Modalità di attuazione di alcuni articoli delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »

Modalità di attuazione di alcuni articoli delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »

 SECRETARIA STATUS

Allegato alla Lettera

N. 439.923/G.N. del 4/5/1999

    

  MODALITA' DI ATTUAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI 

delle

     « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »

1) L'Organismo o l'Ente chiede l'attivazione del Collegio Medico non oltre 30 giorni dal ricevimento della notizia che un soggetto alle sue dipendenze abbia riportato infermità per certa o presunta dipendenza da fatti di servizio.

La richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata da esatta e circostanziata relazione che attesti formalmente, da parte dell'Organismo o dell'Ente, il fatto di servizio cui è riferita l'infermità. Copia della relazione deve essere inviata al Fondo Assistenza Sanitaria.

2) Il Collegio Medico inizia gli accertamenti clinici entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'incarico (vedi art. 5, comma 3).

Per gli accertamenti clinici del Collegio Medico il soggetto protetto ha facoltà di farsi assistere da un Sanitario di sua fiducia se ne fa richiesta e ne assume le spese (vedi art. 5, comma 4).

3) Il Collegio Medico ha facoltà di delegare uno dei suoi Membri, eventualmente assistito da consulenti, per le attività istruttorie finalizzate ad accertare:

 

 a) la connessione dell'infermità denunciata con il fatto di servizio dichiarato;

 b) la probabilità o l'esistenza di postumi permanenti e indennizzabili.

 

4) Il Collegio Medico in seduta plenaria, sulla base della relazione del membro delegato alle attività istruttorie, assume le seguenti decisioni:

 

 a) dichiara l'esistenza o meno della connessione dell'infermità con il fatto di servizio denunciato;

 b) chiude il procedimento senza la convocazione del soggetto protetto nei casi in cui non esistano postumi permanenti ed indennizzabili, oppure

 c) decide la prosecuzione del procedimento attivato secondo l'iter prescritto dalle « Norme ».

 

5) Il Collegio Medico trasmette sollecitamente all'Organismo o Ente ed al Fondo Assistenza Sanitaria la comunicazione che attesta se l'infermità denunciata ed accertata sia in connessione o meno con il fatto di servizio dichiarato.

L'Organismo od Ente emana il relativo provvedimento dichiarativo ai sensi dell'art. 6 delle Norme.

6) Fino al giudizio definitivo del Collegio Medico sulla dipendenza dell'infermità dal fatto di servizio, il dipendente provvede al pagamento dei tickets e di eventuali altri oneri relativi alle prestazioni ricevute riguardanti l'infermità stessa e custodisce le relative ricevute di pagamento.

7) Successivamente al riconoscimento definitivo della dipendenza dell'infermità dal fatto di servizio da parte del Collegio Medico, il Fondo Assistenza Sanitaria provvede al rimborso dei tickets ed eventuali altri oneri sostenuti dal dipendente di cui al paragrafo 6, compatibilmente con la normativa vigente per gli assistiti dello stesso FAS, su istanza del medesimo.

8) Successivamente al riconoscimento definitivo della dipendenza dell'infermità da fatto di servizio da parte del Collegio Medico, il Fondo Assistenza Sanitaria provvede al rimborso alla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano delle prestazioni erogate presso la medesima Direzione e all'uopo documentate, secondo il vigente tariffario del Fondo Assistenza Sanitaria. Il FAS rimborsa altresì alla Farmacia Vaticana la spesa dei farmaci forniti, in base alla relativa documentazione.

9) Dopo il riconoscimento definitivo della dipendenza dell'infermità da fatto di servizio da parte del Collegio Medico, il dipendente fruisce dell'assistenza medico-chirurgica e delle prestazioni ordinariamente occorrenti al recupero della funzionalità fisica o psichica anche ai fini lavorativi sino alla stabilizzazione dei postumi senza nessun onere a suo carico (vedi art. 8, comma 1 delle Norme).

Il Fondo Assistenza Sanitaria provvede al rimborso degli oneri sostenuti dal soggetto protetto nonché al rimborso delle prestazioni erogate dalla Direzione dei Servizi Sanitari e dalla Farmacia Vaticana secondo la procedura di cui ai precedenti punti 7) e 8).

 

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO MEDICO

DEL SOGGETTO PROTETTO

  • Tempo e modalità di convocazione: mediante raccomandata AR o lettera consegnata a mano, con ricevuta, con anticipo di almeno 14 giorni.

  • La richiesta di rinvio avanzata tempestivamente dal dipendente, è concessa solo per gravi e documentati motivi.

  • In caso di mancata presentazione del soggetto protetto nel giorno e nell'ora della convocazione, il Collegio Medico attende il dipendente fino ad un massimo di 60 minuti, al termine dei quali dispone una seconda ed ultima convocazione.