assuma servizio alla data fissata nella lettera di assunzione di cui all'Art. 24 § 2, 

    secondo quanto disposto dall'Art. 26 del presente Regolamento;

b) non riassuma servizio nel termine prefissatogli, dopo essere stato richiamato, secondo 

    quanto disposto dall'Art. 71 § 4 del presente Regolamento;

c) non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di

    carattere personale verso lo Stato Italiano, di cui all'Art. 10 del Trattato fra la Santa Sede 

    e l'Italia e del Protocollo esecutivo del 6 settembre 1932.

§ 2. Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, oltre che nei casi previsti nel precedente § 1, quando:

a) perda i requisiti per l'ammissione all'impiego, di cui all'Art. 19, o venga accertato che fin

    dall'inizio del rapporto non li possedeva;

b) risulti assente ingiustificato dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio

    entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi al lavoro, che

    il Direttore Generale e, per gli appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano » il

    Direttore Responsabile, gli devono comunicare per iscritto.

Titolo XI
SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 74
Sanzioni disciplinari

§ 1. I comportamenti contrari al presente Regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari, da applicarsi a norma degli articoli seguenti.

§ 2. La condotta del dipendente nella vita privata, se contrasta con i principi della fede e della morale cattolica o può recare pregiudizio alla dignità ed al decoro del servizio svolto per la Santa Sede, può dare luogo a procedimenti disciplinari.

§ 3. L'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude, per lo stesso fatto, l'irrogazione delle sanzioni canoniche o penali, né esime dalle responsabilità civili.

§ 4. Nel fascicolo personale del dipendente si conserva l'annotazione delle sanzioni disciplinari irrogate.

§ 5. Le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti sono:

a) l'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria;

b) la sospensione dall'ufficio;

c) l'esonero dall'ufficio;

d) il licenziamento dall'ufficio.

§ 6. I richiami verbali o scritti che possono essere rivolti ai dipendenti, a mero titolo di esortazione o di rimprovero, non costituiscono sanzioni disciplinari, ma possono incidere sulla valutazione del dipendente.

Capo I
Ammonizione orale e scritta - Ammenda pecuniaria

Art. 75
Ammonizione orale

L'ammonizione orale, per modo di avvertimento paterno e da annotare nel fascicolo del dipendente presso l'Ufficio del Personale ha luogo:

a) per indisciplina o per negligenza nel servizio;

b) per contegno scorretto verso colleghi o dipendenti ovvero verso il pubblico;

c) per inosservanze ingiustificate dell'orario e per violazione delle procedure di accertamento dell'orario di lavoro;

d) per infrazioni ai divieti, di cui all'Art. 46, lettere da a) ad h), p) e q).

Art. 76
Ammenda pecuniaria

Per la ricaduta nelle mancanze di cui all'Art. 75 lettera c) può essere applicata un'ammenda pecuniaria, da annotare nel fascicolo personale, non superiore alla metà della retribuzione giornaliera.

Art. 77
Ammonizione scritta

§ 1. Nel caso di una ricaduta, nel periodo di un anno, nelle mancanze punite con l'ammonizione orale, si applica l'ammonizione scritta e motivata, che deve essere conservata nel fascicolo del dipendente presso l'Ufficio Personale dell'Organismo.

§ 2. In caso di mancanze di una certa gravità, può essere inflitta l'ammonizione scritta, anche se non preceduta dall'ammonizione orale.

§ 3. L'ammonizione scritta può essere accompagnata da un'ammenda pecuniaria non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative.

Capo II
Sospensione dall'ufficio

Art. 78
Eventi punibili con la sospensione

§ 1. La sospensione dall'ufficio si applica:

1) per la ricaduta nelle mancanze punite con l'ammonizione scritta, dopo che questa sia stata

    applicata due volte nel periodo di un anno;

2) per infrazioni ai divieti, di cui all'Art. 46 lett. da i) ad o);

3) per gravi atti, non pubblici, di indisciplina o di insubordinazione;

4) per grave pregiudizio arrecato alla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore 

    Romano»;

5) per violazione del segreto d'ufficio e per violazione del divieto di utilizzazione di cui all'Art.

     41 del presente Regolamento;

6) per colpevole indebitamento o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechi

    pregiudizio al decoro della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano »;

§ 2. Per il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata un'azione penale, in attesa del giudizio o in presenza di elementi che potrebbero configurare il dipendente stesso come indegno o immeritevole della necessaria fiducia, può essere disposta la sospensione cautelare. Tale dipendente percepisce l'intera retribuzione con l'esclusione di compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venire meno dei motivi che l'hanno richiesto.

Art. 79
Effetti della sospensione

§ 1. La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dall'Ufficio, a giudizio del Direttore Generale e, per il personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, con eventuale privazione di parte della retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, escluso l'assegno al nucleo familiare.

§ 2. La durata della sospensione è commisurata alla gravità delle mancanze commesse e comunque non potrà essere superiore ai quindici giorni.

Capo III
Esonero dall'ufficio

Art. 80
Motivi di esonero

L'esonero dall'ufficio si applica alla persona che si dimostra immeritevole di essere mantenuta in servizio oppure abbia commesso infrazioni che ne rendano incompatibile la permanenza in servizio, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui agli Artt. 84 § 3 e 86 del presente Regolamento, e purché sia data al presunto colpevole facoltà di difesa.

Art. 81
Quiescenza

L'esonero dall'ufficio non comporta la perdita dell'eventuale trattamento di quiescenza.

Capo IV
Licenziamento dall'ufficio

Art. 82
Eventi punibili con il licenziamento

§ 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:

1) per gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;

2) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio;

3) per violazione dolosa del segreto d'ufficio e del divieto di utilizzazione di testi e documenti;

4) per elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario o disciplinare che facciano

    ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego 

    nella Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano ».

§ 2. La Commissione, di cui agli Artt. 84 § 3 e 86, esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi.

§ 3. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, possono sottoporre all'esame della predetta Commissione anche casi di recidività in infrazioni già punite con la sospensione dall'ufficio, in base agli Artt. 78 e 79, e casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità.

Art. 83
Effetti del licenziamento

La Commissione, di cui agli Artt. 84 § 3 e 86, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento per le Pensioni.

Capo V
Procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Art. 84
Autorità competente

§ 1. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria, di cui agli Artt. 75, 76 e 77, sono applicate dal Direttore competente.

§ 2. La sospensione dall'ufficio, di cui agli Artt. 78 e 79, è applicata dal Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile.

§ 3. L'esonero e il licenziamento dall'ufficio sono applicati dal Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, in conformità con le decisioni della Commissione disciplinare della Curia Romana ai sensi degli Artt. 80, 82 e 83.

Art. 85
Accertamento

§ 1. Il responsabile immediato del servizio o il suo Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Direttore competente, il quale, se il caso rientra nella sua competenza, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione.

§ 2. Se i fatti commessi comportano invece sanzioni superiori all'ammonizione scritta, la documentazione deve essere trasmessa per competenza al Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al Direttore Responsabile, i quali provvedono, ove occorra, a far completare le indagini, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni.

§ 3. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, ricevute le eventuali giustificazioni o comunque trascorso il termine di cui al precedente paragrafo, sottopongono il caso al Consiglio Direttivo e sentito il suo parere decidono in merito.

§ 4. Qualora il Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, ritengano che debbano essere applicati l'esonero dall'ufficio o il licenziamento, trasmettono gli atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informandone l'interessato.

Art. 86
Commissione disciplinare

Per la determinazione delle sanzioni disciplinari agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento.

Art. 87
Comunicazione

§ 1. La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato dal Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale.

§ 2. L'interessato ha il diritto di ricorso secondo le norme contenute nel titolo XVI del presente Regolamento.

Art. 88
Destituzione di diritto

§ 1. Si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso pronunciata dalla competente Autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altri Stati.

§ 2. La destituzione di diritto è applicata dal Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile e va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento Pensioni.

Titolo XII
CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 89
Cause

La cessazione dal servizio, oltre che per dispensa dal servizio (Artt. 69 e 70), rinuncia all'ufficio (Artt. 72 e 73), esonero dall'ufficio (Artt. 80 e 81), licenziamento dall'ufficio (Artt. 82 e 83) e destituzione di diritto (Art. 88), avviene per collocamento a riposo, per decadenza dal servizio e per motivi di stato ecclesiale.

Art. 90
Collocamento a riposo

§ 1. I dipendenti sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono sacerdoti o religiosi, ed al compimento del sessantacinquesimo anno di età se sono laici.

§ 2. La cessazione dall'Ufficio ha effetto dalla comunicazione effettuata per iscritto dal Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile con indicazione della relativa decorrenza.

Art. 91
Decadenza dal servizio

Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, oltre che nei casi previsti dall'Art. 71 §§ 4 e 6, quando perda o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti per l'ammissione all'impiego, di cui all'Art. 19, fatta salva l'eccezione prevista dall'Art. 19, § 2.

Art. 92
Cessazione per motivi di stato ecclesiale

§ 1. A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i sacerdoti ed i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica dipendenti della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano » possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o in Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene a richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Santa Sede previa consultazione dell'Organismo oppure per disposizione della Sede Apostolica, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore.

§ 2. Prima di adottare il provvedimento di cui al § 1, è necessario ottenere un parere dell'interessato, che non avrà però diritto a rifiutare il trasferimento.

Art. 93
Quiescenza

Ai dipendenti che cessano dal servizio si applicano le norme vigenti in merito al trattamento pensionistico e di liquidazione.

Art. 94
Applicazione dei provvedimenti di cessazione

Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio disciplinati nel presente titolo XII sono emanati dal Direttore Generale e, relativamente al personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile.

Titolo XIII
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 95
Retribuzione

§ 1. La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio base;

b) aggiunta speciale di indicizzazione (ASI);

c) scatti biennali di anzianità;

d) compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario;

e) indennità speciali.

§ 2. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione, indennità fissa di funzione; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta.

Art. 96
Tredicesima mensilità

§ 1. Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti di anzianità, nell'aggiunta speciale di indicizzazione.

§ 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo e per tutto l'anno.

Per un periodo inferiore all'anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente.

§ 3. Per i periodi trascorsi in posizione di impiego che comporti la riduzione, la sospensione o la privazione dello stipendio, la tredicesima mensilità è ridotta nella stessa proporzione.

Art. 97
Stipendio base

Lo stipendio base mensile è fissato in ciascun livello retributivo da apposite disposizioni della competente Autorità.

Art. 98
Aggiunta speciale di indicizzazione

L'aggiunta speciale di indicizzazione ASI viene periodicamente determinata con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 99
Scatti di anzianità

§ 1. Gli scatti di anzianità sono costituiti da aumenti biennali dello stipendio previsti in ciascun livello retributivo.

§ 2. Gli scatti di anzianità, fissati complessivamente nel numero di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato.

§ 3. L'importo degli scatti di anzianità è fissato con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 100
Compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario

I compensi per lavoro festivo e notturno e i compensi per lavoro straordinario sono regolati da apposita normativa vigente per tutto il personale della Santa Sede.

Art. 101
Indennità speciali

Ai dipendenti sono riconosciute le seguenti indennità:

- indennità di trasferta;

- indennità di funzione.

Art. 102
Indennità di trasferta

Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro con almeno un pernottamento fuori sede, in base all'Art. 56, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 103
Indennità di funzione

L'indennità di funzione per i Capo UfficioCapo Servizio laici è regolato da apposita normativa.

Art. 104
Modalità di pagamento e ritenute

§ 1. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità, l'indennità di funzione sono corrisposti posticipatamente: precisamente il giorno 27 di ogni mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura delle banche.

§ 2. I compensi per lavoro festivo, notturno e straordinario, l'indennità di reperibilità e di trasferta sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

§ 3. Gli elementi retributivi sono soggetti alle ritenute a carico dei dipendenti in conformità alle rispettive normative.

Titolo XIV
ALTRE PROVVIDENZE

Art. 105
Vestiario

Il personale eventualmente adibito a servizi per i quali si rende necessario un particolare abito di lavoro, determinati dal Direttore Generale e, per quanto riguarda l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, riceve il vestiario adeguato allo svolgimento delle specifiche mansioni.

Art. 106
Provvidenze generali

Provvedimenti di carattere generale, in favore di tutto il personale della Santa Sede, regolano le modalità di concessione di specifiche provvidenze relative a:

a) assegno per il nucleo familiare ed altre provvidenze a sostegno della famiglia;

b) mutui e piccoli prestiti rimborsabili per mezzo di trattenute sullo stipendio;

c) anticipazioni sulla liquidazione.

Titolo XV
RICONOSCIMENTO DI BENEMERENZE SPECIALI

Art. 107
Benemerenze speciali

§ 1. Le benemerenze speciali dei dipendenti sono riconosciute con encomio scritto del Direttore Generale e, per il personale appartenente all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», del Direttore Responsabile ed eventualmente con distinzioni onorifiche.

§ 2. Il Direttore Generale, su proposta dei Direttori competenti e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, considerano annualmente l'opportunità di presentare alla Segreteria di Stato i nominativi dei dipendenti meritevoli per il conferimento di onorificenze.

Titolo XVI
RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 108
Ricorsi interni

§ 1. Il dipendente al quale è stata comminata una sanzione disciplinare di cui all'Art. 84, § 1, può ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione, all'autorità del Direttore Generale e, relativamente agli appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, se ritiene di aver subito un trattamento ingiusto. Se la sanzione viene confermata il dipendente può proporre ricorso esterno.

§ 2. Contro tutti i provvedimenti del Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, inerenti il rapporto di lavoro, è possibile ricorrere in base a quanto stabilito dal seguente Art. 109.

Art. 109
Ricorsi esterni

§ 1. Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità Giudiziaria e della Commissione Disciplinare, esauriti i ricorsi interni di cui all'Art. 108, § 1, le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, troveranno soluzione attraverso il ricorso all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in base agli Artt. 10, 11 e 12 del suo Statuto e delle relative norme di attuazione.

§ 2. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo successivo.

§ 3. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.

Titolo XVII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110
Decorrenza

§ 1. Il presente Regolamento, approvato ad experimentum per un periodo di cinque anni, andrà in vigore a decorrere dal 1° luglio 1997.
Decorso tale periodo, se la Segreteria di Stato non provvederà alla sua modifica, sarà da ritenersi confermato.

§ 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni specificatamente adottate per il personale dipendente della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » e per gli Organismi nell'Ente confluiti.

Città del Vaticano, 22 Febbraio 1997, Festa della Cattedra di S. Pietro.

+ Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato