Norma ad integrazione del Titolo I - Accensione di polizza assicurativa a favore del personale dipendente che, alla data di cessazione dal servizio, non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite - delle «Norme di attuazione degli artt. 6, 4° comma e 12, 2° comma del Regolamento Pensioni 1992»

Norma ad integrazione del Titolo I - Accensione di polizza assicurativa a favore del personale dipendente che, alla data di cessazione dal servizio, non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite - delle «Norme di attuazione degli artt. 6, 4° comma e 12, 2° comma del Regolamento Pensioni 1992»

SECRETARIA STATUS

Prot. N. 439.801/G.N.

IL CARDINALE ANGELO SODANO

SEGRETARIO DI STATO

Visto l'Art. 31 del Regolamento Pensioni vigente, su proposta del Comitato Consultivo del Fondo Pensioni,

APPROVA

la seguente norma da inserire ad integrazione del Titolo I « Accensione di polizza assicurativa a favore del personale dipendente che, alla data di cessazione dal servizio, non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite » delle Norme di attuazione degli artt. 6, 4° comma e 12, 2° comma del Regolamento Pensioni 1992, emanate in data 16 febbraio 1998:

Art. 4 bis

(funzione di Ente assicuratore)

§ 1. La funzione di Ente assicuratore prevista dai precedenti artt. 3 § 1 e 4 per le Società di Assicurazione può essere svolta dal Fondo Pensioni.

§ 2. Per tale funzione l'Ufficio del Fondo Pensioni costituirà e gestirà separatamente il relativo fondo.

Città del Vaticano, 12 luglio 1999.

  

   Angelo Card. Sodano